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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1357/2019
R.G.A.C. n. 1357/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1357 del 2019
T R A
“ in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede legale in Carini (PA) alla Via Bernardo Mattarella n. 1, P.I. n. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Filippo Costanza, del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Palermo alla Via G. Alessi n. 25, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Monopoli (BA) alla Via Baione al civico 198, P.Iva , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
mandato in atti, dall'avv. Antonio Mucchio del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Polignano a Mare alla Piazza Caduti di Via Fani n.11, nonché presso il domicilio pagina 1 di 13 telematico del predetto difensore Email_2 Email_3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2157/2019 emessa dal Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 17.05.2019 nel giudizio portante il numero di R.G. 16698/2014
****************
All'udienza del 15.03.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 3.04.2014, la corrente in Monopoli (BA), Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Bari ingiunzione di pagamento in pregiudizio della Parte_1
, per la somma di € 11.009,81, in virtù di alcune fatture non pagate relative alla “fornitura ed
[...] alla vendita di materiale necessario alla finitura di un impianto piscina in corso di realizzazione”.
Il Tribunale in data 14 - 23/7/.2014 emetteva il D.I. n. 3429/14 che, unitamente al ricorso, veniva notificato alla resistente in data 7.08.2014.
Con atto di citazione del 23.10.2014, titolare della ” Parte_1 Parte_1 introduceva dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca del
D.I. n. 3429/14.
Deduceva l'opponente che: - nel maggio del 2012, esso , avendo ricevuto incarico da Parte_1
parte dei signori gestori dell'omonima impresa “Villa Buffa” e della attigua “Villa Semanì” Per_1
(all'epoca in corso di costruzione) in Carini (Palermo), di redigere un preventivo per il rivestimento della pavimentazione esterna della sala banchetti e dell'annessa piscina, aveva preso contatti con la società opposta in quanto specializzata nella fornitura di materiali idonei alla Controparte_1
realizzazione delle suddette opere;
- nei primi giorni di maggio, esso deducente, si era recato, unitamente ai committenti, presso la sede della di Monopoli, per poter visionare i Controparte_1
prodotti commercializzati ed ottenere le necessarie delucidazioni circa le potenzialità e la riuscita di tale materiale (marca Drizoro) rispetto all'opera che si sarebbe dovuta realizzare, nonché al fine di conoscere i relativi costi da sostenere;
- in tale contesto, il venditore aveva effettuato una dimostrazione pratica delle caratteristiche e qualità del prodotto che - a suo parere - andava utilizzato;
- il prodotto promosso, invero, era risultato, in quella occasione idoneo a soddisfare le esigenze di esso opponente dei suoi committenti;
- in data 3 maggio 2012 la aveva trasmesso alla la sua CP_1 Parte_1 pagina 2 di 13 proposta commerciale, con la specifica dei materiali che avrebbe dovuto acquistare, preventivando un costo complessivo di euro 17.600,00 oltre IVA, e chiedendo un acconto di euro 6.000,00; - la ditta di , in pari data, aveva confermato l'ordine all'odierna opposta, corrispondendo, Parte_1 Parte_1 come concordato, la somma di € 6.000,00; - il materiale veniva fornito circa dieci giorni dopo e la stessa aveva iniziato l'opera di posatura del rivestimento della pavimentazione della Parte_1 CP_2
n Carini.
[...]
Assumeva l'opponente che: - mentre il materiale di rivestimento “in acqua” risultava idoneo, quello
“fuori acqua”, invece, si era rivelato assolutamente inidoneo, atteso che esso era totalmente diverso da quello oggetto della prova – dimostrazione, e si era rivelato poroso, assorbente e non antimacchia;
- veniva, così, richiesta alla una tempestiva sostituzione della pavimentazione difettosa e la CP_1
Con
in data 14 giugno 2012 provvedeva a spedire una nuova fornitura di materiale, completamente diverso dal primo che, a suo dire, sarebbe stato idoneo all'uso convenuto, emettendo una ulteriore fattura di euro 1.642,39; - anche quest'ultimo materiale veniva messo in opera, ma anch'esso, dopo qualche giorno, era risultato affetto da numerosi difetti, e nient'affatto corrispondente a quello, illo
Con tempore, commissionato;
- il 24 settembre 2012, esso deducente, aveva inviato alla una richiesta di intervento per risolvere il problema, richiesta che non aveva trovato alcun riscontro;
- da tale inerzia, era derivato un danno economico, per mancato incasso delle somme ancora dovutegli dalla ditta committente, pari ad € 60.000,00.
Si costituiva in giudizio la Società la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità Controparte_1
della notifica dell'atto di opposizione, per violazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/94; nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché instava per il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, relativa al risarcimento del danno, e chiedeva accertarsi e dichiararsi valido il contratto di fornitura intercorso tra le due imprese, col favore delle spese di lite.
Scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, il Giudice del Tribunale di Bari ammetteva gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle due società, parti in causa, e rigettava le ulteriori prove orali richieste dalle parti, in quanto vertenti su circostanze generiche o a contenuto valutativo, documentate o da provare documentalmente.
La causa veniva riservata per la decisione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così decideva la lite:
- I) rigetta l'opposizione proposta da , titolare della Ditta individuale Living Pool di Parte_1
Calvaruso Pietro, con sede in Carini e conferma il decreto ingiuntivo numero 3429 del 14 luglio 2014;
- II) condanna titolare della ditta individuale , con Parte_1 Parte_1
sede in Carini, al pagamento delle spese di lite in favore di corrente in Monopoli, in Controparte_1
pagina 3 di 13 persona del suo legale rappresentante pro tempore, determinate nella complessiva somma di euro
4835,00 per compensi professionali, di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria,€ 1620,00 per la fase decisionale, oltre R.G. e oneri fiscali” .
**********
La di ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di Parte_1 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “ - in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, stante la sussistenza di gravi e fondati motivi, nonché la concreta possibilità di provocare gravi, ingiusti danni alla ditta individuale odierna appellante;
- in via principale e nel merito accogliere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 2157/2019 l'appello proposto da , nato a [...] il [...], titolare Parte_1 della ditta individuale denominata “ ”, con sede in Carini (PA), Via Parte_1
Bernardo Mattarella n. 1, P. IVA n. per le motivazioni tutte esposte in parte narrativa e P.IVA_1
così: -ritenere e dichiarare illegittimo e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n°3429/14, emesso dal Tribunale civile di Bari il 14.07.14, e notificato al resistente a mezzo plico raccomandato in data
09.08.14 per la somma di Euro 11.009,81 oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura pari ad E. 945,50 e oltre spese generali, IVA E CPA;
Ritenere e dichiarare l'inadempimento negoziale della in persona del legale rappresentante pro tempore per le motivazioni tutte Controparte_1
esposte in parte narrativa;
- Conseguentemente dichiarare risolto per fatto e colpa della ditta
[...]
l'accordo negoziale finalizzato alla vendita della merce tipologia “Drizzoro” destinata Controparte_1
a pavimentazione della porzione antistante la piscina della stipulato con Parte_2
l'opponente; -conseguentemente condannare controparte a restituire, oltre alle somme ricevute, anche gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli sono state consegnate dall'acquirente; -condannare altresì al risarcimento del danno sofferto Controparte_1 dall'opponente nella vicenda per cui è causa, nel complessivo importo di E. 25.000,00 e /o in quella minore o maggiore somma che la Corte adito riterrà equa determinare sulla base del suo prudente apprezzamento;
In linea meramente subordinata, nelle denegata non temuta ipotesi che la Corte adita ritenga non accoglibili le su indicate domande questa difesa chiede che l'Organo giudicante voglia ritenere e dichiarare che, tenuto conto del complessivo acconto corrisposto dalla ditta opponente alla ditta opposta di € 10.754,30 (di cui € 6.000,00 corrisposti in data 11.05.2012, € 142,30 in data
24.05.2012 ed € 4.612,00 in data 26.09.2012) da valersi quale corrispettivo a saldo e stralcio del quantitativo di merce che è stato utilizzato dall'odierna ditta opponente per il rivestimento dell'interno della piscina di Villa Semanì in Carini, nulla debba essere ulteriormente corrisposto alla ditta pagina 4 di 13 opposta; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 T.F., I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con quattro motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) l'erroneità della sentenza nella ricostruzione della natura dell'inadempimento contestata in primo grado e disattesa dal giudice di primo grado in assenza di alcuna motivazione sul punto;
2) Errata valutazione della non contestazione della documentazione allegata da controparte alla propria comparsa di risposta;
3) Errata valutazione di irrilevanza probatoria del repertorio fotografico prodotto;
4) Errata valutazione circa la mancanza di richieste istruttorie volte a dimostrare l'inadempimento della parte venditrice.
Unitamente all'atto introduttivo l'appellante ha depositato in data 12.09.2019, istanza di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 co.2 c.p.c., segnalando di aver proposto tempestivamente appello in data 16.07.2019 depositando la busta telematica;
che la busta telematica risultava nella stessa data accettata alle ore 16:01:40 e consegnata alle ore 16:02:06, ma che alle ore 16:03:25 si vedeva recapitare la PEC di esito dei controlli automatici recante: “IDBUSTA: 41735929 NOME FILE:
M9882_22_Living di (atto di citazione in appello) pdf.pdf Errore imprevisto, sono Pt_1 Parte_1
necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; che, dopo aver comunicato il problema alla Cancelleria, in assenza dell'esito delle verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente, aveva provveduto, una seconda volta, in data 11.09.2019 alle ore 13:31:16 al nuovo deposito telematico vedendosi recapitare le pec di accettazione e di consegna nel sistema, alle ore 13:31:53 e 13:32:12 e quella di definitiva accettazione alle ore 13:32:33.
Con ordinanza interlocutoria n. 90 del 12.01.2024 la Corte ha mandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte al inerenti l'“esito controlli automatici deposito” ovvero il Controparte_3 contenuto della cd. terza PEC relativa all'iscrizione a ruolo del 16.07.2019, ossia quella che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del contenente l'esito dei controlli Controparte_3
che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie.
In data 30.01.2024 è pervenuta la richiesta informativa del “ CP_3 [...]
Direzione generale Controparte_4 per i sistemi informativi automatizzati Cisia di che ha risposto quanto segue: “… in riferimento CP_5
a tale deposito, il sistema informatico ha inviato al depositante la PEC contenente l'esito dei controlli automatici;
come riportato nella Ricevuta di Avvenuta Consegna, tale PEC è stata consegnata alla casella in data 16/07/2019 alle ore 16:03;- il deposito in Email_4
parola ha avuto esito FATAL;
il testo contenuto nel corpo della terza PEC è di seguito interamente pagina 5 di 13 riportato Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 41735929 NOME FILE: M9882_22_Living pool di calvaruso (atto di citazione in appello) pdf.pdf Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente NOME FILE: DatiAtto.xml.p7m Documento XML non valido: il valore '0665826072'; non è valido come facet rispetto al pattern '(\p{Nd}|\p{L}){14,16}|[0-
9]{11,11}|(EX:[0-9]{13,13})'per il tipo 'Codice Fiscale', sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente Documento XML non valido: il valore '0665826072' dell'elemento
'ns3:codiceFiscale' non è valido., sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente. • il deposito è stato reso visibile alla cancelleria in data 16/07/2019 alle ore 16:03;il deposito in parola risulta rifiutato in data 17/12/2019.”
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito all'appello eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 c.p.c. per la tardiva iscrizione al ruolo e nel merito insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'esito di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dalla Corte e non accettata dalle parti è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il vizio alla base dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante.
All'udienza del 15.03.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, sì che la pronuncia qui gravata merita integrale conferma, sia pure attraverso un iter argomentativo - motivazionale differente da quello seguito dal Giudice di prime cure.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“ L'opponente nell'atto di citazione eccepiva: l'inadempimento negoziale della Controparte_1 che avrebbe consegnato merce, in parte, non idonea all'uso convenuto, anzi, totalmente diversa da quella visionata in loco e commissionata. Affermava, infatti, che poco tempo dopo la posa in opera, il materiale, utilizzato per la pavimentazione fuori acqua, si rivelava particolarmente poroso, assorbente
e non antimacchia, diversamente, quindi, da come era stato garantito dalla società opposta. Qualche tempo dopo la posa in opera del detto materiale aveva comunicato quanto era accaduto e chiedeva la tempestiva sostituzione del materiale stesso al fine di realizzare una nuova pavimentazione. In conseguenza la società opposta aveva inviato, in data 14/62012, una nuova commessa, differente da quella in precedenza consegnata. Ma anche questo materiale era risultato non idoneo. Riteneva., pagina 6 di 13 pertanto, che nel caso di specie doveva ritenersi verificata la fattispecie della consegna di aliud pro alio che le dava il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto con azione svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ… L'opponente affermava, inoltre, di avere subito un danno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della relativa alla Controparte_1
impossibilità di portare a termine la commessa da lei ricevuta dalla per la realizzazione CP_2
di una piscina. Costituiva, quindi, onere dell'opponente provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lei eventualmente eccepiti a fronte della pretesa del creditore..
l'opponente avrebbe dovuto provare di avere prontamente denunziato i vizi che si erano manifestati dopo l'installazione del materiale commissionato. Secondo il disposto dell'art. 1495 cod civ. la denuncia dei vizi deve essere effettuata nel termine di otto giorni dalla scoperta... L'opponente non ha dato prova alcuna delle modalità di installazione del materiale fornito dalla né ha CP_1
formulato specifica prova in merito. Costituiva, onere dell'opponente provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi e impeditivi a fronte della pretesa creditoria. L'opponente avrebbe dovuto provare di avere prontamente denunciato i vizi che si erano manifestati dopo
l'installazione del materiale commissionato. La prima denunzia in tal senso formulata dall'opponente, documentata in atti, reca la data del 24/09/2012 a fronte della fornitura portata dalla fattura n. 181 del 21/5/2012 e n. 192 del 24/5/2012. La stessa opponente ha affermato che il materiale, appena impiantato, evidenziò vizi che lo rendevano inidoneo all'uso in quanto era poroso e tratteneva le macchie. Secondo il disposto dell'art. 1495 cod civ. la denuncia dei vizi deve essere effettuata nel termine di otto giorni dalla scoperta. L'opponente, però, non ha formulato istanze di prova orale intese all'accertamento del momento in cui avrebbe comunicato, anche verbalmente, l'esistenza dei presunti vizi, né l'opposta ha ammesso di avere ricevuto contestazioni;
l'opposta, peraltro, ha esibito la mail del 08/05/2012 nella quale rappresentava all'opponente la necessità di utilizzare il prodotto
Antimacchia dopo alcuni mesi dall'installazione dell'intonaco ed ha affermato di avere consegnato all'opponente le schede per la corretta installazione del materiale e fornito le necessarie istruzioni, né
l'opponente ha contestato tale circostanza”.
******
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 348
c.p.c. per la tardiva iscrizione al ruolo sollevata da parte appellata con conseguente accoglimento dell'istanza di rimessione in termini così come formulata dall'appellante.
A tal proposito, occorre premettere che il procedimento di deposito telematico è un processo a formazione progressiva: 1) il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata;
2) il gestore pagina 7 di 13 PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione e invia il messaggio al gestore PEC del
; 3) il gestore PEC del restituisce la ricevuta di Controparte_3 Controparte_3
avvenuta consegna;
4) il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio PEC e verifica che il depositante si trovi su Reginde ed effettua i controlli automatici formali;
5) l'esito dei controlli formali
è comunicato tramite pec al depositante;
6) il gestore dei servizi telematici recupera le PEC di accettazione e consegna e le salva del procedimento;
7) il cancelliere accetta manualmente il deposito dell'atto; 8) il gestore dei servizi telematici invia una pec al depositante e recupera l'accettazione e la consegna e le salva nel fascicolo informatico.
Sicché, il depositante riceve quattro PEC: a) la prima di accettazione;
b) la seconda di avvenuta consegna;
c) la terza di esito dei controlli automatici;
d) la quarta di esito controlli automatici da parte della cancelleria.
È evidente che, in virtù di tale procedimento, la cancelleria procede all'accettazione del deposito telematico, una volta che il sistema abbia esperito i controlli automatici preliminari e l'accettazione costituisce l'adempimento indispensabile affinché̀ il deposito telematico entri nel fascicolo informatico e sia pertanto accessibile e conoscibile alla controparte ed al giudice. Tendenzialmente, l'accettazione dei depositi dovrebbe avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito (considerandosi il sabato giorno festivo) e seguendo comunque l'ordine cronologico di consegna delle buste telematiche.
Il Ministero della Giustizia, con propria circolare del 23.10.2015, ha dato istruzione alle cancellerie di accettare sempre il deposito in presenza di anomalie, bloccanti e non bloccanti (cioè̀ di tipo WARNING ed ERROR), segnalando al giudicante le informazioni circa l'anomalia riscontrata;
mentre in caso di errore non gestibile (FATAL) la cancelleria deve rifiutare l'accettazione, anche per evitare che il deposito rimanga in attesa di accettazione, tenuto conto che l'errore “fatale” non impedisce un nuovo deposito entro i termini assegnati o di legge.
Orbene, nel caso in esame, il gestore, nel segnalare l'errore, ha informato il mittente circa la necessità di “verifiche da parte dell'ufficio ricevente”, con ciò̀ giustificando l'aspettativa circa l'accettazione del deposito (verifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine per il deposito).
Dalla nota acquisita in atti, emerge che il Ministero della Giustizia ha confermato di aver consegnato alla casella pec dell'avv. Filippo Costanza la pec contenente l'esito dei controlli automatici in data
16.07.2019 alle ore 16:03; ovvero lo stesso giorno a pochi minuti dall'invio telematico dell'iscrizione a ruolo. Sempre poi dalla stessa nota si evince che il contenuto della terza pec era il seguente: il deposito in parola ha avuto esito “FATAL” e che il deposito è stato reso visibile alla cancelleria in data pagina 8 di 13 16.07.2019 alle ore 16:03, ma rifiutato solo in data 17.12.2019, ovvero quando ormai erano ampiamente scaduti i termini per l'iscrizione a ruolo, che, ricordiamo, doveva avvenire entro la data del
22.07.2019.
Né può ritenersi esigibile che il legale, ricevuto l'avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito, in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale (implicante in quanto tale l'impossibilità del rifiuto dell'accettazione da parte di cancelleria) e/o di esplicito rifiuto dell'accettazione, provveda ad nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, oppure si attivi per ottenere informazioni sull'errore e sull'esito del deposito, confidando pertanto nell'accettazione del deposito da parte della cancelleria.
Inoltre, se la cancelleria avesse provveduto al rifiuto del deposito nei termini previsti dalla circolare
Ministero Giustizia 23.10.2015, parte appellante avrebbe potuto effettuare un nuovo deposito nei termini perentori fissati per l'iscrizione a ruolo;
ma ciò non è accaduto, visto che – come dalle informazioni acquisite in atti – la cancelleria provvedeva a rifiutare il deposito solo dopo alcuni mesi ovvero in data 17 dicembre 2019.
Ed invero questa Corte osserva che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, [cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238].
A tal proposito si rammenta che: “In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC”, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria” (cfr.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 12 Gennaio 2024, n. 1348).
Ed invero, nel caso di specie, l'appellante si è adoperato in tempi brevi, considerando il periodo di pagina 9 di 13 sospensione feriale e l'inerzia della cancelleria, ad effettuare nuovamente il deposito telematico in data
11.09.2019, pertanto deve ritenersi ammissibile e tempestiva la richiesta di rimessione in termini.
