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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Quirino Mescia, Simona D'Alessandro e Giuseppe Giglio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, Piazza Falcone e
Borsellino n. 3;
ATTORE nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), viale Nizza n. 62, presso lo studio dell'Avv. Antonino Maresca che lo rappresenta e difende come da determinazione dirigenziale del Servizio Avvocatura n. 145 dell'11.10.2021 e procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione risarcitoria, danno da cose in custodia
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il per ottenere il risarcimento del danno, Controparte_1 patrimoniale e non, subito, previo accertamento della responsabilità del ai CP_1 sensi dell'art. 2051 ovvero 2043 c.c. nella causazione del sinistro occorso in data
13.11.2020 alle ore 9.15 circa allorquando, nel percorrere il marciapiede di via pagina 1 di 13 in Campobasso, mentre si recava all'Istituto Zooprofilattico, inciampava e CP_2 cadeva a terra, procurandosi gravi lesioni personali.
La parte attrice ha premesso: di essere inciampata a causa delle sconnessioni e degli avvallamenti presenti lungo il marciapiede di via Garibaldi, in assenza di segnalazione di pericolo, mentre lo percorreva per raggiungere l'Istituto
Zooprofilattico, per ragioni di lavoro;
di essere stata soccorsa, una volta caduta, da alcuni passanti e colleghi, i quali avevano altresì allertato la moglie e la avevano riaccompagnata sul posto di lavoro;
di essersi recata presso lo “Studio di Radiologia
– Ecografia – Fisioterapia – Dr Sandro Ficca”, in quanto, in piena emergenza Covid,
l'Ospedale Cardarelli di Campobasso non disponeva di percorsi separati per pazienti covid e non-covid; a seguito della diagnosi della frattura e attesi i forti dolori, di essere stata accompagnata dai familiari presso il pronto Soccorso dell'ospedale
Cardarelli di Campobasso, ove le veniva diagnosticata “frattura collo chirurgico e troclite omero sinistro”; di essere stata dimessa, previa immobilizzazione con un tutore, e di aver fatto controlli ortopedici mensili fino al 12.02.2021, con la prescrizione di continuare il programma riabilitativo della spalla;
di aver praticato per circa quattro mesi sedute di rieducazione motoria e sedute di laserterapia antalgica, onde d'urto e massoterapia distrettuale riflessogena presso il Centro
Riabilitativo Ambulatoriale “Brenam – Ronefor”; di aver tentato il bonario componimento in via stragiudiziale, con esito negativo.
A sostegno della domanda ha dedotto: la responsabilità del Controparte_1 in qualità di ente proprietario e custode della strada e, comunque, quale soggetto obbligato alla vigilanza e controllo su di essa, per non avere adottato tutte le misure idonee a ridurre il pericolo per i terzi (in particolare, se il Controparte_1 avesse adottato accorgimenti volti a rendere sicura la circolazione dei pedoni sul marciapiede, avrebbe potuto evitare la caduta); la sussistenza del nesso causale tra la caduta e i danni subiti;
l'impossibilità di ascrivere qualsivoglia responsabilità al
; la sussistenza del danno, patrimoniale e non, quantificato in comparsa Pt_1 conclusionale € 67.027,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, rimettendosi, in alternativa, alla valutazione del Tribunale.
Si è costituito il chiedendo: il rigetto della domanda, in Controparte_1 quanto priva di ogni fondamento, evidenziando l'assenza di responsabilità sul pagina 2 di 13 presupposto della piena prevedibilità ed evitabilità dell'ostacolo; in subordine, il riconoscimento della sussistenza del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento, in ragione del principio di autoresponsabilità, ed invocando, in ogni caso, la compensatio lucri cum damno avuto riguardo a quanto liquidato alla parte attrice dall' CP_3
La causa è stata istruita in via documentale, mediante prova orale e consulenza medico legale.
È stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
Deve essere accertata la responsabilità del ad una con il Controparte_1 concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro per cui è causa, con la conseguenza per cui la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice nei limiti della quota di responsabilità che sarà a quest'ultima ascritta, alla luce di quanto segue.
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sull'onere della prova
La vicenda che occupa deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051, i cui principi sono applicabili anche alle ipotesi di danni cagionati dalla omessa od insufficiente manutenzione stradale, atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere dall'attrice, l'evento lesivo (caduta) è derivato dal passaggio sul marciapiede in via Garibaldi in
Campobasso, strada di proprietà del convenuto e rientrante, pertanto, CP_1 nella sua custodia.
Tale fattispecie configura, pertanto, secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte, cui si reputa di aderire, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la quale, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto;
in altri termini, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il pagina 3 di 13 danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. 16029/2010; Cass. civ. 4279/2008; Cass. civ. 15384/2006); il caso fortuito è altresì comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass., ord.,
22/12/2017, n. 30775; Cass., ord., 30/10/2018, n. 27724).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale;
il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che - inserendosi nel decorso causale - abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. Il caso fortuito in commento deve intendersi come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato. Infatti, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 4279/2008; Cass. 21727/2012).
Ed invero, “La giurisprudenza di questa Corte, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha stabilito, con le ordinanze del 1 febbraio 2018, nn. 2477-2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si
pagina 4 di 13 atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che: - il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;
- l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, come, del resto, sottolinea il ricorrente, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode;
- l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, quale un evento meteorico intenso - nel caso di specie rappresentato dalle abbondanti nevicate protrattesi per diversi giorni - ai fini che qui interessano, fa perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
- il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
- quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
pagina 5 di 13 causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. - chi entra in contatto con la cosa ha un dovere di cautela, derivante dal principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.” (Cass 29465 /2020; nello stesso senso, cfr. ex multis Cass. 2480/2018;
Cass. 27724/2018; Cass. 9315/2019; Cass. 2495/2022).
Ed ancora, più di recente, “Giusta principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode si libera della responsabilità fornendo la prova liberatoria del fortuito (v. in particolare Cass.,7/5/2021, n. 12166; Cass.,
5/5/2020, n. 8466; Cass., 27/6/2016, n. 13222). Compete al custode l'onere di provare che, anziché per fatto della cosa, l'evento dannoso è stato cagionato da caso fortuito. Il custode si libera della responsabilità se prova che l'evento dannoso si è verificato in modo non prevedibile né prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass., 10/6/2020, n. 11096; Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011,
n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15402; Cass., 20/2/2006, n. 3651). Non spetta in particolare al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto (v. già
Cass.,20/6/2006; Cass., 14/3/2006, n. 5445), mentre incombe al custode dedurre e provare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227,1 co., c.c. (v. Cass.,
10/6/2020, n. 11096; Cass., 24/2/2011, n. 4495; Cass., 8/8/2007, n. 17377)”
(Cass. 9172/2023).
2. Sull'applicazione dei principi di diritto al caso di specie
in questi termini i principi regolatori della materia, si passi al caso che Pt_2 occupa.
pagina 6 di 13 Ora, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, analizzati tutti i documenti, questo giudice ritiene provato che la parte attrice, il giorno 13.11.2020 (sulla scorta del verbale di pronto soccorso), intorno alle ore 9.15 circa, sia effettivamente caduta sul marciapiede di via Garibaldi in Campobasso, inciampando a causa delle sconnessioni e degli avvallamenti, come confermato anche dal teste ES
, sentito all'udienza del 13.1.2023, il quale ha dichiarato di essere presente e
[...] di aver dunque assistito al fatto storico della caduta. In particolare, risulta altresì provato lo stato dei luoghi: in altri termini, deve ritenersi provato che i luoghi per cui è causa (ovvero il marciapiede ove la parte attrice è caduta), si trovassero in uno stato di deterioramento e sconnessione, e ciò in ragione delle immagini allegate dalla parte attrice e non contestate dalla parte convenuta, nonchè della conferma del predetto stato come affermata dal teste (il quale ha dichiarato che non vi ES erano cartelli volti a segnalare il pericolo dato dalla sconnessione del marciapiede, confermandone, allora, lo stato di degrado) e dalla stessa parte convenuta nei propri scritti (là dove richiede un maggiore onere di attenzione in capo alla parte attrice, in ragione proprio dello stato del marciapiede) ed allegati (cfr. rapporto di sinistro, ove la compagnia assicurativa descrive lo stato del marciapiede, sconnesso a causa delle radici degli alberi ivi presenti).
Parimenti risulta provato il nesso causale tra il fatto della caduta e le conseguenze da questa derivate, come riportate nei plurimi referti medici e come confermato dalle risultanze dell'elaborato peritale che, in quanto lineare, completo ed immune da vizi logici, il giudicante intende far proprio. Il CTU ha infatti confermato l'esistenza delle lesioni subite in conseguenza della caduta e la compatibilità con la caduta in questione.
Ora occorre stabilire se vi siano delle responsabilità e di chi siano, applicando il regime probatorio della norma su invocata ed interpretata.
Il sinistro in commento si è verificato il 13.11.2020, intorno alle ore 9.15, dunque di mattina, in condizioni di perfetta visibilità e luminosità, non essendo stata dedotta né provata la presenza di condizioni meteorologiche avverse ovvero di scarsa visibilità della strada e del marciapiede.
Ritiene il Giudicante che la condotta di parte attrice non possa essere qualificata in termini di comportamento abnorme tale da integrare il caso fortuito, idoneo ad pagina 7 di 13 interrompere il nesso causale;
la parte convenuta non ha, pertanto, fornito la prova liberatoria richiesta: in altri termini, il comportamento di parte attrice, che ha deciso, correttamente, di percorrere il marciapiede in luogo della carreggiata – essendo il marciapiede solo deputato al transito dei pedoni - , nonostante la presenza di avvallamenti e sconnessioni, evitando così di transitare sulla strada centrale, non è connotato da quella abnormità necessaria ai fini dell'integrazione del caso fortuito, trattandosi di comportamento di certo non straordinario.
Tuttavia, le risultanze descritte consentono di ritenere che alla produzione del danno ha certamente concorso anche il comportamento colposo della stessa parte danneggiata.
In proposito, appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale n.
156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta (cfr. anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma sez. XIII, sent.
12942 del 28/09/2020).
Parte attrice avrebbe potuto e dovuto adottare una condotta più accorta nell'incedere: in altri termini, avrebbe dovuto percorrere il marciapiede in maniera più cauta ed attenta, tenuto conto delle condizioni del tratto stradale.
Ed invero la via Garibaldi di Campobasso, dove si è verificato il fatto che occupa, si caratterizza per la presenza, nell'ultimo tratto, di pini marittimi, le cui radici, negli anni, hanno danneggiato sia la strada percorsa dai veicoli sia i marciapiedi pedonali pavimentati con mattonelle di cemento (come da Rapporto di sinistro, in atti). Tale situazione è nota verosimilmente da anni e si ritiene non potesse essere ignorata dalla parte attrice, la quale si recava – anche se non quotidianamente -all'Istituto
Zooprofilattico per ragioni di lavoro.
Non può escludersi, allora, che la condotta di parte attrice abbia comunque contribuito causalmente alla produzione dell'evento.
pagina 8 di 13 Tenuto conto pertanto di detti elementi, il risarcimento dovrà essere ridotto proporzionalmente, ritenendo equo riconoscere un concorso di colpa in capo alla parte attrice nella misura del 20% e ponendo la responsabilità del danno per la restante percentuale del 80% a carico del convenuto Controparte_1
3. Sulla liquidazione del danno
Una volta ritenuti sussistenti, alla luce di quanto sopra, il fatto ed il nesso di causalità, occorre procedere all'esame del danno che ne è derivato.
Dall'esame della CTU medico-legale, si evince che l'odierno attore ha riportato
“Frattura collo chirurgico e troclite omero sinistro”; siffatta diagnosi, a conferma della diagnosi formulata dall'Ospedale Cardarelli di Campobasso e nei successivi controlli, risulta perfettamente compatibile con gli esiti della caduta per cui è causa e consente di accertare la sussistenza del nesso causale tra la caduta medesima e le conseguenze che ne sono derivate.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza gli approdi giurisprudenziali a conclusione dell'iter seguito alle note Sezioni Unite 2008
(Cass. SS.UU. 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); dall'altro, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomo - funzionali, relazionali, di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione quale pagina 9 di 13 parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. n. 12408/2011).
Per il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute nel suo complessivo ammontare, che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento, dunque, alle Tabelle del Tribunale di Milano.
Ciò detto, in applicazione di tali criteri nel caso di specie, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, che possono essere poste a fondamento della presente decisione, perché adeguatamente motivate, immuni da errori logico- giuridici e scientificamente corrette, in quanto l'ausiliario tecnico ha elaborato una valutazione completa e coerente, avendo accertato le lesioni causalmente connesse all'infortunio e correttamente ricondotto gli effetti delle stesse alle varie componenti di danno biologico.
