Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/05/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 4186/2023 promossa da:
nata a [...]à di Piave il 27.06.1982, in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore (nata a [...]à di Piave il 13.05.2020), con l'Avv. Luca Persona_1
Sprezzola del Foro di Venezia;
- attrice - contro nata a [...]à di Piave il 8.12.2013, rappresentata in giudizio dall'Avv. Moira Montagner P_
nella sua qualità di curatrice speciale della minore;
- convenuta -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26.11.2024.
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
genitoriale sulla figlia minore – promuoveva azione di dichiarazione giudiziale di paternità ai Persona_1 sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.c., al fine di accertare la paternità biologica del defunto compagno CP_2 nei confronti della piccola , esponendo:
[...] Persona_1
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , con il quale aveva convissuto Controparte_2
nell'abitazione sita in San Donà di Piave in Via Canova, n. 18 e dal quale aveva avuto una figlia
[...]
(nata a [...]à di Piave il 8.12.2013); P_
- che dopo circa sei anni era rimasta incinta di un'altra bambina, ma il padre naturale Controparte_2
della nascitura a cui era stato comunicato il proprio stato di gravidanza, decedeva improvvisamente in data 23.11.2019 presso l'Ospedale di Cremona, per cui non aveva potuto riconoscere e dare il suo cognome alla secondogenita;
- che in data 13.05.2020 nasceva la figlia , che veniva pertanto riconosciuta dalla sola Persona_1 madre, dalla quale ha preso il cognome;
- che, vista la conservazione di materiale biologico del presso l'Ospedale di Cremona Controparte_2
(e specificatamente, liquido biologico del de cuius e cuore in formalina) al fine di accertare il rapporto biologico di filiazione intercorso tra la minore e il deceduto convivente Persona_1 CP_2
, la stessa promuoveva procedimento ex artt. 700 e 696 c.p.c. affinchè venisse espletata
[...]
un'indagine genetica sui campioni biologici del al fine di riscontrare la Controparte_2 compatibilità genetica tra quest'ultimo e la minore;
Persona_1
- che tale esame veniva svolto dalla dott.ssa (ricercatore di Medicina Legale del Persona_2
Dipartimento di Scienze Cardio-Toracico-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di
Padova), la quale – eseguite le operazioni peritali mediante l'esecuzione di un tampone salivare nei confronti di e al fine di isolarne il DNA (stante Parte_1 P_ Persona_1
l'impossibilità di reperire campioni biologici del de cuius presso l'Ospedale di Cremona e stante l'impossibilità di determinare il profilo genetico dal cuore prelevato al cadavere di , Controparte_2
in quanto conservato in formalina) – con relazione del 11.04.2022 (doc. 12 di parte attrice) accertava che il era il padre biologico della minore (v. pag. 6 della suddetta Controparte_2 Persona_1 relazione: “L'applicazione del calcolo biostatistico di probabilità di paternità, tenuto conto dei polimorfismi autosomici STR analizzati, ha portato a valori che dimostrano che il padre d P_
, figlia di è padre biologico anche di , figlia di
[...] Parte_1 Persona_1 [...]
”); Parte_1
2 Alla luce di tali circostanze di fatto, l'attrice, ritenendo che corrispondesse al preminente interesse della
CP_ minore avere certezza sulle proprie origini e portare lo stesso cognome della sorella , chiedeva all'intestato Tribunale di accertare che il defunto era il padre biologico di Controparte_2 Persona_1
e, per l'effetto, di ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune territorialmente competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della predetta minore, con sostituzione del cognome “ ” in “ ”. Per_1 CP_2
Si costituiva in giudizio, l'Avv. Moira Montagner quale curatrice speciale della minore che P_ nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, aderendo integralmente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità di nei confronti di . Controparte_2 Persona_1
A seguito della prima udienza di comparizione delle parti del 14.12.2023, il Giudice – con provvedimento del 3.02.2024 e del 20.06.2024 – ammetteva gli esiti della C.T.U. genetica espletata nell'ambito del procedimento R.G. n. 8319/2021 e, assegnati alle parti i termini di all'art. 189 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo del nuovo
Giudice designato ed era fissata la nuova udienza del 26.11.2024, in cui le parti rassegnavano le loro conclusioni (con rinuncia ad ulteriori termini per lo scambio di comparse conclusionali) e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso in data 19.02.2025 come in epigrafe.
* * *
La domanda di riconoscimento di paternità proposta da in proprio e quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , è fondata e deve trovare accoglimento. Persona_1
Giova ricordare che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione.
L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4 comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione, pur potendo concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice, unitamente alla prova scientifica (accertamenti biologici) e al contegno processuale.
3 Nel caso in esame, la paternità dell'allora rispetto alla minore deve Controparte_2 Persona_1
ritenersi provata visto l'esito dell'esame del DNA, in ragione del notevole grado di affidabilità che contraddistingue tale prova scientifica.
L'accertamento della compatibilità genetica tra la minore , la madre e la Persona_1 Parte_1
figlia di quest'ultima (riconosciuta dal de cuius) , si è invero concluso positivamente: la P_
relazione tecnica di indagini biologico-molecolari per l'accertamento della paternità del 11.04.2022, elaborata dalla dott.ssa ha in effetti attribuito la paternità di a Persona_2 Controparte_2 Per_1
con una probabilità uguale o superiore del 99,90392919%.
[...]
Le suddette risultanze sono pienamente utilizzabili giacché l'esame è stato condotto con metodo scientifico. L'accertamento tecnico ha qui funzione di mezzo obbiettivo di prova (Cass. civ., n. 3563/2006; così anche Cass. civ., n. 15568/2011), costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo (Cass. civ., n. 14462/2008) avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (v. anche Corte Cost. n. 266/2006), e con essa il
Giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari.
La Suprema Corte, inoltre, ha già osservato (Cass. civ., n. 8451/1997) che l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di "leggi") e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più
sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico) (v. Trib. Milano 15.01.2014).
Nella fattispecie, inoltre, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle predette conclusioni scientifiche,
atteso che gli esami effettuati – che hanno riportato le modalità di identificazione dei periziati e di estrazione dei campioni – risultano basati su una indagine approfondita e dettagliata oltre che immune da vizi logici.
Alla luce di quanto accertato, deve essere dunque dichiarato che è il padre biologico di Controparte_2
. A ciò consegue l'attribuzione in favore della figlia del cognome del padre, che non ha Persona_1
potuto riconoscerla essendo deceduto prima della sua nascita.
4 Invero, ai sensi dell'art. 262 comma 2 c.c., se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Costituisce un dato acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui: "i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, sicché la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale, con esclusione di qualsiasi automaticità e non può essere condizionata né dal favor per il patronimico o per un prevalente rilievo della prima attribuzione, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante da alcuna alle diverse regole che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo" (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. I, 11/09/2015,
n. 17976). E' stato anche precisato che la ratio dell'art. 262 c.c. non va individuata nell'esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori del matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, né tantomeno quella di garantire l'interesse dei genitori, ma di assicurare l'interesse del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito, lasciando così che questi conservi il cognome originario se sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità (in questi termini, cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/07/2017, n. 17139, secondo cui:
"Nella scelta che deve compiere, il giudice deve, quindi, avere riguardo al modo più conveniente di individuare l'interesse del minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento da parte del padre, a prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell'uno o dell'altro genitore").
Ora, nella fattispecie in esame, il Collegio, considerando che la minore ha cinque anni e non ha, pertanto,
ancora completamente strutturato la sua identità personale, ritiene di poter accogliere la domanda della madre di attribuzione in favore della minore del cognome paterno in sostituzione di quello materno.
Per l'effetto, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuta l'istanza di parte attrice rispondente all'interesse della figlia minore, la quale così avrà contezza delle proprie origini biologiche, può disporsi la sostituzione del cognome paterno a quello materno, cosicché la minore potrà d'ora in poi chiamarsi
" ". Controparte_3
La presente pronuncia di riconoscimento della paternità va annotata a margine dell'atto di nascita.
Nulla sulle spese di giudizio, in ragione della natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
5 - Accerta e dichiara che (nato a [...]à di Piave il 11.12.1982 e deceduto in Cremona il Controparte_2
23.11.2019) è padre di e che (nata a [...]à di Piave il 13.05.2020) è figlia di Persona_1 Persona_1
Controparte_2
- Dispone la sostituzione del cognome “ ” con “ ” rispetto alla minore che, dunque, si chiamerà Per_1 CP_2
“ ”; Controparte_3
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donà di Piave di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore in questione o di qualunque altro atto ritenuto idoneo;
- Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al P.M. e all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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