Ed infatti: “L'ammissibilità della rimessione in termini, in caso di deposito telematico tardivo perché effettuato in attesa del compimento delle verifiche da parte della cancelleria, va vagliata con riferimento a due elementi: il contenuto del messaggio della terza pec, relativa all'esito dei controlli automatici di deposito, e le indicazioni date dalla cancelleria stessa, in quanto tali elementi sono fonti di affidamento qualificato per la parte depositante” (cfr. Cass., II sez., 18 ottobre 2022, n. 30514).
Su scorta di ciò - e nel solco del più generale insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà [cfr. Cass. (ord.) 6.7.2018, n. 17729; Cass. sez. un.
12.2.2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza] - non può che opinarsi nel senso dell'accoglimento della istanza di rimessione in termini come presentata dall'appellante e nel ritenere tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'atto di appello introduttivo del giudizio de quo.
Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, la società appellante critica la decisione del Tribunale, laddove essa ha disatteso la ricostruzione operata da essa deducente in primo grado in ordine alla natura dell'inadempimento negoziale della per consegna di “aliud pro alio”. Controparte_1
La si duole dell'errata valutazione e/o interpretazione della allegazione probatoria dalla Parte_1
stessa offerta a sostegno delle proprie pretese, atteso che il suo intento sarebbe stato quello di dimostrare, non l'esistenza di un contratto (da cui il divieto di cui alla norma 2721 c.c.), ma di denunciare l'inadempimento negoziale di per consegna di “aliud pro alio”. CP_1
Sostiene, infatti, che, mentre il materiale collocato per tutta la parte in acqua pari a mq. 700 si rivelava idoneo all'uso convenuto e alle caratteristiche richieste, l'intera pavimentazione collocata fuori acqua - cioè tutta quella destinata al calpestio -, si rivelava non idonea da un punto di vista strutturale in quanto totalmente diversa rispetto a quella oggetto di prova effettuata presso la sede aziendale della CP_1
pagina 10 di 13 Impianti, in Monopoli.
Quindi il materiale consegnato si era mostrato radicalmente diverso rispetto a quello pattuito nel contratto, risultando appartenere ad un genere inequivocabilmente differente da quello convenuto, e, pertanto, inadatto a fornire l'utilità richiesta dal compratore.
Tale consegna di aliud pro alio era quindi il presupposto della proposizione dell'azione di risoluzione contrattuale azionata davanti al Tribunale di Bari;
azione, come noto, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
Tali censure sono infondate e meritano integrale rigetto.
Sul punto occorre ricordare che: “…In tema di vendita, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto…”. (Cassazione Civile, sez. II, 07.02.2014, n. 2858).
Ciò, però, non è avvenuto nel caso in esame: in primis, perché il venditore ha consegnato tutto il materiale, tanto in qualità che in quantità al committente così come pattuito nel contratto verbale di compravendita ed indicato nella conferma d'ordine; in secondo luogo, perché il committente ha acquistato il prodotto, ben consapevole che, per poterlo utilizzare all'esterno, necessitava di un trattamento specifico antimacchia.
Risulta per tabulas, come anche rilevato dal CTU, che la ha fornito del materiale CP_1 commissionato dalla adatto all'uso convenuto e che l'ultimo trattamento antimacchia Parte_1 doveva essere eseguito con l'apposito prodotto (IC) soltanto un paio di mesi dalla posa in opera dell'intonaco, come risulta dalla mail dell'8.05.2012 avente come oggetto “Conferma ordine
DRIZORO, con allegati” con la quale la specificava quanto segue: “… per quanto CP_1
riguarda il prodotto antimacchia mi consigliano di non utilizzarlo subito ma dopo alcuni mesi, per il semplice fatto che il prodotto ha bisogno di asciugare bene e di espellere eventuale umidità dal sottofondo…”.
Da tale allegazione emerge un particolare importante: il , veniva edotto dal , Parte_1 Parte_3 che il prodotto antimacchia oggetto anch'esso della fornitura, non doveva essere utilizzato se non dopo alcuni mesi, come gli era stato consigliato.
pagina 11 di 13 Questo significa che il committente non solo sapeva che l'intonaco DRIZORO color sabbia per fuori piscina era soggetto a trattamento antimacchia, ma che questo trattamento doveva essere effettuato con l'apposito prodotto, solo dopo un paio di mesi dalla posa in opera dell'intonaco fuori piscina.
Con Quindi la Società ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, consegnando tutto il Controparte_1
materiale ordinato dal committente, sia per quantità e qualità, al Sig. titolare della Società Parte_1
Livingpool, adatto all'uso convenuto.
Dette circostanze sono emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, allorquando il consulente, Arch. ha concluso affermando che: “I problemi Persona_2
oggi ravvisati nella pavimentazione (chiazze scure e distacco di parti della pavimentazione) non sono riconducibili a un vizio genetico del prodotto, e neppure, come meglio specificato in precedenza, da attribuire a una non corretta posa del massetto di sottopavimentazione, sono, invece, da attribuire all'errata posa in opera del pavimento di finitura e da imporre, anche, alla mancata manutenzione della stessa pavimentazione, cioè alla mancata stesura, più volte ripetuta nel tempo (trovandoci in un luogo preposto per accogliere parecchie persone), dello strato di IC (rivestimento decorativo, traspirante e protettivo, finitura impermeabile agli agenti atmosferici e all'antiumidità, che fa un corpo unico col supporto su cui è applicato, riempiendo le porosità, di facile manutenzione che si pulisce con acqua, si applica a pennello, rullo o spruzzo)” (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio).
A fronte delle predette circostanze è evidente che nel caso di specie non è da ravvisarsi alcuna vendita di “aliud pro alio”, atteso che gli inconvenienti rinvenuti sulla pavimentazione fuori acqua non sono riconducibili ad un vizio intrinseco del prodotto, bensì all'errata posa in opera del pavimento di finitura, nonché alla mancata stesura dello strato di rivestimento IC come indicato correttamente dalla Controparte_1
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri motivi di gravame.
*
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata anche le spese processuali di questo secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base dei valori medi, riferiti al parametro del valore indeterminabile della lite, e di quello della complessità media delle questioni trattate.
Vanno, infine, poste a carico dell'appellante, le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
All'impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
pagina 12 di 13 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga, la parte che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da , meglio identificato in epigrafe, nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 2157/2019 emessa dal Tribunale di Bari, II sezione Controparte_1
civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 17.05.2019 nel giudizio portante il numero di
R.G. 16698/2014, così provvede:
1) Rigetta l'appello:
2) Conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3) Condanna , di , a rimborsare, in favore dell'appellata Parte_1 Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, per Controparte_1
compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonché oltre alle spese della C.T.U., liquidate come da separato provvedimento;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso l' 8 gennaio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 13 di 13
R.G.A.C. n. 1357/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1357 del 2019
T R A
“ in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede legale in Carini (PA) alla Via Bernardo Mattarella n. 1, P.I. n. , P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Filippo Costanza, del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Palermo alla Via G. Alessi n. 25, nonché presso il domicilio telematico del predetto difensore Email_1
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Monopoli (BA) alla Via Baione al civico 198, P.Iva , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
mandato in atti, dall'avv. Antonio Mucchio del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Polignano a Mare alla Piazza Caduti di Via Fani n.11, nonché presso il domicilio pagina 1 di 13 telematico del predetto difensore Email_2 Email_3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2157/2019 emessa dal Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 17.05.2019 nel giudizio portante il numero di R.G. 16698/2014
****************
All'udienza del 15.03.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 3.04.2014, la corrente in Monopoli (BA), Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Bari ingiunzione di pagamento in pregiudizio della Parte_1
, per la somma di € 11.009,81, in virtù di alcune fatture non pagate relative alla “fornitura ed
[...] alla vendita di materiale necessario alla finitura di un impianto piscina in corso di realizzazione”.
Il Tribunale in data 14 - 23/7/.2014 emetteva il D.I. n. 3429/14 che, unitamente al ricorso, veniva notificato alla resistente in data 7.08.2014.
Con atto di citazione del 23.10.2014, titolare della ” Parte_1 Parte_1 introduceva dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca del
D.I. n. 3429/14.
Deduceva l'opponente che: - nel maggio del 2012, esso , avendo ricevuto incarico da Parte_1
parte dei signori gestori dell'omonima impresa “Villa Buffa” e della attigua “Villa Semanì” Per_1
(all'epoca in corso di costruzione) in Carini (Palermo), di redigere un preventivo per il rivestimento della pavimentazione esterna della sala banchetti e dell'annessa piscina, aveva preso contatti con la società opposta in quanto specializzata nella fornitura di materiali idonei alla Controparte_1
realizzazione delle suddette opere;
- nei primi giorni di maggio, esso deducente, si era recato, unitamente ai committenti, presso la sede della di Monopoli, per poter visionare i Controparte_1
prodotti commercializzati ed ottenere le necessarie delucidazioni circa le potenzialità e la riuscita di tale materiale (marca Drizoro) rispetto all'opera che si sarebbe dovuta realizzare, nonché al fine di conoscere i relativi costi da sostenere;
- in tale contesto, il venditore aveva effettuato una dimostrazione pratica delle caratteristiche e qualità del prodotto che - a suo parere - andava utilizzato;
- il prodotto promosso, invero, era risultato, in quella occasione idoneo a soddisfare le esigenze di esso opponente dei suoi committenti;
- in data 3 maggio 2012 la aveva trasmesso alla la sua CP_1 Parte_1 pagina 2 di 13 proposta commerciale, con la specifica dei materiali che avrebbe dovuto acquistare, preventivando un costo complessivo di euro 17.600,00 oltre IVA, e chiedendo un acconto di euro 6.000,00; - la ditta di , in pari data, aveva confermato l'ordine all'odierna opposta, corrispondendo, Parte_1 Parte_1 come concordato, la somma di € 6.000,00; - il materiale veniva fornito circa dieci giorni dopo e la stessa aveva iniziato l'opera di posatura del rivestimento della pavimentazione della Parte_1 CP_2
n Carini.
[...]
Assumeva l'opponente che: - mentre il materiale di rivestimento “in acqua” risultava idoneo, quello
“fuori acqua”, invece, si era rivelato assolutamente inidoneo, atteso che esso era totalmente diverso da quello oggetto della prova – dimostrazione, e si era rivelato poroso, assorbente e non antimacchia;
- veniva, così, richiesta alla una tempestiva sostituzione della pavimentazione difettosa e la CP_1
Con
in data 14 giugno 2012 provvedeva a spedire una nuova fornitura di materiale, completamente diverso dal primo che, a suo dire, sarebbe stato idoneo all'uso convenuto, emettendo una ulteriore fattura di euro 1.642,39; - anche quest'ultimo materiale veniva messo in opera, ma anch'esso, dopo qualche giorno, era risultato affetto da numerosi difetti, e nient'affatto corrispondente a quello, illo
Con tempore, commissionato;
- il 24 settembre 2012, esso deducente, aveva inviato alla una richiesta di intervento per risolvere il problema, richiesta che non aveva trovato alcun riscontro;
- da tale inerzia, era derivato un danno economico, per mancato incasso delle somme ancora dovutegli dalla ditta committente, pari ad € 60.000,00.
Si costituiva in giudizio la Società la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità Controparte_1
della notifica dell'atto di opposizione, per violazione dell'art. 3 bis della legge n. 53/94; nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché instava per il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla parte opponente, relativa al risarcimento del danno, e chiedeva accertarsi e dichiararsi valido il contratto di fornitura intercorso tra le due imprese, col favore delle spese di lite.
Scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, il Giudice del Tribunale di Bari ammetteva gli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle due società, parti in causa, e rigettava le ulteriori prove orali richieste dalle parti, in quanto vertenti su circostanze generiche o a contenuto valutativo, documentate o da provare documentalmente.
La causa veniva riservata per la decisione.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così decideva la lite:
- I) rigetta l'opposizione proposta da , titolare della Ditta individuale Living Pool di Parte_1
Calvaruso Pietro, con sede in Carini e conferma il decreto ingiuntivo numero 3429 del 14 luglio 2014;
- II) condanna titolare della ditta individuale , con Parte_1 Parte_1
sede in Carini, al pagamento delle spese di lite in favore di corrente in Monopoli, in Controparte_1
pagina 3 di 13 persona del suo legale rappresentante pro tempore, determinate nella complessiva somma di euro
4835,00 per compensi professionali, di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria,€ 1620,00 per la fase decisionale, oltre R.G. e oneri fiscali” .
**********
La di ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di Parte_1 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “ - in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, stante la sussistenza di gravi e fondati motivi, nonché la concreta possibilità di provocare gravi, ingiusti danni alla ditta individuale odierna appellante;
- in via principale e nel merito accogliere in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 2157/2019 l'appello proposto da , nato a [...] il [...], titolare Parte_1 della ditta individuale denominata “ ”, con sede in Carini (PA), Via Parte_1
Bernardo Mattarella n. 1, P. IVA n. per le motivazioni tutte esposte in parte narrativa e P.IVA_1
così: -ritenere e dichiarare illegittimo e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n°3429/14, emesso dal Tribunale civile di Bari il 14.07.14, e notificato al resistente a mezzo plico raccomandato in data
09.08.14 per la somma di Euro 11.009,81 oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura pari ad E. 945,50 e oltre spese generali, IVA E CPA;
Ritenere e dichiarare l'inadempimento negoziale della in persona del legale rappresentante pro tempore per le motivazioni tutte Controparte_1
esposte in parte narrativa;
- Conseguentemente dichiarare risolto per fatto e colpa della ditta
[...]
l'accordo negoziale finalizzato alla vendita della merce tipologia “Drizzoro” destinata Controparte_1
a pavimentazione della porzione antistante la piscina della stipulato con Parte_2
l'opponente; -conseguentemente condannare controparte a restituire, oltre alle somme ricevute, anche gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli sono state consegnate dall'acquirente; -condannare altresì al risarcimento del danno sofferto Controparte_1 dall'opponente nella vicenda per cui è causa, nel complessivo importo di E. 25.000,00 e /o in quella minore o maggiore somma che la Corte adito riterrà equa determinare sulla base del suo prudente apprezzamento;
In linea meramente subordinata, nelle denegata non temuta ipotesi che la Corte adita ritenga non accoglibili le su indicate domande questa difesa chiede che l'Organo giudicante voglia ritenere e dichiarare che, tenuto conto del complessivo acconto corrisposto dalla ditta opponente alla ditta opposta di € 10.754,30 (di cui € 6.000,00 corrisposti in data 11.05.2012, € 142,30 in data
24.05.2012 ed € 4.612,00 in data 26.09.2012) da valersi quale corrispettivo a saldo e stralcio del quantitativo di merce che è stato utilizzato dall'odierna ditta opponente per il rivestimento dell'interno della piscina di Villa Semanì in Carini, nulla debba essere ulteriormente corrisposto alla ditta pagina 4 di 13 opposta; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 T.F., I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Con quattro motivi di gravame, l'appellante ha denunciato: - 1) l'erroneità della sentenza nella ricostruzione della natura dell'inadempimento contestata in primo grado e disattesa dal giudice di primo grado in assenza di alcuna motivazione sul punto;
2) Errata valutazione della non contestazione della documentazione allegata da controparte alla propria comparsa di risposta;
3) Errata valutazione di irrilevanza probatoria del repertorio fotografico prodotto;
4) Errata valutazione circa la mancanza di richieste istruttorie volte a dimostrare l'inadempimento della parte venditrice.
Unitamente all'atto introduttivo l'appellante ha depositato in data 12.09.2019, istanza di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 co.2 c.p.c., segnalando di aver proposto tempestivamente appello in data 16.07.2019 depositando la busta telematica;
che la busta telematica risultava nella stessa data accettata alle ore 16:01:40 e consegnata alle ore 16:02:06, ma che alle ore 16:03:25 si vedeva recapitare la PEC di esito dei controlli automatici recante: “IDBUSTA: 41735929 NOME FILE:
M9882_22_Living di (atto di citazione in appello) pdf.pdf Errore imprevisto, sono Pt_1 Parte_1
necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; che, dopo aver comunicato il problema alla Cancelleria, in assenza dell'esito delle verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente, aveva provveduto, una seconda volta, in data 11.09.2019 alle ore 13:31:16 al nuovo deposito telematico vedendosi recapitare le pec di accettazione e di consegna nel sistema, alle ore 13:31:53 e 13:32:12 e quella di definitiva accettazione alle ore 13:32:33.
Con ordinanza interlocutoria n. 90 del 12.01.2024 la Corte ha mandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte al inerenti l'“esito controlli automatici deposito” ovvero il Controparte_3 contenuto della cd. terza PEC relativa all'iscrizione a ruolo del 16.07.2019, ossia quella che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del contenente l'esito dei controlli Controparte_3
che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie.
In data 30.01.2024 è pervenuta la richiesta informativa del “ CP_3 [...]
Direzione generale Controparte_4 per i sistemi informativi automatizzati Cisia di che ha risposto quanto segue: “… in riferimento CP_5
a tale deposito, il sistema informatico ha inviato al depositante la PEC contenente l'esito dei controlli automatici;
come riportato nella Ricevuta di Avvenuta Consegna, tale PEC è stata consegnata alla casella in data 16/07/2019 alle ore 16:03;- il deposito in Email_4
parola ha avuto esito FATAL;
il testo contenuto nel corpo della terza PEC è di seguito interamente pagina 5 di 13 riportato Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 41735929 NOME FILE: M9882_22_Living pool di calvaruso (atto di citazione in appello) pdf.pdf Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente NOME FILE: DatiAtto.xml.p7m Documento XML non valido: il valore '0665826072'; non è valido come facet rispetto al pattern '(\p{Nd}|\p{L}){14,16}|[0-
9]{11,11}|(EX:[0-9]{13,13})'per il tipo 'Codice Fiscale', sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente Documento XML non valido: il valore '0665826072' dell'elemento
'ns3:codiceFiscale' non è valido., sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente. • il deposito è stato reso visibile alla cancelleria in data 16/07/2019 alle ore 16:03;il deposito in parola risulta rifiutato in data 17/12/2019.”
Instaurato il contradittorio, l'appellata ha resistito all'appello eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 c.p.c. per la tardiva iscrizione al ruolo e nel merito insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'esito di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dalla Corte e non accettata dalle parti è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il vizio alla base dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante.
All'udienza del 15.03.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, sì che la pronuncia qui gravata merita integrale conferma, sia pure attraverso un iter argomentativo - motivazionale differente da quello seguito dal Giudice di prime cure.
La sentenza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“ L'opponente nell'atto di citazione eccepiva: l'inadempimento negoziale della Controparte_1 che avrebbe consegnato merce, in parte, non idonea all'uso convenuto, anzi, totalmente diversa da quella visionata in loco e commissionata. Affermava, infatti, che poco tempo dopo la posa in opera, il materiale, utilizzato per la pavimentazione fuori acqua, si rivelava particolarmente poroso, assorbente
e non antimacchia, diversamente, quindi, da come era stato garantito dalla società opposta. Qualche tempo dopo la posa in opera del detto materiale aveva comunicato quanto era accaduto e chiedeva la tempestiva sostituzione del materiale stesso al fine di realizzare una nuova pavimentazione. In conseguenza la società opposta aveva inviato, in data 14/62012, una nuova commessa, differente da quella in precedenza consegnata. Ma anche questo materiale era risultato non idoneo. Riteneva., pagina 6 di 13 pertanto, che nel caso di specie doveva ritenersi verificata la fattispecie della consegna di aliud pro alio che le dava il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto con azione svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ… L'opponente affermava, inoltre, di avere subito un danno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della relativa alla Controparte_1
impossibilità di portare a termine la commessa da lei ricevuta dalla per la realizzazione CP_2
di una piscina. Costituiva, quindi, onere dell'opponente provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lei eventualmente eccepiti a fronte della pretesa del creditore..
l'opponente avrebbe dovuto provare di avere prontamente denunziato i vizi che si erano manifestati dopo l'installazione del materiale commissionato. Secondo il disposto dell'art. 1495 cod civ. la denuncia dei vizi deve essere effettuata nel termine di otto giorni dalla scoperta... L'opponente non ha dato prova alcuna delle modalità di installazione del materiale fornito dalla né ha CP_1
formulato specifica prova in merito. Costituiva, onere dell'opponente provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi, modificativi e impeditivi a fronte della pretesa creditoria. L'opponente avrebbe dovuto provare di avere prontamente denunciato i vizi che si erano manifestati dopo
l'installazione del materiale commissionato. La prima denunzia in tal senso formulata dall'opponente, documentata in atti, reca la data del 24/09/2012 a fronte della fornitura portata dalla fattura n. 181 del 21/5/2012 e n. 192 del 24/5/2012. La stessa opponente ha affermato che il materiale, appena impiantato, evidenziò vizi che lo rendevano inidoneo all'uso in quanto era poroso e tratteneva le macchie. Secondo il disposto dell'art. 1495 cod civ. la denuncia dei vizi deve essere effettuata nel termine di otto giorni dalla scoperta. L'opponente, però, non ha formulato istanze di prova orale intese all'accertamento del momento in cui avrebbe comunicato, anche verbalmente, l'esistenza dei presunti vizi, né l'opposta ha ammesso di avere ricevuto contestazioni;
l'opposta, peraltro, ha esibito la mail del 08/05/2012 nella quale rappresentava all'opponente la necessità di utilizzare il prodotto
Antimacchia dopo alcuni mesi dall'installazione dell'intonaco ed ha affermato di avere consegnato all'opponente le schede per la corretta installazione del materiale e fornito le necessarie istruzioni, né
l'opponente ha contestato tale circostanza”.
******
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 348
c.p.c. per la tardiva iscrizione al ruolo sollevata da parte appellata con conseguente accoglimento dell'istanza di rimessione in termini così come formulata dall'appellante.
A tal proposito, occorre premettere che il procedimento di deposito telematico è un processo a formazione progressiva: 1) il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata;
2) il gestore pagina 7 di 13 PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione e invia il messaggio al gestore PEC del
; 3) il gestore PEC del restituisce la ricevuta di Controparte_3 Controparte_3
avvenuta consegna;
4) il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio PEC e verifica che il depositante si trovi su Reginde ed effettua i controlli automatici formali;
5) l'esito dei controlli formali
è comunicato tramite pec al depositante;
6) il gestore dei servizi telematici recupera le PEC di accettazione e consegna e le salva del procedimento;
7) il cancelliere accetta manualmente il deposito dell'atto; 8) il gestore dei servizi telematici invia una pec al depositante e recupera l'accettazione e la consegna e le salva nel fascicolo informatico.
Sicché, il depositante riceve quattro PEC: a) la prima di accettazione;
b) la seconda di avvenuta consegna;
c) la terza di esito dei controlli automatici;
d) la quarta di esito controlli automatici da parte della cancelleria.
È evidente che, in virtù di tale procedimento, la cancelleria procede all'accettazione del deposito telematico, una volta che il sistema abbia esperito i controlli automatici preliminari e l'accettazione costituisce l'adempimento indispensabile affinché̀ il deposito telematico entri nel fascicolo informatico e sia pertanto accessibile e conoscibile alla controparte ed al giudice. Tendenzialmente, l'accettazione dei depositi dovrebbe avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito (considerandosi il sabato giorno festivo) e seguendo comunque l'ordine cronologico di consegna delle buste telematiche.
Il Ministero della Giustizia, con propria circolare del 23.10.2015, ha dato istruzione alle cancellerie di accettare sempre il deposito in presenza di anomalie, bloccanti e non bloccanti (cioè̀ di tipo WARNING ed ERROR), segnalando al giudicante le informazioni circa l'anomalia riscontrata;
mentre in caso di errore non gestibile (FATAL) la cancelleria deve rifiutare l'accettazione, anche per evitare che il deposito rimanga in attesa di accettazione, tenuto conto che l'errore “fatale” non impedisce un nuovo deposito entro i termini assegnati o di legge.
Orbene, nel caso in esame, il gestore, nel segnalare l'errore, ha informato il mittente circa la necessità di “verifiche da parte dell'ufficio ricevente”, con ciò̀ giustificando l'aspettativa circa l'accettazione del deposito (verifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine per il deposito).
Dalla nota acquisita in atti, emerge che il Ministero della Giustizia ha confermato di aver consegnato alla casella pec dell'avv. Filippo Costanza la pec contenente l'esito dei controlli automatici in data
16.07.2019 alle ore 16:03; ovvero lo stesso giorno a pochi minuti dall'invio telematico dell'iscrizione a ruolo. Sempre poi dalla stessa nota si evince che il contenuto della terza pec era il seguente: il deposito in parola ha avuto esito “FATAL” e che il deposito è stato reso visibile alla cancelleria in data pagina 8 di 13 16.07.2019 alle ore 16:03, ma rifiutato solo in data 17.12.2019, ovvero quando ormai erano ampiamente scaduti i termini per l'iscrizione a ruolo, che, ricordiamo, doveva avvenire entro la data del
22.07.2019.
Né può ritenersi esigibile che il legale, ricevuto l'avviso di avvenuta consegna del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente eseguito, in difetto di esplicita segnalazione di errore fatale (implicante in quanto tale l'impossibilità del rifiuto dell'accettazione da parte di cancelleria) e/o di esplicito rifiuto dell'accettazione, provveda ad nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto, oppure si attivi per ottenere informazioni sull'errore e sull'esito del deposito, confidando pertanto nell'accettazione del deposito da parte della cancelleria.
Inoltre, se la cancelleria avesse provveduto al rifiuto del deposito nei termini previsti dalla circolare
Ministero Giustizia 23.10.2015, parte appellante avrebbe potuto effettuare un nuovo deposito nei termini perentori fissati per l'iscrizione a ruolo;
ma ciò non è accaduto, visto che – come dalle informazioni acquisite in atti – la cancelleria provvedeva a rifiutare il deposito solo dopo alcuni mesi ovvero in data 17 dicembre 2019.
Ed invero questa Corte osserva che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, [cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238].
A tal proposito si rammenta che: “In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC”, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria” (cfr.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 12 Gennaio 2024, n. 1348).
Ed invero, nel caso di specie, l'appellante si è adoperato in tempi brevi, considerando il periodo di pagina 9 di 13 sospensione feriale e l'inerzia della cancelleria, ad effettuare nuovamente il deposito telematico in data
11.09.2019, pertanto deve ritenersi ammissibile e tempestiva la richiesta di rimessione in termini.
Ed infatti: “L'ammissibilità della rimessione in termini, in caso di deposito telematico tardivo perché effettuato in attesa del compimento delle verifiche da parte della cancelleria, va vagliata con riferimento a due elementi: il contenuto del messaggio della terza pec, relativa all'esito dei controlli automatici di deposito, e le indicazioni date dalla cancelleria stessa, in quanto tali elementi sono fonti di affidamento qualificato per la parte depositante” (cfr. Cass., II sez., 18 ottobre 2022, n. 30514).
Su scorta di ciò - e nel solco del più generale insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà [cfr. Cass. (ord.) 6.7.2018, n. 17729; Cass. sez. un.
12.2.2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza] - non può che opinarsi nel senso dell'accoglimento della istanza di rimessione in termini come presentata dall'appellante e nel ritenere tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'atto di appello introduttivo del giudizio de quo.
Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, la società appellante critica la decisione del Tribunale, laddove essa ha disatteso la ricostruzione operata da essa deducente in primo grado in ordine alla natura dell'inadempimento negoziale della per consegna di “aliud pro alio”. Controparte_1
La si duole dell'errata valutazione e/o interpretazione della allegazione probatoria dalla Parte_1
stessa offerta a sostegno delle proprie pretese, atteso che il suo intento sarebbe stato quello di dimostrare, non l'esistenza di un contratto (da cui il divieto di cui alla norma 2721 c.c.), ma di denunciare l'inadempimento negoziale di per consegna di “aliud pro alio”. CP_1
Sostiene, infatti, che, mentre il materiale collocato per tutta la parte in acqua pari a mq. 700 si rivelava idoneo all'uso convenuto e alle caratteristiche richieste, l'intera pavimentazione collocata fuori acqua - cioè tutta quella destinata al calpestio -, si rivelava non idonea da un punto di vista strutturale in quanto totalmente diversa rispetto a quella oggetto di prova effettuata presso la sede aziendale della CP_1
pagina 10 di 13 Impianti, in Monopoli.
Quindi il materiale consegnato si era mostrato radicalmente diverso rispetto a quello pattuito nel contratto, risultando appartenere ad un genere inequivocabilmente differente da quello convenuto, e, pertanto, inadatto a fornire l'utilità richiesta dal compratore.
Tale consegna di aliud pro alio era quindi il presupposto della proposizione dell'azione di risoluzione contrattuale azionata davanti al Tribunale di Bari;
azione, come noto, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c.
Tali censure sono infondate e meritano integrale rigetto.
Sul punto occorre ricordare che: “…In tema di vendita, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto…”. (Cassazione Civile, sez. II, 07.02.2014, n. 2858).
Ciò, però, non è avvenuto nel caso in esame: in primis, perché il venditore ha consegnato tutto il materiale, tanto in qualità che in quantità al committente così come pattuito nel contratto verbale di compravendita ed indicato nella conferma d'ordine; in secondo luogo, perché il committente ha acquistato il prodotto, ben consapevole che, per poterlo utilizzare all'esterno, necessitava di un trattamento specifico antimacchia.
Risulta per tabulas, come anche rilevato dal CTU, che la ha fornito del materiale CP_1 commissionato dalla adatto all'uso convenuto e che l'ultimo trattamento antimacchia Parte_1 doveva essere eseguito con l'apposito prodotto (IC) soltanto un paio di mesi dalla posa in opera dell'intonaco, come risulta dalla mail dell'8.05.2012 avente come oggetto “Conferma ordine
DRIZORO, con allegati” con la quale la specificava quanto segue: “… per quanto CP_1
riguarda il prodotto antimacchia mi consigliano di non utilizzarlo subito ma dopo alcuni mesi, per il semplice fatto che il prodotto ha bisogno di asciugare bene e di espellere eventuale umidità dal sottofondo…”.
Da tale allegazione emerge un particolare importante: il , veniva edotto dal , Parte_1 Parte_3 che il prodotto antimacchia oggetto anch'esso della fornitura, non doveva essere utilizzato se non dopo alcuni mesi, come gli era stato consigliato.
pagina 11 di 13 Questo significa che il committente non solo sapeva che l'intonaco DRIZORO color sabbia per fuori piscina era soggetto a trattamento antimacchia, ma che questo trattamento doveva essere effettuato con l'apposito prodotto, solo dopo un paio di mesi dalla posa in opera dell'intonaco fuori piscina.
Con Quindi la Società ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, consegnando tutto il Controparte_1
materiale ordinato dal committente, sia per quantità e qualità, al Sig. titolare della Società Parte_1
Livingpool, adatto all'uso convenuto.
Dette circostanze sono emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, allorquando il consulente, Arch. ha concluso affermando che: “I problemi Persona_2
oggi ravvisati nella pavimentazione (chiazze scure e distacco di parti della pavimentazione) non sono riconducibili a un vizio genetico del prodotto, e neppure, come meglio specificato in precedenza, da attribuire a una non corretta posa del massetto di sottopavimentazione, sono, invece, da attribuire all'errata posa in opera del pavimento di finitura e da imporre, anche, alla mancata manutenzione della stessa pavimentazione, cioè alla mancata stesura, più volte ripetuta nel tempo (trovandoci in un luogo preposto per accogliere parecchie persone), dello strato di IC (rivestimento decorativo, traspirante e protettivo, finitura impermeabile agli agenti atmosferici e all'antiumidità, che fa un corpo unico col supporto su cui è applicato, riempiendo le porosità, di facile manutenzione che si pulisce con acqua, si applica a pennello, rullo o spruzzo)” (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio).
A fronte delle predette circostanze è evidente che nel caso di specie non è da ravvisarsi alcuna vendita di “aliud pro alio”, atteso che gli inconvenienti rinvenuti sulla pavimentazione fuori acqua non sono riconducibili ad un vizio intrinseco del prodotto, bensì all'errata posa in opera del pavimento di finitura, nonché alla mancata stesura dello strato di rivestimento IC come indicato correttamente dalla Controparte_1
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri motivi di gravame.
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Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata anche le spese processuali di questo secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base dei valori medi, riferiti al parametro del valore indeterminabile della lite, e di quello della complessità media delle questioni trattate.
Vanno, infine, poste a carico dell'appellante, le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
All'impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
pagina 12 di 13 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga, la parte che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da , meglio identificato in epigrafe, nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 2157/2019 emessa dal Tribunale di Bari, II sezione Controparte_1
civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 17.05.2019 nel giudizio portante il numero di
R.G. 16698/2014, così provvede:
1) Rigetta l'appello:
2) Conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3) Condanna , di , a rimborsare, in favore dell'appellata Parte_1 Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, per Controparte_1
compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonché oltre alle spese della C.T.U., liquidate come da separato provvedimento;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso l' 8 gennaio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
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