Il CTU ha riconosciuto la compatibilità, e dunque la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (la caduta) e il danno conseguenza come medicalmente accertato, concludendo per l'esistenza di postumi invalidanti, diretta conseguenza delle lesioni traumatiche, riconoscendo, in particolare, giorni 40 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni 50 di inabilità temporanea parziale al 25%, e postumi invalidanti a carattere permanente che determinano un danno biologico quantificabile nella misura del
15%.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni e della consistenza dei postumi (15%), nonché dell'età della persona al momento del sinistro (62 anni), è possibile liquidare per la voce di danno biologico la somma complessiva di euro 43.859,00, in applicazione delle richiamate tabelle milanesi.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea si ritiene di dover liquidare, in via equitativa ed al valore attuale, alla luce della sentenza della Cass. n. 12408/2011, secondo le tabelle previste dal Tribunale di Milano:
pagina 10 di 13 di € 86,25 per ogni giorno di i.t. parziale al 75%=86,25x40 gg.= 3.450,00; di € 57,50 per ogni giorno di i.t. parziale al 50%=57,5x30 gg.= 1.725,00; di € 28,75 per ogni giorno di i.t. parziale al 25%= 28,75x50 gg.= 1.437,50;
e così, in totale, euro 6.612,50.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un parere medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Non può pertanto essere riconosciuta alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, in assenza di ulteriori allegazioni specifiche e relativa prova.
Quanto al danno patrimoniale, devono essere riconosciute alla parte attrice come posta risarcitoria le sole spese mediche documentate (€ 316,66), condividendo integralmente e richiamando le considerazioni eseguite sul punto dal CTU, il quale afferma la congruità delle spese sanitarie documentate in atti.
Alla luce di quanto sopra esposto, alla parte attrice deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la somma complessiva di euro 50.471,50 (43.859,00 +
6.612,50), oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
da tale importo deve però essere sottratto il 20% in quanto riconosciuto quale quota di concorso di colpa della medesima, di tal che l'importo finale del risarcimento ammonta ad euro 40.377,20, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al soddisfo, oltre euro 316,66 per spese mediche documentate.
pagina 11 di 13
4. Sulla compensatio lucri cum damno
La parte convenuta, nel caso di accertamento di responsabilità del CP_1
invoca la compensatio lucri cum damno, dunque la riduzione del
[...] risarcimento nella misura corrispondente a quanto già percepito dalla parte attrice da parte dell' . CP_3
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, “Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (Cass. n.
30293/2023); non può tuttavia trascurarsi che “benché sia pacifica la natura di
'eccezione in senso lato' della c.d. compensatio lucricum damno (cfr. ex plurimis, Sez.
1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022, Rv. DataPubblicazior 01), rimanga pur sempre fermo il principio in forza del quale il fondamento delle c.d. eccezioni 'in senso lato' non sfugge al vincolo del riscontro dei relativi presupposti nei corrispondenti fatti allegati al processo, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice (anche di legittimità) di procedere alla considerazione ufficiosa di tali eccezioni in senso lato
(come quella relativa alla compensatio lucri cum damno) in assenza delle necessarie allegazioni argomentative e probatorie che valgano a giustificarne la concreta considerazione.
5. In altri termini, pur dovendo ritenersi senz'altro fondata
l'affermazione secondo cui l'importo del vitalizio eventualmente corrisposto dalle amministrazioni ricorrenti debba essere detratto da quanto dovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore della stessa parte (e in forza dello stesso titolo) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020, Rv. 659027 - 02), la corrispondente eccezione (in senso lato) di compensazione sollevata dalle amministrazioni interessate non sarà suscettibile di alcuna considerazione là dove le deduzioni processuali delle amministrazioni interessate si siano limitate - come puntualmente accaduto nel caso di specie - a riferimenti solo generici e astratti in relazione al pagamento del ridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa la relativa effettiva corresponsione in favore della controparte e circa l'epoca della relativa prestazione” (Cass. 10145/2024). pagina 12 di 13 Nel caso di specie, la parte convenuta è venuta meno all'onere della prova su di lei gravante con riferimento ai fatti dedotti nell'eccezione in commento, non avendo fornito la prova degli importi (rectius: la prova dell'effettiva erogazione) che la parte attrice avrebbe percepito dall' ed essendosi limitata a depositare la mera CP_3 scheda di infortunio, dalla quale si evince il riconoscimento di una percentuale di invalidità, senza nulla provare in ordine al pagamento di una somma neanche specificata.
5. Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in accoglimento della domanda,
1) accerta e dichiara la responsabilità, nella misura dell'80% del CP_1 nella causazione del sinistro occorso in data 13.11.2020, in concorso
[...] di colpa con la parte attrice Parte_3
2) condanna il al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 di euro 40.377,20, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al soddisfo, oltre euro 316,66 per spese mediche documentate;
3) pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte convenuta;
4) condanna il alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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