Versione
15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 115. (( (Licenze obbligatorie ed espropriazioni) )) (( 1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
5. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ))
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
5. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ))
Commentari • 40
- 1. Faro della Consob su Intesa e Mps le due banche avanti con le offerteRoberta Zanon · https://iusletter.com/ · 2 settembre 2026 · 1
La Consob batte un colpo. Anzi, ne batte due. L'autorità dei mercati da giorni sta dialogando con Intesa Sanpaolo e con Mps, per sbrogliare la matassa di tre offerte pubbliche incrociate e parallele, che già nella fase preliminare si annuncia incerta e complessa per i soci delle tre “società oggetto”: Mps da un lato, Bpm e Banca Generali dall'altro. Al gruppo guidato da Carlo Messina la Commissione ha chiesto, con lettera del 26 agosto citata da La Stampa, come intenda muoversi se le due Ops su Banco Bpm e Banca Generali fossero approvate dall'assemblea straordinaria il 29 ottobre (quorum al 66,67% del capitale). Un bivio ostico per il piano a tre dell'ad Luigi Lovaglio: ma una volta …
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Giurisprudenza • 28
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