Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 maggio 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentari • 26
- 1. Danno da emotrasfusione: risarcimenti milionari alle vittimeGioia Arnone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
E' competenza del Ministero della Salute esercitare il controllo e la vigilanza sulla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e sull'uso degli emoderivati, per cui risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.,dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi. Con questa motivazione la Corte di Appello di Roma (sentenza n. 2270 del 2017) ha rigettato le doglianze del Ministero della Salute che ha cercato, invano, di addossare la responsabilità per i danni causati alle vittime di emotrasfusioni alle singole Regioni. La Corte ha infatti confermato la sentenza emessa dal Giudice civile del Tribunale di Roma, che condannava il dicastero a …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 1009Provvedimento: Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.L. n. 1685 / 2024 Il Giudice designato LI UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al 1685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA Parte_1 con l'avv.to ALBACHIARA MAURIZIO; ricorrente E Controparte_1 IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. con l'avv.to AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data Pt_1 figlia unica erede di Persona_1 , affetta in vita da epatopatia HCV per aver ricevuto trasfusioni di …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- assegno reversibile·
- reversibilità indennizzo·
- indennizzo per danni da trasfusioni·
- assegno una tantum·
- diritti successori·
- legge 210/1992·
- art. 2 comma 3 legge 210/1992·
- nesso causale decesso·
- art. 3 comma 145 legge 350/2003
Versioni del testo
- Capo I : Collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni
- Art. 1. Perequazione automatica delle pensioni
Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.(4)
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.(4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pensioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilita' l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento."
La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato." --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L 22 dicembre 1990, n. 409 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1991, n. 58 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Le pensioni di cui all' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1' luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella allegata tabella B." - Art. 2. Indice delle retribuzioni
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalita' per le categorie del personale in attivita' di servizio.
Sino a quando non sara' determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sara' applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.