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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.298/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 298/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025
OGGETTO: d a
Fideiussione - Polizza PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. con il patrocinio dell'avv. fideiussoria Lazzaro Fabrizio
Codice: C.F._1 APPELLANTE
c o n t r o
e con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Caretta Francesco e dell'avv. Morelli Massimo
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 457/2024 pubblicata in data 13 febbraio 2024
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l'opposizione degli appellati . Controparte_3
Voglia, al contempo, riformato anche il capo delle spese e competenze di lite,
porre a carico di parte appellata il rimborso delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Degli appellati
“IN VIA PRINCIPALE per quanto esposto in narrativa, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO condannare l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, rideterminare le somme effettivamente dovute dagli appellati alla luce del pagamento effettuato da . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA (SUBORDINATA): alla luce della notificazione della cartella di pagamento portante il ruolo di Parte_1
ordinare ex art. 210 c.p.c. all'appellante l'esibizione della documentazione relativa al rapporto di garanzia con comprensivo dei Parte_1
pagamenti da quest'ultimo effettuati e della loro imputazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1.La e per essa la Controparte_4 Controparte_5
rappresentata da PR DI SO S.p.A. ha chiesto ed ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n. 2827/2022 con il quale il Tribunale di
Brescia ha ingiunto a e Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
il pagamento della somma di € 227.000,23 ( somma limitata ad €
[...]
105.860,95 per e ad € 105.860,95+121.139,28 per Parte_2 Per_1
, oltre interessi e spese, in favore della
[...] Controparte_6
2. Con atto di citazione in opposizione notificato a PR DI SO
[...]
S.p.A. ed hanno dedotto l'assenza di Controparte_1 Controparte_2
prova del credito, la mancata ricezione degli estratti di conto corrente, la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 legge 287/1990,
la violazione da parte dell'istituto bancario degli artt. 1176 e 1375 cod.civ.
3. Si è costituita la PR DI SO S.p.A. eccependo l'assenza di titolarità in capo a sé del diritto controverso non essendo essa titolare del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
4.Con sentenza n. 457/2024 pubblicata il 13 febbraio 2024 e notificata il 14
febbraio 2024 il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha rigettato la domanda proposta da PR DI SO in nome e per conto di condannando la opposta al pagamento delle spese. Controparte_4
5.Ha proposto appello la PR DI SO sulla base di due motivi chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
6. Si sono costituiti la ed chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
3 rigetto del gravame.
7. Il Collegio ha rigettato il ricorso ex art. 351 cod.proc.civ. sulla base delle seguenti considerazioni:
<
controverso”, avendo riguardo al contenuto delle procure in atti e del ricorso per decreto ingiuntivo depositato da PR DI SO S.p.A.,
rappresentante della procuratrice speciale Controparte_5
della non è connotata da manifesta infondatezza;
Controparte_4
rilevato che, avendo la opposta in primo grado fondato la propria difesa unicamente sull' “assenza di titolarità del diritto controverso”, senza assumere alcuna conclusione in merito al decreto ingiuntivo ed alla pretesa creditoria con esso azionata, la questione relativa alla mancata acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico inerente il procedimento monitorio (i cui atti non sono visibili in questo grado e i cui documenti l'appellante allo stato non ha comunque prodotto) non pare anch'essa, allo stato, in grado di infirmare la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo;
ritenuto quanto al periculm in mora che la sola statuizione suscettibile di esecuzione è quella inerente le spese per l'importo di € 14.103,00 oltre accessori, avente natura di prestazione reversibile;
l'essere il fideiussore lavoratore dipendente con reddito mensile di € 1.200,00 Controparte_2
(unica circostanza allegata unitamente alla inattività della società) non è
sufficiente per ritenere la sussistenza attuale del rischio che venga pregiudicata la restituzione dell'importi in questione in caso di esito positivo
4 dell'impugnazione;
P.Q.M.
rigetta il ricorso ex art. 351 cod.proc.civ.>>.
Il Consigliere istruttore in prima udienza ha disposto che parte appellante depositasse i documenti già prodotti nel fascicolo monitorio e non visibili nel fascicolo telematico di primo e secondo grado;
ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato la udienza di rimessione della causa in decisione dinanzi a sé al 19 febbraio 2025 ed ha assegnato termini perentori di legge ex artt. 352 nn. 1), 2) e 3) cod.proc.civ.; ha, poi, dichiarato la inammissibilità
della nota scritta ex art. 127 ter cod.proc.civ. depositata dall'appellante nella parte in cui ha il contenuto di una memoria non autorizzata non limitata alle
<> ex art. 127 ter cod.proc.civ. potendo e dovendo essere svolte le deduzioni difensive in essa contenute negli scritti conclusivi.
