Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 3602/2013 vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1
dall'Avv. Luigi Corrado
APPELLANTE
E
e figlio di nonché di in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
proprio, in persona del curatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maglio, come da mandato in atti,
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.07.2005 , in proprio quale fidejussore e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante p.t. della società e figlio di ha convenuto in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il educendo che l'istituto, nel corso di un rapporto di conto Parte_1
corrente intercorso a far data dal 10.01.1983, aveva illegittimamente addebitato interessi debitori non pattuiti, facendo inoltre applicazione dell'anatocismo, e richiesto il pagamento delle commissioni di massimo scoperto con cadenza trimestrale, anche in tal caso facendo applicazione dell'anatocismo.
1
La banca convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in subordine la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 23.941,09, corrispondente al saldo passivo del conto corrente oggetto della domanda alla data del 30.06.2005.
La causa è stata istruita mediante espletamento di c.t.u. contabile ed, all'esito, con sentenza n. 1609/2013 pubblicata in data 19.08.2013, il Tribunale di Avellino ha accolto la domanda condannando il alla Parte_1
restituzione in favore della società attrice della somma di euro 148.654,25 oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese di lite e della espletata c.t.u..
In particolare, per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale, sulla scorta della disposta c.t.u., ha ritenuto sussistere la violazione del divieto di anatocismo e la nullità della clausola contenuta nell'originario contratto di conto corrente stipulato il 10.01.1983, che in relazione agli interessi debitori faceva riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza.
Tale nullità è stata accertata per il periodo che va dal 09.07.1992 (data di entrata in vigore della L. 154/1992 che ha imposto la pattuizione scritta degli interessi) al 15.10.1997, data in cui fra le parti è intervenuto altro contratto di apertura di credito con il quale sono stati pattuiti gli interessi debitori.
Quanto alla c.m.s., il Tribunale ha ritenuto illegittimo il calcolo trimestrale operato dalla banca, pur considerando la diversa funzione della stessa rispetto agli interessi, in quanto costituente autonoma remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista.
Circa la prescrizione eccepita dalla banca, il primo Giudice ha ritenuto la stessa non maturata nel caso di specie, affermando che il rapporto di conto corrente sarebbe stato in essere al momento della proposizione della domanda e che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui viene estinto il saldo di chiusura del conto corrente.
§§§§
Avverso detta sentenza ha proposto appello il con atto notificato in data 11.09.2013, affidato a Parte_1 cinque motivi con i quali deduce: 1) l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per essere il rapporto di conto corrente ancora in corso al momento della proposizione della domanda;
2) il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento ai versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla correntista sino al
1995, ovvero anteriori al decennio rispetto alla notifica della citazione;
3) con riferimento all'anatocismo, la legittimità dell'operato della banca per il periodo successivo al 1° luglio 2000, per essersi l'istituto adeguato alla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000; 4) la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, poiché pattuita nei contratti di conto corrente;
5) il conseguente errato calcolo delle somme che la banca avrebbe
2 indebitamente percepito, come effettuato dal c.t.u., che il Tribunale ha fatto proprio in maniera acritica senza tenere conto dei rilievi di cui ai motivi di impugnazione.
La banca appellante insiste quindi per il rigetto della domanda proposta dalla società e dal suo fidejussore CP_1
nonché per l'accoglimento della riconvenzionale proposta in primo grado, di condanna degli stessi al pagamento del saldo passivo del conto corrente oltre interessi e spese di lite.
Gli appellati si sono ritualmente costituiti in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di procura e, nel merito, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio.
Nel corso del presente giudizio è intervenuto il fallimento della società e di in proprio, per CP_1 Controparte_1
cui a seguito di ricorso per riassunzione proposto dall'appellante i è costituita in giudizio la curatela Parte_1
fallimentare, facendo proprie tutte le eccezioni e difese già svolte in precedenza dalle parti in bonis.
§§§§§
Venendo all'esame dell'impugnazione, va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di procura sollevata dagli appellati e reiterata dalla curatela fallimentare con riferimento all'errata indicazione del numero della sentenza oggetto di impugnazione.
Trattasi, all'evidenza, di un errore materiale nella compilazione della procura speciale che, tuttavia, risulta stesa in calce all'atto di appello, che contiene il riferimento al corretto numero della sentenza impugnata, a formare un tutt'uno con l'impugnazione e la successiva relata di notifica.
La procura è stata inoltre confermata e ratificata, successivamente alla riassunzione del giudizio, da parte del legale rappresentante del he, a tal fine, ha fatto espresso riferimento a quella già rilasciata in calce all'atto Parte_1
di appello.
Del pari infondata risulta l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito sollevata dall'appellante sul presupposto che il rapporto di conto corrente fosse ancora in essere al momento Parte_1
della proposizione della domanda.
Tale circostanza, pur erroneamente affermata dal primo Giudice, è smentita dalla documentazione prodotta dalla stessa banca, da cui risulta che immediatamente dopo la comunicazione di revoca degli affidamenti il conto corrente
è stato chiuso in data 30.06.2005 con un saldo passivo di 23.941,09 euro (cfr. estratti conto n. 06/2005 e 07/2005 datati rispettivamente 01.07.2005 e 01.08.2005 prodotti nel corso del giudizio di primo grado), tanto che la banca ha poi richiesto in via riconvenzionale la condanna degli appellati al pagamento di detto importo, certificato come liquido ed esigibile dallo stesso istituto (cfr. il certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto in allegato sub 4 al momento della costituzione nel giudizio di primo grado).
3 Dunque, al momento della notifica dell'atto di citazione (16.07.2005) il rapporto di conto corrente era cessato per volontà della banca e, pertanto, era venuta meno l'indisponibilità dei rispettivi crediti di cui all'art. 1823 comma I Cod.
Civ., con conseguente possibilità per il correntista di ripetere le somme che lo stesso assume esser state indebitamente corrisposte alla stessa banca.
Risulta invece fondata l'impugnazione relativamente al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca appellante e disattesa dal Tribunale sul presupposto che tale prescrizione decorra per tutti i pagamenti dalla data di chiusura del conto corrente.
Invero, costituisce principio oramai pacifico quello per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto corrente soltanto per le rimesse che nel corso del rapporto hanno avuto natura ripristinatoria della provvista concessa dalla banca, mentre per quelle che hanno avuto natura solutoria, ove non vi sia stato alcun affidamento del conto oppure lo scoperto abbia superato il limite di tale affidamento, la prescrizione decorre dalla data di annotazione nel conto di ogni singola posta debitoria (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I, 14.04.2023 n. 9970).
Nel caso specifico, il c.t.u. nominato in questa sede ha potuto accertare l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria da parte della società appellata nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, per i quali pertanto all'atto dell'introduzione del giudizio era già maturata la prescrizione, il cui ammontare è stato determinato nella somma di euro 81.909,74; importo che, pertanto, è stato detratto dalla maggior somma risultata comunque a credito della correntista per effetto del ricalcolo del saldo reale del conto corrente epurato dell'anatocismo e degli interessi non pattuiti.
Parimenti fondata risulta l'impugnazione in relazione all'insussistenza della violazione del divieto di anatocismo per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, ovvero a far data dal 1° luglio 2000 e sino alla chiusura del rapporto.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta dalla banca, ed in particolare dall'allegato B di appendice al contratto di apertura di credito del 27.06.2000, che la periodicità del calcolo degli interessi creditori e debitori fu convenzionalmente pattuita fra le parti con pari cadenza trimestrale, con espresso riferimento a quanto disposto dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, per cui a far data dal 1° luglio 2000 la banca ha legittimamente operato la capitalizzazione degli interessi pattuiti con la società correntista.
Nella sostanza, tuttavia, è risultata minima la differenza fra il saldo del conto con e senza capitalizzazione per detto periodo, atteso che per effetto del ricalcolo delle poste attive e passive il conto è risultato comunque sempre in attivo per il cliente, con conseguente accredito di interessi attivi che hanno compensato quasi completamente le spese a debito della correntista, come accertato dal c.t.u. nella relazione in atti depositata.
Risulta infine inammissibile il motivo di appello relativo alla commissione di massimo scoperto, con il quale la banca deduce la legittimità della sua applicazione per effetto dell'espressa pattuizione intervenuta con il cliente.
4 Invero, il primo Giudice non ha ritenuto illegittima la clausola relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto, avendo – al contrario – riconosciuto che la stessa costituisce una legittima remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente, come tale distinta dagli interessi passivi.
Tuttavia, proprio in ragione del fatto che la commissione di massimo scoperto resta distinta dagli interessi passivi, il
Tribunale ne ha determinato l'importo, sulla scorta dei conteggi eseguiti dall'ausiliario a tal fine nominato, applicando la capitalizzazione annuale e non quella trimestrale che era stata applicata dalla banca.
Ebbene, sul punto specifico relativo alla periodicità di calcolo della commissione di massimo scoperto ritenuta legittima ed applicata dal primo Giudice non vi è stata alcuna impugnazione da parte della banca, che come detto si
è limitata a dedurre la legittimità in astratto della pattuizione, già riconosciuta dal Tribunale, cosicché sul punto si è formato il giudicato, con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione.
In conclusione, il saldo del conto corrente n. 27/10230 intercorso fra la società fallita ed il pur Parte_1 considerando legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata a far data dal 1° luglio 2000 e tenendo conto dell'irripetibilità dei versamenti solutori per i quali è maturata la prescrizione decennale, è risultato essere comunque a credito della correntista per l'importo di euro 143.255,42, di poco inferiore a quello determinato dal
Tribunale di Avellino con la sentenza impugnata, che era pari ad euro 148.645,25.
Atteso che l'impugnazione, solo parzialmente fondata in diritto, non ha sostanzialmente modificato la posizione creditoria dell'appellata e considerato quindi l'esito complessivo della controversia, che ha visto comunque soccombente il le spese di lite e quelle di c.t.u. come liquidate nel primo grado ed in questa sede Parte_1 con separate ordinanze, vengono poste a carico della banca e determinate secondo i parametri medi di cui al D.M.
n. 55/2014 previsti per lo scaglione di valore sino a 260.000,00 euro.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 1609/2013 pubblicata in data 19.08.2013 dal Tribunale di Avellino, condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della curatela del Parte_1
e figlio di nonché del socio illimitatamente responsabile Controparte_1 Controparte_2
, della somma di euro 143.255,42 oltre interessi dalla domanda al saldo;
Controparte_1
2) condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese dei due Parte_1
gradi di giudizio in favore della del e figlio di CP_3 Controparte_1 Controparte_2
nonché del socio illimitatamente responsabile , che liquida quanto al primo grado in euro 14.103,00 Controparte_1
oltre ad euro 340,00 per esborsi, con distrazione per questo solo grado di giudizio a favore dell'Avv. Rosario Maglio che ha fatto richiesta;
e quanto al presente grado nella misura di euro 14.317,00, oltre rimborso forfettario del 15%,
Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
5 3) pone le spese di c.t.u., come liquidate in primo grado e nel presente giudizio con separati decreti, definitivamente a carico del Parte_1
Napoli, 30.04.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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