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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4649/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4649/2024 del Ruolo Generale e promossa da
residente in [...] C. F. Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Randellini C. F. C.F. 1
C.F. 2
- ricorrente-
Controparte_1
,(C. F. P.IVA 1 ), in persona del Ministro in carica pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
P.IVA 2 ) presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12., come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31/01/2024, Parte 1 ha chiesto di
"ordinare al Controparte 1 di disporre il rilascio del visto per motivi familiari richiesto in favore dei figli Persona 1
[...] nato a [...] il [...] e Persona 2 nato a santo Domingo il 13.09.2004".
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: 1) in data 24/05/2023, otteneva dallo Sportello Unico presso la Prefettura di Arezzo nulla osta al ricongiungimento familiare in favore dei due figli minori;
2) tentava di presentare la domanda di visto di ingresso presso gli uffici consolari dell'ambasciata italiana a Santo Domingo mediante il sistema di prenotazione on line, ma che a causa del disservizio e del mancato funzionamento di tale sistema è stato possibile ottenere solo l'appuntamento per il
02/01/2024; 3) in data 02/01/2024 i figli si presentavo presso gli sportelli consolari ma venivano respinti in quanto il nulla osta risultava rilasciato da oltre 6 mesi.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 28/05/2024, nella quale ha concluso che il ricorso di parte è infondato e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché
l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, nel rispetto della normativa e come documentato in atti, la ricorrente si è rivolta allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, che le è stato rilasciato in data 24/05/2023. Ha dimostrato di aver provato più volte a presentare la richiesta di legalizzazione dei documenti necessari per il rilascio del visto, come risulta dalla documentazione depositata in atti. La ricorrente a sostegno ha depositato, infatti, la prova dei tentativi fatti per ottenere un appuntamento mediante sito internet della Almaviva, società di cui si serve l'Ambasciata per la gestione degli appuntamenti, da cui si evince come in più occasioni non risultavano slot di appuntamenti disponibili. D'altra parte, l'appuntamento è stato fissato dalla società
Almaviva in data 02/01/24, a dimostrazione ulteriore, in aggiunta alla restante documentazione, di come la ricorrente si debba necessariamente essere attivata tempestivamente. In effetti, i ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto, ente incaricato dalla stessa
Ambasciata, non possono ricadere sul ricorrente;
allo stesso modo, gli uffici consolari, nel momento in cui decidono di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismettono, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza, anche di comportamenti imputabili ai soggetti incaricati di coadiuvare le strutture pubbliche.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di condannare direttamente l'Ambasciata al rilascio del visto, la stessa non può essere accolta. In particolare, infatti, la difesa della ricorrente ha omesso di produrre tutti i documenti necessari, in specie i certificati di nascita della ricorrente e dei suoi figli, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati;
l'assenza di tale documentazione preclude la possibilità di accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero, ma non esclude la possibilità di ordinare all'amministrazione di provvedere alla definizione della procedura entro un termine predeterminato. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla parte convenuta di definire la procedura volta al rilascio del visto per i familiari della ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di definire la procedura nato a [...] richiesta di visto in favore dei figli, Persona_1
Domingo il 28.04.2008 e nato a [...] il Persona 2
13.09.2004, del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4649/2024 del Ruolo Generale e promossa da
residente in [...] C. F. Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Randellini C. F. C.F. 1
C.F. 2
- ricorrente-
Controparte_1
,(C. F. P.IVA 1 ), in persona del Ministro in carica pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
P.IVA 2 ) presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12., come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31/01/2024, Parte 1 ha chiesto di
"ordinare al Controparte 1 di disporre il rilascio del visto per motivi familiari richiesto in favore dei figli Persona 1
[...] nato a [...] il [...] e Persona 2 nato a santo Domingo il 13.09.2004".
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: 1) in data 24/05/2023, otteneva dallo Sportello Unico presso la Prefettura di Arezzo nulla osta al ricongiungimento familiare in favore dei due figli minori;
2) tentava di presentare la domanda di visto di ingresso presso gli uffici consolari dell'ambasciata italiana a Santo Domingo mediante il sistema di prenotazione on line, ma che a causa del disservizio e del mancato funzionamento di tale sistema è stato possibile ottenere solo l'appuntamento per il
02/01/2024; 3) in data 02/01/2024 i figli si presentavo presso gli sportelli consolari ma venivano respinti in quanto il nulla osta risultava rilasciato da oltre 6 mesi.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 28/05/2024, nella quale ha concluso che il ricorso di parte è infondato e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché
l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, nel rispetto della normativa e come documentato in atti, la ricorrente si è rivolta allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma per ottenere il nulla osta al ricongiungimento, che le è stato rilasciato in data 24/05/2023. Ha dimostrato di aver provato più volte a presentare la richiesta di legalizzazione dei documenti necessari per il rilascio del visto, come risulta dalla documentazione depositata in atti. La ricorrente a sostegno ha depositato, infatti, la prova dei tentativi fatti per ottenere un appuntamento mediante sito internet della Almaviva, società di cui si serve l'Ambasciata per la gestione degli appuntamenti, da cui si evince come in più occasioni non risultavano slot di appuntamenti disponibili. D'altra parte, l'appuntamento è stato fissato dalla società
Almaviva in data 02/01/24, a dimostrazione ulteriore, in aggiunta alla restante documentazione, di come la ricorrente si debba necessariamente essere attivata tempestivamente. In effetti, i ritardi/inadempimenti dell'Agenzia competente per la legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto, ente incaricato dalla stessa
Ambasciata, non possono ricadere sul ricorrente;
allo stesso modo, gli uffici consolari, nel momento in cui decidono di avvalersi dell'operato di un soggetto esterno, non dismettono, perciò solo, la propria responsabilità nei confronti dell'utenza, anche di comportamenti imputabili ai soggetti incaricati di coadiuvare le strutture pubbliche.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di condannare direttamente l'Ambasciata al rilascio del visto, la stessa non può essere accolta. In particolare, infatti, la difesa della ricorrente ha omesso di produrre tutti i documenti necessari, in specie i certificati di nascita della ricorrente e dei suoi figli, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati;
l'assenza di tale documentazione preclude la possibilità di accertare la presenza dei requisiti previsti dal legislatore per poter ricongiungere i familiari all'estero, ma non esclude la possibilità di ordinare all'amministrazione di provvedere alla definizione della procedura entro un termine predeterminato. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato alla parte convenuta di definire la procedura volta al rilascio del visto per i familiari della ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di definire la procedura nato a [...] richiesta di visto in favore dei figli, Persona_1
Domingo il 28.04.2008 e nato a [...] il Persona 2
13.09.2004, del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli