Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Pubblico Impiego La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 348 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA Dott. ( ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta . Carmine GENTILE, presso il cui studio, sito in Cosenza, Corso Fera 130, è elettivamente domiciliato appellante e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore appellata non costituita Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di PA. Conferimento di incarico di direzione CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <in riforma della sentenza di primo grado accogliere tutte le domande proposte in prime cure dall appellante e per l accertata dichiarata la illegittimit nullit inefficacia dei menzionati atti conferimento al dott. dell direzione centrale operativa cp_2> e delle successive proroghe dell' incarico stesso (Delibera Direttore CP_1
Generale n.2063 del 30/12/2016; Delibera Direttore Generale n.1151 del 28/06/2017; Delibera Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017) e dei relativi contratti e, comunque in subordine la illegittimità, nullità, inefficacia della Delibera Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017 con cui è stata disposta l'ultima proroga dell'incarico al Dott. e del relativo contratto: CP_2
- dichiari nulli e/o annulli i sudde contratti (previa, se necessario, disapplicazione degli stessi); condanni l' convenuta a conferire Controparte_1
l'incarico in questione in conformità a legge;
- condanni l' Controparte_1 convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'appellante an chances, da determinare in via equitativa, tenendo conto, come parametro di riferimento, di quanto percepito complessivamente dal Direttore della Centrale operativa 118 di Cosenza dal novembre 2009 o, in subordine, dalle date delle rispettive proroghe in favore del Dott. ( o, in via di estremo subordine, CP_2
1 dalla data dell'ultima proroga del 31 ottobre 2017), fino a quando la condotta illecita e pregiudizievole denunciata avrà termine e/o fino alla data dell'emananda sentenza o in subordine del ricorso di primo grado. >> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <<§ 1. Con ricorso del 08.03.2018 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto: di essere dipendente dell quale Dirigente medico in servizio presso CP_1
UOC Anestesia e Tera llo Spoke PA /Cetraro dell'Ospedale di PA, di cui è stato anche Direttore;
di aver presentato domanda per l'incarico di IR della Centrale Operativa 118 di Cosenza definita struttura operativa complessa;
che la sua legittima e motivata aspirazione è stata incisa dalla illegittima ed arbitraria condotta dell'azienda convenuta che, disattendendo i principi in subiecta materia, ha ritenuto di dover riservare l'incarico in questione, sin dal novembre 2009 e fino all'ultima proroga al 31.12.2019, al Dott. CP_2 soggetto esterno all , siccome dipendente a tempo indete CP_1 dell;
che detto conferimento è stato disposto in Parte_2 evid ies D.lgs. n. 502/1992 che prevede il ricorso allo strumento eccezionale dell'incarico esterno in presenza di determinati presupposti, mancanti nel caso del dott. che, inoltre, sarebbero illegittime CP_2 anche le proroghe (ben 4), succedutesi po, della durata del contratto a tempo determinato con cui era stato conferito il contestato incarico;
che ciò comporterebbe un ulteriore motivo di illegittimità atteso che la continua e reiterata proroga dell'incarico di TU OM confligge con il già citato art. 15 septies D.lgs. n. 502/1992; che, infine, il conferimento dell'incarico suddetto contrasterebbe anche con le disposizioni del CCNL di categoria e con i criteri dettati dalla DDG n. 2068 del 2019 ove, in entrambi i casi non è contemplato il conferimento ad personam della IR di TU OM mediante contratto a tempo determinato. In virtù di quanto innanzi esposto, il ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità, nullità, inefficacia degli atti di conferimento dell'incarico (e dei relativi contratti) di IR della Centrale Operativa 118 dell e delle sue successive CP_1 proroghe al Dott. e, comunque, in s illegittimità, nullità CP_2 della Delibera Dir nerale n. 1983 del 31.10.2017 con cui è stata disposta l'ultima proroga e relativo contratto;
con condanna dell a CP_1 conferire l'incarico in questione mediante Avviso pubblico, disponendo, medio tempore, che il relativo incarico sia affidato a Dirigente dell da CP_1 individuare secondo le procedure ai sensi della legge;
chiede, na dell convenuta al risarcimento dei danni subìti per perdita da chances da CP_1 determinarsi in via equitativa, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva tardivamente la , eccependo: la conformità alla legge Controparte_1 della procedura di conferi tato incarico, rappresentando che
2 l'avviso della procedura pubblica, cui ha partecipato anche il ricorrente, è stato pubblicato in data 24.09.2009; che l'incarico è stato conferito, con delibera n. 4722 del 09.11.2009, e per cinque anni rinnovabili, al Dr. Controparte_3 Co dirigente medico di anestesia presso l di Cosenza, date le va professionali acquisite;
che, a differenza di quanto sostenuto dal sanitario ricorrente, la Centrale operativa 118, all'epoca, era unità operativa semplice a valenza dipartimentale e non già Unità Operativa OM, tale diventando solo con l'Atto aziendale adottato con delibera 1619 del 17 agosto 2017, e successive modifiche intervenute;
che, pertanto, correttamente è stata conferita, ai sensi dell'art. 15 septies D.lgs. n. 502/1992, rispettando i criteri ivi previsti;
che, analogamente, anche con riguardo alle proroghe, la sua condotta è stata esente da censura, siccome avvenute in conformità alle norme sul precariato (art. 20 D.lgs. 75/2017), di tal che l'incarico e sue successive proroghe sarebbero da considerare legittime in quanto relativi a struttura semplice e non complessa;
che soltanto con la trasformazione in UOC, per effetto della DDG. N. 1672 del 5.09.2017 è stato indetto l'avviso di pubblica selezione per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della TU OM Centrale Operativa 118 ASP Cosenza, al quale ha partecipato anche il ricorrente, concludendosi, comunque, con la nomina del dott. CP_2
In virtù di quanto innanzi esposto, la resistente h il rigetto del ricorso con vittoria di spese>>.
