Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 maggio 1981 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 giugno 1991 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4724 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 14/02/2022), n.4724 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19790-2020 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 41396 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 23/12/2021), n.41396 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16063/2019 proposto da: C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MESITI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
Leggi di più… - 3. Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓ - Pag. 1Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto …
Leggi di più… - 4. Testo unico sulla maternitÓ e sulla paternitÓStudio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto …
Leggi di più… - 5. DLGS 26/03/2001 n. 151Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/10/2024, n. 515Provvedimento: N. 179/2022 Reg. Gen. Aff. Cont. Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 479 del 22.3.2023 Oggetto: riliquidazione pensione VO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 179/2022 R.G. Corte Appello lavoro tra , r app resentat a e d ifes a, come da mand ato in atti, Parte_1 dall'avv. Controparte_1 [...] e , in pers ona del Pres ide nte in caric a, …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 07/05/2025, n. 73Provvedimento: g. 30810 Sentenza n. 73/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30810 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 18.12.2024 e proposto dal Sig.: C.A. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliato in Milano, Via Mauro Macchi n. 42 presso l'avv. Nicola Gaudenzi (pec: nicola.gaudenzi@milano.pecavvocati.it), che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Teresa Guerrisi per delega allegata …Leggi di più...
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- 3. Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 713Provvedimento: Segue dal verbale di udienza tenuta in data 13/05/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Brindisi ufficio lavoro Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra: , rappresentata e difesa dall'avvocato INSALATA Parte_1 GIULIO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente oggetto: ricostituzione pensione 1 FATTO E DIRITTO Con ricorso …Leggi di più...
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- 4. Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1897Provvedimento: R. G. n° 4122/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE L AVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da: , Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Marcello CARANO - Ricorrente - contro , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 41Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 257/2023 R.G. promossa DA (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE OLIVERI; Appellante CONTRO Controparte_1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTINA SCHILIRO'; Appellato AVENTE AD OGGETTO: pensione di anzianità; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Concorsi)
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonche', nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni.
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , si considera altresi' disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all' articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70 .
I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale puo' essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di servizio.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente, archivista, dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere, in deroga all' articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 , nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests bilanciati tendenti ad accertare la maturita' dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto puo' anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all' articolo 61, nn. 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696 .
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell' articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
I concorsi pubblici indetti dopo il 1 gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo. - Art. 2. (Commissioni di esame)
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni. - Art. 3. (Inserimento nel ruolo speciale)
Il personale dei disciolti enti mutualistici comunque operante presso l'INPS alla data dei 30 settembre 1980 e' inserito nell'apposito ruolo speciale costituito presso l'Istituto stesso con decorrenza 1 luglio 1980.