Ordinanza presidenziale 13 marzo 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 12/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2014, proposto da
Quarto Bellagamba, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Stefania Ottoni, con domicilio eletto presso lo studio AC EL in AN, via San Martino 89;
contro
Provincia di AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Amm.Ne Prov.Le in AN, via Ruggeri, 5;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Fabriano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota prot. 13445, in data 8 settembre 2014, della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche, recante parere negativo al condono del manufatto ad uso deposito in Loc. Torrececchina del Comune di Fabriano;
b) della determina dirigenziale del settore IX Urbanistica, area urbanistica, U.O. Bellezze Naturali e vigilanza, della Provincia di AN, del 24 settembre 2014, n. 120, avente ad oggetto: "Comune di Fabriano, realizzazione di un manufatto ad uso deposito. Loc. Torrececchina - Parere negativo", con la quale si esprime parere negativo al condono del manufatto;
c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di avere presentato al Comune di Fabriano, ai sensi e nei della legge 24 novembre 2003, n. 326, la domanda di sanatoria per la realizzazione di un locale deposito in zona attigua all'edificio di civile abitazione, in località Torrececchina del medesimo Comune.
Il manufatto attualmente ricade in zona Ea — zona agricola, secondo quanto previsto dal vigente PRG comunale.
Nel 1985, sull'area in cui sorge il locale deposito è stato imposto il vincolo paesaggistico di cui al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, a tutela del Fosso Rio Bono. Il Comune di Fabriano ha quindi trasmesso alla Provincia di AN la documentazione riguardante le opere eseguite dal ricorrente, per il nulla osta di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
In data 14 luglio 2014, prot. 96948 la Provincia di AN ha redatto la relazione istruttoria, proponendo l'espressione del parere negativo al condono e ha trasmesso la relazione alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche.
In data 11 agosto 2014, la Soprintendenza, con nota prot. 12225, dopo il preavviso di diniego ai sensi e dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e le successive osservazioni del ricorrente, ha espresso parere negativo al condono.
Il Sig. Bellagamba, con nota del 9 agosto 2014, indirizzata alla Soprintendenza, aveva fatto presente di essere disposto a effettuare i lavori necessari per rimuovere gli elementi che determinano un impatto visivo negativo (tinteggiatura esterna, sostituzione infissi, manto di copertura).
In data 24 settembre 2014 la Provincia, con determina dirigenziale n. 120 del Settore IX Urbanistica, Area Urbanistica, U.O. Bellezze naturali e Vigilanza, ha espresso, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/1985 e dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, parere negativo al condono delle opere edilizie.
I pareri negativi della Provincia e della Soprintendenza sono impugnati con i seguenti motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 32, comma 35 lettera b), dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 m dell'art. 2, comma 1, lettera e), e dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23, dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, nonché eccesso di potere per istruttoria lacunosa, travisamento dei fatti e insufficienza di motivazione.
Si afferma che l’opera rientrerebbero tra quelle sanabili, rimanendo nei limiti fissati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 e non sarebbe impattante sul paesaggio. Ancora, il manufatto sarebbe stato considerato contrario agli strumenti urbanistici comunali solo in base alla situazione soggettiva del titolare, privo della qualifica di imprenditore agricolo, anche se lo stesso è anteriore alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 1-. Prima dell'entrata in vigore di detta legge non esisteva infatti il divieto, per soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, di realizzare costruzioni nelle zone agricole, per cui le sue disposizioni non possono essere applicate ad una costruzione realizzata circa sette anni prima.
Non si sarebbe inoltre tenuto conto dello strumento urbanistico nella sua forma originaria Sarebbero altresì illegittime e inconferenti le considerazioni relativa alla necessaria demolizione del manufatto per poter procedere a qualsiasi opera di consolidamento o adeguamento, sia alle normative sismiche, sia alle prescrizioni urbanistiche vigenti nella zona.
Con il secondo motivo si deduce eccesso di potere per lacunosità dell'istruttoria e per insufficienza di motivazione, ulteriore violazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art. 32, comma 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ulteriore violazione dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23.
Ugualmente la relazione del responsabile del procedimento della U.O. provinciale sarebbe apodittica e priva di valutazioni sull’impatto paesaggistico.
Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per disparità di trattamento con situazioni analoghe r travisamento dei fatti.
Non sarebbe stata considerata la disponibilità del ricorrente a rendere compatibile con il paesaggio l’opera in oggetto effettuando i necessari lavori, come rappresentato dal ricorrente alla Soprintendenza.
Si è costituita la Provincia di AN, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato.
1.1 In primo luogo, con riguardo al primo motivo di ricorso, è irrilevante l’apposizione del vincolo successivamente alla realizzazione dell’opera. Infatti, ai sensi dell'art. 32 comma 1, l. 28 febbraio 1985 n. 47, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, parere che va acquisito a prescindere dal requisito della anteriorità dell'opera rispetto al vincolo; ed invero l'obbligo di pronuncia da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo, e tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (Cons. Stato sez. IV, 19 marzo 2014, n.1338). Inoltre è irrilevante la dedotta conformità con della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23, che si limita ad individuare gli edifici per cui è possibile la sanatoria e non intacca la rilevanza del parere provinciale.
1.1 Sono comunque infondate anche le ulteriori censure dedotte con i primi due motivi. Il parere negativo provinciale, basato sugli apporti istruttori della Provincia medesima e sull’intervento della Soprintendenza, è corredato da ampia motivazione. Sul punto va ricordato che, con riguardo ad un atto plurimotivato, l'eventuale illegittimità di un ulteriore argomento posto a base del diniego di condono non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (tra le tante Tar Trentino Alto Adige Trento 14 gennaio 2015 n. 3).
1.2. Infatti, il diniego è motivato secondo tre diverse direttrici; l’impatto paesaggistico, la conformità urbanistica e la necessità di opere di adeguamento sismico. Ciascuna di tali motivazione è idonea a supportare il diniego.
1.3 Ad avviso del Collegio, la motivazione sull’impatto paesaggistico dell’opera è di per sé sufficiente per il diniego.
1.4 In particolare il provvedimento provinciale così argomenta, con particolare riguardo all’impatto paesaggistico.
-il manufatto, ad uso deposito, tra le altre costruzioni oggetto di condono edilizio, identificate al Catasto Terreni al Foglio 79 map. 260 e map. 369, è quello più esterno rispetto all'edificio di residenza, e risulta totalmente scoperto, rispetto al Torrente Rio Bono;
-il manufatto…risulta sia per la superficie, sia per l'altezza, di notevoli dimensioni e quindi impattante sul paesaggio;
-la tipologia costruttiva non è consona con l'edificato rurale e con la normativa a tutela del paesaggio agricolo, in quanto le tipologie costruttive del manufatto sono incompatibili con le nonne del PRG vigente, che espressamente vieta la realizzazione di box prefabbricati metallici e coperture che non siano in coppi;
- le opere oggetto di condono, per tipologia costruttiva e per i materiali utilizzati, non sono consoni con il contesto paesaggistico della zona agricola a tutela del Fosso Rio Bono e delle peculiarità ed emergenze che i vincoli imposti vogliono tutelare;
- il manufatto, tra gli altri manufatti oggetto di condono, risulta il più scoperto e, anche in considerazione delle dimensioni considerevoli, è quello che arreca il maggior impatto sul paesaggio;
- il manufatto è caratterizzato da una molteplicità di elementi costruttivi, utilizzati in disarmonia, per i paramenti di tamponamento, che pertanto non rende possibile comminare prescrizioni atte a ricondurre il capannone ai dettami costruttivi, tipologici e materiali d'uso previsti nei vigenti strumenti urbanistici, senza di fatto ridefinire completamente la struttura attuale.;
- il manufatto, uno dei tanti accessori realizzati abusivamente, è tra tutti quello più esterno rispetto alla corte dell'edificio residenziale e maggiormente va a compromettere il contesto agricolo e paesaggistico della zona……
- eventuali prescrizioni comporterebbero di fatto la definizione di un organismo del tutto nuovo all'esistente, superando l'istituto del condono, ritenendo necessaria la demolizione del manufatto per poter procedere a qualsiasi opera di consolidamento o adeguamento sia alle normative sismiche che alle prescrizioni urbanistiche vigenti sulla zona;
-dato atto che il provvedimento da rendere ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/85, secondo la giurisprudenza consolidata in merito non può, con eventuali prescrizioni, incidere pesantemente sulla struttura…….;
-Ritenuto impossibile mitigare le alterazioni introdotte nel paesaggio dalla costruzione oggetto condono…….
-Accertato che le alterazioni introdotte negli elementi costitutivi del paesaggio si ripercuotono sul contesto agricolo e boschivo della zona e risultano, per quanto sopra esposto, notevoli e non superabili, si propone l'espressione del parere negativo al condono e quindi al mantenimento delle opere, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 79 part. 368.
1.5 Anche la Soprintendenza ha condiviso la relazione istruttoria, rispondendo altresì alle osservazioni del ricorrente. In particolare si osserva che le motivazioni addotte dalla Provincia di AN, condivise dalla Soprintendenza, non possono essere superate mediante prescrizioni che comportino il rifacimento di parti sostanziali, poiché le stesse comporterebbero di fatto la definizione di un organismo del tutto nuovo rispetto all'esistente, superando l'istituto del condono, che secondo la giurisprudenza consolidata in merito non consentirebbe di incidere pesantemente, tanto da condurre ad un corpo di fabbrica completamente altro rispetto all'esistente. Si menzionano inoltre gli ulteriori elementi presenti nell'istruttoria della Provincia di AN (quali ad esempio la non conformità agli strumenti urbanistici, la necessità di opere-strutturali di adeguamento sismico, ecc.) che rendono di fatto il manufatto esistente non sanabile.
1.6 Come già accennato, la motivazione relativa all’impatto paesaggistico non può considerarsi generica, dato che sono menzionate specifiche caratteristiche del manufatto, tra cui le dimensioni comunque rilevanti (più di 50 mq di SUL) e la posizione rispetto agli altri edifici e al corso d’acqua oggetto di tutela. Del resto, sugli atti della Soprintendenza beni culturali ed ambientali (e in generale quelli in materia di vincoli), essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili, in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità. La differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito, in sostanza, può individuarsi nel fatto che, nel giudizio di legittimità, il giudice agisce “in seconda battuta”, verificando, nei limiti delle censure dedotte, se le valutazioni effettuate dall’organo competente sono viziate da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o da travisamento dei fatti, vale a dire se le stesse, pur opinabili, esulano dal perimetro della plausibilità, mentre, nel giudizio di merito, il giudice agisce “in prima battuta”, sostituendosi all’Amministrazione ed effettuando direttamente e nuovamente le valutazioni a questa spettanti, con la possibilità, non contemplata dall’ordinamento se non per le eccezionali e limitatissime ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all’art. 134 c.p.a., di sostituire la propria valutazione alla valutazione dell’Amministrazione anche nell’ipotesi in cui quest’ultima, sebbene opinabile, sia plausibile» (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 7 maggio 2021 n. 406, Cons. Stato VI 29 ottobre 2024 n. 8613).
1.7 In base a quanto sopra è esente da vizi anche la motivazione nella parte in cui rigetta le proposte di mitigazione del ricorrente. In occasione di una sanatoria o di un condono non devono essere fornite prescrizioni su come rendere l'intervento edilizio conforme al vincolo perché si tratta di esaminare un manufatto già realizzato e che non deve essere modificato. Se il fabbricato da sanare non ottiene il parere favorevole dell'organo tecnico non vi è altra strada che la demolizione con eventuale presentazione di un nuovo progetto sul quale è possibile chiedere indicazioni per il rispetto del vincolo (Tar Toscana Firenze 7 marzo 2018 345).
1.8 Alla luce della della motivazione del diniego relativa all’impatto paesaggistico, del tutto sufficiente trattandosi, incontestatamente, di nuovi volumi realizzati senza titolo edilizio, non è necessario lo scrutinio degli altri elementi posti a base dei provvedimenti impugnati.
1.9 Con riguardo al terzo motivo di ricorso, per costante giurisprudenza, l'illegittimità per disparità di trattamento in materia paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un'assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione (si veda Cons. Stato IV 18 agosto 2017 n. 4032). Di conseguenza non può costituire disparità di trattamento la mera allegazione, contenuta nel ricorso, del rilascio di pareri positivi, con prescrizioni, per opere similari.
2 Per quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1 Le particolarità della questione dedotta in giudizio consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO