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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/12/2024, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 618/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Mariano Gloria Parte_1
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Balbo Enrico Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 28.11.2024, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“Accertato e dichiarato che la figlia , ad oggi maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente trascorre il proprio tempo in maniera paritaria presso l'uno e l'altro genitore, a parziale modifica delle condizioni di divorzio oggetto di sentenza pubblicata il 28.04.2016
n. 1328/2016 emessa dal Tribunale di Padova:
DISPORSI
pagina 1 di 3 -Nulla in ordine al regime di affidamento e visita della figlia ad oggi maggiorenne Persona_1
ma non ancora economicamente autosufficiente;
-Onerarsi il sig. al pagamento della somma di euro 300,00 mensili oltre Parte_1
rivalutazione Istat a decorrere dal mese di gennaio 2024 a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese alle coordinate bancarie della Persona_1
signora , ad egli già note, oltre al 50% delle spese straordinarie così come Controparte_1 disciplinate all'interno del Protocollo Famiglia del Tribunale di Padova;
i sig.ri e Parte_1
si impegnano a proseguire il percorso intrapreso dalla figlia a Controparte_1 Persona_1 cura dell'attuale psicoterapeuta, i cui costi continueranno ad essere suddivisi al 50% tra le parti.
Spese compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis. 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1
chiedeva la collocazione prevalente della figlia maggiorenne presso di sé e disporsi il Per_1
mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori per i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, con revoca della previsione del versamento, da parte del padre, di € 9.500,00 annui oltre Istat a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fermo il contributo al 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie.
Si costituiva contestando quanto allegato da controparte e chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso o, in subordine, una riduzione proporzionale del mantenimento di a carico del padre o, in Per_1
via di ulteriore subordine, disporsi il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, con contribuzione alle spese straordinarie in misura proporzionale alle sostanze economiche dei genitori.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti e, rilevato che fosse pacifico che la figlia avesse trascorso molto tempo sia con il padre che con la madre negli ultimi periodi Per_1
e che non vi fosse certezza su dove avrebbe voluto vivere in futuro, considerata altresì la sussistenza di una lieve disparità reddituale tra le parti e di una consistente disparità patrimoniale, invitava le parti ad individuare una soluzione conciliativa che potesse prevedere un contributo per il mantenimento ordinario di a carico del padre e a favore della madre, sensibilmente ridotto rispetto a quello Per_1
attuale e/o ad una ripartizione delle spese straordinarie che potesse vedere un maggiore contributo da parte del padre;
su richiesta delle parti, veniva disposto un rinvio.
pagina 2 di 3 All'udienza del 12.9.2024 veniva sentita la figlia maggiorenne;
all'esito, il Giudice delegato Per_1 disponeva l'integrazione della documentazione economica di entrambe le parti, fissando udienza per rimessione della causa al Collegio.
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 28.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come in epigrafe.
L'accordo raggiunto non presenta profili di illegittimità e risulta conforme all'art. 337 septies c.c. e alla soluzione conciliativa indicata dal Giudice delegato, che già teneva conto della frequentazione paritaria di entrambi i genitori da parte della figlia maggiorenne , come dalla stessa confermato in Per_1
udienza.
Attesa la soluzione conciliativa della controversia, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1328/2016 pubblicata il 28.4.2016 del Tribunale di Padova, prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 618/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Mariano Gloria Parte_1
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Balbo Enrico Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 28.11.2024, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
“Accertato e dichiarato che la figlia , ad oggi maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente trascorre il proprio tempo in maniera paritaria presso l'uno e l'altro genitore, a parziale modifica delle condizioni di divorzio oggetto di sentenza pubblicata il 28.04.2016
n. 1328/2016 emessa dal Tribunale di Padova:
DISPORSI
pagina 1 di 3 -Nulla in ordine al regime di affidamento e visita della figlia ad oggi maggiorenne Persona_1
ma non ancora economicamente autosufficiente;
-Onerarsi il sig. al pagamento della somma di euro 300,00 mensili oltre Parte_1
rivalutazione Istat a decorrere dal mese di gennaio 2024 a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese alle coordinate bancarie della Persona_1
signora , ad egli già note, oltre al 50% delle spese straordinarie così come Controparte_1 disciplinate all'interno del Protocollo Famiglia del Tribunale di Padova;
i sig.ri e Parte_1
si impegnano a proseguire il percorso intrapreso dalla figlia a Controparte_1 Persona_1 cura dell'attuale psicoterapeuta, i cui costi continueranno ad essere suddivisi al 50% tra le parti.
Spese compensate tra le parti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis. 29 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1
chiedeva la collocazione prevalente della figlia maggiorenne presso di sé e disporsi il Per_1
mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori per i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, con revoca della previsione del versamento, da parte del padre, di € 9.500,00 annui oltre Istat a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fermo il contributo al 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie.
Si costituiva contestando quanto allegato da controparte e chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso o, in subordine, una riduzione proporzionale del mantenimento di a carico del padre o, in Per_1
via di ulteriore subordine, disporsi il mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, con contribuzione alle spese straordinarie in misura proporzionale alle sostanze economiche dei genitori.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti e, rilevato che fosse pacifico che la figlia avesse trascorso molto tempo sia con il padre che con la madre negli ultimi periodi Per_1
e che non vi fosse certezza su dove avrebbe voluto vivere in futuro, considerata altresì la sussistenza di una lieve disparità reddituale tra le parti e di una consistente disparità patrimoniale, invitava le parti ad individuare una soluzione conciliativa che potesse prevedere un contributo per il mantenimento ordinario di a carico del padre e a favore della madre, sensibilmente ridotto rispetto a quello Per_1
attuale e/o ad una ripartizione delle spese straordinarie che potesse vedere un maggiore contributo da parte del padre;
su richiesta delle parti, veniva disposto un rinvio.
pagina 2 di 3 All'udienza del 12.9.2024 veniva sentita la figlia maggiorenne;
all'esito, il Giudice delegato Per_1 disponeva l'integrazione della documentazione economica di entrambe le parti, fissando udienza per rimessione della causa al Collegio.
Con note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 28.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come in epigrafe.
L'accordo raggiunto non presenta profili di illegittimità e risulta conforme all'art. 337 septies c.c. e alla soluzione conciliativa indicata dal Giudice delegato, che già teneva conto della frequentazione paritaria di entrambi i genitori da parte della figlia maggiorenne , come dalla stessa confermato in Per_1
udienza.
Attesa la soluzione conciliativa della controversia, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1328/2016 pubblicata il 28.4.2016 del Tribunale di Padova, prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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