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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 533/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 533 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini, giusta procu- ra depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sassanelli, giu- CP_1 sta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4/2024 dell'8 gennaio 2024 il Tribunale del lavo- ro di Bari ha così statuito sulla domanda proposta da di- CP_1 pendente della s.r.l. “ con qualifica di “Macchini- Parte_1 sta”, inquadrato nel parametro 153 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri (sino ad ot- tobre 2019 “Macchinista Pos. 1”, parametro 153 del citato contratto colletti- vo): «accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante
i periodi di ferie dal 19.07.2012 la retribuzione nella misura corrispondente
a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le seguenti voci retributive: 1) Indennità di presenza ex art. 4 A.N. del
21.05.1981; 2) Indennità per turni avvicendati ex art. 5 A.N. del 21.05.1981
- 1 - fino al 2017, e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti dal 19.07.2012 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resi- stente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi €
1.029,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetta- rie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93
c.p.c.».
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, aveva chiesto che CP_1 fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi maturati a titolo di indennità di presenza (voce 014 busta paga), in forza dell'art. 4 dell' 21.5.1981 CP_2
(ns. fasc. doc. n.1); indennità di presenza bis (voce 015 busta paga), in forza dell' 17.6.1982 (ib. doc. n.2); indennità di turno, in forza dell'art.5 CP_2 dell'A.N. 21.5.1981; indennità incentivante (voce 016 busta paga), in forza dell'accordo aziendale dell'11.12.1984 (ib. doc. n.3); indennità di fuori na- stro (voce 241 busta paga), in forza dell'accordo aziendale 1.8.1997. Parte 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato il 24 giugno 2024. si è costituto depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 13 maggio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. Parte 3. L'appello proposto da consta di cinque motivi di doglianza che, essendo fra loro connessi, possono essere vagliati in modo unitario.
3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errata interpretazio- ne del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n.
88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Parte rileva innanzitutto che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno preve- dendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è regolato nel di- ritto comunitario ma, anzi, ne è espressamente escluso, né tantomeno è pre-
- 2 - vista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 si limita a sancire il di- ritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzio- ne percepita durante le ferie non dev'essere di entità tale da dissuadere il la- voratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri 23 luglio
1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retri- buzione ordinaria, costituita da tutte le voci fisse con esclusione di quelle variabili) consentono al lavoratore in ferie di percepire un trattamento non peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.2. Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c.
Si deduce che, in virtù della legittimazione attribuita alle organizza- zioni sindacali dall'art. 39 Cost., nell'ordinamento nazionale il contratto col- lettivo deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie. In particolare, la materia del calcolo della re- tribuzione feriale risulta compiutamente disciplinata dalla contrattazione collettiva di categoria e, soprattutto, dall'art. 5 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, il quale richiama la “retribuzione normale” di cui al successivo art. 6, come modificato dall'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, alle cui previ- sioni l'azienda appellante si era sempre attenuta. Parte 3.3. Tramite la terza censura lamenta la mancanza di adeguato esame delle risultanze documentali e di questioni espressamente sollevate, nonché l'erronea motivazione in ordine a circostanze decisive.
L'appellante rimarca che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale di alcune delle indennità elencate in ricorso, ma non aveva preso in considerazione i rilievi formulati dalla società circa tutte le altre voci oggetto di domanda e che non potevano entrare a far parte della retribuzione feriale. Parte Segnatamente, secondo a) quanto all'indennità di presenza mensile istituita con l'Accordo Nazionale 21.5.1981 paragrafo 3, risulta espressamente previsto che «tale importo non sarà considerato utile agli ef- fetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo
o contratto aziendali (…). Tale importo, pertanto, non farà parte della re- tribuzione normale di cui all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro del 12 marzo 1980»; b) per quanto concerne l'indennità di presenza giornaliera di
- 3 - cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981, risulta prevista la sua erogazione «per ogni effettiva giornata di prestazione» con la precisa- zione che «tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, per- tanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale».
L'appellante rileva altresì che, in ogni caso, tutte le indennità previ- ste dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981 non sono percepite soltanto dai macchinisti ma da personale di diverse categorie, sicché anche dette in- dennità non possono considerarsi intrinsecamente collegate ad una mansio- ne. Tali indennità, comunque, non sono “fisse”, trattandosi di compensi cor- risposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavora- tiva in circostanze particolari e in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e quindi, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status perso- nale e professionale del lavoratore.
3.4. La quarta doglianza denuncia la violazione dell'art. 1346 c.c., in quanto la decisione appellata, nella parte in cui afferma il diritto del ricor- rente all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive c.d. va- riabili, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi preceden- ti ciascun periodo di ferie godute, è in contrasto con il principio di ordine generale in tema di obbligazioni contrattuali (art. 1346 c.c.) secondo cui l'oggetto della prestazione dev'essere determinato o determinabile. Pertanto,
l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie va determinato ex ante oppure va ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro. Parte 3.5. Con il quinto ed ultimo motivo, infine, censura il capo del- la decisione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione af- fermando che essa decorreva solo dalla cessazione del rapporto di lavoro e condannandola quindi al pagamento delle differenze con decorrenza dal lu- glio 2012.
La società rileva che l'attuale formulazione dell'art. 18 stat. lav. pre- vede la piena tutela del dipendente nei casi di licenziamento discriminatorio, intimato in costanza di gravidanza o maternità o perché comunque ricondu- cibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o alla presenza di un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., consentendo al giudice di disporre la reintegra non solo nella ricorrenza dei vizi più gravi (licenzia- mento discriminatorio o ritorsivo), ma anche allorquando il fatto sia insussi- stente o punibile con una sanzione conservativa (per le ragioni soggettive) o per insussistenza del fatto addotto (per le ragioni oggettive). Peraltro, il du-
- 4 - plice intervento della Corte costituzionale (sentenze n. 59 del 2021 e 125 del
2022) aveva ridotto sensibilmente e definitivamente l'applicabilità della tu- tela risarcitoria, escludendola da tutti i casi in cui il fatto posto a fondamento del provvedimento risolutivo risulti insussistente. In definitiva, fuori dall'alveo della sanzione reintegratoria sono solo le ipotesi in cui il licen- ziamento sia assistito da un fatto esistente ma non tale da giustificare il re- cesso.
4. I motivi devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito espo- ste.
4.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
4.2. Sulla scorta della menzionata giurisprudenza comunitaria la Su- prema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consi- glio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato
- 5 - allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
- 6 - A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia la Corte Giustizia, con la sentenza n. 539 del 22 mag- gio 2014, confermando il suddetto orientamento ha, ad esempio, statuito che
«l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipen- dio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e varia- bile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal dato- re di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione com- posta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
- 7 - Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi- nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del ser- vizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicendati, l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio
- 8 - come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
4.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie, l'appello non co- glie nel segno in relazione a entrambe le indennità cui fa riferimento la sen- tenza appellata.
4.5.a. Quanto all'indennità giornaliera di presenza di cui all'accordo nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21 maggio 1981 (poi migliorata con l'accordo nazionale del 4 maggio 1992), nella sostanza, come si evince delle buste paga in atti, detta indennità fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che parte ricorrente abbia, durante il periodo in esa- me, sempre prestato la sua ordinaria attività secondo tali modalità di turno, a poco rilevando la circostanza della eventuale natura premiale di tali emolu- menti;
risulta dunque evidente che trattasi di un emolumento che costituisce un elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che viene attribuito indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito, per cui non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale.
4.5.b. Quanto all'indennità per turni avvicendati prevista dal para- grafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981 cit., essa è riconosciuta in favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale mo- dalità di turno, per cui è evidente che anche in questo caso si tratta di un im- porto pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che è correlato allo status personale e professionale del lavorato- re;
peraltro, al riguardo i prospetti paga in atti sconfessano l'eccezione sol- levata – invero in termini del tutto generici – dalla società appellante, docu- mentando la sua erogazione costante e continuativa in favore del Per_4 in tutto l'arco temporale oggetto di causa.
- 9 - 4.6. Si tratta, com'è evidente, di emolumenti strettamente correlati ad uno specifico status professionale quale è quello dell'odierno ricorrente, in quanto – da un lato – sono connessi, come visto sopra, ad attività ordinaria- mente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e – dall'altro – hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale”, o comunque “ordinariamente” percepita dal lavoratore, nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di cal- colo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
4.7. In merito all'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ri- dotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa conces- sione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inol- tre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribu- zione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla lo- ro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici del- la natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficil- mente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenzia- le) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, per- ché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
- 10 - Si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il be- neficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua si- curezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del di- ritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, Per_5
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per que- sto motivo, è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il pro- prio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, an- che se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo suc- cessivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio
2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
4.8. Deve soltanto rammentarsi, così integrandosi la motivazione della pronuncia impugnata con riferimento al numero totale di ferie da con- siderare, che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono «in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive»
(così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie (cfr. App. Bari, sent. n. 498/25).
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero
(24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute), per il divisore con-
- 11 - trattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzio- ne “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retri- buzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato)
“dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, in- dipendentemente da quelli di effettiva presenza.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle con- crete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una statuizione dichiarativa e di condanna generica.
4.9. Per quel che concerne, infine, il motivo di appello a mezzo del quale si censura la sentenza appellata laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione, è noto l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplina- to dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle ci- tate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente ef- fettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ulti- mo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indetermina- to è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fatti- specie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pub- blico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insor- genza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino ver- so la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023).
La disciplina della decorrenza del termine di prescrizione può essere Parte assimilata a quella propria del settore privato sebbene sia ente a totale
- 12 - capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
Per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle so- cietà a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le di- sposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in ma- teria di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha ag- giunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle so- cietà a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secon- do quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblici- tà ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n.
112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di la- voro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio in- Parte ciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore con- seguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di la- voro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
- 13 - Nulla osta all'applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass.
n. 2431 del 2024: come recentemente affermato – proprio in ordine alla que- stione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro – per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo inde- terminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguente- mente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di pre- scrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Né si comprende sotto quale profilo la possibilità, prevista in rela- zione allo specifico rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, di ottenere una pronuncia sulla legittimità delle ragioni del recesso (anche) da parte di un “Consiglio di Disciplina costituito da un Presidente, tre rappresentanti dell'azienda e tre rappresentanti del personale” (art.. 53 e 54 RD 148/1931), possa condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle di cui sopra, atteso che trattasi di disposizioni speciali che in ogni caso non incidono sulla piena applicabilità anche al rapporto lavorativo in esame delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015 (per un'applicazione di tale principio v. Cass. n. 6556/2023), e segnatamente del cennato venir meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata (cfr. in questo senso
App. Bari, sent. 421/25, relativa ad una caso analogo a quello in esame).
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello Parte spiegato da dev'essere rigettato e la sentenza impugnata, dunque, va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- Parte ste, quindi, a carico di con distrazione in favore del difensore dichiara- tosi antistatario.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro
- 14 - all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso deposi- Parte_1 tato il 24.6.2024 nei confronti di avverso la sentenza CP_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 8.1.2024, così provve- de: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso for- fetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 15 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 533 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini, giusta procu- ra depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sassanelli, giu- CP_1 sta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4/2024 dell'8 gennaio 2024 il Tribunale del lavo- ro di Bari ha così statuito sulla domanda proposta da di- CP_1 pendente della s.r.l. “ con qualifica di “Macchini- Parte_1 sta”, inquadrato nel parametro 153 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri (sino ad ot- tobre 2019 “Macchinista Pos. 1”, parametro 153 del citato contratto colletti- vo): «accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante
i periodi di ferie dal 19.07.2012 la retribuzione nella misura corrispondente
a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le seguenti voci retributive: 1) Indennità di presenza ex art. 4 A.N. del
21.05.1981; 2) Indennità per turni avvicendati ex art. 5 A.N. del 21.05.1981
- 1 - fino al 2017, e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti dal 19.07.2012 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resi- stente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi €
1.029,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetta- rie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93
c.p.c.».
