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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1902/2015 R.G. avente ad oggetto: divisione ereditaria
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nella qualità di eredi di C.F._2 Per_1
deceduta l'1.06.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Anna
[...]
Maria Cucaro, ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_3 CodiceFiscale_4 dall'avv. Giovanni Pascale ed elettivamente domiciliati come in atti
convenuti
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva Persona_1
provvedersi allo scioglimento della comunione relativamente al fabbricato sito nel Comune di Morigerati Fraz. Sicilì alla Via Tripani n.
1 con annesso giardino iscritto in catasto al foglio 13 particella n. 442, ritenendo che potesse procedersi ad un comodo progetto di divisione con
Pag. 1 individuazione delle quote di ciascuno dei condividenti nella misura dei relativi titoli di provenienza.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti che, in via preliminare eccepivano l'improcedibilità della domanda per essere il procedimento di mediazione illegittimo per essere stato l'avviso dell'incontro inviato ad indirizzo diverso di quello dei convenuti e per la mancata presenza personale di parte attrice all'incontro. Sempre in via preliminare eccepivano la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altro erede e, nel merito della divisione una diversa prospettazione rispetto a quella di parte attrice.
Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste e disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio per la descrizione e valutazione del bene e la predisposizione di progetto di divisione.
Nelle more dello svolgimento del giudizio decedeva l'attrice Per_1
e provvedevano a costituirsi i suoi eredi e
[...] Parte_1
. Parte_2
Conclusa la fase istruttoria, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In premessa, va rammentato che, vertendo il presente procedimento in materia successoria, esso rientra - ratione materiae - tra le controversie per le quali l'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. A mente del medesimo articolo:
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso di specie, parte convenuta, ha eccepito, sin dal momento della rituale costituzione in giudizio, l'improcedibilità della domanda non essendo stato esperito secondo rito il procedimento di mediazione per essere stato l'avviso dell'incontro inviato ad indirizzo diverso di
Pag. 2 quello dei convenuti e per la mancata presenza personale di parte attrice all'incontro.
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità per tutti i motivi già evidenziati in corso del giudizio anche con le difese conclusionali.
Parte attrice, invece, sottolinea con le proprie difese conclusionali, in particolare con le memorie di replica, che all'udienza del 20 febbraio Co 2017 “sono state prodotte le ricevute , datate 15.09.2015, relative agli inviti a comparire in mediazione dei convenuti e Parte_3
regolarmente sottoscritte da familiari Controparte_1 conviventi ed autorizzati a ricevere”.
Esaminando, però, il contenuto del verbale di udienza del 20 febbraio
2017 non emerge la produzione né, eventualmente, la semplice esibizione al giudice delle ricevute indicate, come richiesto con ordinanza resa in data 12 ottobre 2016.
Inoltre, risulta agli atti, né risulta contestato e provato diversamente da parte attrice, che i convenuti all'epoca risultavano residenti in
Vibonati (SA).
Ad ogni buon conto, seppure si volesse ritenere, anche se agli atti non provato, che la convocazione per l'incontro di mediazione sia stata recapitata a familiari, è pur vero che la notificazione e/o comunicazione è nulla quando effettuata in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario (ex multis, Trib. Napoli, 01.04.2020).
Ne deriva che non è stato portato idoneamente a conoscenza dei convenuti la sussistenza del procedimento di mediazione e la data fissata per l'incontro.
Inoltre, al di là di questa prima eccezione di improcedibilità, anche la seconda eccezione relativa alla mancata presenza personale dell'attore in sede di incontro di mediazione risulta fondata.
Invero, quanto alla ritualità del procedimento di mediazione, occorre rammentare che, a fronte del dibattito apertosi tra gli operatori del
Pag. 3 diritto in ordine alla necessità o meno della partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione al fine di integrare la condizione di procedibilità della domanda, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 8473/2019; Cass., n. 20643/2023) ha affermato che, tenuto conto delle disposizioni del D.lgs. n. 28/2010, nonché della ratio sottesa a tale normativa di favorire il dialogo effettivo tra le parti in ottica deflattiva del contenzioso civile e commerciale, non è sufficiente la presenza del difensore affinché possa dirsi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione, essendo necessaria la partecipazione della parte, personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura sostanziale avente quale oggetto precipuo la partecipazione al procedimento di mediazione.
Del resto, la necessità della partecipazione personale delle parti si evince, innanzi tutto, dal tenore letterale della normativa di cui al
D.lgs. n. 28/2010. Invero, l'art. 8, comma 1, D.lgs. cit. prevede che:
“Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”. Viene stabilita, in tal modo, l'alterità tra la parte ed il proprio difensore ai fini della partecipazione al procedimento, rimarcando, a differenza di quanto avviene in sede contenziosa, la necessità che dinanzi al mediatore la parte, titolare del diritto controverso, presenzi personalmente.
Il legislatore, pertanto, ha introdotto un procedimento deformalizzato, nell'ambito del quale ha inteso promuovere un contatto diretto ed un dialogo effettivo tra le parti sotto la guida del mediatore professionale, al dichiarato scopo di attenuare la conflittualità e addivenire ad una composizione dei reciproci interessi.
Infine, l'art. 8 sopra citato ha espressamente previsto, al c. 4, che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione e che
Pag. 4 solo in presenza di giustificati motivi, possano delegare un rappresentante a conoscere dei fatti munendolo dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Inoltre, secondo giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Firenze,
15.03.2024 n. 316), nella procura conferita devono essere specificati i
“giustificati motivi” della mancata partecipazione.
Deve, in definitiva, ritenersi che soltanto con la partecipazione personale - o a mezzo di procuratore speciale - delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore possa considerarsi effettivamente esperito il tentativo di mediazione e, dunque, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Detta condizione non è presente nel caso di specie, in quanto come risulta dal verbale di mediazione, il difensore di parte attrice era munito semplicemente di delega.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il procedimento di mediazione non risulta validamente né instaurato né concluso. Va dichiarata, pertanto, la improcedibilità della domanda.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'iter processuale, nonché della giurisprudenza oscillante sulle questioni sollevate, si possono ritenere sussistenti le ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1902/2015, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente, in solido, tra le parti al 50% le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore dell' ing. con Parte_4
decreto del 24/07/2019 e corretto con decreto del 24/09/2020.
Pag. 5 Così deciso in Lagonegro il 10 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1902/2015 R.G. avente ad oggetto: divisione ereditaria
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nella qualità di eredi di C.F._2 Per_1
deceduta l'1.06.2022, rappresentati e difesi dall'avv. Anna
[...]
Maria Cucaro, ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_3 CodiceFiscale_4 dall'avv. Giovanni Pascale ed elettivamente domiciliati come in atti
convenuti
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva Persona_1
provvedersi allo scioglimento della comunione relativamente al fabbricato sito nel Comune di Morigerati Fraz. Sicilì alla Via Tripani n.
1 con annesso giardino iscritto in catasto al foglio 13 particella n. 442, ritenendo che potesse procedersi ad un comodo progetto di divisione con
Pag. 1 individuazione delle quote di ciascuno dei condividenti nella misura dei relativi titoli di provenienza.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti che, in via preliminare eccepivano l'improcedibilità della domanda per essere il procedimento di mediazione illegittimo per essere stato l'avviso dell'incontro inviato ad indirizzo diverso di quello dei convenuti e per la mancata presenza personale di parte attrice all'incontro. Sempre in via preliminare eccepivano la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altro erede e, nel merito della divisione una diversa prospettazione rispetto a quella di parte attrice.
Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste e disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio per la descrizione e valutazione del bene e la predisposizione di progetto di divisione.
Nelle more dello svolgimento del giudizio decedeva l'attrice Per_1
e provvedevano a costituirsi i suoi eredi e
[...] Parte_1
. Parte_2
Conclusa la fase istruttoria, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In premessa, va rammentato che, vertendo il presente procedimento in materia successoria, esso rientra - ratione materiae - tra le controversie per le quali l'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. A mente del medesimo articolo:
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Nel caso di specie, parte convenuta, ha eccepito, sin dal momento della rituale costituzione in giudizio, l'improcedibilità della domanda non essendo stato esperito secondo rito il procedimento di mediazione per essere stato l'avviso dell'incontro inviato ad indirizzo diverso di
Pag. 2 quello dei convenuti e per la mancata presenza personale di parte attrice all'incontro.
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità per tutti i motivi già evidenziati in corso del giudizio anche con le difese conclusionali.
Parte attrice, invece, sottolinea con le proprie difese conclusionali, in particolare con le memorie di replica, che all'udienza del 20 febbraio Co 2017 “sono state prodotte le ricevute , datate 15.09.2015, relative agli inviti a comparire in mediazione dei convenuti e Parte_3
regolarmente sottoscritte da familiari Controparte_1 conviventi ed autorizzati a ricevere”.
Esaminando, però, il contenuto del verbale di udienza del 20 febbraio
2017 non emerge la produzione né, eventualmente, la semplice esibizione al giudice delle ricevute indicate, come richiesto con ordinanza resa in data 12 ottobre 2016.
Inoltre, risulta agli atti, né risulta contestato e provato diversamente da parte attrice, che i convenuti all'epoca risultavano residenti in
Vibonati (SA).
Ad ogni buon conto, seppure si volesse ritenere, anche se agli atti non provato, che la convocazione per l'incontro di mediazione sia stata recapitata a familiari, è pur vero che la notificazione e/o comunicazione è nulla quando effettuata in luogo diverso da quello in cui risiede il destinatario (ex multis, Trib. Napoli, 01.04.2020).
Ne deriva che non è stato portato idoneamente a conoscenza dei convenuti la sussistenza del procedimento di mediazione e la data fissata per l'incontro.
Inoltre, al di là di questa prima eccezione di improcedibilità, anche la seconda eccezione relativa alla mancata presenza personale dell'attore in sede di incontro di mediazione risulta fondata.
Invero, quanto alla ritualità del procedimento di mediazione, occorre rammentare che, a fronte del dibattito apertosi tra gli operatori del
Pag. 3 diritto in ordine alla necessità o meno della partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione al fine di integrare la condizione di procedibilità della domanda, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 8473/2019; Cass., n. 20643/2023) ha affermato che, tenuto conto delle disposizioni del D.lgs. n. 28/2010, nonché della ratio sottesa a tale normativa di favorire il dialogo effettivo tra le parti in ottica deflattiva del contenzioso civile e commerciale, non è sufficiente la presenza del difensore affinché possa dirsi ritualmente instaurato il procedimento di mediazione, essendo necessaria la partecipazione della parte, personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura sostanziale avente quale oggetto precipuo la partecipazione al procedimento di mediazione.
Del resto, la necessità della partecipazione personale delle parti si evince, innanzi tutto, dal tenore letterale della normativa di cui al
D.lgs. n. 28/2010. Invero, l'art. 8, comma 1, D.lgs. cit. prevede che:
“Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”. Viene stabilita, in tal modo, l'alterità tra la parte ed il proprio difensore ai fini della partecipazione al procedimento, rimarcando, a differenza di quanto avviene in sede contenziosa, la necessità che dinanzi al mediatore la parte, titolare del diritto controverso, presenzi personalmente.
Il legislatore, pertanto, ha introdotto un procedimento deformalizzato, nell'ambito del quale ha inteso promuovere un contatto diretto ed un dialogo effettivo tra le parti sotto la guida del mediatore professionale, al dichiarato scopo di attenuare la conflittualità e addivenire ad una composizione dei reciproci interessi.
Infine, l'art. 8 sopra citato ha espressamente previsto, al c. 4, che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione e che
Pag. 4 solo in presenza di giustificati motivi, possano delegare un rappresentante a conoscere dei fatti munendolo dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Inoltre, secondo giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Firenze,
15.03.2024 n. 316), nella procura conferita devono essere specificati i
“giustificati motivi” della mancata partecipazione.
Deve, in definitiva, ritenersi che soltanto con la partecipazione personale - o a mezzo di procuratore speciale - delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore possa considerarsi effettivamente esperito il tentativo di mediazione e, dunque, assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Detta condizione non è presente nel caso di specie, in quanto come risulta dal verbale di mediazione, il difensore di parte attrice era munito semplicemente di delega.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il procedimento di mediazione non risulta validamente né instaurato né concluso. Va dichiarata, pertanto, la improcedibilità della domanda.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'iter processuale, nonché della giurisprudenza oscillante sulle questioni sollevate, si possono ritenere sussistenti le ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1902/2015, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente, in solido, tra le parti al 50% le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore dell' ing. con Parte_4
decreto del 24/07/2019 e corretto con decreto del 24/09/2020.
Pag. 5 Così deciso in Lagonegro il 10 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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