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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/11/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. BE AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data
26.4.2024
da c.f. e p. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Catello
DA e AR Di FO del Foro di Torre Annunziata e presso il loro studio in
Lettere (NA) elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
(c.f. P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati
NI IA e AN AN del Foro di Trieste ed BE DO del
1 Foro di Udine e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 380/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
18.3.2024. Appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
In via istruttoria Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte, rimessa la causa sul ruolo istruttorio, si compiaccia di ammettere le istanze istruttorie formulate già in primo grado e reiterate nell'atto di appello e da intendersi, in questa sede, per brevità
integralmente trascritte riportate (cfr. pagg. 28 a 30 atto di appello); Nel merito
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato gravame annullare e/o riformare la sentenza gravata e, per l'effetto: a)
Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti ed alle circostanze denunciate con il presente atto dall'Impresa appaltatrice, l'insussistenza dei presupposti e requisiti per la declaratoria di risoluzione del contratto in danno di essa impresa;
b)
Accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza delle rivendicazioni tutte avanzate dall'Impresa appaltatrice nel corso del rapporto, il diritto dell'istante al rimborso delle spese sostenute, al risarcimento dei danni, dei maggiori oneri ed indennizzi conseguenti alla illegittima risoluzione contrattuale disposta in danno dell'impresa determinandone l'ammontare per un importo non inferiore a quello significato con le rivendicazioni indicate nella riserva n. 8 apposta
2 al verbale di constatazione del 6/9/2022 ovvero, in subordine, quantomeno per l'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4; c) accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza ed in accoglimento delle rivendicazioni dell'impresa, il diritto agli importi cosi come significati in calce allo stato di consistenza del 6/9/2022 nonché interessi legali e moratori ovvero, e in subordine,
all'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma cosi determinata ovvero a quella diversa somma che sarà
determinata in corso di causa anche a mezzo di apposito incombente istruttorio;
d)
Condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi legali e moratori, e decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi crediti e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT,
e decorrenti dalla data della presente domanda fino al soddisfo, nell'ammontare che sarà quantificato all'esito; e) in via subordinata, condannare la convenuta P.A. al pagamento delle somme cosi come significate in calce allo stato di consistenza del
6/9/2022 ovvero e in subordine, all'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 ovvero a quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa, anche a mezzo di apposito incombente istruttorio ovvero in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; f) in via ulteriormente subordinata, condannare la P.A. convenuta, in proprio e nelle spiegate qualità ovvero in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni e rivendicazioni cosi come significate in calce allo stato di consistenza del
6/9/2022 ovvero, e in subordine, all'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4; ovvero a
3 quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa, anche a mezzo di apposito incombente istruttorio ovvero in via equitativa, ex art. 2041c.c.; g) in ogni caso, condannare la P.A. convenuta al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi legali e moratori, e decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi crediti e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT,
e decorrenti dalla data della presente domanda fino al soddisfo, nell'ammontare che sarà quantificato all'esito; h) Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, a conferma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare il proposto appello perché inammissibile, improponibile e comunque integralmente infondato, con vittoria di spese di lite in misura massima anche per il secondo grado di giudizio.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Udine il Parte_1
, con cui aveva stipulato un contratto d'appalto pubblico per Controparte_1
l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico del centro scolastico comunale,
chiedendo accertarsi l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto in danno e condannarsi la stazione appaltante al pagamento delle somme rivendicate con le riserve iscritte in contabilità, complessivamente pari ad € 640.163,24 o diverso
4 importo di giustizia oltre accessori, nonché al risarcimento dei danni all'immagine subiti in conseguenza della segnalazione all'ANAC dell'illegittima risoluzione.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
di ed in via riconvenzionale l'accertamento delle spese per Parte_1
complessivi euro 25.000,00 in linea capitale, sostenute in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza in data 18.3.2024 il tribunale rigettava tutte le domande, principali e riconvenzionale, e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore del . Parte_1 Controparte_1
Il primo giudicante rilevava e riteneva:
i) quanto alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatrice, che costituiva inadempimento grave, causa di risoluzione debitamente contestata all'appaltatrice,
l'interruzione unilaterale dei lavori con sostanziale abbandono del cantiere;
che non trovavano applicazione nel contratto d'appalto pubblico le norme generali di diritto comune di cui agli artt. 1454 e 1460 c.c., stante il disposto degli artt. 106 a 108 D.
Lgs. 50/2016; che il contratto escludeva espressamente qualsiasi revisione prezzi e l'applicazione dell'art. 1664, primo comma, c.c., mentre la fattispecie concreta era estranea alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 1664 c.c.; che le relazioni del ctu in parallela causa tra le parti relativa al medesimo appalto, avevano ritenuto fondate solo due delle sette riserve iscritte dall'appaltatrice in costanza di rapporto,
escludendo la sussistenza di errori progettuali, tali da incidere sulla cantierabilità
dell'opera e sui tempi di esecuzione della stessa;
che l'appaltatrice era già
5 inadempiente al momento in cui aveva approvato senza riserve il primo SAL, aveva in seguito iscritto in modo strumentale riserve per lo più infondate ed aveva sospeso unilateralmente i lavori pretendendo una rinegoziazione del contratto cui non aveva diritto;
che era irrilevante l'archiviazione da parte dell'ANAC della segnalazione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice;
ii) quanto alle pretese risarcitorie di cui alla riserva n. 8, appostata nello stato di consistenza dei lavori redatto dopo la risoluzione del contratto, che esse dovevano essere valutate in relazione agli artt. 1453 e 1458 c.c. ed erano infondate, stanti i gravi inadempimenti posti dalla stazione appaltante a fondamento della risoluzione in danno dell'appaltatrice;
iii) quanto al risarcimento del danno all'immagine, che il pregiudizio era stato allegato in modo generico e non supportato da riscontro probatorio, mentre erano legittime le condotte dell'ente appaltante dal quale veniva fatto derivare;
iv) che la domanda riconvenzionale del era priva di specifica Controparte_1
allegazione e prova.
2. Avverso la decisione ha interposto appello con due motivi Parte_1
ed istanza di inibitoria.
Con il primo motivo d'appello critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto da parte del , non Controparte_1
invocabili da parte dell'appaltatrice le disposizioni di cui agli artt. 1454 e 1460 c.c. ed estranea alla fattispecie la previsione di cui all'art. 1664, comma 2, c.c. L'appellante sostiene che all'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto pubblico per
6 inadempimento dell'appaltante sono applicabili, in forza del disposto dell'art. 30,
comma 8, Cod. App., le norme generali di diritto comune (artt. 1453 ss. c.c.), sicchè
l'appaltatrice aveva diritto ad intimare una rinegoziazione dei tempi di esecuzione dell'appalto, resa necessaria per la situazione emergenziale provocata dalla crisi epidemiologica in atto;
che le difficoltà cagionate dalla crisi pandemica rientravano nell'alveo dell'art. 1664, secondo comma, c.c., avendo provocato l'aumento dei costi delle materie prime e difficoltà di approvvigionamento delle stesse;
che la stessa stazione appaltante aveva imputato all'emergenza epidemiologica il ritardo con cui erano stati predisposti gli atti conclusivi del procedimento di risoluzione contrattuale;
che la Ctu disposta in altra causa tra le parti avente ad oggetto lo stesso rapporto,
aveva riconosciuto la fondatezza di due riserve dell'appaltatrice relative a costi suppletivi e maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori;
che la rilevanza dell'emergenza epidemiologica era stata riconosciuta anche dal provvedimento dell'ANAC emesso a seguito di segnalazione da parte della stazione appaltante.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto della richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri e spese sopportati dalla sospensione dei lavori fino alla definitiva comunicazione della risoluzione contrattuale. Rappresenta di aver dovuto sostenere,
nelle more del procedimento di risoluzione contrattuale, protrattosi ingiustificatamente per oltre un anno, costi per il mantenimento in sicurezza del cantiere nonché di attrezzature e macchinari, per i quali era stata legittimamente iscritta riserva (n. 8) in calce allo stato di consistenza finale dei lavori;
che la riconducibilità di tali costi all'appaltatrice quale conseguenza della risoluzione del
7 contratto contrastava con il disposto di cui all'art. 108 comma 5, d.lgs 50/2016; che aveva comunque diritto al ristoro di tali oneri, cagionati dal Parte_1
ritardo colpevole della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in subordine,
ex art. 2041 c.c.
3. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame. L'appellato ha dedotto ed eccepito: i) in relazione al primo motivo d'appello, che il contratto d'appalto era stato stipulato in epoca ben successiva al diffondersi della pandemia da Covid-19; che alla fattispecie non si applicava l'art. 1664, comma 2, c.c., che riguardava la c.d. 'sorpresa geologica'; che l'appaltatrice aveva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ed il primo Sal senza apporre riserve;
che l'Ente appaltante aveva legittimamente risolto il contratto ai sensi dell'art. 108 D. Lgs 50/2016, ricorrendo i presupposti di cui alle lett. e) ed f) motivo)
dell'art. 15 del contratto ed avendo l'appaltatrice di fatto abbandonato il cantiere;
che l'emergenza pandemica non costituiva sopravvenienza imprevedibile, tale da giustificare la rinegoziazione di tempi e costi contrattuali;
ii) in relazione al secondo motivo d'appello, che la riserva n. 8, iscritta nello stato di consistenza successivamente alla risoluzione contrattuale, era tardiva e non presentava i caratteri di riserva in senso proprio;
che non era ravvisabile una condotta dell'Ente appaltante tale da generare responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'appaltatrice; che l'azione ex art. 2041 c.c. difettava del requisito della residualità.
8 4. Rigettata la richiesta di inibitoria, senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
5. Risoluzione del contratto (primo motivo).
Il motivo è infondato. Sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016. Risulta infatti documentalmente che l'appaltatrice, malgrado l'intimazione di immediata ripresa dei lavori rivoltale in data
22.7.2021, non li ha più ripresi, lasciando anche inutilmente trascorrere il termine del
4.10.2021, che essa stessa aveva a tal fine indicato. Ricorrono perciò entrambe le ipotesi astrattamente previste dall'art. 15, lett. e) ed f), del contratto d'appalto, vale a dire la sospensione dei lavori od il loro rallentamento in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini contrattualmente previsti.
La condotta dell'appaltatrice non è sorretta da giustificato motivo, che ne faccia venir meno la rilevanza ai fini della risoluzione. Sono infatti rimaste prive di riscontro le asserite carenze progettuali che avrebbero inciso sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori originariamente stabiliti. Quanto all'emergenza epidemiologica da Covid-
19, è noto che essa è stata dichiarata dalle autorità sanitarie internazionali a fine gennaio 2020 ed in Italia dalla fine del febbraio successivo. L'emergenza era pertanto già in corso e conclamata alla data di stipula del contratto (9.7.2020). D'altra parte,
nessuna disposizione contrattuale fonda la pretesa della appaltatrice sia alla rideterminazione dei tempi di ultimazione dell'opera come alla rinegoziazione dei prezzi contrattuali. Né è stato dimostrato dall'appellante in quale modo, in concreto,
l'emergenza epidemiologica si sia riflessa sui tempi e costi di realizzazione dell'opera
9 (non soccorrono in tal senso le istanze istruttorie di cui è stata anche in questo grado richiesta l'ammissione, che riguardano circostanze successive alla sospensione dei lavori operata unilateralmente dall'impresa nel giugno 2021, peraltro già in larga parte risultanti documentalmente); men che meno vi è evidenza che essa abbia reso impossibile la prosecuzione del cantiere.
In tale quadro – tenuto conto che la tutela dell'appaltatore è affidata negli appalti pubblici allo strumento delle riserve, e rilevato altresì che l'appaltatrice non ha inteso avvalersi dei rimedi risolutori di diritto comune a tutela dell'impossibilità od eccesiva onerosità della prestazione - la sospensione unilaterale dei lavori ed il successivo rifiuto di riprenderli malgrado l'intimazione in tal senso ricevuta, non trova fondamento nell'art. 1460 c.c., posto che non è individuabile alcun inadempimento di obblighi contrattuali da parte della stazione appaltante, che possa legittimarla.
Quanto al provvedimento emesso da ANAC a seguito della segnalazione da parte del
(doc. 26 fasc. appellante), esso si limita a non ravvisare nella Controparte_1
vicenda segnalata gli estremi per formulare un giudizio di inaffidabilità nei confronti dell'appaltatrice (peraltro rilevando in un passaggio della motivazione come gli elementi di 'straordinarietà' della fattispecie concreta 'non significano che l'operatore economico fosse esonerato dalla realizzazione dell'appalto nei tempi prescritti').
6. Ristoro per oneri e costi sopportati dopo la sospensione dei lavori e fino alla risoluzione del contratto (secondo motivo).
6.1. La pretesa al ristoro dei costi ed oneri, quali esposti nella 'riserva n. 8 apposta in calce allo stato di consistenza 6.9.2022 (doc. 28 fascicolo primo grado di parte
10 appellante), non trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 108, quinto comma, D. Lgs. 50/2016, che stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto “soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti”, quali risultano, secondo prevede il sesto comma dell'art. 108 cit., dallo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, redatto a cura del D.L.
6.2. Nemmeno può essere posta a fondamento della pretesa la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c. In tale prospettiva, il fatto generatore del danno viene individuato nella eccessiva durata del procedimento che ha condotto alla risoluzione del contratto.
Senonchè, deve anzitutto rilevarsi come il procedimento di risoluzione sia stato avviato con l'atto di contestazione degli addebiti ai sensi del terzo comma dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016, formato in data 27.1.2022, e si sia concluso con la comunicazione di risoluzione del contratto dd. 16.8.2022, cui ha fatto seguito, in data
6.9.2022, la redazione dello stato di consistenza dei lavori. Non assumono rilevanza,
invece ai fini della valutazione della condotta dell'Ente appaltante sotto il profilo qui esaminato, le vicende precedenti l'apertura del procedimento. Come risulta infatti dalla documentazione in atti e dalla stessa esposizione delle vicende contrattuali contenuta negli stessi scritti difensivi delle parti, non può dirsi che l'arresto dei lavori in cantiere – risalente già dal luglio 2021 – sia dipeso da un provvedimento di sospensione adottato dalla stazione appaltante, men che meno da un provvedimento di cui possa predicarsi l'illegittimità. Si legge infatti nell'atto di contestazione degli
11 addebiti, e la circostanza non trova smentita nelle difese dell'appellante, che a far data dall'1.7.2021 l'appaltatrice non aveva più svolto alcuna sostanziale lavorazione in cantiere, ove aveva cessato di inviare le proprie maestranze, e ciò a seguito della diffida 24.6.2021 con la quale intimava al Parte_1 [...]
, tra l'altro, la risoluzione del contratto e la sospensione dei lavori (nei CP_1
fatti, poi, come detto, attuata).
Ciò posto, non vi sono elementi, in difetto di parametri contrattuali o normativi di riferimento, per ritenere il tempo di definizione del procedimento - che ha richiesto l'assegnazione di un termine all'appaltatrice per la formulazione di proprie controdeduzioni e poi, anche alla luce di esse, l'assunzione della determinazione conclusiva sulla sorte del contratto – incongruo e l'attività della stazione appaltante –
che origina dalla condotta inadempiente dell'appaltatrice – fonte di danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.
6.3. Difetta infine, quanto alla residuale domanda ex art. 2041 c.c., il requisito dell'arricchimento che sarebbe derivato all'appellato in conseguenza del sostenimento da parte dell'appaltatore dei costi (per mancata utilizzazione di manodopera, ammortamento mezzi ed attrezzature di cantiere, oneri e costi fissi per improduttività, etc.), quali figurano esposti nella riserva n. 8.
7. Sono irrilevanti, attese le ragioni poste a fondamento della decisione, le istanze istruttorie dell'appellante.
8. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese del grado secondo soccombenza.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello:
2) condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in complessivi € 4.680,00, oltre del 15% spese generali forfettarie, SA ed IV come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Trieste, 28.10.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. BE AL
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. BE AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data
26.4.2024
da c.f. e p. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Catello
DA e AR Di FO del Foro di Torre Annunziata e presso il loro studio in
Lettere (NA) elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
(c.f. P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati
NI IA e AN AN del Foro di Trieste ed BE DO del
1 Foro di Udine e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 380/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
18.3.2024. Appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
In via istruttoria Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte, rimessa la causa sul ruolo istruttorio, si compiaccia di ammettere le istanze istruttorie formulate già in primo grado e reiterate nell'atto di appello e da intendersi, in questa sede, per brevità
integralmente trascritte riportate (cfr. pagg. 28 a 30 atto di appello); Nel merito
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dello spiegato gravame annullare e/o riformare la sentenza gravata e, per l'effetto: a)
Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti ed alle circostanze denunciate con il presente atto dall'Impresa appaltatrice, l'insussistenza dei presupposti e requisiti per la declaratoria di risoluzione del contratto in danno di essa impresa;
b)
Accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza delle rivendicazioni tutte avanzate dall'Impresa appaltatrice nel corso del rapporto, il diritto dell'istante al rimborso delle spese sostenute, al risarcimento dei danni, dei maggiori oneri ed indennizzi conseguenti alla illegittima risoluzione contrattuale disposta in danno dell'impresa determinandone l'ammontare per un importo non inferiore a quello significato con le rivendicazioni indicate nella riserva n. 8 apposta
2 al verbale di constatazione del 6/9/2022 ovvero, in subordine, quantomeno per l'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4; c) accertare e dichiarare, in conseguenza del riconoscimento della fondatezza ed in accoglimento delle rivendicazioni dell'impresa, il diritto agli importi cosi come significati in calce allo stato di consistenza del 6/9/2022 nonché interessi legali e moratori ovvero, e in subordine,
all'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma cosi determinata ovvero a quella diversa somma che sarà
determinata in corso di causa anche a mezzo di apposito incombente istruttorio;
d)
Condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi legali e moratori, e decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi crediti e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT,
e decorrenti dalla data della presente domanda fino al soddisfo, nell'ammontare che sarà quantificato all'esito; e) in via subordinata, condannare la convenuta P.A. al pagamento delle somme cosi come significate in calce allo stato di consistenza del
6/9/2022 ovvero e in subordine, all'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 ovvero a quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa, anche a mezzo di apposito incombente istruttorio ovvero in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; f) in via ulteriormente subordinata, condannare la P.A. convenuta, in proprio e nelle spiegate qualità ovvero in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni e rivendicazioni cosi come significate in calce allo stato di consistenza del
6/9/2022 ovvero, e in subordine, all'importo di cui ai punti 8.2, 8.3 e 8.4; ovvero a
3 quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa, anche a mezzo di apposito incombente istruttorio ovvero in via equitativa, ex art. 2041c.c.; g) in ogni caso, condannare la P.A. convenuta al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi legali e moratori, e decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi crediti e fino al soddisfo, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT,
e decorrenti dalla data della presente domanda fino al soddisfo, nell'ammontare che sarà quantificato all'esito; h) Vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, a conferma integrale dell'impugnata sentenza, rigettare il proposto appello perché inammissibile, improponibile e comunque integralmente infondato, con vittoria di spese di lite in misura massima anche per il secondo grado di giudizio.
Motivi della decisione
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Udine il Parte_1
, con cui aveva stipulato un contratto d'appalto pubblico per Controparte_1
l'esecuzione di lavori di adeguamento sismico del centro scolastico comunale,
chiedendo accertarsi l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto in danno e condannarsi la stazione appaltante al pagamento delle somme rivendicate con le riserve iscritte in contabilità, complessivamente pari ad € 640.163,24 o diverso
4 importo di giustizia oltre accessori, nonché al risarcimento dei danni all'immagine subiti in conseguenza della segnalazione all'ANAC dell'illegittima risoluzione.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
di ed in via riconvenzionale l'accertamento delle spese per Parte_1
complessivi euro 25.000,00 in linea capitale, sostenute in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza in data 18.3.2024 il tribunale rigettava tutte le domande, principali e riconvenzionale, e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore del . Parte_1 Controparte_1
Il primo giudicante rilevava e riteneva:
i) quanto alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatrice, che costituiva inadempimento grave, causa di risoluzione debitamente contestata all'appaltatrice,
l'interruzione unilaterale dei lavori con sostanziale abbandono del cantiere;
che non trovavano applicazione nel contratto d'appalto pubblico le norme generali di diritto comune di cui agli artt. 1454 e 1460 c.c., stante il disposto degli artt. 106 a 108 D.
Lgs. 50/2016; che il contratto escludeva espressamente qualsiasi revisione prezzi e l'applicazione dell'art. 1664, primo comma, c.c., mentre la fattispecie concreta era estranea alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 1664 c.c.; che le relazioni del ctu in parallela causa tra le parti relativa al medesimo appalto, avevano ritenuto fondate solo due delle sette riserve iscritte dall'appaltatrice in costanza di rapporto,
escludendo la sussistenza di errori progettuali, tali da incidere sulla cantierabilità
dell'opera e sui tempi di esecuzione della stessa;
che l'appaltatrice era già
5 inadempiente al momento in cui aveva approvato senza riserve il primo SAL, aveva in seguito iscritto in modo strumentale riserve per lo più infondate ed aveva sospeso unilateralmente i lavori pretendendo una rinegoziazione del contratto cui non aveva diritto;
che era irrilevante l'archiviazione da parte dell'ANAC della segnalazione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice;
ii) quanto alle pretese risarcitorie di cui alla riserva n. 8, appostata nello stato di consistenza dei lavori redatto dopo la risoluzione del contratto, che esse dovevano essere valutate in relazione agli artt. 1453 e 1458 c.c. ed erano infondate, stanti i gravi inadempimenti posti dalla stazione appaltante a fondamento della risoluzione in danno dell'appaltatrice;
iii) quanto al risarcimento del danno all'immagine, che il pregiudizio era stato allegato in modo generico e non supportato da riscontro probatorio, mentre erano legittime le condotte dell'ente appaltante dal quale veniva fatto derivare;
iv) che la domanda riconvenzionale del era priva di specifica Controparte_1
allegazione e prova.
2. Avverso la decisione ha interposto appello con due motivi Parte_1
ed istanza di inibitoria.
Con il primo motivo d'appello critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto da parte del , non Controparte_1
invocabili da parte dell'appaltatrice le disposizioni di cui agli artt. 1454 e 1460 c.c. ed estranea alla fattispecie la previsione di cui all'art. 1664, comma 2, c.c. L'appellante sostiene che all'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto pubblico per
6 inadempimento dell'appaltante sono applicabili, in forza del disposto dell'art. 30,
comma 8, Cod. App., le norme generali di diritto comune (artt. 1453 ss. c.c.), sicchè
l'appaltatrice aveva diritto ad intimare una rinegoziazione dei tempi di esecuzione dell'appalto, resa necessaria per la situazione emergenziale provocata dalla crisi epidemiologica in atto;
che le difficoltà cagionate dalla crisi pandemica rientravano nell'alveo dell'art. 1664, secondo comma, c.c., avendo provocato l'aumento dei costi delle materie prime e difficoltà di approvvigionamento delle stesse;
che la stessa stazione appaltante aveva imputato all'emergenza epidemiologica il ritardo con cui erano stati predisposti gli atti conclusivi del procedimento di risoluzione contrattuale;
che la Ctu disposta in altra causa tra le parti avente ad oggetto lo stesso rapporto,
aveva riconosciuto la fondatezza di due riserve dell'appaltatrice relative a costi suppletivi e maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori;
che la rilevanza dell'emergenza epidemiologica era stata riconosciuta anche dal provvedimento dell'ANAC emesso a seguito di segnalazione da parte della stazione appaltante.
Con il secondo motivo l'appellante censura il rigetto della richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri e spese sopportati dalla sospensione dei lavori fino alla definitiva comunicazione della risoluzione contrattuale. Rappresenta di aver dovuto sostenere,
nelle more del procedimento di risoluzione contrattuale, protrattosi ingiustificatamente per oltre un anno, costi per il mantenimento in sicurezza del cantiere nonché di attrezzature e macchinari, per i quali era stata legittimamente iscritta riserva (n. 8) in calce allo stato di consistenza finale dei lavori;
che la riconducibilità di tali costi all'appaltatrice quale conseguenza della risoluzione del
7 contratto contrastava con il disposto di cui all'art. 108 comma 5, d.lgs 50/2016; che aveva comunque diritto al ristoro di tali oneri, cagionati dal Parte_1
ritardo colpevole della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o in subordine,
ex art. 2041 c.c.
3. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame. L'appellato ha dedotto ed eccepito: i) in relazione al primo motivo d'appello, che il contratto d'appalto era stato stipulato in epoca ben successiva al diffondersi della pandemia da Covid-19; che alla fattispecie non si applicava l'art. 1664, comma 2, c.c., che riguardava la c.d. 'sorpresa geologica'; che l'appaltatrice aveva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori ed il primo Sal senza apporre riserve;
che l'Ente appaltante aveva legittimamente risolto il contratto ai sensi dell'art. 108 D. Lgs 50/2016, ricorrendo i presupposti di cui alle lett. e) ed f) motivo)
dell'art. 15 del contratto ed avendo l'appaltatrice di fatto abbandonato il cantiere;
che l'emergenza pandemica non costituiva sopravvenienza imprevedibile, tale da giustificare la rinegoziazione di tempi e costi contrattuali;
ii) in relazione al secondo motivo d'appello, che la riserva n. 8, iscritta nello stato di consistenza successivamente alla risoluzione contrattuale, era tardiva e non presentava i caratteri di riserva in senso proprio;
che non era ravvisabile una condotta dell'Ente appaltante tale da generare responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'appaltatrice; che l'azione ex art. 2041 c.c. difettava del requisito della residualità.
8 4. Rigettata la richiesta di inibitoria, senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
5. Risoluzione del contratto (primo motivo).
Il motivo è infondato. Sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016. Risulta infatti documentalmente che l'appaltatrice, malgrado l'intimazione di immediata ripresa dei lavori rivoltale in data
22.7.2021, non li ha più ripresi, lasciando anche inutilmente trascorrere il termine del
4.10.2021, che essa stessa aveva a tal fine indicato. Ricorrono perciò entrambe le ipotesi astrattamente previste dall'art. 15, lett. e) ed f), del contratto d'appalto, vale a dire la sospensione dei lavori od il loro rallentamento in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini contrattualmente previsti.
La condotta dell'appaltatrice non è sorretta da giustificato motivo, che ne faccia venir meno la rilevanza ai fini della risoluzione. Sono infatti rimaste prive di riscontro le asserite carenze progettuali che avrebbero inciso sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori originariamente stabiliti. Quanto all'emergenza epidemiologica da Covid-
19, è noto che essa è stata dichiarata dalle autorità sanitarie internazionali a fine gennaio 2020 ed in Italia dalla fine del febbraio successivo. L'emergenza era pertanto già in corso e conclamata alla data di stipula del contratto (9.7.2020). D'altra parte,
nessuna disposizione contrattuale fonda la pretesa della appaltatrice sia alla rideterminazione dei tempi di ultimazione dell'opera come alla rinegoziazione dei prezzi contrattuali. Né è stato dimostrato dall'appellante in quale modo, in concreto,
l'emergenza epidemiologica si sia riflessa sui tempi e costi di realizzazione dell'opera
9 (non soccorrono in tal senso le istanze istruttorie di cui è stata anche in questo grado richiesta l'ammissione, che riguardano circostanze successive alla sospensione dei lavori operata unilateralmente dall'impresa nel giugno 2021, peraltro già in larga parte risultanti documentalmente); men che meno vi è evidenza che essa abbia reso impossibile la prosecuzione del cantiere.
In tale quadro – tenuto conto che la tutela dell'appaltatore è affidata negli appalti pubblici allo strumento delle riserve, e rilevato altresì che l'appaltatrice non ha inteso avvalersi dei rimedi risolutori di diritto comune a tutela dell'impossibilità od eccesiva onerosità della prestazione - la sospensione unilaterale dei lavori ed il successivo rifiuto di riprenderli malgrado l'intimazione in tal senso ricevuta, non trova fondamento nell'art. 1460 c.c., posto che non è individuabile alcun inadempimento di obblighi contrattuali da parte della stazione appaltante, che possa legittimarla.
Quanto al provvedimento emesso da ANAC a seguito della segnalazione da parte del
(doc. 26 fasc. appellante), esso si limita a non ravvisare nella Controparte_1
vicenda segnalata gli estremi per formulare un giudizio di inaffidabilità nei confronti dell'appaltatrice (peraltro rilevando in un passaggio della motivazione come gli elementi di 'straordinarietà' della fattispecie concreta 'non significano che l'operatore economico fosse esonerato dalla realizzazione dell'appalto nei tempi prescritti').
6. Ristoro per oneri e costi sopportati dopo la sospensione dei lavori e fino alla risoluzione del contratto (secondo motivo).
6.1. La pretesa al ristoro dei costi ed oneri, quali esposti nella 'riserva n. 8 apposta in calce allo stato di consistenza 6.9.2022 (doc. 28 fascicolo primo grado di parte
10 appellante), non trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 108, quinto comma, D. Lgs. 50/2016, che stabilisce che, in caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto “soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti”, quali risultano, secondo prevede il sesto comma dell'art. 108 cit., dallo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, redatto a cura del D.L.
6.2. Nemmeno può essere posta a fondamento della pretesa la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c. In tale prospettiva, il fatto generatore del danno viene individuato nella eccessiva durata del procedimento che ha condotto alla risoluzione del contratto.
Senonchè, deve anzitutto rilevarsi come il procedimento di risoluzione sia stato avviato con l'atto di contestazione degli addebiti ai sensi del terzo comma dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016, formato in data 27.1.2022, e si sia concluso con la comunicazione di risoluzione del contratto dd. 16.8.2022, cui ha fatto seguito, in data
6.9.2022, la redazione dello stato di consistenza dei lavori. Non assumono rilevanza,
invece ai fini della valutazione della condotta dell'Ente appaltante sotto il profilo qui esaminato, le vicende precedenti l'apertura del procedimento. Come risulta infatti dalla documentazione in atti e dalla stessa esposizione delle vicende contrattuali contenuta negli stessi scritti difensivi delle parti, non può dirsi che l'arresto dei lavori in cantiere – risalente già dal luglio 2021 – sia dipeso da un provvedimento di sospensione adottato dalla stazione appaltante, men che meno da un provvedimento di cui possa predicarsi l'illegittimità. Si legge infatti nell'atto di contestazione degli
11 addebiti, e la circostanza non trova smentita nelle difese dell'appellante, che a far data dall'1.7.2021 l'appaltatrice non aveva più svolto alcuna sostanziale lavorazione in cantiere, ove aveva cessato di inviare le proprie maestranze, e ciò a seguito della diffida 24.6.2021 con la quale intimava al Parte_1 [...]
, tra l'altro, la risoluzione del contratto e la sospensione dei lavori (nei CP_1
fatti, poi, come detto, attuata).
Ciò posto, non vi sono elementi, in difetto di parametri contrattuali o normativi di riferimento, per ritenere il tempo di definizione del procedimento - che ha richiesto l'assegnazione di un termine all'appaltatrice per la formulazione di proprie controdeduzioni e poi, anche alla luce di esse, l'assunzione della determinazione conclusiva sulla sorte del contratto – incongruo e l'attività della stazione appaltante –
che origina dalla condotta inadempiente dell'appaltatrice – fonte di danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.
6.3. Difetta infine, quanto alla residuale domanda ex art. 2041 c.c., il requisito dell'arricchimento che sarebbe derivato all'appellato in conseguenza del sostenimento da parte dell'appaltatore dei costi (per mancata utilizzazione di manodopera, ammortamento mezzi ed attrezzature di cantiere, oneri e costi fissi per improduttività, etc.), quali figurano esposti nella riserva n. 8.
7. Sono irrilevanti, attese le ragioni poste a fondamento della decisione, le istanze istruttorie dell'appellante.
8. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese del grado secondo soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello:
2) condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che liquida in complessivi € 4.680,00, oltre del 15% spese generali forfettarie, SA ed IV come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Trieste, 28.10.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. BE AL
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