§3 Il tribunale, nel contraddittorio con l' rigetta il ricorso e CP_1 condanna il dr. alla rifusione la luce delle seguenti Parte_1 argomentazioni
<<§ 2. Preliminarmente occorre esaminare la questione della natura della Centrale Operativa 118, quale unità operativa semplice a valenza dipartimentale o complessa, da cui dipende anche la normativa applicabile alla fattispecie in esame. Parte ricorrente sostiene che essa sia unità operativa complessa, così come riportato nella DDG n. 1619 del 17 agosto 2017. Parte resistente, d'altro canto, sostiene che invece si tratti di unità operativa semplice a valenza dipartimentale, tramutatasi in unità operativa complessa soltanto a partire dalla DDG n. 1619 del 17 agosto 2017. Ebbene, risulta quindi incontestato fra le parti che dal 2017 la Centrale Operativa 118 abbia assunto natura di unità operativa complessa;
invece, per il periodo antecedente non vi sono elementi a sostegno della tesi del ricorrente, su cui grava l'onere di provare i fatti di cui chiede l'accertamento, per cui deve ritenersi che prima della Delibera del 17.08.2017 la Centrale Operativa 118 fosse una unità operativa semplice a valenza dipartimentale. Da ciò consegue che, per il periodo dal 2009 al 2017, il richiamo di parte ricorrente ai vincoli posti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 nella procedura di conferimento dell'incarico di dirigente di unità operativa complessa è inconferente.
3 § 3. Con riguardo al periodo post 2017, in cui è pacifico che la Centrale Operativa 118 avesse assunto la natura di unità operativa complessa, si osserva quanto segue. Ebbene, è orientamento ormai consolidato che “La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale. Detta scelta è ispirata al criterio del buon andamento della P.A., senza che, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso a tale criterio possa giustificare comportamenti discriminatori o, più in generale, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale e il cui non corretto adempimento costituisce fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti, ma non determina, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, l'invalidità dell'atto” (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 15764/2011). La sentenza delle Sezioni Unite, se da un lato conferma la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai procedimenti come quello in esame, non trattandosi appunto di procedura concorsuale, dall'altro ribadisce il carattere fiduciario della scelta operata dal Direttore Generale, scelta che deve essere conformata solo ai principi di correttezza e buona fede;
la Corte evidenzia inoltre che giammai, in assenza di una specifica disposizione che lo preveda, anche in caso di violazione dei principi suddetti, si potrà arrivare alla declaratoria di invalidità dell'atto, potendo aprirsi esclusivamente la strada risarcitoria. Ritornando al caso in esame, il ricorrente lamenta che la Deliberazione del Direttore generale del 13.07.2017 n. 1461 sia illegittima, perché non abbia considerato il maggior punteggio da lui ottenuto. La doglianza non è fondata. Innanzitutto, va detto che l'art. 7 bis, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce, tra l'altro, che “il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”. Dunque, il Direttore Generale potrà nominare il candidato che abbia conseguito il maggior punteggio, e la motivazione della scelta potrà consistere semplicemente nella preferenza del maggior punteggio ottenuto, ovvero potrà scegliere anche un candidato che non abbia ottenuto il maggior punteggio, ed in tal caso dovrà motivare la scelta in maniera più analitica. Peraltro, la normativa richiamata non richiede neppure che il Direttore Generale motivi la sua scelta attraverso una valutazione comparata dei candidati: ciò che è richiesto è solo la motivazione della scelta, che può consistere anche nella valutazione della idoneità tra la figura professionale da ricoprire ed il candidato prescelto (motivazione che deve essere più analitica se non viene prescelto il
4 candidato con il maggior punteggio). Diversamente opinando, si muterebbe un incarico di carattere fiduciario in un incarico soggetto alle regole concorsuali, perché obbligherebbe il Direttore generale ad operare una selezione concorsuale che è estranea allo spirito della normativa. Ciò che il legislatore, con l'obbligo di motivazione, ha voluto evitare è semplicemente la possibilità di una scelta arbitraria del Direttore Generale e dunque la violazione di quei canoni di correttezza e buona fede, oltre che di buon andamento della pubblica amministrazione, innanzi richiamati. Nel caso di specie le ragioni che hanno indotto il Direttore Generale della a CP_1 preferire il dott. sono analiticamente spiegate nel provvedime l CP_2
13.07.2017 sottoscritto dallo stesso. Alla luce di quanto detto, la scelta del Direttore Generale, appurato che egli non abbia l'obbligo di scegliere il candidato che abbia ottenuto il maggior punteggio, non appare né discriminatoria né contraria a buona fede o correttezza, essendo analiticamente motivata e con motivazioni non illogiche. Pertanto, essa appare incensurabile. Pertanto, la domanda di parte ricorrente è infondata e va rigettata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (media), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge>>
§4 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 14 Parte_1 aprile 2023. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, l non CP_1 si è costituita in giudizio. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 Con il primo motivo di gravame, il dr. lamenta travisamento/omesso Parte_1 esame della documentazione prodotta, violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 7 quinquies del d. l.vo 502/92, richiamato dalla delibera di Giunta Regionale Calabria n. 56 DEL 20/3/2015, violazione dell'art. 29 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria: <…risulta allegato e documentato (si veda pagina 7 ultimo capoverso e pagina 8 primo capoverso del ricorso di primo grado) che, anche prima del DDG n. 1619 del 17 agosto 2017, la Centrale Operativa 118 fosse una unità operativa complessa. Infatti, è la stessa a qualificarla espressamente tale nella Controparte_1
Delibera del Direttore Generale n.2063 del 30/12/2016 di proroga al (all.6 a CP_2 fascicolo di primo grado.) in cui, testualmente, si procede “ …all a di un
5 contratto ex art. 15 septies di un dirigente medico con incarico di Direttore della Centrale Operativa ex art. 15 septies Dlgs 502/92..” e nella stessa delibera-si veda oggetto della delibera;
testo della delibera ed allegato alla delibera- si definisce espressamente la Centrale operativa 118 come una TU OM (o Unità operativa complessa – UOC), per la quale dunque non poteva essere utilizzato il contratto ex art. 15 septies atteso l'espresso divieto di legge del sopra trascritto ART. 15, COMMA 7 N. 502/92 (richiamato dalla Delibera di CP_5
Giunta Regionale Cal 3/2015). Ed allora se non fosse incorso nel denunciato travisamento e se avesse considerato l'allegazione (pagina 7 ultimo capoverso e pagina 8 primo capoverso del ricorso di primo grado) e la documentazione prodotta dal ricorrente in prime cure ( Delibera del Direttore Generale n.2063 del 30/12/2016 di proroga al all.6 CP_2
a fascicolo di primo grado.), non smentita da prova contraria dell
[...]
