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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. URSELLI MASSIMO
Ricorrente contro
, CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
chiedendo - incontestata l'origine lavorativa con il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12% - la condanna dell' assicuratore resistente all'indennizzo del CP_2
danno biologico dalla stessa derivato - ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - in virtù dell'intervenuto aggravamento dei postumi.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver denunciato, in data 18.10.2018, la seguente malattia professionale: “Spondiloartrosi con discopatie lombari in esiti di discectomia L3-L4 e microdiscectomia L4-L5” e di averne ottenuto il riconoscimento con valutazione del danno biologico nella misura del 12%.
Successivamente, in data 04.11.2022, il sig. avanzava domanda di revisione per Parte_1
aggravamento chiedendo il riconoscimento di un danno biologico del 20%. L' con nota del 03.12.2022 riconfermava la precedente valutazione, avverso la quale l'istante CP_1
proponeva ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro, seguiva, quindi, l'introduzione del presente giudizio.
L' si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio CP_1
precisato nella memoria difensiva, ed affermando che parte ricorrente non aveva diritto a quanto richiesto, in quanto la lamentata patologia era stata correttamente valutata nella misura del 12%.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata per quanto di ragione.
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico. In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede CP_3
amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1 parte ricorrente ha risposto al quesito formulatogli così, in parte, argomentando: “Al sig. è Pt_1
stato riconosciuta dall una menomazione dell'integrità psicofisica del 12% a causa degli esiti CP_1
di una discectomia L3-L4 e microdiscectomia L4-L5 a seguito di denuncia di malattia professionale del 18.10.2018. In data 04.11.22 lo ha presentato domanda di aggravamento chiedendo un Pt_1
danno biologico del 20%.Domanda respinta dall' La documentazione agli atti ha mostrato che CP_1
lo è stato sottoposto ad intervento per ernia discale L3-L4 nel 2008 ed a intervento per ernia Pt_1
discale L4-L5 nel 2018. Il ricorrente riferisce persistenza del dolore lombare e parestesie all'arto inferiore sinistro. La obiettività rilevata alla visita peritale ha mostrato una buona motilità vertebrale lombare oltre ad una riferita positività delle manovre di Lasegue a sinistra e di a destra. Per_2
Manovre che mettono rispettivamente in tensione le radici del nervo sciatico e del nervo crurale. E' inoltre presente una ipoestesia nel territorio della radice L5 a sinistra.Non sono presenti deficit muscolari nè turbe trofiche. La Emg agli atti del 27.04.22 ha mostrato una grave radicolopatia cronica di L5 ed una moderata radicolopatia cronica della radice L4. Non vi sono segni di denervazione muscolare nei distretti muscolari esaminati( vasto laterale e mediale per il nervo crurale,tibiale anteriore ed estensore breve per lo sciatico).Un quadro quindi che conferma la obiettività riscontrata. L'esame obiettivo e la emg hanno quindi mostrato la presenza di una sofferenza radicolare a livello dei due spazi intersomatici già sottoposti ad intervento chirurgico nel 2008 e nel 2018 senza la comparsa di impegno radicolare a carico degli altri spazi lombari e delle rispettive radici nervose. L'esame delle Risonanze magnetiche agli atti mostra inoltre che la patologia discale a livello degli spazi L1-L2,L2-L3 ed L5-S1 era già presente nell'aprile 2018 e non
è andata incontro ad un aggravamento. L'esame della documentazione agli atti mostra anche che mentre l'intervento del 2018 è stato eseguito con microdiscectomia per via interlaminare,l'intervento del 2008 è stato eseguito con una emilaminectomia destra;
l'asportazione di tale componente ossea può comportare con gli anni una sia pur modesta instabilità dello spazio intersomatico corrispondente. Tenendo presente tale dato pur in presenza di un quadro clinico ed elettromiografico che non mostra segni di ulteriore danno discale e radicolare, ritengo che tale instabilità abbia determinato un sia pur modesto aggravamento della statica dello spazio discale interessatoe quindi un modesto aggravamento della malattia denunciata con un inabilità permanente valutabile al 14%.”
Lo stesso consulente ha quindi così concluso: “Da quanto sopra detto ritengo di poter concludere che vi sia stato un aggravamento della malattia denunciata con postumi permanenti valutabili
,tenendo presenti i codici 193 e 213,valutabili al 14%” attribuendo quindi una valutazione pari a 14 punti.
Avvero l'elaborato peritale, inviato pure in bozza alle parti in data 02.05.2024, pervenivano le sole osservazioni critiche dei sanitari dell' pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, CP_1
rendeva la sua consulenza definitiva confermandone in toto contenuto e conclusioni.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 14% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege con condanna al cumulo dei postumi pregressi ex ART 80 TU;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.600,00 per compensi CP_1
professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, data del deposito telematico
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)