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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 85 DELL'ANNO 2025
FRA
e AL PA Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 8.4.2025 alle ore 9.35 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente e AL PA: l'avv. Parte_1
ACQUILINO SERGIO per la parte convenuta il Controparte_1
funzionario dott. CP_2
L'avv. Acquilino insiste come da ricorso.
Il dott. si riporta alla memoria. CP_2
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 85/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA ) e PA Parte_1 C.F._1
AL (C.F./P.IVA ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Sergio Acquilino, come da procure allegate al ricorso depositato telematicamente
PARTI RICORRENTI contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dai suoi funzionari, ai sensi dell'art. 417 P.IVA_1
bis c.p.c.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza:
pagina 2 di 13 a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla Legge 107/2015;
b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo a ciascuno dei ricorrenti e ad accreditarvi la somma di € 2.500,00 per Parte_1
e la somma di € 2.500,00 per NA SS o la somma maggiore o minore meglio vista, in subordine eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, alla ricorrente la somma di € Parte_1
2.500,00 e al ricorrente NA SS la somma di € 2.500,00, o le somme maggiori o minori meglio viste, in subordine eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, anche eventualmente determinate in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma
Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ed oltre alle spese generali, al rimborso del contributo unificato nella misura di €
49,00, ad I.V.A. e C.P.A.”oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”-
Per il convenuto:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del
, comunque riconoscere la dazione della c.d. “Carta elettronica del docente” e non, CP_1
genericamente, una somma di denaro.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
***************
pagina 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2025, i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - è una insegnante non di Parte_1
ruolo di scuola secondaria di secondo grado, con attuale sede di servizio presso il Liceo
Classico “S. Giuseppe Calasanzio” di Savona, e ha prestato servizio alle dipendenze del
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, negli Controparte_1
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – NA
SS è un insegnante non di ruolo di scuola primaria, con attuale sede di servizio presso la
Scuola Primaria di Vado Ligure Capoluogo, e ha prestato servizio alle dipendenze del
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, negli Controparte_1
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - in quanto assunti a tempo determinato, non è stata loro riconosciuta dal la Carta Elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione, per l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma
121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo.
I ricorrenti, sulla base di tali premesse di fatto:
- hanno lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Essi hanno rilevato di aver sempre svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- hanno chiesto, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 co. 121, 122, 124 della l
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente condannarsi il all'assegnazione della Carta, quale contributo alla formazione Controparte_1
professionale.
pagina 4 di 13 Si è costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c., affermando la coerenza della normativa interna rispetto a quella europea, sostenendo la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico;
rilevando che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, parte ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una “Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L. 107/15; eccependo, con riferimento alla domanda di PA AL relativa all'anno scolastico 2021/2022, il carattere frammentario e a intermittenza dell'attività didattica svolta dal ricorrente.
Conclusivamente, il ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Alla prima udienza, i procuratori delle parti si sono richiamati agli atti e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nei rispettivi atti.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È pacifico e documentato dagli stati matricolari e dalla documentazione agli atti che:
1) , attualmente docente non di ruolo con sede di servizio presso il Parte_1
Liceo “S. Giuseppe Calasanzio” di Carcare con contratto sino al 30.6.2025, ha prestato servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del CP_1
in forza di contratti a tempo determinato annuali negli anni scolastici 2020/2021,
2021/22 e fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/23,
2023/24 e 2024/2025;
2) NA SS, attualmente docente non di ruolo di scuola primaria di primo grado con sede di servizio presso la Scuola Primaria di Vado Ligure, ha prestato servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del in forza CP_1
di contratti a tempo determinato per supplenza breve e saltuaria nell'anno pagina 5 di 13 2020/2021 dal 23.10.2020 al 9.6.2021, per diversi contratti di supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2021/2022 e fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/2025.
I ricorrenti lamentano di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_3
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
pagina 6 di 13 La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_3
L'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la
Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, Persona_1
EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il
pagina 7 di 13 versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
pagina 8 di 13 Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Va osservato che, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
pagina 9 di 13 Nel caso di specie, tuttavia, tali norme non trovano applicazione, poiché le domande dei ricorrenti riguardano o annualità anteriori all'entrata in vigore, o supplenze in forza di contratti sino al termine delle attività didattiche.
Resta tuttavia fermo che, per le annualità oggetto di domanda, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Al riguardo, occorre allora rilevare che, proprio al fine di dirimere i contrasti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di merito in relazione all'estensione e al contenuto del diritto dei docenti assunti a tempo determinato ad ottenere la Carta Docenti, si
è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con decisione resa in sede pregiudiziale da intendersi integralmente richiamata, affermando che: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Dalla motivazione della decisione appena richiamata si evince chiaramente che il carattere discriminatorio della disciplina, che ne giustifica la disapplicazione in favore della disciplina eurounitaria, deve essere valutato sulla base di situazioni che già in astratto si presentino equivalenti ed equiparabili tra loro.
Sotto un primo profilo, la Corte attribuisce rilievo determinante alla durata “annuale” dell'incarico, sottolineando come il legislatore abbia riferito la percezione della Carta docenti pagina 10 di 13 all'“anno scolastico”: poiché, quindi, secondo la discrezionale scelta del legislatore tale beneficio spetta ai docenti che abbiano assicurato un servizio di docenza “annua”, lo stesso deve essere riconosciuto anche ai docenti assunti a termine comunque chiamati, ex ante, ad un impegno annuale quantomeno fino al termine delle attività didattiche.
Il principio di non discriminazione non consente, infatti, di “escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”: infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Sotto altro profilo, seppur non direttamente affrontato dalla Cassazione e tuttavia desumibile dai principi di diritto enunciati, si ritiene che l'equiparabilità delle situazioni tra docenti di ruolo e docenti precari debba essere verificata anche con riguardo al monte orario della prestazione.
In particolare, per poter essere comparabile a quello di ruolo, il servizio a termine deve svilupparsi per un numero di ore che, nel complesso, risponda ai requisiti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Dando applicazione ai principi sopra esposti nel caso concreto ne discende che:
1) La domanda di deve essere accolta, con riferimento agli anni Parte_1
scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 considerando che ella: - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dalla documentazione agli atti che ella è stata dipendente del in modo stabile e CP_1
continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Non può invece trovare accoglimento per l'anno scolastico 2024/2025, in cui la docente risulta aver prestato l'attività di supplenza sì per un periodo continuativo, dal pagina 11 di 13 23.09.2024 al 30.06.2025, ma per sole sette ore settimanali. La situazione della ricorrente non
è pertanto equiparabile a quella dei docenti in ruolo perché il monte orario si rivela, per la maggior parte dell'anno scolastico, sensibilmente inferiore a quello previsto dall'art. 43, comma quinto, del CCNL Scuola 2019 – 2021, il quale fissava l'attività di insegnamento, nella scuola secondaria di secondo grado, in 18 ore settimanali con part time non inferiore al
50%. Si reputano pertanto non sussistere in tale ipotesi i presupposti per l'equiparazione tra le posizioni, ai fini dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
2) La domanda di PA AL deve essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, considerando che egli - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dalla documentazione agli atti che egli è stato dipendente del in modo stabile e CP_1
continuativo, con la conseguente comparabilità delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Non può invece trovare accoglimento per l'anno scolastico 2021/2022, in cui egli ha lavorato con contratti brevi e saltuari, non continuativi, per un periodo non equiparabile all'annualità e neppure presso la stessa Istituzione scolastica, con la conseguenza che la sua situazione risulta diversa e non comparabile a quelli dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Il deve pertanto essere condannato a rilasciare, in favore dei ricorrenti, la CP_1
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma di 500 euro annui per le annualità sopra specificamente indicate per ciascuno di essi nonché, per l'anno
2024/2025, con riferimento a NA, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con Controparte_1
il . Controparte_5
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di pagina 12 di 13 tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente e sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione del beneficio previsto dall'art. 1, co.
121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità: per
[...]
aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per NA Parte_1
SS, aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'effetto;
2) Condanna il a rilasciare ai ricorrenti la Carta Controparte_1
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma di euro
500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1, e per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_1 Controparte_5
, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata
[...]
norma e successivi decreti di attuazione, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per compensi ai difensori, oltre al
15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Savona, 8.4.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
pagina 13 di 13