TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1414/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cassano Ionio, Via Francesco Bruno n. 6, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Lombardi che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza Euclide n. 2, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Verghini che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere, per i motivi esposti in narrativa, la domanda
formulata dal signor e, per l'effetto, dichiarare prescritto il credito maturato in Parte_1
forza della cartella di pagamento n. 034 20050040804550000, notificata il 20.12.2005,
annullando e/o revocando e dichiarando illegittimo, invalido e/o privo di ogni efficacia
1 giuridica l'intimazione di pagamento di € 8.370,32, e adottando ogni dovuto e
consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre
rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore
antistatario…”.
CP_ Conclusioni dell “… 1) dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva;
… 3) rigettare ciascuna e
tutte le avverse eccezioni e richieste perché pretestuose ed infondate;
4) condannare
l'opponente al pagamento di tutte le somme ingiunte, all'uopo confermando l'opposta
intimazione; … 7) tenere comunque indenne l da ogni onere dell'odierno giudizio. … CP_1
Spese come per legge…”.
Conclusioni di : “… - in via preliminare, dichiarare la Controparte_2
tardività/inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario;
- nel merito ed in
via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e
perché comunque non provata;
- in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione
passiva dell … Con condanna della parte ricorrente al Controparte_2
pagamento delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219001133074000, alla quale è sottesa anche la cartella di pagamento n.
CP_ 03420050040804550000 afferente a crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente la nullità, inammissibilità e tardività della domanda;
l'insussistenza della prescrizione;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2 La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dalla cartella di pagamento indicata e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale cartella.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica della cartella di pagamento, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n.
23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per
proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46
del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto
nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è
stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica intervenuta nel 2005,
senza che sia stata provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale.
In relazione alla notifica di atti asseritamente interruttivi della prescrizione indicati da
, occorre evidenziare che l'ente produce solo gli avvisi Controparte_2
di ricezione (non potendo dunque stabilirsi una correlazione con la specifica cartella di
3 pagamento oggetto di giudizio) risalenti oltretutto al 2015, sicché la prescrizione quinquennale sarebbe maturata anche dopo tale notifica.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio.
Le spese di lite si pongono interamente a carico di Controparte_2
sulla base del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio contenente anche crediti prescritti, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei
CP_ confronti dell estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050040804550000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore di parte Controparte_2
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell
Si comunichi
Cosenza, 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1414/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cassano Ionio, Via Francesco Bruno n. 6, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Francesco Lombardi che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza Euclide n. 2, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Verghini che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accogliere, per i motivi esposti in narrativa, la domanda
formulata dal signor e, per l'effetto, dichiarare prescritto il credito maturato in Parte_1
forza della cartella di pagamento n. 034 20050040804550000, notificata il 20.12.2005,
annullando e/o revocando e dichiarando illegittimo, invalido e/o privo di ogni efficacia
1 giuridica l'intimazione di pagamento di € 8.370,32, e adottando ogni dovuto e
consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre
rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore
antistatario…”.
CP_ Conclusioni dell “… 1) dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa opposizione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 414 c.p.c. e/o perché tardiva;
… 3) rigettare ciascuna e
tutte le avverse eccezioni e richieste perché pretestuose ed infondate;
4) condannare
l'opponente al pagamento di tutte le somme ingiunte, all'uopo confermando l'opposta
intimazione; … 7) tenere comunque indenne l da ogni onere dell'odierno giudizio. … CP_1
Spese come per legge…”.
Conclusioni di : “… - in via preliminare, dichiarare la Controparte_2
tardività/inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario;
- nel merito ed in
via principale, respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e
perché comunque non provata;
- in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione
passiva dell … Con condanna della parte ricorrente al Controparte_2
pagamento delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219001133074000, alla quale è sottesa anche la cartella di pagamento n.
CP_ 03420050040804550000 afferente a crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente la nullità, inammissibilità e tardività della domanda;
l'insussistenza della prescrizione;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2 La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dalla cartella di pagamento indicata e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale cartella.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica della cartella di pagamento, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n.
23397/2016 secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per
proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46
del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto
nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è
stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica intervenuta nel 2005,
senza che sia stata provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale.
In relazione alla notifica di atti asseritamente interruttivi della prescrizione indicati da
, occorre evidenziare che l'ente produce solo gli avvisi Controparte_2
di ricezione (non potendo dunque stabilirsi una correlazione con la specifica cartella di
3 pagamento oggetto di giudizio) risalenti oltretutto al 2015, sicché la prescrizione quinquennale sarebbe maturata anche dopo tale notifica.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dalla cartella di pagamento oggetto di giudizio.
Le spese di lite si pongono interamente a carico di Controparte_2
sulla base del principio di causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio contenente anche crediti prescritti, ha dato origine al procedimento.
Per la stessa ragione, le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei
CP_ confronti dell estraneo alle vicende relative alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03420050040804550000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per la cartella di pagamento indicata al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore di parte Controparte_2
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell
Si comunichi
Cosenza, 8.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4