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, aveva chiesto che CP_1 fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi maturati a titolo di indennità di presenza (voce 014 busta paga), in forza dell'art. 4 dell' 21.5.1981 CP_2
(ns. fasc. doc. n.1); indennità di presenza bis (voce 015 busta paga), in forza dell' 17.6.1982 (ib. doc. n.2); indennità di turno, in forza dell'art.5 CP_2 dell'A.N. 21.5.1981; indennità incentivante (voce 016 busta paga), in forza dell'accordo aziendale dell'11.12.1984 (ib. doc. n.3); indennità di fuori na- stro (voce 241 busta paga), in forza dell'accordo aziendale 1.8.1997. Parte 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato il 24 giugno 2024. si è costituto depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 13 maggio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. Parte 3. L'appello proposto da consta di cinque motivi di doglianza che, essendo fra loro connessi, possono essere vagliati in modo unitario.
3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errata interpretazio- ne del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n.
88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Parte rileva innanzitutto che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno preve- dendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è regolato nel di- ritto comunitario ma, anzi, ne è espressamente escluso, né tantomeno è pre-
- 2 - vista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 si limita a sancire il di- ritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzio- ne percepita durante le ferie non dev'essere di entità tale da dissuadere il la- voratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri 23 luglio
1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retri- buzione ordinaria, costituita da tutte le voci fisse con esclusione di quelle variabili) consentono al lavoratore in ferie di percepire un trattamento non peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.2. Nel secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c.
Si deduce che, in virtù della legittimazione attribuita alle organizza- zioni sindacali dall'art. 39 Cost., nell'ordinamento nazionale il contratto col- lettivo deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie. In particolare, la materia del calcolo della re- tribuzione feriale risulta compiutamente disciplinata dalla contrattazione collettiva di categoria e, soprattutto, dall'art. 5 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, il quale richiama la “retribuzione normale” di cui al successivo art. 6, come modificato dall'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, alle cui previ- sioni l'azienda appellante si era sempre attenuta. Parte 3.3. Tramite la terza censura lamenta la mancanza di adeguato esame delle risultanze documentali e di questioni espressamente sollevate, nonché l'erronea motivazione in ordine a circostanze decisive.
L'appellante rimarca che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore all'inclusione nella retribuzione feriale di alcune delle indennità elencate in ricorso, ma non aveva preso in considerazione i rilievi formulati dalla società circa tutte le altre voci oggetto di domanda e che non potevano entrare a far parte della retribuzione feriale. Parte Segnatamente, secondo a) quanto all'indennità di presenza mensile istituita con l'Accordo Nazionale 21.5.1981 paragrafo 3, risulta espressamente previsto che «tale importo non sarà considerato utile agli ef- fetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo
o contratto aziendali (…). Tale importo, pertanto, non farà parte della re- tribuzione normale di cui all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro del 12 marzo 1980»; b) per quanto concerne l'indennità di presenza giornaliera di
- 3 - cui al paragrafo 4 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981, risulta prevista la sua erogazione «per ogni effettiva giornata di prestazione» con la precisa- zione che «tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, per- tanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale».
L'appellante rileva altresì che, in ogni caso, tutte le indennità previ- ste dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981 non sono percepite soltanto dai macchinisti ma da personale di diverse categorie, sicché anche dette in- dennità non possono considerarsi intrinsecamente collegate ad una mansio- ne. Tali indennità, comunque, non sono “fisse”, trattandosi di compensi cor- risposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavora- tiva in circostanze particolari e in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e quindi, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status perso- nale e professionale del lavoratore.
3.4. La quarta doglianza denuncia la violazione dell'art. 1346 c.c., in quanto la decisione appellata, nella parte in cui afferma il diritto del ricor- rente all'inclusione nella retribuzione feriale delle voci retributive c.d. va- riabili, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi preceden- ti ciascun periodo di ferie godute, è in contrasto con il principio di ordine generale in tema di obbligazioni contrattuali (art. 1346 c.c.) secondo cui l'oggetto della prestazione dev'essere determinato o determinabile. Pertanto,
l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie va determinato ex ante oppure va ancorato a parametri precisi e certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro. Parte 3.5. Con il quinto ed ultimo motivo, infine, censura il capo del- la decisione con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione af- fermando che essa decorreva solo dalla cessazione del rapporto di lavoro e condannandola quindi al pagamento delle differenze con decorrenza dal lu- glio 2012.
La società rileva che l'attuale formulazione dell'art. 18 stat. lav. pre- vede la piena tutela del dipendente nei casi di licenziamento discriminatorio, intimato in costanza di gravidanza o maternità o perché comunque ricondu- cibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o alla presenza di un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., consentendo al giudice di disporre la reintegra non solo nella ricorrenza dei vizi più gravi (licenzia- mento discriminatorio o ritorsivo), ma anche allorquando il fatto sia insussi- stente o punibile con una sanzione conservativa (per le ragioni soggettive) o per insussistenza del fatto addotto (per le ragioni oggettive). Peraltro, il du-
- 4 - plice intervento della Corte costituzionale (sentenze n. 59 del 2021 e 125 del
2022) aveva ridotto sensibilmente e definitivamente l'applicabilità della tu- tela risarcitoria, escludendola da tutti i casi in cui il fatto posto a fondamento del provvedimento risolutivo risulti insussistente. In definitiva, fuori dall'alveo della sanzione reintegratoria sono solo le ipotesi in cui il licen- ziamento sia assistito da un fatto esistente ma non tale da giustificare il re- cesso.
4. I motivi devono ritenersi infondati per le ragioni di seguito espo- ste.
4.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
4.2. Sulla scorta della menzionata giurisprudenza comunitaria la Su- prema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
(con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consi- glio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato
- 5 - allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche
Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
- 6 - A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia la Corte Giustizia, con la sentenza n. 539 del 22 mag- gio 2014, confermando il suddetto orientamento ha, ad esempio, statuito che
«l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipen- dio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e varia- bile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal dato- re di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione com- posta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
- 7 - Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi- nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del ser- vizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicendati, l'indennità di agente unico e monoagente) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio
- 8 - come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
4.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie, l'appello non co- glie nel segno in relazione a entrambe le indennità cui fa riferimento la sen- tenza appellata.
4.5.a. Quanto all'indennità giornaliera di presenza di cui all'accordo nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21 maggio 1981 (poi migliorata con l'accordo nazionale del 4 maggio 1992), nella sostanza, come si evince delle buste paga in atti, detta indennità fa parte della retribuzione normale, non essendo in discussione che parte ricorrente abbia, durante il periodo in esa- me, sempre prestato la sua ordinaria attività secondo tali modalità di turno, a poco rilevando la circostanza della eventuale natura premiale di tali emolu- menti;
risulta dunque evidente che trattasi di un emolumento che costituisce un elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che viene attribuito indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito, per cui non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale.
4.5.b. Quanto all'indennità per turni avvicendati prevista dal para- grafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981 cit., essa è riconosciuta in favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale mo- dalità di turno, per cui è evidente che anche in questo caso si tratta di un im- porto pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che è correlato allo status personale e professionale del lavorato- re;
peraltro, al riguardo i prospetti paga in atti sconfessano l'eccezione sol- levata – invero in termini del tutto generici – dalla società appellante, docu- mentando la sua erogazione costante e continuativa in favore del Per_4 in tutto l'arco temporale oggetto di causa.
- 9 - 4.6. Si tratta, com'è evidente, di emolumenti strettamente correlati ad uno specifico status professionale quale è quello dell'odierno ricorrente, in quanto – da un lato – sono connessi, come visto sopra, ad attività ordinaria- mente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e – dall'altro – hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale”, o comunque “ordinariamente” percepita dal lavoratore, nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano al contempo concorso altresì a rappresentare la base di cal- colo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
4.7. In merito all'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ri- dotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa conces- sione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inol- tre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribu- zione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla lo- ro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici del- la natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficil- mente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenzia- le) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, per- ché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
- 10 - Si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13 gennaio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il be- neficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua si- curezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del di- ritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, Per_5
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per que- sto motivo, è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il pro- prio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, an- che se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo suc- cessivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio
2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
4.8. Deve soltanto rammentarsi, così integrandosi la motivazione della pronuncia impugnata con riferimento al numero totale di ferie da con- siderare, che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono «in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive»
(così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie (cfr. App. Bari, sent. n. 498/25).
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero
(24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute), per il divisore con-
- 11 - trattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzio- ne “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retri- buzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato)
“dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, in- dipendentemente da quelli di effettiva presenza.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle con- crete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una statuizione dichiarativa e di condanna generica.
4.9. Per quel che concerne, infine, il motivo di appello a mezzo del quale si censura la sentenza appellata laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione, è noto l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplina- to dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle ci- tate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente ef- fettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato di cui è espressione, da ulti- mo, Cass. n. 2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indetermina- to è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fatti- specie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Ciò non vale per i crediti retributivi dei lavoratori rientranti nel pub- blico impiego privatizzato, rispetto ai quali il termine decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insor- genza, non essendo configurabile una condizione di metus del cittadino ver- so la p.a. (cfr. in questo senso Cass. sez. un. n. 36197 del 2023).
La disciplina della decorrenza del termine di prescrizione può essere Parte assimilata a quella propria del settore privato sebbene sia ente a totale
- 12 - capitale pubblico il cui socio è il MIT che, peraltro, provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione.
Per principio generale, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle so- cietà a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le di- sposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in ma- teria di società di capitali».
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha ag- giunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle so- cietà a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secon- do quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblici- tà ed imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n.
112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di la- voro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio in- Parte ciso sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di con l'ulteriore con- seguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di la- voro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
- 13 - Nulla osta all'applicazione dei principi affermati da ultimo da Cass.
n. 2431 del 2024: come recentemente affermato – proprio in ordine alla que- stione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro – per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo inde- terminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguente- mente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di pre- scrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Né si comprende sotto quale profilo la possibilità, prevista in rela- zione allo specifico rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, di ottenere una pronuncia sulla legittimità delle ragioni del recesso (anche) da parte di un “Consiglio di Disciplina costituito da un Presidente, tre rappresentanti dell'azienda e tre rappresentanti del personale” (art.. 53 e 54 RD 148/1931), possa condurre a diverse conclusioni rispetto a quelle di cui sopra, atteso che trattasi di disposizioni speciali che in ogni caso non incidono sulla piena applicabilità anche al rapporto lavorativo in esame delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015 (per un'applicazione di tale principio v. Cass. n. 6556/2023), e segnatamente del cennato venir meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata (cfr. in questo senso
App. Bari, sent. 421/25, relativa ad una caso analogo a quello in esame).
5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello Parte spiegato da dev'essere rigettato e la sentenza impugnata, dunque, va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- Parte ste, quindi, a carico di con distrazione in favore del difensore dichiara- tosi antistatario.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro
- 14 - all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso deposi- Parte_1 tato il 24.6.2024 nei confronti di avverso la sentenza CP_1 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 8.1.2024, così provve- de: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso for- fetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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