TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/09/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 518/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Locri, alla via Beffa di Buccari 11, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maio Luca (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e TR
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione della rendita vitalizia a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Procedere alla nomina di un CTU al fine di accertare la menomazione dell'integrità psico-fisica di cui è affetta la sig.ra
con i conseguenti benefici economici;
Parte_1 B) Accertare e dichiarare che la sig.ra è affetta da una menomazione che dà diritto ad Parte_1 un indennizzo del danno biologico nella misura del 16% dalla data della domanda amministrativa
o nella percentuale maggiore o minore meglio stabilita dall' On. Giudice adito in corso di causa;
C) Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 riconoscimento di un giusto indennizzo adeguato alla reale menomazione psico-fisica del sig.ra
, così come già riconosciuta ed accertata dalla certificazione medico-legale che si Parte_1 allega. D) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia denunciata, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << Sulla base della documentazione sanitaria e delle visite pneumologiche e piani terapeutici effettuati presso la struttura ambulatoriale di allergologia di ci troviamo di fronte a un soggetto Pt_2 con malattia professionale riconosciuta anche dall che ha interessato l'apparato CP_1 respiratorio. Il quadro clinico derivatone determina un disaggio considerevole nello svolgimento dell'attività quotidiane sia lavorative che extralavorative la perizianda fa uso continuativo con
farmaco indicato per il controllo dell'asma allergico grave persistente con ridotta CP_2 funzionalità polmonare (FEV <80) come si evince dai piani terapeutici rilasciata dall'
[...]
. Per tanto la signora Parte_3 Parte_1
nata il [...] di anni 55 è affetta da Bronchite asmatiforme di grado severo su
[...] base allergica con terapia continuativa con , ha un danno biologico permanente CP_2 complessivo del 16% a partire dall'ottobre 2018>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia in favore della ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1 la rendita vitalizia in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 16% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza da ottobre 2018, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna , in TR persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Maio Luca, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di TR
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del
[...] suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 10/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Locri, alla via Beffa di Buccari 11, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maio Luca (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE e TR
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione della rendita vitalizia a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Procedere alla nomina di un CTU al fine di accertare la menomazione dell'integrità psico-fisica di cui è affetta la sig.ra
con i conseguenti benefici economici;
Parte_1 B) Accertare e dichiarare che la sig.ra è affetta da una menomazione che dà diritto ad Parte_1 un indennizzo del danno biologico nella misura del 16% dalla data della domanda amministrativa
o nella percentuale maggiore o minore meglio stabilita dall' On. Giudice adito in corso di causa;
C) Per l'effetto, condannare l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 riconoscimento di un giusto indennizzo adeguato alla reale menomazione psico-fisica del sig.ra
, così come già riconosciuta ed accertata dalla certificazione medico-legale che si Parte_1 allega. D) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia denunciata, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << Sulla base della documentazione sanitaria e delle visite pneumologiche e piani terapeutici effettuati presso la struttura ambulatoriale di allergologia di ci troviamo di fronte a un soggetto Pt_2 con malattia professionale riconosciuta anche dall che ha interessato l'apparato CP_1 respiratorio. Il quadro clinico derivatone determina un disaggio considerevole nello svolgimento dell'attività quotidiane sia lavorative che extralavorative la perizianda fa uso continuativo con
farmaco indicato per il controllo dell'asma allergico grave persistente con ridotta CP_2 funzionalità polmonare (FEV <80) come si evince dai piani terapeutici rilasciata dall'
[...]
. Per tanto la signora Parte_3 Parte_1
nata il [...] di anni 55 è affetta da Bronchite asmatiforme di grado severo su
[...] base allergica con terapia continuativa con , ha un danno biologico permanente CP_2 complessivo del 16% a partire dall'ottobre 2018>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia in favore della ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1 la rendita vitalizia in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 16% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza da ottobre 2018, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna , in TR persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Maio Luca, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di TR
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del
[...] suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 10/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani