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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4958/2024 riservata in decisione all'udienza del 27.12.2024 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to dè Ruggiero Alessandro, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e rappresentata e difesa dall'Avv.to Orlando Maria, presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE
nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale d'udienza del 27.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 30.07.2024, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita in sentenza N. 158/2024 emessa in data
16.01.2024 all'esito del procedimento RG N. 4224/2023.
Nello specifico in sede di modifica, parte ricorrente chiedeva, in via preliminare ed urgente, l'iscrizione del figlio minore presso l'istituto scolastico attualmente frequentato dallo stesso, nonché, Persona_1 in via principale, l'affido condiviso del predetto figlio minore, ed infine una modifica del diritto di visita rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Si costituiva in qualità di parte resistente la Sig.ra in data 06.12.2024. CP_1
In data 27.12.2024 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al G.I., comunicando di aver raggiunto il succitato accordo.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 1. La madre presta il consenso a far partecipare il minore alla lezione di prova per una altra disciplina sportiva e le parti dichiarano che il minore frequenterà la disciplina sportiva di suo maggiore interesse;
2. Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con pernotto il venerdì sera nei settimana alterni non di sua spettanza (ovvero quando non è previsto il weekend presso il padre) dall'uscita di scuola sino alle ore 11.00 della mattina del sabato;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore nei weekend di sua spettanza dal sabato mattina ore 10.00 sino alle ore
18.00 della domenica sera;
4. Le parti concordano che il minore resterà iscritto presso l'Istituto Imposimato per l'anno in corso e prestano il consenso all'iscrizione alla scuola elementare presso il medesimo Istituto riservandosi di valutare in ordine al tempo pieno o tempo modulare valutando all'esito del colloquio con il corpo docente;
5. Le parti rinunciano alla prosecuzione del procedimento n. 5348 del 2024 rinviato all'udienza del 10.1.2025 che verrà abbandonato.
6. Spese compensate;
”
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge e sono conformi all'interesse del figlio minore, queste sono pienamente recepite dal Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo sottoscritto dalle parti richiamato in parte motiva;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 27.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4958/2024 riservata in decisione all'udienza del 27.12.2024 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to dè Ruggiero Alessandro, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e rappresentata e difesa dall'Avv.to Orlando Maria, presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE
nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: per le parti come da verbale d'udienza del 27.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 30.07.2024, parte ricorrente avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita in sentenza N. 158/2024 emessa in data
16.01.2024 all'esito del procedimento RG N. 4224/2023.
Nello specifico in sede di modifica, parte ricorrente chiedeva, in via preliminare ed urgente, l'iscrizione del figlio minore presso l'istituto scolastico attualmente frequentato dallo stesso, nonché, Persona_1 in via principale, l'affido condiviso del predetto figlio minore, ed infine una modifica del diritto di visita rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Si costituiva in qualità di parte resistente la Sig.ra in data 06.12.2024. CP_1
In data 27.12.2024 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al G.I., comunicando di aver raggiunto il succitato accordo.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“ 1. La madre presta il consenso a far partecipare il minore alla lezione di prova per una altra disciplina sportiva e le parti dichiarano che il minore frequenterà la disciplina sportiva di suo maggiore interesse;
2. Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con pernotto il venerdì sera nei settimana alterni non di sua spettanza (ovvero quando non è previsto il weekend presso il padre) dall'uscita di scuola sino alle ore 11.00 della mattina del sabato;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore nei weekend di sua spettanza dal sabato mattina ore 10.00 sino alle ore
18.00 della domenica sera;
4. Le parti concordano che il minore resterà iscritto presso l'Istituto Imposimato per l'anno in corso e prestano il consenso all'iscrizione alla scuola elementare presso il medesimo Istituto riservandosi di valutare in ordine al tempo pieno o tempo modulare valutando all'esito del colloquio con il corpo docente;
5. Le parti rinunciano alla prosecuzione del procedimento n. 5348 del 2024 rinviato all'udienza del 10.1.2025 che verrà abbandonato.
6. Spese compensate;
”
Rilevato che le condizioni previste non sono contrarie alla legge e sono conformi all'interesse del figlio minore, queste sono pienamente recepite dal Collegio.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) Accoglie la modifica delle condizioni di separazione secondo l'accordo sottoscritto dalle parti richiamato in parte motiva;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 27.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso