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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/11/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Tommaso Amaro Nessi;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Erika Vivoli;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 19.12.2009 e che dalla loro unione sono nate tre figlie: nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2 il 18.10.2016 e nata a [...] il [...]. Per_3 Con provvedimento in data 07/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 19.12.2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 271 P. 1 anno 2009.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor continuerà ad abitare nell'abitazione di sua proprietà sita in Parte_1
Livorno, Via Giotto n.20/A, mentre la signora si trasferirà presso l'abitazione CP_1 dei propri genitori sita in Livorno, Viale V. Alfieri n.3 assieme alle figlie dove provvederà anche a trasferire la propria residenza e quella delle minori. Tutto ciò sino a che non reperirà un'abitazione in locazione per la medesima e le bambine. Da quel momento le stesse si trasferiranno con la propria madre nella nuova casa.
3) Le figlie minori , e vengono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso l'abitazione dei nonni materni dove risiederanno con la madre. Le modalità di visita ed i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore è il seguente: 1° settimana: -Il padre terrà con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( o sino alle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche). - La madre terra con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) sino al venerdì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) 2°settimana: - La madre terra con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( o sino alle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche). - Il padre terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) sino al venerdì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola (sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche). Le settimane saranno alternate. Il genitore a cui spettano le figlie provvederà ad andarle a prendere ed a riportarle a scuola o presso l'abitazione dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori potranno delegare un familiare anche per andare a prelevare le figlie dall'altro genitore o a scuola, nel caso in cui abbiano impegni inderogabili di lavoro. Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere accordate solo se programmate concordemente almeno 24 ore prima. Tutto sempre nel rispetto del primario interesse e delle esigenze delle figlie. Quando il signor per motivi di lavoro Pt_1
(trasferte come allenatore), si assenterà per più di una settimana, le figlie staranno presso la madre e potranno trascorrere due giorni con pernottamento presso la nonna paterna, previo accordo con quest'ultima. Anche in questo caso, sempre nel rispetto delle esigenze delle figlie. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie medesime. L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando le figlie saranno presso lo stesso. Periodi di vacanza Nel periodo estivo, le minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore, entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il periodo invernale i genitori potranno tenere con sé le minori per una settimana consecutiva, previo preavviso di 30 giorni. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé le figlie, all'interno del territorio europeo ed extraeuropeo, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono dell'albergo o comunque del luogo in cui soggiorneranno. Festività Le festività natalizie e pasquali, compleanno delle minori saranno alternati: le minori trascorreranno, pertanto, ad anni alterni, 25 dicembre con la madre, 26 dicembre con il padre, 31 dicembre con la madre, Capodanno con il padre, Epifania con la madre, Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre, salva facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro un mese precedente le festività.; le minori trascorreranno la festa del papà e il compleanno del padre con quest'ultimo con modalità che verranno concordate tra i genitori e del pari dicasi per le festività proprie della madre (festa della mamma e compleanno della madre). Comunicazione recapiti telefonici I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé le minori e comunque i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé le minori.
4) In ragione delle pressoché parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dei redditi dei medesimi e degli impegni economici mensili, ciascun di loro provvederà a mantenere direttamente le figlie quando queste si troveranno presso di lui. L' assegno unico familiare, verrà percepito integralmente in misura del 100% e direttamente dalla signora ed il signor si obbliga fin d'ora alla Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo, mentre le detrazioni per figli a carico saranno al 50% per entrambi i genitori. Le spese straordinarie ovvero: le spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche ( tra cui sono da ricomprendere la retta e la mensa scolastica), spese per centro estivo, sportive e corsi di pittura, lingua e/o similari, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie. Sono da intendersi spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione) quelle indicate come tali alla pagina n.3 del protocollo del CNF del 29-09- 2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”. Sono, altresì da ritenersi “spese straordinarie obbligatorie” le spese relative alla mensa scolastica, alla retta scolastica ed al centro estivo. In tutti gli altri casi le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e sono, comunque quelle previste dal sopracitato protocollo del CNF del 29-09- 2017. Tutte le spese straordinarie per le figlie saranno integralmente a carico, in misura del 100%, del signor Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il Parte_1 genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico ( anche WhattsApp) oppure tramite email e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta. Per tutte le spese straordinarie che verranno sostenute dalla signora il signor ovrà CP_1 Pt_1 provvedere all'integrale rimborso entro 7 giorni dalla ricezione della ricevuta, sul c/c intestato alla medesima codice Iban: [...] Banca DI PA.
5) Il signor quando le figlie saranno con la madre, metterà a completa Pt_1 disposizione di quest'ultima la propria autovettura, ciò sino a che la stessa non sarà in grado di acquistarne una propria.
6) Il signor i obbliga ad accollarsi ed a pagare integralmente le rate dei seguenti Pt_1 finanziamenti/mutui sino alla loro estinzione:
a) mutuo cointestato con la signora che grava sull'abitazione di esclusiva CP_1 proprietà del signor stipulato con DI PA ( contratto n.7441508), con Pt_1 scadenza 30 giugno 2035,
b) mutuo cointestato sempre con la signora anch'esso gravante sull'abitazione CP_1 di esclusiva proprietà del signor stipulato con DI PA ( contratto Pt_1
n.7460217) , con scadenza 30-06-2030;
c) finanziamento stipulato dalla signora con GO PA ( contratto n.54719909 ) CP_1 per i bisogni familiari, con scadenza prevista in data 01-08-26.
Il signor si obbliga a liberare integralmente dai suddetti contratti la signora
Pt_1 che niente dovrà dare al medesimo, a nessun titolo e/o ragione, per i Controparte_1 sopra citati mutui e/o finanziamenti, rinunciando il signor sin da ora, a
Pt_1 richiedere alla medesima qualsiasi somma inerente ad essi. In caso di inadempimento, da parte del signor all'obbligo di provvedere al tempestivo pagamento delle rate
Pt_1 relative ai sopra indicati finanziamenti/mutui cointestati e/o intestati esclusivamente alla coniuge, qualsiasi somma che dovesse essere corrisposta dalla signora a copertura CP_1 delle predette rate, dovrà esserle rimborsata dal signor ntro e non oltre 5 (cinque
Pt_1 giorni) dall'avvenuto pagamento da parte della medesima. Le ricevute delle rate pagate verranno inoltrate dal signor alla signora entro 5 giorni dall'avvenuto
Pt_1 CP_1 pagamento. Il signor provvederà, altresì a pagare integralmente i finanziamenti
Pt_1 al medesimo intestati.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver più niente a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
8) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'ePAtrio anche per le figlie minori, obbligandosi alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Tommaso Amaro Nessi;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Erika Vivoli;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 19.12.2009 e che dalla loro unione sono nate tre figlie: nata a [...] il [...], nata a [...] Per_1 Per_2 il 18.10.2016 e nata a [...] il [...]. Per_3 Con provvedimento in data 07/08/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 19.12.2009 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 271 P. 1 anno 2009.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor continuerà ad abitare nell'abitazione di sua proprietà sita in Parte_1
Livorno, Via Giotto n.20/A, mentre la signora si trasferirà presso l'abitazione CP_1 dei propri genitori sita in Livorno, Viale V. Alfieri n.3 assieme alle figlie dove provvederà anche a trasferire la propria residenza e quella delle minori. Tutto ciò sino a che non reperirà un'abitazione in locazione per la medesima e le bambine. Da quel momento le stesse si trasferiranno con la propria madre nella nuova casa.
3) Le figlie minori , e vengono affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso l'abitazione dei nonni materni dove risiederanno con la madre. Le modalità di visita ed i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore è il seguente: 1° settimana: -Il padre terrà con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( o sino alle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche). - La madre terra con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) sino al venerdì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) 2°settimana: - La madre terra con sé le figlie dal lunedì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) e dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche) sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola ( o sino alle ore 10 nel periodo delle vacanze scolastiche). - Il padre terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) sino al venerdì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola (sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche). Le settimane saranno alternate. Il genitore a cui spettano le figlie provvederà ad andarle a prendere ed a riportarle a scuola o presso l'abitazione dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori potranno delegare un familiare anche per andare a prelevare le figlie dall'altro genitore o a scuola, nel caso in cui abbiano impegni inderogabili di lavoro. Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere accordate solo se programmate concordemente almeno 24 ore prima. Tutto sempre nel rispetto del primario interesse e delle esigenze delle figlie. Quando il signor per motivi di lavoro Pt_1
(trasferte come allenatore), si assenterà per più di una settimana, le figlie staranno presso la madre e potranno trascorrere due giorni con pernottamento presso la nonna paterna, previo accordo con quest'ultima. Anche in questo caso, sempre nel rispetto delle esigenze delle figlie. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle figlie saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie medesime. L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando le figlie saranno presso lo stesso. Periodi di vacanza Nel periodo estivo, le minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore, entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il periodo invernale i genitori potranno tenere con sé le minori per una settimana consecutiva, previo preavviso di 30 giorni. Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé le figlie, all'interno del territorio europeo ed extraeuropeo, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono dell'albergo o comunque del luogo in cui soggiorneranno. Festività Le festività natalizie e pasquali, compleanno delle minori saranno alternati: le minori trascorreranno, pertanto, ad anni alterni, 25 dicembre con la madre, 26 dicembre con il padre, 31 dicembre con la madre, Capodanno con il padre, Epifania con la madre, Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre, salva facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro un mese precedente le festività.; le minori trascorreranno la festa del papà e il compleanno del padre con quest'ultimo con modalità che verranno concordate tra i genitori e del pari dicasi per le festività proprie della madre (festa della mamma e compleanno della madre). Comunicazione recapiti telefonici I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé le minori e comunque i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé le minori.
4) In ragione delle pressoché parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dei redditi dei medesimi e degli impegni economici mensili, ciascun di loro provvederà a mantenere direttamente le figlie quando queste si troveranno presso di lui. L' assegno unico familiare, verrà percepito integralmente in misura del 100% e direttamente dalla signora ed il signor si obbliga fin d'ora alla Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo, mentre le detrazioni per figli a carico saranno al 50% per entrambi i genitori. Le spese straordinarie ovvero: le spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche ( tra cui sono da ricomprendere la retta e la mensa scolastica), spese per centro estivo, sportive e corsi di pittura, lingua e/o similari, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie. Sono da intendersi spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione) quelle indicate come tali alla pagina n.3 del protocollo del CNF del 29-09- 2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”. Sono, altresì da ritenersi “spese straordinarie obbligatorie” le spese relative alla mensa scolastica, alla retta scolastica ed al centro estivo. In tutti gli altri casi le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e sono, comunque quelle previste dal sopracitato protocollo del CNF del 29-09- 2017. Tutte le spese straordinarie per le figlie saranno integralmente a carico, in misura del 100%, del signor Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il Parte_1 genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico ( anche WhattsApp) oppure tramite email e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta. Per tutte le spese straordinarie che verranno sostenute dalla signora il signor ovrà CP_1 Pt_1 provvedere all'integrale rimborso entro 7 giorni dalla ricezione della ricevuta, sul c/c intestato alla medesima codice Iban: [...] Banca DI PA.
5) Il signor quando le figlie saranno con la madre, metterà a completa Pt_1 disposizione di quest'ultima la propria autovettura, ciò sino a che la stessa non sarà in grado di acquistarne una propria.
6) Il signor i obbliga ad accollarsi ed a pagare integralmente le rate dei seguenti Pt_1 finanziamenti/mutui sino alla loro estinzione:
a) mutuo cointestato con la signora che grava sull'abitazione di esclusiva CP_1 proprietà del signor stipulato con DI PA ( contratto n.7441508), con Pt_1 scadenza 30 giugno 2035,
b) mutuo cointestato sempre con la signora anch'esso gravante sull'abitazione CP_1 di esclusiva proprietà del signor stipulato con DI PA ( contratto Pt_1
n.7460217) , con scadenza 30-06-2030;
c) finanziamento stipulato dalla signora con GO PA ( contratto n.54719909 ) CP_1 per i bisogni familiari, con scadenza prevista in data 01-08-26.
Il signor si obbliga a liberare integralmente dai suddetti contratti la signora
Pt_1 che niente dovrà dare al medesimo, a nessun titolo e/o ragione, per i Controparte_1 sopra citati mutui e/o finanziamenti, rinunciando il signor sin da ora, a
Pt_1 richiedere alla medesima qualsiasi somma inerente ad essi. In caso di inadempimento, da parte del signor all'obbligo di provvedere al tempestivo pagamento delle rate
Pt_1 relative ai sopra indicati finanziamenti/mutui cointestati e/o intestati esclusivamente alla coniuge, qualsiasi somma che dovesse essere corrisposta dalla signora a copertura CP_1 delle predette rate, dovrà esserle rimborsata dal signor ntro e non oltre 5 (cinque
Pt_1 giorni) dall'avvenuto pagamento da parte della medesima. Le ricevute delle rate pagate verranno inoltrate dal signor alla signora entro 5 giorni dall'avvenuto
Pt_1 CP_1 pagamento. Il signor provvederà, altresì a pagare integralmente i finanziamenti
Pt_1 al medesimo intestati.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver più niente a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
8) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'ePAtrio anche per le figlie minori, obbligandosi alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai