Articolo 40 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 maggio 1969
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Versione
27 agosto 1972
Art. 40. ((All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni))
Entrata in vigore il 27 agosto 1972
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