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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22616/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione IX civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
30/04/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/06/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1970, assistita e difesa dall'avv. Pellegrini Pasquale, presso il cui studio – sito in Ruvo di
Puglia, via Verdi n. 21 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1974, domiciliato in DO (ME), via Napoli n. 7,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
18/07/2024;
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI per : Parte_1
“A) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b l. n. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ZA tra ed Parte_1 Controparte_1 annotato nei Registri dello Registro degli Atti di Matrimonio di tale comune al n. 71, p. II, serie A,
Anno 2001;
pagina 1 di 3 B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ZA di procedere alla trascrizione della emananda sentenza”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con CP_1
in data 15/09/2001 in ZA (MI) (atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 71,
[...] parte II, serie A, anno 2001), precisando di essersi separata dal coniuge in virtù della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 19/05/2021, con nulla osta del PM del 24/05/2021 e che lo stesso risultava irreperibile essendo stato cancellato dall'ultima residenza di via Gladioli n. 3-
ZA come risulta da certificazione anagrafica allegata.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 15/04/2025, il resistente non compariva, né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata ex art. 139 c.p.c. presso l'attuale domicilio dove era stato nelle more rintracciato;
parte ricorrente confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di domande economiche delle parti e di istanze istruttorie e invitava pertanto il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa, che insisteva nella sola domanda in punto di status, trattenendo all'esito la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 28/05/2025.
***
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ex art. 139 c.p.c., il Collegio dichiara la contumacia del resistente.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 15/09/2001 in ZA (MI) (atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2001); risultano essersi separati in virtù convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 19/05/2021, con nulla osta del PM del
24/05/2021.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 20/06/2024.
pagina 2 di 3 Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/09/2001 in ZA
(MI) tra e (atto trascritto nei registri di detto Comune al n. Parte_1 Controparte_1
71, parte II, serie A, anno 2001);
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione IX civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
30/04/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/06/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/07/1970, assistita e difesa dall'avv. Pellegrini Pasquale, presso il cui studio – sito in Ruvo di
Puglia, via Verdi n. 21 – è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1974, domiciliato in DO (ME), via Napoli n. 7,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
18/07/2024;
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI per : Parte_1
“A) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b l. n. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ZA tra ed Parte_1 Controparte_1 annotato nei Registri dello Registro degli Atti di Matrimonio di tale comune al n. 71, p. II, serie A,
Anno 2001;
pagina 1 di 3 B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ZA di procedere alla trascrizione della emananda sentenza”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con CP_1
in data 15/09/2001 in ZA (MI) (atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 71,
[...] parte II, serie A, anno 2001), precisando di essersi separata dal coniuge in virtù della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 19/05/2021, con nulla osta del PM del 24/05/2021 e che lo stesso risultava irreperibile essendo stato cancellato dall'ultima residenza di via Gladioli n. 3-
ZA come risulta da certificazione anagrafica allegata.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 15/04/2025, il resistente non compariva, né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica effettuata ex art. 139 c.p.c. presso l'attuale domicilio dove era stato nelle more rintracciato;
parte ricorrente confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo.
Il Giudice delegato non adottava provvedimenti provvisori ed urgenti, in assenza di domande economiche delle parti e di istanze istruttorie e invitava pertanto il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa, che insisteva nella sola domanda in punto di status, trattenendo all'esito la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 28/05/2025.
***
Sulla dichiarazione di contumacia del resistente
Rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata ex art. 139 c.p.c., il Collegio dichiara la contumacia del resistente.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 15/09/2001 in ZA (MI) (atto trascritto nei registri di detto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2001); risultano essersi separati in virtù convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 19/05/2021, con nulla osta del PM del
24/05/2021.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 20/06/2024.
pagina 2 di 3 Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/09/2001 in ZA
(MI) tra e (atto trascritto nei registri di detto Comune al n. Parte_1 Controparte_1
71, parte II, serie A, anno 2001);
3) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3