Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 10/01/2025
e vertente
TRA
( già – già Parte_1 Parte_2 [...]
- (c.f. ), Parte_3 P.IVA_1
in persona del presidente e legale rappresentante p.t. e Parte_4
(c.f. e p.VA ), in persona del procuratore
[...] P.IVA_2
speciale p.t., entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Bernardi
e Mario Sanino in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed
1
Monte Zebio n. 28;
PARTI ATTRICI
E
(c.f. e P.VA ), in persona del _1 P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Poloni in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 51 e all'indirizzo pec;
Email_1
PARTE CONVENUTA
(già (c.f. e P.VA ), CP_2 TRoparte_3 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Paolo Carbone in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Guido d'Arezzo n. 28 e all'indirizzo pec
; Email_2
PARTE CONVENUTA
S.C.C. – già - (c.f. e P.VA ), in persona del legale CP_5 P.IVA_6
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Guido Mancini in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28 e all'indirizzo pec;
Email_3
PARTE CONVENUTA
2 OGGETTO: atto di citazione ex art. 389 c.p.c. a seguito della sentenza della
Corte di cassazione n. 974/2017 depositata il 17/01/2017.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda trae origine da un contenzioso originato da un contratto di appalto stipulato tra le società attrici e le società convenute nel 1991, avente ad oggetto la realizzazione del progetto di << collegamento tra lo svincolo di Genova aeroporto dell'autostrada A10 e la S.A. 1 Aurelia, l'aeroporto
Cristoforo Colombo, la sopraelevata e la S.S. n. 35, tratto S. Benigno – S.S.
n.1 Aurelia e viabilità lungo il torrente Polcevera >>. Con sentenza n.
4810/2005, depositata in data 25/02/2005, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente le domande proposte da – già consorzio _1 [...]
– in proprio e quale capogruppo TRoparte_6
dell'ATI – contro , volte Parte_3
a chiedere il pagamento in suo favore degli importi richiesti con le riserve iscritte in calce agli atti contabili dell'appalto in questione. La società convenuta evocava in giudizio l'ANAS, con cui aveva stipulato una convenzione regolante il rapporto di concessione di sola costruzione, al fine di essere da essa manlevata. In particolare, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande relative alle riserve nn. 10, 13, 4, 2, 5, 7, 11, 19 e
20; respingeva quelle relative alle riserve nn. 12 e 15, stabilendo per ciascuna di esse gli importi da corrispondere oltre interessi e rivalutazione sino al
31/12/2003; rigettava le domande tutte proposte dall'ANAS e dalla e compensava al 50% le spese del giudizio e di CTU tra Parte_3
e e integralmente tra e ANAS. Parte_3 _1 Parte_3
Avverso tale sentenza proponevano appello e la Parte_3 [...]
, cessionaria del ramo d'azienda di Parte_3 Parte_4 [...]
. Parte_3
3 La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2357/2011, depositata in data
26/05/2011, accoglieva parzialmente l'appello e dichiarava l'inammissibilità della domanda dell'appaltatore relativa alle riserve nn. 13, 15, 19 e 29, la decadenza in relazione alla riserva n. 11, rigettava l'appello incidentale proposto da (quale incorporante la società , a sua _1 P_
volta acquirente del ramo di azienda del e dichiarava assorbito CP_6
l'appello incidentale condizionato proposto da ANAS. Compensava, inoltre, per metà le spese di giudizio tra , e Parte_3 Parte_4
e compensava integralmente le spese tra le appellanti e _1 CP_8
[...]
Avverso tale sentenza proponevano ricorso principale in Cassazione Parte_2
(già ) e , nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 _1
e del (una delle imprese del
[...] TRoparte_9
raggruppamento), formulando sei motivi di ricorso. proponeva _1
controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi, mentre il non svolgeva attività difensiva. CP_9
La S.C., con sentenza n. 974/2017, depositata in data 17/01/2017, accoglieva il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti gli altri, nonché il ricorso incidentale. Nello specifico, con riguardo al primo motivo, relativo alla nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado, la S.C. affermava che la Corte d'Appello aveva errato nel rigettare il relativo motivo di appello, in quanto il vizio della procedura della consulenza disposta in primo grado era stato tempestivamente evidenziato dalla parte interessata e in quanto l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui l'omesso esame della nota e dei documenti allegati non avrebbe avuto incidenza alcuna sul diritto di difesa di , era << apodittico >>, né Parte_3
poteva assumere rilevanza il fatto che le parti avessero stabilito d'accordo il termine ultimo per le relative note e deduzioni, << atteso che i soggetti privati non possono stabilire termini processuali perentori >>, in deroga a quanto
4 previsto dalla legge. Circa il secondo motivo, relativo al rigetto della domanda di manleva proposta da nei confronti dell'ANAS, la Parte_3
S.C. riteneva l'erroneità della sentenza di appello, posto che: << il concessionario risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica, sia per attività illegittima che per illecito aquiliano, ed in questo secondo caso anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nella imposizione delle direttive, salvo l'eventuale rivalsa nei rapporti interni derivanti dalla concessione >>, mentre la Corte d'Appello non aveva tenuto conto dell'art. 2 della convenzione, nell'esaminare la rivalsa nei rapporti interni, né aveva considerato quanto riferito dal CTU circa la lacunosità della progettazione dell'opera. Quanto al terzo motivo, relativo alla statuizione della Corte d'Appello secondo cui la clausola 13 del contratto di appalto fosse inefficace ai sensi dell'art. 1341
c.c., la S.C. affermava che l'art. 1341 c.c. non potesse trovare applicazione al caso di specie, posto che la clausola in questione non implicava rinuncia alcuna agli interessi. Con riguardo al ricorso incidentale, con il quale _1
censurava la sentenza di appello per aver ritenuto nuova e, pertanto,
[...]
inammissibile la domanda relativa alla riserva n. 13, senza che su di essa vi fosse stata accettazione del contraddittorio da parte di , la S.C. Parte_3
affermava che: << la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa […], sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte
[…]. È del tutto evidente che, nella specie, si verta in ipotesi di un ampliamento della domanda originaria, come tale ricompreso nella medesima vicenda sostanziale (lo stesso contratto di appalto) dedotta in giudizio>>.
5 La Corte di Cassazione, dunque, cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
§ 2. – Con atto di citazione introduttivo del giudizio n. 2278/2017 R.G.
, quale incorporante , a sua volta cessionaria del _1 P_
ramo di azienda del in proprio e quale mandataria delle imprese CP_6
temporaneamente riunite (ora in , TRoparte_10 _11 Pt_5
(ora , (ora in , _12 _13 _14 _15 Pt_5
(ora ), e _16 TRoparte_3 _17 TRoparte_18
C
liquidazione coatta ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte CP_20
d'Appello di Roma in diversa composizione, che si è pronunciata con sentenza n. 7063/2021, pubblicata il 27/10/2021 con la quale la Corte
d'Appello di Roma così statuiva: << in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza- ferma nel resto – condanna (già Parte_2 Parte_3
) e
[...] Parte_3 [...]
quest'ultima quale concessionaria del ramo d'azienda di Parte_4
, in solido tra loro, Parte_3
al pagamento, in favore di (quale incorporante _1
, a sua volta cessionaria del ramo di azienda del P_ [...]
) - in proprio e quale TRoparte_21
mandataria delle imprese temporaneamente riunite TRoparte_10
(ora in , (ora ), _11 Pt_5 _12 _13
(ora , (ora _14 TRoparte_22 _16
), nonché di TRoparte_3 _17 [...]
e TRoparte_23
delle seguenti complessive TRoparte_9
somme: Euro 4.937.541,14 – Riserva n. 10 Euro 4.704.052,89 – Riserva n.
13 Euro 2.327.766,92 – Riserva n. 7 Euro 4.468.454,65 – Riserva n. 4 Euro
6 4.894.842,45 – Riserva n. 5, oltre interessi e rivalutazione dal settembre 2019 alla odierna sentenza, nonché gli ulteriori interessi legali dalla presente sentenza e fino al soddisfo;
Dichiara tenuta a manlevare CP_8 Parte_2
già e
[...] Parte_3 Parte_3
) e quest'ultima quale
[...] Parte_4
concessionaria del ramo d'azienda di Parte_3
di quanto le società e
[...] Parte_2 Parte_4
dovranno versare ad (quale incorporante
[...] _1
, a sua volta cessionaria del ramo di azienda del P_ [...]
) - in proprio e quale TRoparte_21
mandataria delle imprese temporaneamente riunite TRoparte_10
(ora , (ora ), TRoparte_24 _12 _13
(ora , (ora _14 TRoparte_22 _16
), nonché di TRoparte_3 _17 [...]
TRoparte_25
in forza della presente sentenza;
TRoparte_9
Condanna (già e Parte_2 Parte_3 [...]
e Parte_3 Parte_4
quest'ultima quale concessionaria del ramo d'azienda di
[...] [...]
, in solido tra loro, alla Parte_3
rifusione ,in favore di (quale incorporante _1 P_
, a sua volta cessionaria del ramo di azienda del
[...] [...]
) - in proprio e quale TRoparte_21
mandataria delle imprese temporaneamente riunite TRoparte_10
(ora in A.S.), (ora ), _11 _12 _13
(ora , (ora _14 TRoparte_22 _16
), nonché di TRoparte_3 _17 [...]
e TRoparte_23
delle spese del giudizio di primo TRoparte_9
7 e di secondo grado nella misura del 50% - che si liquida per il primo grado in Euro 952,50 per competenze ed Euro 11.617,00 per onorari, oltre ad esborsi per Euro 300,00 e per il secondo grado in Euro 831,00 per competenze, Euro 14.921,00 per onorari, Euro 89 per spese vive, oltre a IVA
e CPA unitamente a rimborso per spese generali,, con compensazione del residuo tra le parti;
Condanna (già Parte_2 Parte_3
e ) e Parte_3 Parte_4
quest'ultima quale concessionaria del ramo d'azienda di
[...]
, in solido tra loro, Parte_3
alla rifusione, in favore di (quale incorporante _1
, a sua volta cessionaria del ramo di azienda del P_ [...]
) - in proprio e quale TRoparte_21
mandataria delle imprese temporaneamente riunite TRoparte_10
(ora in A.S.), (ora ), _11 _12 _13
(ora , (ora _14 CP_22 Pt_5 _16
), nonché di TRoparte_3 _17 [...]
delle spese TRoparte_23
del giudizio di cassazione e di rinvio nella misura del 50% che si liquida in
Euro 5.130,00 quanto al giudizio di cassazione ed in Euro 9.580,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali e per spese vive, con compensazione del residuo tra dette parti;
Condanna
(già e Parte_2 Parte_3 [...]
) e (quest'ultima Parte_3 Parte_4
quale concessionaria del ramo d'azienda di
[...]
, in solido tra loro, alla rifusione ,in favore di Parte_3
delle spese del giudizio di rinvio nella misura TRoparte_9
del 50% che si liquida in Euro 9.580,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali e per spese vive, con compensazione del residuo tra dette parti;
Condanna (già e Parte_2 Parte_3 [...]
[...] e TRoparte_26 Parte_4
quest'ultima quale concessionaria del ramo d'azienda di
[...] [...]
, in solido tra loro, alla Parte_3
rifusione ,in favore di (quale incorporante _1 P_
, a sua volta cessionaria del ramo di azienda del
[...] [...]
) - in proprio e quale TRoparte_21
mandataria delle imprese temporaneamente riunite TRoparte_10
(ora , (ora ), TRoparte_24 _12 _13
(ora , (ora _14 TRoparte_22 _16
), nonché di TRoparte_3 _17 [...]
e TRoparte_23
, del 50% dei compensi liquidati TRoparte_9
ai CTU, come quantificati nei decreti emessi durante il giudizio, restando il residuo a carico delle sopra indicate parti originariamente attrici. Condanna
alla rifusione, in favore di (già CP_8 Parte_2 [...]
e ) Parte_3 Parte_3
e quest'ultima quale concessionaria del ramo Parte_4
d'azienda di delle Parte_3
spese di lite per tutti i gradi di giudizio nella misura del 50% che si liquida per il primo grado in Euro 952,50 per competenze ed Euro 11.617,00 per onorari, per il secondo grado in Euro 831,00 per competenze, Euro 14.921,00 per onorari, in Euro 5.130,00 quanto al giudizio di cassazione ed in Euro
9.580,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali e per spese vive, con compensazione del residuo tra dette parti. >>
§ 3 – Avverso la sentenza suddetta risulta proposto ricorso per Cassazione, attualmente pendente.
§ 4 – Con ricorso monitorio iscritto al n. 68086/2017 R.G. Parte_4
e proponevano domanda di restituzione ex art. 389
[...] Parte_2
9 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma che, in accoglimento dello stesso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 25144/2017, ingiungendo ad di _1
pagare alle ricorrenti << la somma di € 54.626.063,70; gli interessi come da domanda;
e spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 8.000,00 per compenso ed € 870,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge>>. proponeva opposizione avverso tale _1
decreto ingiuntivo ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9144/2020, pubblicata il 25/06/2020, declinava la propria competenza in favore della
Corte d'Appello di Roma, compensando le spese processuali.
§ 5 – e con atto notificato il 27 Parte_2 Parte_4
agosto 2020 proponevano domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. innanzi a codesta Corte e rassegnavano le seguenti conclusioni: << preliminarmente, riunire il presente giudizio con quello pendente dinanzi a codesta Corte (nrg.
2278/2017, Sez. IV, G. Rel. Lo Sinno, ud. 05 novembre 2020); in subordine, disporre che i due giudizi vengano trattati simultaneamente;
condannare le società convenute, in via solidale, alla restituzione dei seguenti importi: (i) €
30.000.000,00, oltre interessi con decorrenza dal 20 settembre 2005; (ii) €
17.122.343,44 oltre interessi con decorrenza dal 27 ottobre 2011 >>.
§ 5.1 –Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: << _1
preliminarmente, e anche in ragione dell'azione di regresso qui proposta nei confronti, tra l'altro, del di TRoparte_27 TRoparte_28
di e del
[...] TRoparte_24 TRoparte_29
e dichiarare la propria
[...] TRoparte_3 _13
incompetenza in favore del Giudice fallimentare;
in subordine, sempre in via preliminare, e sempre in relazione all'azione di regresso proposta nei loro confronti, autorizzare la chiamata in causa del di TRoparte_27
di del TRoparte_28 TRoparte_24 [...]
nonché della e di TRoparte_29 TRoparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
nel merito, _13
10 respingere la domanda restitutoria formulata da e Parte_2 [...]
in via gradata, esclusa la natura solidale dell'eventuale Parte_4
obbligazione restitutoria, condannare singolarmente e separatamente le
Imprese costituenti l'ATI alla restituzione delle sole somme effettivamente e definitivamente incassate da ognuna in conformità alle rispettive quote di partecipazione all'ATI; in via di ulteriore ed estremo subordine: accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c., l'esatta entità dell'obbligazione restitutoria che fa eventualmente carico a ciascuna delle Imprese costituenti l'ATI; accertare in particolare, per quanto riguarda la deducente che _1
la sua eventuale obbligazione restitutoria è contenuta entro la sua quota di partecipazione del 58,41% e fino all'importo effettivamente percepito di €.
26.612.413,30; determinare conseguentemente gli importi dovuti in regresso tra le stesse Imprese, e per l'effetto condannare chi di dovere alle dovute restituzioni interne all'ATI ed in particolare alla restituzione alla deducente delle somme eccedenti l'importo di €. 26.612.413,30 che dovesse _1
essere condannata a pagare ad . con vittoria di spese e competenze Parte_3
di causa >>.
§ 5.2 –Si costituiva rassegnando le seguenti TRoparte_3
conclusioni: << preliminarmente, e anche in ragione dell'azione di regresso qui proposta nei confronti, tra l'altro, del di TRoparte_27
di e del TRoparte_28 TRoparte_24 [...]
dichiarare la propria incompetenza in favore del TRoparte_29
Giudice fallimentare;
in subordine, sempre in via preliminare, e sempre in relazione all'azione di regresso proposta nei loro confronti, autorizzare la chiamata in causa del di TRoparte_27 TRoparte_28
di e del
[...] TRoparte_24 TRoparte_29
TR nonché di e , tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
_1
nel merito, respingere la domanda restitutoria formulata da e Parte_2
in via gradata, esclusa la natura solidale Parte_4
11 dell'eventuale obbligazione restitutoria, condannare singolarmente e separatamente le Imprese costituenti l'ATI alla restituzione delle sole somme effettivamente e definitivamente incassate da ognuna in conformità alle rispettive quote di partecipazione all'ATI; in via di ulteriore ed estremo subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c.: i) accertare l'entità dell'obbligazione restitutoria che fa eventualmente carico a ciascuna delle
Imprese costituenti l'ATI; ii) accertare in particolare, per quanto riguarda la deducente , che la sua eventuale obbligazione restitutoria TRoparte_3
è contenuta entro la sua quota di partecipazione del 2,77% e fino all'importo effettivamente percepito di € 1.243.469,00; iii) determinare gli importi dovuti in regresso e, per l'effetto, condannare chi di dovere alle dovute restituzioni interne all'ATI, ed in particolare alla restituzione alla deducente delle somme, eccedenti il suddetto importo di € TRoparte_3
1.243.469,00, che dovesse essere condannata a pagare ad con Parte_3
vittoria di spese e competenze di causa >>.
§ 5.3 – Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: << _13
preliminarmente, e anche in ragione dell'azione di regresso qui proposta nei confronti, tra l'altro, del di TRoparte_27 TRoparte_28
di e del
[...] TRoparte_24 TRoparte_29
dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice
[...]
fallimentare; in subordine, sempre in via preliminare, e sempre in relazione all'azione di regresso proposta nei loro confronti, autorizzare la chiamata in causa del di di TRoparte_27 TRoparte_28
e del nonché TRoparte_24 TRoparte_29
TR di e , tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
nel _1
merito, respingere la domanda restitutoria formulata da e Parte_2
in via gradata, esclusa la natura solidale Parte_4
dell'eventuale obbligazione restitutoria, condannare singolarmente e separatamente le Imprese costituenti l'ATI alla restituzione delle sole somme
12 effettivamente e definitivamente incassate da ognuna in conformità alle rispettive quote di partecipazione all'ATI; in via di ulteriore ed estremo subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c.: i) accertare l'entità dell'obbligazione restitutoria che fa eventualmente carico a ciascuna delle
Imprese costituenti l'ATI; ii) accertare in particolare, per quanto riguarda la TR deducente , che la sua eventuale obbligazione restitutoria è contenuta entro la sua quota di partecipazione del 7,39% e fino all'importo effettivamente percepito di € 3.230.679,99; iii) determinare gli importi dovuti in regresso e, per l'effetto, condannare chi di dovere alle dovute restituzioni interne all'ATI, ed in particolare alla restituzione alla deducente TR
delle somme, eccedenti il suddetto importo di € 3.230.679,99, che dovesse essere condannata a pagare ad con vittoria di spese e Parte_3
competenze di causa>>.
§ 5.4 –L'udienza di prima comparizione, fissata al 22 gennaio 2021, veniva sostituita con il deposito di note di trattazione scritta. Con ordinanza del 15 marzo 2021 la Corte rigettava l'istanza di riunione e quella relativa alla chiamata in causa delle imprese costituite in ATI e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 10 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note.
Ha depositato note in data 6 dicembre 2024 il difensore di per _1
insistere sulla domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 337 c. 2
c.p.c. fino alla compiuta e stabile definizione degli elementi che costituiscono l'antecedente logico e giuridico della domanda restitutoria di e quindi fino alla definizione del giudizio in atto pendente avanti Parte_3
alla Corte di Cassazione avverso la pronuncia emessa da questa Corte quale giudice di rinvio n. 7063/2021, pubblicata il 27/10/2021. Ha insistito nella
13 richiesta di concessione dei termini ex art. 186 co. 3 c.p.c già formulata con le note autorizzate del 28 gennaio 2021, istanza sulla quale la Corte con l'ordinanza 17 marzo 2021 non si era pronunciata avendo limitato la pronuncia al rigetto dell'istanza di riunione e della domanda di chiamata in causa delle restanti imprese costituite in ATI. Ha insistito sulla domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti delle restanti società costituite in ATI essendo anch'esse beneficiarie dei pagamenti, separatamente, ognuna per la rispettiva quota di partecipazione all'ATI come risultava dalle fatture emesse da ciascuna Impresa direttamente nei confronti di e Parte_3
depositate con la comparsa di risposta. Ha censurato di erroneità l'ordinanza interlocutoria della Corte nella parte in cui, nel dichiarare inammissibile l'istanza di integrazione del contraddittorio, aveva così argomentato: < momento che è stata convenuta in giudizio in proprio e quale _1
mandataria delle imprese temporaneamente riunite , _10
, , EU e in nome delle quali aveva CP_28 _12 _14 CP_27
inizialmente agito dinanzi al tribunale di Roma, onde il contraddittorio appare integro.>>; evidenziava che, una volta proposta da parte di essa l'azione di regresso nel presente giudizio per le restituzioni, si _1
sarebbe potuta costituire solo in proprio, così come aveva fatto, in quanto l'azione di regresso la poneva in conflitto di interessi con le suddette coobbligate. Significava quanto al al TRoparte_27 TRoparte_9
e di che era indubbio che il mandato a
[...] CP_28 CP_28
suo tempo conferito ad si fosse estinto automaticamente, a norma _1
dell'art. 78 comma 3 e dell'art. 201 della legge fallimentare, a seguito – rispettivamente – della sentenza di fallimento (per e Ing. ) e CP_27 CP_29
dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa
( . Ha rappresentato che l'assenza di tutte le obbligate avrebbe CP_28
esposto al concreto rischio di duplicazioni delle condanne e/o dei riconoscimenti in favore di , oltre che del già segnalato pericolo Parte_3
14 di contrasto tra giudicati. Ha sottolineato che l'altra criticità era rappresentata dalla difficoltà per esse convenute di poter esercitare efficacemente il diritto di regresso. Insisteva nella prioritaria eccezione di incompetenza in quanto le Imprese non convenute nel presente giudizio risultavano assoggettate a procedure concorsuali, fatto che comportava la competenza funzionale del
Giudice Fallimentare. Richiamava il principio di diritto enunciato da Cass.
23 luglio 2007 n.13875. Concludeva evidenziando, in sintesi: < fattispecie che qui occupa, pertanto, la causa comune e unitaria dell'obbligazione (in tesi) solidale rende certamente necessario che l'accertamento della sussistenza della solidarietà e le eventuali azioni di regresso siano trattati e definiti in un'unica sede, e segnatamente dinanzi al giudice fallimentare a norma dell'art. 24 della L.F. Così formulava le conclusioni definitive: < reiectis:
1. Preliminarmente, e anche in ragione dell'azione di regresso proposta nei confronti, tra l'altro, del di TRoparte_27 [...]
di e del TRoparte_28 TRoparte_24 TRoparte_29
e dichiarare la
[...] TRoparte_3 _13
propria incompetenza in favore del Giudice Fallimentare e, in subordine, sospendere il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.p.c.
2. in via ulteriormente gradata, disporre iussu iudicis l'integrazione del contraddittorio nei confronti di del TRoparte_28
, del e di TRoparte_27 TRoparte_29 TRoparte_24
o quantomeno autorizzare la loro chiamata in causa fissando la nuova
[...]
udienza e il termine per la notifica;
in via di estremo subordine, concedere i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.; 3. nel merito, in ogni caso, respingere la domanda restitutoria formulata da e Parte_2 Parte_4
per i motivi indicati anche nelle presenti note;
4. sempre nel merito,
[...]
in via gradata, esclusa la natura solidale dell'obbligazione, determinare l'importo eventualmente dovuto in restituzione dalla deducente nei _1
15 limiti della differenza fra le somme ad essa corrisposte da e quelle Parte_3
effettivamente dovute in restituzione 5. ancora nel merito, in via ulteriore in estremo subordine: - accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 c.c.,
l'esatta entità dell'obbligazione restitutoria che fa eventualmente carico a ciascuna delle Imprese costituenti l'ATI; - accertare in particolare, per quanto riguarda la deducente che la sua eventuale obbligazione _1
restitutoria è contenuta entro la sua quota di partecipazione del 58,41%; - determinare conseguentemente gli importi dovuti in regresso tra le stesse
Imprese, e, per l'effetto, condannare chi di dovere alle dovute restituzioni interne all'ATI ed in particolare alla restituzione alla deducente delle _1
somme eccedenti la quota dalla stessa eventualmente dovuta;
6. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. >>
In data 10 dicembre 2024 ha depositato note difensore di per ribadire _13
che il parallelo giudizio di rinvio si era chiuso con la sentenza di codesta
Corte di Appello n. 7063 del 27 ottobre 2021, che aveva accolto le domande delle Imprese appaltatrici (ATI) nella misura di complessivi €
21.332.658,05, oltre rivalutazione e interessi ed interessi successivi;
evidenziava che in forza di tale pronuncia e diversamente da quanto richiesto dalle Società istanti con l'atto di citazione, l'importo di cui esse potevano dirsi, allo stato, creditrici non era l'intero importo a suo tempo corrisposto alle Imprese (€ 47.122.343,44), ma (solo) la differenza tra tale importo e quello riconosciuto all'ATI dalla sentenza di rinvio, importo che risultava dimezzato. Rassegnava e seguenti conclusioni: < di Appello, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza a conoscere la presente controversia;
in subordine, sospendere il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.p.c.; in via ulteriormente gradata, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
del , del TRoparte_28 TRoparte_27 TRoparte_30
[...]
[...] di o quanto meno autorizzare la loro chiamata
[...] TRoparte_24
in causa fissando la nuova udienza e il termine per la notifica;
in via di estremo subordine, concedere i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; nel merito respingere la domanda restitutoria formulata dalle Società attrici;
in subordine, esclusa la natura solidale dell'eventuale obbligazione restitutoria, determinare l'importo eventualmente dovuto in restituzione dalla deducente TR
in base (allo stato) alla sentenza di rinvio n. 7063/2021, nei limiti delle somme ad essa corrisposte da in via di ulteriore subordine, ai Parte_3
sensi dell'art. 1299 c.c., accertare l'entità dell'eventuale obbligazione restitutoria che fa carico individualmente a ciascuna delle Imprese costituenti l'originaria ATI, determinare gli importi eventualmente dovuti in regresso e per l'effetto condannare chi di dovere alle restituzioni del caso;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa >>.
In data 11 dicembre 2024 ha depositato note il difensore di P_
TR (ora ) di contenuto sovrapponibile alle note di
[...] CP_2
e con identiche conclusioni fatta eccezione per la richiesta: <
l'importo eventualmente dovuto in restituzione dalla deducente in P_
base (allo stato) alla sentenza di rinvio n. 7063/2021, nei limiti delle somme ad essa corrisposte da . >> Parte_3
In data 11 dicembre 2024 hanno depositato note i difensori di Parte_1
(già e con cui precisavano la Parte_2 Parte_4
domanda per le restituzioni proposta ex art. 389 c.p.c in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte di Appello n. 7063/2021 nei seguenti termini:<< Il quantum della pretesa restitutoria deve essere precisato alla luce della sentenza n. 7063/2021 (Doc. 19) con la quale codesta Ecc.ma
Corte di Appello di Roma in diversa composizione, a definizione del giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. (nrg. 2278/2017), ha condannato Parte_4
in solido con al pagamento dell'importo
[...] Parte_1
complessivo di € 21.332.658,05, oltre interessi e rivalutazione dal settembre
17 2019 sino alla pubblicazione della sentenza. La precisazione doverosa anche in forza del principio giurisprudenziale, richiamato da codesta Corte nell'ordinanza del 15 marzo 2021, secondo il quale “… sarà la statuizione finale del giudizio di rinvio che determinerà in via definitiva quanto dovrà essere effettivamente corrisposto da un parte all'altra con il conseguente conguaglio conclusivo …”. La Corte ha determinato l'importo di €
21.332.658,05 conteggiando interessi e rivalutazione monetaria sino al settembre 2019, respingendo l'istanza di e di Parte_4 Pt_1
riconvocare il CTU per determinare nuovamente gli interessi arrestando il conteggio al 20 settembre 2005 (14 anni prima), quando Parte_4
aveva effettuato il pagamento dell'importo di € 30.000.000,00 (in
[...]
forza della sentenza di primo grado Trib. Roma n. 4810/2005; Doc. 05 citazione) superiore a quello riconosciuto dal CTU. Tuttavia, nella motivazione della sentenza la Corte ha precisato che “al momento dell'esecuzione della pronuncia sarà possibile confrontare i dati al netto di dette detrazioni. La CTU espletata in questa sede, infatti, consente in ogni caso di individuare la sorte capitale e lo sviluppo contabile degli accessori, con la conseguenza che non abbisogna di alcuna integrazione, mentre la fase di esecuzione di quanto in questa sede si disporrà è estranea al giudizio”. (…) Calcolando interessi e rivalutazione secondo i criteri seguiti dal CTU (dies a quo e saggio di interessi), mutando solo la data di riferimento finale (dies ad quem) dal 30 settembre 2019 al 20 settembre 2005 (v. consulenza del CTU Ing. Doc. 20), l'importo che ha diritto Per_1 _1
di trattenere è pari ad € 17.945.381,63 (v. file di calcolo, Doc. 21). Come detto, in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
4810/2005 e della decisione della Corte di Appello n. 2357/2011, la società ha corrisposto l'importo complessivo di € Parte_4
47.122.343,44, di cui € 30.000.000,00 in data 20 settembre 2005 (v. bonifico;
Doc. 09 citazione) ed € 17.122.343,44 in data 27 ottobre 2011 (v. bonifico;
18 Doc. 10 citazione). ha pertanto diritto alla restituzione Parte_4
della somma di euro € 29.176.961,81 (€ 47.122.343,44 - € 17.945.381,63), oltre interessi monetari così calcolati: per l'importo di € 12.054.618,37 (€
30.000.000,00 - € 17.945.381,63), con decorrenza dal 20 settembre 2005; per l'importo di € 17.122.343,44, con decorrenza dal 27 ottobre 2011>>.
Ribadiva le restanti difese e così concludeva: << Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condannare
- in proprio e quale mandataria di _1 TRoparte_31 [...]
(già ), (già , CP_24 _10 _13 TRoparte_5
(già , (già CP_24 TRoparte_14 TRoparte_3
, _16 TRoparte_27 TRoparte_32
- , in via solidale o in subordine pro quota (1), alla restituzione in favore
[...]
di e dell'importo di € Parte_4 Parte_1
29.176.961,81 (€ 47.122.343,44 - € 17.945.381,63), oltre interessi monetari così calcolati: per l'importo di € 12.054.618,37 (€ 30.000.000,00 - €
17.945.381,63), con decorrenza dal 20 settembre 2005; per l'importo di €
17.122.343,44, con decorrenza dal 27 ottobre 2011; con la precisazione che il saggio legale degli interessi, a partire della domanda (27 agosto 2020), è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002), ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c. Con il favore delle spese di lite>>.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 6. – L'analisi delle questioni devolute.
Giova premettere che parte attrice ha inteso ridurre l'originaria domanda ed ha precisato le conclusioni tenendo conto della pronuncia emessa da questa
Corte quale giudice di rinvio e sopra trascritte.
19 L'avvenuto pagamento da parte delle odierne attrici ad di € _1
30.000.000,00 in data 20 settembre 2005 (in esito all' ordinanza del 17 agosto 2005 della Corte d'appello di Roma con la quale, in accoglimento parziale dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
4810/2005 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25 febbraio 2005, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della stessa limitatamente alle somme superiori a € 30.000.000,00) e di € 17.122.343,44 in data 27 ottobre 2011 (in esito alla sentenza d'appello della Corte d'appello di Roma n. 2357/2011 pubblicata il
26 maggio 2011), sono fatti non contestati, oltre che documentalmente provati per mezzo dei bonifici di pagamento allegati.
Il versamento risulta effettuato ad nella sua qualità di mandataria _1
delle Imprese appaltatrici in quanto capogruppo dell'ATI. precisa _1
che in ragione del suo ruolo ha immediatamente riversato alle singole mandanti gli importi spettanti a ciascuna Impresa, secondo le rispettive quote di partecipazione all'ATI.
Le attrici hanno evocato nel presente giudizio per le restituzioni in _1
proprio e quale mandataria delle imprese riunite
[...]
Part
(ora ), ) ora , TRoparte_33 TRoparte_24 CP_5 _13
(ora , ( ora TRoparte_14 TRoparte_24 _16 [...]
), , Ing. , oltre a TRoparte_3 _17 TRoparte_32 [...]
(quale cessionaria di azienda della società ) e TRoparte_3 P_4
(quale cessionaria d'azienda di per sentirle condannare _13 _12
al pagamento, in solido tra loro, dell'importo dovuto a titolo di restituzioni.
Le convenute oppongono: 1) la non integrità del contraddittorio non risultando evocate in giudizio le restanti Imprese partecipanti all'ATI; 2) la necessità di integrare il contraddittorio e/o di autorizzare esse convenute a chiamare in causa le restanti imprese;
3) quale conseguenza della chiamata in causa, il difetto di competenza di questa Corte essendo competente
20 funzionalmente il giudice fallimentare, trattandosi di Imprese mandanti assoggettate a procedure concorsuali;
4) l'insussistenza della solidarietà; 5) in subordine, nell'ipotesi che dovesse ritenersi sussistente la solidarietà, la necessità di integrare il contraddittorio per poter esse convenute proporre azione di regresso ex art. 1299 c.c. per conseguire la ripetizione delle somme eventualmente pagate in luogo dei condebitori.
Tanto premesso si osserva che questa Corte, per quel che qui rileva, con l'ordinanza 15-17 marzo 2021, pronunciando sull'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, la rigettava con la seguente motivazione: <
l'istanza di chiamata in causa delle imprese costituite in ATI è inammissibile, dal momento che è stata convenuta in giudizio in proprio e quale _1
mandataria delle imprese temporaneamente riunite , _10
, , EU e in nome delle quali aveva CP_28 _12 _14 CP_27
inizialmente agito dinanzi al tribunale di Roma, onde il contraddittorio appare integro.>> L'eccezione risulta riproposta con le conclusioni definitive unitamente alle deduzioni di insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di solidarietà tra le Imprese costituenti l'ATI; in subordine, in ipotesi di ritenuta configurabilità di tale solidarietà, risulta avanzata dalle convenute la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa delle restanti
Imprese per consentire ad esse convenute di poter esperire l'azione di regresso nei confronti di queste ultime, con conseguente pronuncia declinatoria da parte di questa Corte della competenza, essendo funzionalmente competente il giudice fallimentare, in quanto le Imprese da evocare in regresso risultano sottoposte a procedure concorsuali.
Venendo all'esame delle suddette eccezioni e richieste osserva la Corte che i due pagamenti vennero effettuati, ciascuno, con un unico bonifico e, segnatamente, in data 20 settembre 2005, in favore di tutti i beneficiari della pronuncia di condanna per la parte in cui non risultava sospesa per effetto
21 dell'accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva e, con un secondo unico bonifico, in data 27 ottobre 2011 in favore di tutti i beneficiari della pronuncia di condanna in esito alla definizione del giudizio d'appello. Senza distinzione di quote a ciascuno spettanti, ma con bonifico in favore di _1
nella qualità di mandataria dell'ATI.
Orbene, l'azione di restituzione promossa ex art. 389 c.p.c. per giurisprudenza consolidata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ex aliis, Cass. 23/11/2023, n. 32663; Cass. 12/11/2021,
n. 34011; Cass. 30/01/2018). Più in particolare, la Suprema Corte ha precisato, anche in recentissimi arresti, che: <ex art. 389 cod. proc. civ. è il mero ripristino della condizione patrimoniale del solvens anteriore all'ottemperanza alle statuizioni di condanna, a prescindere dal rapporto sostanziale ad esse sottese: la restituzione deve, cioè, essere conformata all'essere del pagamento (ovvero alle modalità con cui lo stesso
è stato compiuto) non già al dover essere di esso (ovvero alla sua ragione causale oppure alla sua conformità al contenuto del provvedimento di condanna). Detto in altri termini, l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ. (la quale può essere dispiegata anche in via monitoria) si atteggia a contrarius actus rispetto al pagamento per come in concreto eseguito, non al provvedimento in forza del quale è stato eseguito. >> (così Cass. n. 3207/2024 pubblicata il 05/02/2024).
In applicazione di tali insegnamenti consegue che, a fronte di un pagamento
( meglio di due distinti pagamenti) effettuato in maniera indifferenziata nei confronti di in proprio e nella qualità e che rappresenta oltre a sé tutte _1
le Imprese mandanti costituite in ATI, si è generata a carico degli accipientes un'obbligazione restitutoria di contenuto speculare: <
22 ripristinare lo stato patrimoniale del solvens: un pagamento unitario ed indifferenziato, divenuto privo di giustificazione, non può che essere neutralizzato con una restituzione unitaria e indifferenziata, e quindi sostanzialmente descrivibile come solidale, non potendosi frazionare in sede di ripetizione una prestazione che non è stata frazionata al momento del pagamento.>> Tanto comporta che non vi è necessità di integrare il contraddittorio risultando evocata in proprio ed in qualità di _1
mandataria delle Imprese;
le imprese e in TRoparte_3 _13
quanto destinatarie dei due distinti pagamenti, ciascuno effettuato con un bonifico unitario ed indifferenziato in capo alla mandataria in proprio e nella qualità, rispondono - nel presente giudizio per le restituzioni – solidalmente.
Rimangono estranee al giudizio restitutorio le questioni relative al “dover essere” del pagamento in ragione della pronuncia di condanna e, quindi, le questioni relative ai rapporti interni tra le Imprese costituenti l'ATI e le reciproche azioni di regresso. Tanto assorbe sia l'eccezione – formulata dalle convenute - di incompetenza di questa Corte in favore del tribunale fallimentare (risultando talune di dette Imprese mandanti soggette a procedura concorsuale), che le doglianze relative alla astratta possibilità di iniziative basate sullo stesso titolo, che le eccezioni – formulate dalle attrici- di inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa (per essere le convenute esse decadute non avendo formulato anche l'istanza di differimento dell'udienza), che di risoluzione del rapporto di mandato ex art. 78 L.F. ( che stabilisce che “Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario”, non anche per quello del mandante).
Residua la disamina della richiesta di concessione di termine ex art. 183 co.
6 c.p.c avanzata dalle convenute e la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di cassazione risultando proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte n.
7063/2021 che ha definito il giudizio di rinvio.
23 Entrambe vanno disattese. Il diniego di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c < formulazione delle relative richieste istruttorie >> va ricondotto nel generale potere di direzione del procedimento da parte del giudice (art. 175 cpc) e, nelle specie, questa Corte, ritenuta la causa di pronta soluzione, ha esercitato il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di assegnare la causa in decisione essendo ultronee le richieste di integrazione del contraddittorio e la domanda di regresso e le molteplici questioni ad esse conseguenti.
Trattasi di causa documentale ed alle parti, in relazione alla questione di diritto relativa alla domanda di condanna in via solidale, risulta assegnato a tutela del diritto di difesa, il congruo termine di giorni trenta per il deposito di note autorizzate, di cui tutte le parti convenute hanno inteso avvalersi.
L'istanza di sospensione del giudizio sostituisce l'istanza di riunione ormai superata per effetto dell'intervenuto deposito della sentenza di questa Corte all'esito del giudizio di rinvio. La richiesta va rigettata per le medesime ragioni già evidenziate da questa Corte nell'ordinanza con cui ha respinto la domanda di riunione e volte a sottolineare l'autonomia tra i due giudizi – quello sulle restituzioni e quello di rinvio – e l'assenza di interazione e pregiudizialità/ dipendenza rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c o ex art. 337 co. 2 c.p.c dovendosi tener conto, per un verso- come già chiarito da questa
Corte che:<< Il giudizio ex art. 389 c.p.c. e quello ex art. 392 c.p.c. sono tra loro distinti e separati. Il primo assolve, infatti, alla distinta e specifica esigenza di garantire al più presto all'interessato la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata (Cass. 1990/ 3539, Cass. 1990/ 8447), mentre il secondo ha per oggetto, nel caso di specie, la definitiva statuizione dei rapporti di dare ed avere tra le parti. Tra i due giudizi non vi è dunque alcuna interrelazione anche se è evidente che sarà la statuizione finale del giudizio di rinvio che determinerà in via definitiva quanto dovrà essere effettivamente corrisposto
24 da un parte all'altra con il conseguente conguaglio conclusivo, che terrà conto anche delle somme restituite in adempimento della presente sentenza.>> e, per altro verso, che l' art. 337, comma 2, c.p.c., presuppone anche una valutazione del giudice della causa in tesi dipendente (la presente sulle restituzioni) sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata e, quindi, da parte di questo giudice sull'esito del giudizio di cassazione
( così tra le tante Cass. n. 29302/2022).
Come osservato, le parti attrici - in esito alla sentenza n. 7063/2021 di questa
Corte che ha condannato in solido con Parte_4 Pt_1
al pagamento dell'importo complessivo di € 21.332.658,05, oltre
[...]
interessi e rivalutazione dal settembre 2019 sino alla pubblicazione della sentenza – hanno inteso ridurre la domanda ed hanno riformulato le conclusioni definitive chiedendo la restituzione del minore importo di €
29.176.961,81, rispetto a quello versato il 20 settembre 2005 di €
30.000.000,00 e il 27 ottobre 2011 di € 17.122.343,44 (e così sommati €
47.122.343,44), oltre interessi così calcolati: per l'importo di €
12.054.618,37 (€ 30.000.000,00 - € 17.945.381,63), con decorrenza dal 20 settembre 2005; per l'importo di € 17.122.343,44, con decorrenza dal 27 ottobre 2011.
In relazione agli interessi si osserva, infine, che le parti attrici hanno chiesto, nelle note autorizzate depositate in data 11 dicembre 2024: < precisazione che il saggio legale degli interessi, a partire della domanda (27 agosto 2020), è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002), ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c.>> All'odierna udienza hanno fatto richiamo al principio di diritto espresso da Cass. n. 61/2023.
La domanda va disattesa in conformità all'orientamento prevalente della
Corte di Cassazione che circoscrive la portata del quarto comma dell'art.1284 c.c. alle obbligazioni di fonte negoziale (Cass.n.14512/2022,
25 n.28409/2018, n.5042/2017). La fattispecie produttiva dei c.d. super- interessi è autonoma rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali in quanto necessita di accertamento giurisdizionale sugli ulteriori elementi di specificazione di detta fattispecie (rispetto agli interessi legali di cui al primo comma); essa andava tempestivamente dedotta ed andavano tempestivamente dedotti i presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4 cod. civ. al caso di specie. Inoltre, si osserva che la Suprema Corte ha ripetutamente enunciato che il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente;
la caducazione del titolo non dà luogo ad una condictio indebiti e non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens che è tenuto a ricostituire il patrimonio di chi ha pagato detta somma di denaro. Dunque, se tale è la ratio dell'istituto, a giudizio del Collegio l'importo da porre in restituzione non può che essere quello maggiorato dei soli interessi legali prodotti da detto importo pagato per tutto il periodo in cui esso è rimasto in possesso di chi non ne ha più il diritto (per effetto della successiva pronuncia caducatoria di quel titolo), con decorrenza dalla data del pagamento (ex plurimis Cass. n. 5391/2013; n. 34011/2021 e SU n. 12449/2024 circa la natura autonoma della speciale fattispecie di cui al quarto comma dell'art. 1284 co. 4 cod. civ. rispetto a quella disciplinata in via generale dal comma primo stesso articolo : il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.>>)
26 Si osserva, infine, che il presente giudizio non può essere sospeso, neanche in vista della possibile compensazione del credito vantato dall'attore con il controcredito invocato dal convenuto nella causa di rinvio o in altri processi da questi intentati contro l'avversario, perché la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243 cod. civ. presuppone che sia lo stesso giudice a procedere all'accertamento dei reciproci debiti e crediti e non potendo la stessa intervenire nell'ipotesi di separati giudizi (così Cass. 2480/2003 con l'unico limite che la decisione definitiva del giudizio di rinvio si concluda definitivamente in data antecedente al giudizio sulle restituzioni;
ed in tal caso la domanda di restituzione va rigettata). La Suprema Corte, con indirizzo risalente ma ancora attuale perché mai modificato, ha escluso che la pronuncia sulle restituzioni possa essere procrastinata finanche nell'ipotesi in cui sussistano buone probabilità che il processo di rinvio si concluda con la conferma del dispositivo della sentenza cassata (così Cass. n. 5129/1987)
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore delle parti attrici sulla base del valore della causa (fino a €
32.000.000,00), nei valori medi, applicando l'aumento di cui all'art.6
D.M.n.55/14 sui valori dell'ultimo scaglione nella misura media del 15% per tutte le fasi.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'atto di citazione ex art 389 c.p.c. proposto da (ora e Parte_2 Parte_1 Parte_4
nei confronti di in proprio e quale mandataria delle imprese riunite _1
(ora ), TRoparte_33 TRoparte_24 CP_5
[...
) ora , (ora in , _13 TRoparte_14 _11 Pt_5 _16
( ora ), , Ing. ,
[...] TRoparte_3 _17 TRoparte_32
oltre a (quale cessionaria di azienda della società TRoparte_3
27 ) e (quale cessionaria d'azienda di , ogni P_4 _13 _12
altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di € 29.176.961,81 oltre interessi legali sull'importo di € 12.054.618,37 con decorrenza dal 20 settembre 2005 al soddisfo e sull'importo di € 17.122.343,44, con decorrenza dal 27 ottobre 2011 al soddisfo;
2. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti attrici che liquida, complessivamente in € 58.614,50 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 10/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
28