(peraltro costituitasi tardivamente e senza documenti), il T CP_1 ovuto diversamente ricostruire i fatti, confermando che anche prima del DDG n. 1619 del 17 agosto 2017, la Centrale Operativa 118 era una unità operativa complessa ….con conseguente violazione dell' ART. 15, COMMA 7 DLGS N. 502/92 (richiamato dalla Delibera di Giunta Regionale CP_5
56 del 20/3/2015), secondo cui… “PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ARTICOLO 15-SEPTIES DLGS N. 502/92”. Ed infatti tutte le denunciate proroghe dell'incarico del (una prima CP_2 proroga di due anni;
una seconda proroga con Delibera Dire erale n.2063 del 30/12/2016 all.6 di prime cure, fino a giugno 2017; un'ennesima proroga di 4 mesi con Delibera Direttore Generale n.1151 del 28/06/2017all.7 di prime cure , fino al 31 ottobre 2017;l fino addirittura al 31/12/2019con Parte_3
Delibera Direttore Gene 1/10/2017 all.4 di prime cure), costituendo un sostanziale conferimento di incarico di TU OM (tenuto conto che la Centrale operativa 118 è Unità Operativa OM), attraverso l'utilizzo di contratto a tempo determinato di cui all'articolo 15 septies d.lgs. N. 502/92 ( quello, come detto, del Dott. , si pongono IN PALESE CP_2
CONTRASTO CON il divieto di cui al più volte pi itato 'ART. 15, COMMA 7 QUINQUIES DLGS N. 502/92, richiamato dalla Delibera di Giunta Regionale Calabria n. 56 del 20/3/2015, e con l'ART. 15, COMMA 7 bis DLGS N. 502/92 che disciplina la procedura selettiva con cui esclusivamente si possono conferire incarichi di IR di TU OM . Palese contrasto addirittura confessato dall nella Delibera del Direttore CP_1
Generale n.2063 del 30/12/2016 di proroga al (all.6 a fascicolo di primo CP_2 grado.) in cui, testualmente, si procede “…alla di un contratto ex art. 15 septies di un dirigente medico con incarico di Direttore della Centrale Operativa ex art. 15 septies Dlgs 502/92..” qualificata nella stessa Delibera come una TU OM (o Unità operativa complessa – UOC). Peraltro, l'incarico di Direttore di Centrale operativa 118 al Dott. e le relative proroghe censurate, si CP_2 appalesano altresì contrastanti co sizioni del vigente
6 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria (in particolare art. 29 all.8) in materia di conferimento di incarichi di direzione di TU complessa e con i criteri dettati per il conferimento di detti incarichi dalla stessa con il relativo CP_1
Regolamento approvato (cfr. Delibera Direttore Generale n. 2068 del 13 novembre 2017 all 9 di prime cure). Nessuna di tali disposizioni contrattuali e regolamentari contempla infatti il conferimento ad personam della IR di una struttura complessa, mediante contratto a tempo determinato ex art. 15 septies e successiva proroga reiterata e sistematica dell'incarico stesso, come avvenuto nella vicenda oggetto di causa>>.
§6 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 15 septies del d. l.vo n. 502/92, violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. (ART. 97 COST.) e del principio di uguaglianza tra i cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (ART. 51 COST.), violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui artt. 1175 E 1375 C.C., falsa applicazione dell'art. 1 comma 543 della legge n. 208/2015, dell'art. 20 D. l.vo n. 75/2017, della normativa in materia di
“stabilizzazione precari nella sanità”, omesso esame di deduzione contenute nell'atto introduttivo: <…il conferimento ex art. 15 septies Dlgs n.502/92, in data novembre 2009 dell'incarico di Direttore della centrale operativa 118 al dott.
esterno all' e legato da rapporto di Controparte_3 Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato con l è contrario ai Parte_2 principi ed a norme imperative di ricorrere allo strumento eccezionale dell'incarico esterno ex articolo 15 septies Dlgs n.502/92 solo per affidare “incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico ” a “laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro”. Nel caso di specie al 2009 il beneficiato Dott. non CP_2 aveva particolare e comprovata qualificazione professionale, né avev nza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali;
né aveva conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. (si veda curriculum Dott. CP_2 all.5 di prime cure). Soprattutto di ciò non si era dato alcuna dimostr motivazione nell'atto di conferimento dell'incarico di Direttore Centrale Operativa 118 ex art. 15 septies al Dott. Motivazione tanto più necessaria attesa CP_2
l'eccezionalità del ricorso al ento di incarico all'esterno, essendo “ evidente la finalità, sottesa alla norma, di limitare al massimo l'affidamento all'esterno degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, consentendone l'attribuzione solo a favore di "esperti" in grado, per la loro "comprovata competenza", di accrescere effettivamente il livello di professionalità complessiva
7 dell'Ente e di innalzare il livello qualitativo della relativa azione, al fine precipuo di evitare spese inutili per l'Ente conferente. (Così Corte dei conti Campania n. 2061 del 28/12/2012 che ha altresì affermato che “il ricorso agli incarichi dirigenziali ex art. 15 septies, comma 2, d.lgs. 502/92, si giustifica solo se finalizzato a reperire sul mercato professionalità particolarmente qualificate, in termini di preparazione di base e di competenza maturata sul "campo", nella materia cui si riferisce l'incarico stesso.). Inoltre, il è stato incaricato, in CP_2 assenza di ogni procedura comparativa, anche e, la quale avrebbe garantito l'individuazione di una professionalità idonea. E' stato più volte affermato infatti che “che le ineludibili esigenze di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché lo stesso principio di uguaglianza tra i cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.), richiedano, comunque, l'attivazione, ai fini dell'affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, di procedure selettive, le quali, sebbene più snelle e semplificate rispetto ad una vera procedura concorsuale (del tipo di quella prevista per l'accesso alla qualifica dirigenziale), rispondano a degli standards minimi di pubblicità, trasparenza ed economicità, sì da garantire l'individuazione, con modalità oggettive e lineari, del soggetto in grado di svolgere al meglio l'attività richiesta” (Così Corte dei Conti Campania n. 2061 del 28/12/2012 ed in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 165/09, con la giurisprudenza ivi richiamata;
Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, 18 gennaio 2010, n. 62). Si aggiunga che i compiti rivestiti con il contestato incarico al non hanno CP_2 carattere straordinario rispetto alle normali attività dell , e la Controparte_1 stessa delibera di conferimento è del tutto carente di rdine all'impossibilità di farvi fronte con risorse interne o attraverso le ordinarie selezioni previste per il conferimento di incarichi dirigenziali Così come, a prescindere ed indipendentemente dalla natura semplice o complessa della Unità operativa 118, è certo che il meccanismo della continua, reiterata e sistematica proroga denunciato (già di per sé ingiustificabile attesa la natura eccezionale dell'istituto della “proroga”), è contrastante con i principi e le norme che disciplinano il conferimento di incarichi dirigenziali, perché rappresenta un evidente escamotage per sottrarsi alle regole dettate per tale conferimento e per favorire un singolo beneficiato in danno della generalità dei legittimi aspiranti (tra cui l'appellante ) e della stessa Pubblica Amministrazione, che avrebbe potuto e dovuto selezionare il meglio attraverso i normali meccanismi di legge. Nel caso di specie, peraltro, l'escamotage della continua, sistematica e reiterata proroga è ancor più illecito perché ha perpetuato nel tempo (addirittura 10 anni) e ha rinnovato ad ogni atto di proroga (ben quattro volte), l'originaria illiceità del primo conferimento di incarico al Dott. già di per sé - come visto - CP_2 contrario a norme imperative ed ai princip Infine, a prescindere ed indipendentemente dalla natura semplice o complessa della Unità operativa 118 è certo che la censurata condotta dell Controparte_1
, estrinsecantesi negli atti e relativi contratti sue
[...] ante con i canoni di buona fede e correttezza, essendo pacifico che, in
8 materia di atti di conferimento di incarichi dirigenziali (siano essi di struttura complessa o semplice) in ambito di lavoro pubblico privatizzato, le clausole generali di correttezza e buona fede di cui artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., obbligano la pubblica amministrazione a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicché, ove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento al riguardo, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. (Cassazione sez. lav.10/11/2017 n. 26694 che richiama Cass. 23.9.2013 n.21700; Cass. 14.4.2015 n. 7495; Cass. 24.9.2015 n. 18972). E nel caso di specie l ha Controparte_1 conferito e reiteratamente e sistematicamente prorogato l'i e – oltre ché, come visto, in spregio alle norme di legge e contrattuali vigenti- anche senza operare la benché minima valutazione comparativa, senza adottare nessuna forma di partecipazione ai processi decisionali e senza esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. La censurata condotta è vieppiù grave se si considera che l'odierno appellante, oltre ad aver formalizzato la propria legittima aspirazione all'incarico con la citata nota prot. n.0027222 del 29 febbraio 2016 (all.2 a fascicolo prime cure), aveva altresì denunciato al Direttore Generale Con dell , con diffida del sottoscritto difensore inoltrata con pec del 13 ottobre 201 on racc ar ricevuta il 16 ottobre, (all.10) l'illegittimità della situazione dell'incarico di Direttore della Centrale operativa 118 all'esterno ed aveva CP_2 invitato ad astenersi da ulteriori arbitrarie proroghe poi invece d on solo, sempre attraverso il sottoscritto difensore, con pec del 3 novembre 2017 (all.11 di prime cure) il aveva invitato invano il Direttore Generale ad annullare Parte_1
l'ultima ed arbitraria proroga dell'incarico disposta con la citata Delibera del Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017. Delibera contestata apertamente anche dal sindacato Fials con nota del 13/11/2017 (all.12 a fascicolo prime cure). A tale invito infatti aveva fatto seguito riscontro del Direttore Generale (nota 163653 del 21/11/2017) (all.13 fascicolo primo grado), con cui lo stesso si è ostinato a perseverare nell'illegittimità perpetrate, ammettendo l'utilizzo strumentale di normativa non applicabile al caso di specie (stabilizzazione precari) e contraddicendo quanto affermato nei propri precedenti atti di proroga dell'incarico di Direttore UOC al CP_2
Comunque, ed in ogni caso il ale di PA pur ritenendo che l'Unità operativa 118 fosse struttura complessa solo a partire dalla DDG n. 1619 del 17 agosto 2017 avrebbe dovuto accertare e dichiarare la illegittimità quanto meno dell'ultima proroga disposta con Delibera del Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017 sopra citata, con cui l ha tentato di giustificare CP_1
l'ingiustificabile conferimento e proroga o Dirigenziale al Dott. CP_2 con il richiamo alla normativa eccezionale ed assolutamente inconferent pertinente, sulla stabilizzazione dei precari in ambito Sanitario. Ciò perché in detta ultima Delibera del Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017 (all.4 cit), la arbitraria proroga viene spiegata con il richiamo all'art. 1 comma 543 della Legge n. 208/2015 ed all'art. 20 Dlgs n. 75/2017. E la proroga
9 dell'incarico di Direttore TU complessa al viene trattata alla stessa CP_2 stregua della proroga di alcuni contratti di temporanei o flessibili attualmente in essere con personale “precario” (per lo più collaboratori tecnici) all'interno dell . l tentativo di confondere la proroga Controparte_1 dell'incarico dirigenziale di Direttore TU complessa al con la CP_2 proroga di contratti di lavoro temporanei, co.co.co o flessibi rsonale precario e di giustificare l'arbitraria proroga di Direttore TU complessa al con la succitata normativa (art. 1 comma 543 della Legge n. 208/2015 ed CP_2 art. 20 Dlgs n. 75/2017), è maldestro e sintomo di intenzionalità nella perpetrazione di un illecito. Ed infatti, la suindicata normativa (art. 1 comma 543 della Legge n. 208/2015), richiamata nelle delibere di proroga (ed in particolare nell'ultima Delibera del Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017), consente in via eccezionale alle , per far fronte ad eventuali esigenze Parte_4 assunzionali, di indir rsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, riservate al 50% a quel personale (cd. precario) già impiegato presso le medesime da Parte_4 almeno tre anni con contratti a tempo determinato, “co. Co. Co.” o con altre forme di contratti di lavoro flessibile. Contratti che, nelle more dell'espletamento delle dette procedure concorsuali straordinarie e riservate, possono essere prorogati. Trattasi dunque di normativa eccezionale che consente la proroga di contratti e relativi RAPPORTI DI LAVORO e non la proroga di INCARICHI DIRIGENZIALI, come quella disposta in favore del tanto meno la proroga di incarichi CP_2 dirigenziali di IR di TU sa. Ed è normativa che è diretta alla stabilizzazione di personale medico, tecnico ed infermieristico precario, legato cioè da rapporto di lavoro temporaneo, flessibile o Co. Co. Co. Ed ha dunque come destinatario solo tale personale precario e non certo il che è dipendente a tutti gli effetti dell CP_2 Parte_2 ato da normale rapporto di lavoro a tem
[...] pettativa per svolgere l'incarico di Direttore di TU OM illegittimamente conferitogli dall ). Controparte_1
Da qui la ulteriore palese illegitt ta dell' che ha CP_1 invocato la normativa in questione per prorogare, ai cessiva stabilizzazione, non un rapporto di lavoro, ma un incarico dirigenziale addirittura di IR di TU OM (Centrale Operativa 118) e che ha invocato la normativa medesima non per un proprio dipendente precario, ma addirittura per un dirigente dipendente a tempo indeterminato di un altro Ente del Servizio Sanitario Nazionale, qual è la (Dott. Parte_2 CP_2
Si aggiunga che il richiamo fa l Dire erale n. 1983 del 31/10/2017 per giustificare la proroga dell'incarico al Dott. CP_2 all'art. 20 Dlgs n. 75/2017 (Superamento del precariato nelle p amministrazioni), è ancor più inconferente e non pertinente al caso di specie perché il detto articolo 20 è espressamente diretto alla stabilizzazione di
“PERSONALE NON DIRIGENZIALE” (si vedano i commi 1 e 2 del citato articolo 20 Dlgs n. 75/2017 menzionati ) e quindi non certo alla stabilizzazione di un incarico
10 dirigenziale, peraltro di IR di TU OM, qual è quello prorogato al CP_2
* Peraltro, la descritta normativa sulla stabilizzazione dei precari in ambito Sanitario, consentiva la proroga dei rapporti di lavoro temporanei e flessibili dei cd. Precari, nelle more delle procedure concorsuali straordinarie indette con riserva dei posti ai precari stessi. Pertanto, ed a prescindere da tutti gli altri rilievi finora esposti, la proroga ex art. 1 comma 543 della Legge n. 208/2015, è ammissibile solo se è indetta apposita procedura concorsuale straordinaria, con previsione di riserva per il precario in questione. Ebbene, pur di giustificare ad ogni costo la proroga del l CP_2 [...]
CP_1
a citata Delibera del Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017, aveva richiamato la procedura concorsuale indetta con propria precedente delibera n. 1672 del 5 settembre 2017 (si veda 4° capoverso delle Premesse della Delibera del Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017), che in realtà non è una procedura concorsuale straordinaria riservata ex art. 1 comma 543 della Legge n. 208/2015,
-legittimante eventuali proroghe di rapporto di lavoro precario- ma è un ordinario “Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della TU OM della Centrale perativa 118” ai sensi dell' ART. 15, COMMA 7 bis DLGS N. 502/92 e della Delibera di Giunta Regionale Calabria n. 56 del 20/3/2015, che è l'unica normativa da seguire per conferire un incarico di IR di TU OM e che giammai può giustificare la proroga di un rapporto di lavoro precario. Da qui un ulteriore grave profilo di illegittimità – che la sentenza gravata ha omesso di esaminare e rilevare- della ultima citata Delibera del Direttore Generale n.1983 del 31/10/2017 che giustifica la proroga addirittura fino al 31/12/2019 dell'incarico al Dott. invocando la norma dell'art. 1 comma 543 della CP_2
Legge n. 208/2015 amando a tal fine, come relativo presupposto applicativo, la indizione di una procedura concorsuale, che non è quella straordinaria e riservata prevista dallo stesso dell'art. 1 comma 543 della Legge n. 208/2015: con ciò dunque affermando una circostanza non conforme al vero…>>.
§ 7 Con il terzo motivo ci si duole del travisamento/dell'equivoco/della svista sul fatto, dell'errata interpretazione della documentazione allegata, dell'affermazione di fatti insussistenti basati su deduzioni mai proposte, della falsa applicazione dell'art. 15 comma 7 bis del d. l.vo 20 dicembre 1992, n. 502 a fattispecie non verificatasi: << …il travisamento, l'equivoco, la svista in cui è incorso il Giudice di primo grado è evidente se si considera che dall'agosto 2017 e fino al deposito del ricorso ed oltre, al l'incarico originariamente conferito CP_2 ad personam ex articolo 15 septies dl /92 di Direttore di centrale 118, è stato semplicemente prorogato con le censurate quattro proroghe E NON SI E'
11 SVOLTA NESSUNA procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, CUI INSPIEGABILMENTE SI RIFERISCE IL TRIBUNALE … (tanto meno nel luglio 2017 ). Anzi, per come visto la lagnanza del ricorrente e l'addebito mosso all consiste proprio nel non aver svolto Controparte_1 regolare procedura p ell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502,ed in particolare del comma 7 bis del detto articolo 15 e nell'avere prorogato per ben quattro volte e per dieci anni un incarico al già di per sé CP_2 inizialmente conferito ad personam ed al di fuori di qu procedura di legge. Né e' rinvenibile -in quanto non esiste- il provvedimento del 13.07.2017 del Direttore Generale (menzionato in sentenza) in cui lo stesso, all'esito procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi degli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502 -mai svolta- avrebbe analiticamente spiegate le ragioni che lo avrebbero indotto a preferire il Dott. CP_2
Così trettanto evidente è il travisamento, l'equivoco, la svista in cui è incorso il Giudice di primo grado laddove ha affermato “il ricorrente lamenta che la Deliberazione del Direttore generale del 13.07.2017 n. 1461 sia illegittima, perché non abbia considerato il maggior punteggio da lui ottenuto.”. In realtà il fugace riferimento contenuto a pagina 17 del ricorso di primo grado del richiamato in sentenza con evidente fraintendimento, riguardava e Parte_1 rig DIVERSA, DISTINTA ED ESTRANEA ALL'OGGETTO DELL'ODIERNO GIUDIZIO Pubblica Selezione ex art. 15 dlgs n.502/92 per l'Attribuzione dell'incarico di Direttore di TU OM Terapia Intensiva ed Anestesia Spoke PA-Cetraro, definita con Deliberazione n.1461 del 13 luglio 2017 del Direttore Generale dell . E quindi non l'incarico di direttore Controparte_1 della centrale operativa 118 oggi in esame. ( si veda pagina 17 ,capoverso 2 ricorso di primo grado) Tale fugace riferimento a detta DIVERSA, DISTINTA ED ESTRANEA ALL'OGGETTO DELL'ODIERNO GIUDIZIO Pubblica Selezione per Direttore di TU OM Terapia Intensiva ed Anestesia Spoke PA- Cetraro, era stato effettuato dal ricorrente in primo grado al limitato e dichiarato fine di dimostrare che avrebbe avuto concrete chances di ottenere l'incarico di direttore della centrale 118 , ove fosse stata fatta regolare procedura di legge e non arbitraria riserva al tenuto conto che in quella diversa Pubblica CP_2 selezione per direttore d intensiva di PA al curriculum del Dott. era stato assegnato il punteggio di 37, comunque superiore a quello di Parte_1 uito al curriculum del Dott. Quindi solo per Controparte_3 dimostrare la lamentata perdita di ch , per la centrale operativa 118 -che era ed è l'oggetto del contendere nessuna pubblica selezione era stata fatta (solo proroghe reiterate e decennali dell'incarico a e CP_2 soprattutto il provvedimento n.1461 del 13 luglio 2017 del Direttor le dell (all.14 di primo grado) , lungi dal contenere la Controparte_1
12 designazione motivata del a direttore del 118 (come equivocato dal CP_2
Tribunale di PA) aveva definito quella diversa e distinta Pubblica selezione per Direttore di terapia intensiva di PA (peraltro con designazione a di un diverso nominativo e non …. >> Per_1 CP_2
§8 Prendendo le mosse dalla prima censura, occorre premettere che <in riforma della sentenza di primo grado accogliere tutte le domande proposte in prime cure dall appellante e per l accertata dichiarata la illegittimit nullit inefficacia dei menzionati atti conferimento al dott. dell direzione centrale operativa cp_2>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 4177 del 17/02/2021).
Nel corpo della motivazione della suddetta pronuncia, la Corte chiarisce quanto segue: <questa corte ha gi avuto modo di esaminare la disciplina dettata dall septies del d.lgs. n. con sentenza alla quale si intende r:g. dare continuit e cui motivazione richiama a norma dell disp. att. cod. pro. civ. in particolare nella suddetta affermato che predetta disposizione regola incarichi dirigenziali ancorch natura speciale attribuiscono nei limiti contingente appositamente assegnato previsto dal legislatore. tanto emerge ogni evidenza dalla collocazione della seguito quella all dirigenza medica delle professioni sanitarie ad altre norme bis specificamente disciplinanti il rapporto lavoro dei dirigenti ruolo servizio sanitario. l al comma qui viene rilievo rappresenta una forma reclutamento tempo determinato deroga certe specifiche condizioni alle regole generali prescrivono tassativamente un concorso pubblico. peraltro ccnl giugno area dirigenziale sanitaria professionale tecnica amministrativa prevede che: casi previsti disciplinato agosto le aziende per presente negoziale possono ricorrere assunzioni sono integrati da indicata art. commi tal fine individuano preventivamente proprio atto modalit conferimento tale tipologia ed i requisiti richiesti eventualmente quelli primo periodo sentiti soggetti cos ben possibile anzi generalmente accade gli siano conferiti previa procedura selettiva non concorsuale svolge senza alcuna prova candidati ma sulla base sola valutazione curricula conduce graduatoria finale nomina avente sostanzialmente carattere fiduciario dirigente parte direttore generale nell rosa nomi selezionati unicamente mediante degli stessi cass. sez. un. marzo richiamata>13 Sin dall'inizio, dunque, lo strumento è stato previsto (tanto con riguardo all'ipotesi di cui dell'art. 15-septies, comma 1, riguardante incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, tanto con riguardo all'ipotesi di cui al comma 2, riguardante l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza) per necessità funzionali 6 - R.G. n. 19802 del 2015 dell'amministrazione, che rendessero eccezionalmente possibile la deroga al principio concorsuale tanto che il legislatore ha fissato, oltre a detta eccezionalità dell'attribuzione dell'incarico, un limite insuperabile di contratti stipulabili (a seconda delle ipotesi previste). Le relative assunzioni sono state, così, sottoposte ad una regolamentazione che, quanto alle modalità di reclutamento, riveste carattere di specialità. Come più volte precisato dalla giurisprudenza, sebbene il legislatore statale abbia previsto la possibilità di dare vita a contratti a tempo determinato con riferimento alla dirigenza sanitaria (e ciò proprio richiamando del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-septies), il sistema resta caratterizzato dall'individuazione del concorso come modalità ordinaria di accesso a tale dirigenza (Corte Cost., 14 luglio 2009, n. 215). Ciò, evidentemente, spiega anche le successive scelte del legislatore che con il d.lgs. n. 502 del 1992, nuovo art. 15, comma 7, quinquies (inserito dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 4, comma 1, lettera d, successivo alla fattispecie in esame), ha fortemente limitato il ricorso a tale tipo di contratto, disponendo testualmente: "Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15- septies". Pur con le differenti modalità di reclutamento, il rapporto che si instaura ai sensi dell'art. 15-septies, è un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tutti gli effetti (e non un rapporto regolato dall'art. 2222 cod. civ.) e, quindi, una volta stipulato il relativo contratto il rapporto si differenzia rispetto a quello ordinario con i dirigenti pubblici a tempo indeterminato solo per il carattere della temporaneità, restando tutti gli altri aspetti del rapporto disciplinati dalla stessa normativa di legge e di contratto collettivo. I presupposti richiesti per procedere all'assunzione di un dirigente con incarico previsto dal d.lgs. n. 502 del 1999, art. 15-septies, sono, dunque, espressamente indicati nella medesima norma (percentuali, "provata competenza")>>.
§8.1
Il caso di specie è analogo a quello esaminato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, riconducibile al primo comma dell'art. 15 septies (Contratti a tempo determinato):
<
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
14 conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo>>.
§8.2 In definitiva, la Corte di Cassazione ribadisce che la legge distingue l'incarico di direzione di struttura semplice da quello di direzione di struttura complessa e specifica che solo nel primo caso è legittima l'applicazione dell'istituto dell'assunzione a tempo determinato ai sensi della procedura speciale dell'art. 15 septies. Si tratta allora di verificare se, effettivamente, prima del 2017, come afferma il Cont Tribunale, la centrale operativa 118 dell' di Cosenza fosse struttura semplice, perché in quel caso il ricorrent ebbe solo dovuto allegare e provare l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura dell'art. 15 septies (sforamento del limite quantitativo, mancanza dei requisiti soggettivi in capo al destinatario della nomina). Ora, sul punto, l'appellante fa leva sul provvedimento di proroga all. 6 (delibera del DG n. 2063 del 30.12.2016), in cui alla denominazione “centrale operativa 118” di Cosenza viene anteposta la denominazione “UOC”. Sennonché, leggendo per intero tale delibera, si può notare che in alcuni punti viene denominata UOC centrale operativa 118, in altri solo “centrale operativa 118”. In sostanza, la delibera in questione non dà certezza che si è di fronte a struttura complessa;
tale certezza la si sarebbe potuta raggiungere solo attraverso la disamina delle previsioni dell'atto aziendale valevole ante 2017, che, tuttavia, l'appellante ha omesso di produrre, anche in grado di appello, nonostante ne fosse onerato in base ai principi di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 CC e sebbene il Tribunale abbia ritenuto carente, sul punto, la documentazione in atti versata.
§9 Venendo alla disamina del secondo motivo di gravame, una volta escluso che, ante 2017, venisse in considerazione una struttura complessa, essendo quindi corretta l'applicazione dell'art. 15 septies, l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare lo sforamento del limite quantitativo dell'art. cit., onere che, tuttavia, è rimasto non adempiuto. Egli, infatti, si è limitato a contestare la mancanza del requisito professionale in capo al dr. sennonché dal curriculum che lo CP_2 stesso dr. produce emerge, c . quanto segue: Parte_1 CP_2
Dal 1999 i
• Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE CALABRIA
• Tipo di azienda o settore Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
• Tipo di impiego Anestesista Rianimatore ELISOCCORSO di Persona_2
[...]
• Principali mansioni e responsabilità HEMS “Helicopter Emergency Medical Service”. Come anestesista rianimatore
15 dell'elisoccorso del 118 CALABRIA, a tutt'oggi sono quindici anni (15) di servizio, ha effettuato centinaia di missioni tra interventi primari e secondari, accumulando un numero notevole di ore di volo, mantenendo costante l'aggiornamento con corsi di: re training, sopravvivenza in mare, verricello etc Ora, l'art. 15 septies richiede “una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post- universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro incarico”; in sostanza, quando, nel 2009, gli viene conferito l'incarico in contestazione, il dr. lavorava già da dieci anni presso l , CP_2 Controparte_6 sicché ritiene il Coll ciò rappresenti un dato significa richiesta specializzazione.
§10 Quanto al terzo motivo, che riguarda l'errore in cui è incorso il giudicante nel ritenere che per l'incarico di direzione di struttura complessa, dopo la trasformazione nel 2017, sia stata fatta la procedura selettiva prevista dal ccnl, si rileva che dagli atti emerge che nel ricorso di primo grado il dr. Parte_1 afferma che con delibera DG 1672 del 5.9.2017 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa Centrale operativa 118 ma che la procedura poi non è stata espletata;
l'azienda, invece, nella memoria di primo grado, deduce che “…a seguito della trasformazione da struttura semplice a complessa, in data 05.09.2017 con delibera n. 1672, previa autorizzazione Regionale, rilasciata con DCA n. 112/2017, senza alcuna previsione di riserva di posti, è stato indetto l'avviso di pubblica selezione per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della TU OM Centrale Operativa 118 ASP Cosenza, al quale ha partecipato anche il ricorrente. Tale procedura concorsuale si è svolta secondo le modalità e le procedure di cui al DPR 484/97 integrate dalla legge 189/2012. L'avviso è stato pubblicato sul BUR della regione Calabria n. 95 del 12.10.2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 24.11.2017, nonché sul sito web aziendale. Con delibera n. 1752 del 15.11.2018 è stata nominata la Commissione di concorso, la quale ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati ed all'espletamento del colloquio, il concorso si è concluso in data 21.01.2019. All'esito della valutazione dei curricula e del colloquio, la Commissione ha predisposto una graduatoria e, sulla scorta dei punteggi conseguiti ha predisposto una terna di idonei da sottoporre al Direttore Generale per i conseguenziali provvedimenti. Successivamente, con delibera n. 282 del 10 marzo 2020, sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale ed è stato nominato il vincitore nella persona del dr. con il quale è stato stipulato contratto individuale di lavoro Controparte_3 quale Direttore della Centrale Operativa 118”. L'appellante, tuttavia, nega che tale procedura concorsuale abbia riguardato l'incarico per cui è causa;
sennonché, nell'albo on line dell (v. CP_1 sito web dell , risulta pubblicata la delibera 282 20, CP_1 riguardante proprio l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa centrale operativa 118 dell;
nella delibera, peraltro, CP_1
16 vengono riportati i punteggi attribuiti ai quattro candidati che hanno partecipato alla procedura, tra cui risulta, al terzo posto, il dr. Parte_1
Peraltro, tale autonoma attività di verifica effettuata dal C ntra nei poteri officiosi del giudice: <in riforma della sentenza di primo grado accogliere tutte le domande proposte in prime cure dall appellante e per l accertata dichiarata la illegittimit nullit inefficacia dei menzionati atti conferimento al dott. dell direzione centrale operativa cp_2>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020). Ne discende che neppure potrebbe essere accolta una delle domande che Cont l'odierno appellante formula nell'atto introduttivo, ossia di ordinare all' di espletare la procedura indetta con delibera 1672 del 5.9.2017, per in pendenza del giudizio (il ricorso è stato depositato nel 2018), la procedura concorsuale è stata svolta e il dr. vi ha preso parte. Parte_1
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'impugnazione e alla conseguente conferma della sentenza gravata. In virtù della costituzione in giudizio della sola parte soccombente, non vi sono spese di lite su cui delibare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 14 aprile 2023, avverso la sen
[...]
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 321/2022, resa in data 14 ottobre 2022, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite;
- Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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