Alla udienza del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati agli scritti introduttivi le cui conclusioni, in assenza di deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni nel primo termine di cui all'art. 352 cod.proc.civ., sono riportate in epigrafe;
alla medesima il
Consigliere istruttore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del principio della titolarità passiva del diritto controverso;
evidenzia che essa ha contestato tale titolarità, deducendo la carenza in capo a sé del diritto oggetto dell'accertamento giurisdizionale (questione attinente al merito e non rilevabile d'ufficio) e non la propria legittimazione passiva, come ritenuto
5 dal Tribunale. Sostiene che, se anche nella statuizione impugnata si rinvenga il riferimento all'art. 77 cod.proc.civ. alla rappresentanza processuale, esso è
viziato in quanto essa società è procuratrice della Controparte_5
e non di
[...] Controparte_4
Deduce, inoltre, che ai sensi dell'art. 106 TUB, delle Disposizioni di vigilanza il servicer è il soggetto a cui la società veicolo affida la riscossione dei crediti, i servizi di cassa e pagamento, l'incarico di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge;
sicché va escluso che il servicer o il sub-servicer possano essere evocati in giudizio in proprio.
2.Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del regime di prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
sostenendo che “non poteva produrre il fascicolo monitorio di CP_7
in quanto chiamata in proprio nel giudizio di opposizione, non titolare
[...]
del diritto controverso ed estranea alla lite fin dal suo principio nella fase
monitoria tanto da non aver chiesto la conferma del decreto opposto, ma solo
il rigetto della opposizione erroneamente indirizzatele”.
Invoca la pronuncia selle Sezioni Unite n. 14475/2015 per cui i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, in base al principio di “non dispersione della prova” devono rientrare nel corredo probatorio del giudizio di opposizione, sicché il fascicolo monitorio, comprensivo del fascicolo di parte, deve essere acquisito direttamente dalla cancelleria ed essere inserito nel fascicolo di causa e non ne può essere considerata tardiva la produzione.
Deduce, inoltre, che, pur se non necessario, dovendo essere definita la
6 controversia “in rito”, “il fascicolo monitorio era disponibile ma il Giudice
ha deciso senza consultarlo”.
3. L'appello è infondato.
4. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dalla PR DI
SO S.p.A. quale rappresentante della Controparte_5
procuratrice speciale della Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore della creditrice CP_4
direttamente.
In atto di citazione in opposizione la debitrice ed il fideiussore hanno proposto opposizione “contro in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, che agisce per il tramite della sua procuratrice
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, e per essa PR DI SO s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore”, formulando tale chiara specificazione nella intestazione dell'atto.
Sono state così evidenziate la titolarità del credito in capo a Controparte_4
e la esistenza del potere rappresentativo in capo alla
[...] Controparte_5
e della PR DI SO S.p.A. speso, del resto, nel ricorso
[...]
per decreto ingiuntivo;
la citazione di quest'ultima è quindi avvenuta non già
in proprio ma in forza di tale potere (quale rappresentante della procuratrice speciale della società titolare del credito).
Come già rilevato, in primo grado l'appellante ha fondato la propria difesa
7 sulla sola deduzione di essere stata citata in proprio e di non essere titolare del diritto controverso ed ha chiesto il rigetto della opposizione (non la conferma del decreto).
La statuizione sul punto del Tribunale non merita censura, essendo stata correttamente esaminata la questione nei termini in cui è stata posta.
In appello, invece, si fa questione circa il potere del servicer nel contesto di operazione di cartolarizzazione dei crediti in base alla normativa di riferimento, questione non posta in primo grado e neanche conferente, senza che vi sia stata questione sui poteri conferiti in procura (oggetto di specifica menzione da parte del Tribunale) nella quale vi è il conferimento alla PR
DI Solution S.p.A., del potere “di compiere in nome e per conto della
società rappresentata, ogni attività, adempimento, e formalità ritenuti
necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di
amministrazione, gestione incasso e recuperi dei crediti come di seguito
specificati: b) a comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria …
costituendosi in giudizio ai sensi dell'art. 77 del codice di procedura civile
c) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre
qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio –
riguardante la società … predisporre e sottoscrivere … ricorsi per
ingiunzione provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura”; tale formula è identica a quella presente nella procura conferita da CP_4
a
[...] Controparte_5
E', quindi, tardiva ed inammissibile ogni questione posta al riguardo nella
8 comparsa conclusionale nella quale l'appellante, dopo avere precisato, che
“costituendosi in giudizio non ha contestato la propria legittimazione
passiva” deduce che “non è consentito ai terzi di convenire direttamente la
mandataria, cosicché, ove ciò avvenga, quest'ultima può fondatamente
eccepire il difetto di legittimazione passiva”, in modo contraddittorio e senza in alcun modo confrontarsi con il contenuto della procura speciale.
Pertanto, l'accertamento del Tribunale per cui il giudizio di opposizione è
stato introdotto nei confronti della creditrice evocata in Controparte_4
giudizio mediante notificazione dell'atto di citazione in opposizione alla
PR DI SO S.p.A. in virtù dei ricordati poteri rappresentativi,
non merita censure.
5. A fronte della scelta di tale società di costituirsi in proprio (sulla base delle ragioni già esposte) il Tribunale ha, per converso, ritenuto correttamente instaurato il giudizio di opposizione nei confronti della creditrice
[...]
ed ha quindi confermato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore CP_4
e nei confronti degli opponenti.
5.1. Il presente giudizio in grado di appello è stato, invece, introdotto dalla
PR DI SO S.p.A. in proprio.
Ma in tale veste essa non può di certo far valere censure in ordine alle statuizioni del Tribunale circa la mancanza di prova del credito e che solo la creditrice, direttamente o attraverso di essa quale propria rappresentante (e cioè nella veste con cui detta società ha azionato la pretesa con il ricorso per decreto ingiuntivo), avrebbe potuto formulare mediante gravame da proporsi
9 nel termine breve di un mese dalla notificazione della sentenza o comunque entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
Sicché, se per un verso, sulla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo la
PR DI SO S.p.A. non è in proprio legittimata, per altro verso su tale statuizione si è formato il giudicato.
5.2. L'appellante ha dedotto di non avere potuto produrre il fascicolo monitorio di in quanto evocata in giudizio in proprio ma Controparte_4
ha, comunque, formulato doglianza circa il mancato esame della documentazione contenuta nel fascicolo di parte del fascicolo monitorio - il cui contenuto non è visibile nel fascicolo telematico di primo grado
(risultando anche smentito l'assunto per cui esso sarebbe stato visibile al
Tribunale); in questo grado ne è stata, quindi, autorizzata dal Consigliere
Istruttore l'ammissibile (cfr. S.U. 14475/2015) produzione.
La mancata produzione è comunque coerente con la scelta di costituirsi in proprio, con l'estraneità dell'appellante alle vicende relative al credito
(essendo la documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo da considerarsi nella disponibilità della PR DI SO
S.p.A. in quanto società che ha chiesto ed ottenuto la emissione del ricorso per decreto ingiuntivo quale rappresentante della Controparte_5
procuratrice speciale della e, in definitiva, con
[...] Controparte_4
la carenza di legittimazione dell'appellante circa la vicende relative al credito ed al decreto ingiuntivo.
Ed in effetti l'appellante in primo grado si è limitata a prospettare la propria
10 estraneità al giudizio di opposizione e nulla ha richiesto con riferimento al credito;
il contenuto della difesa svolta in primo grado è stato limitato alla contestazione circa il fatto di essere stata destinataria della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo pur non essendo titolare del diritto controverso, senza che sia stata assunta alcuna conclusione in merito al decreto ingiuntivo ed alla pretesa creditoria con esso azionata.
Nel presente grado l'appellante, dopo avere evidenziato di non avere in primo grado “chiesto la conferma del decreto opposto, ma solo il rigetto della
opposizione erroneamente indirizzatele”, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello (in assenza di deposito di foglio di precisazione delle conclusioni) chiede “accogliere il presente appello e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione degli
appellati”, formulando, quindi, per un verso, una domanda che però essa stessa deduce non avere formulato (e quindi inammissibile ex art. 345
cod.proc.civ.) e, per altro verso, una domanda che essa non è, per le considerazioni già esposte, legittimata a coltivare in proprio.
6.Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.000 a € 260.000)
ad eccezione della fase decisionale liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in queste fase in assenza del deposito delle memorie di cui all'art. 352 cod.proc.civ.
11 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da PR DI SO S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 457/2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.997,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 2.552,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.298/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 298/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12 marzo 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025
OGGETTO: d a
Fideiussione - Polizza PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. con il patrocinio dell'avv. fideiussoria Lazzaro Fabrizio
Codice: C.F._1 APPELLANTE
c o n t r o
e con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
dell'avv. Caretta Francesco e dell'avv. Morelli Massimo
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 457/2024 pubblicata in data 13 febbraio 2024
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“… in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l'opposizione degli appellati . Controparte_3
Voglia, al contempo, riformato anche il capo delle spese e competenze di lite,
porre a carico di parte appellata il rimborso delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Degli appellati
“IN VIA PRINCIPALE per quanto esposto in narrativa, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO condannare l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, rideterminare le somme effettivamente dovute dagli appellati alla luce del pagamento effettuato da . Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA (SUBORDINATA): alla luce della notificazione della cartella di pagamento portante il ruolo di Parte_1
ordinare ex art. 210 c.p.c. all'appellante l'esibizione della documentazione relativa al rapporto di garanzia con comprensivo dei Parte_1
pagamenti da quest'ultimo effettuati e della loro imputazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1.La e per essa la Controparte_4 Controparte_5
rappresentata da PR DI SO S.p.A. ha chiesto ed ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n. 2827/2022 con il quale il Tribunale di
Brescia ha ingiunto a e Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
il pagamento della somma di € 227.000,23 ( somma limitata ad €
[...]
105.860,95 per e ad € 105.860,95+121.139,28 per Parte_2 Per_1
, oltre interessi e spese, in favore della
[...] Controparte_6
2. Con atto di citazione in opposizione notificato a PR DI SO
[...]
S.p.A. ed hanno dedotto l'assenza di Controparte_1 Controparte_2
prova del credito, la mancata ricezione degli estratti di conto corrente, la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 legge 287/1990,
la violazione da parte dell'istituto bancario degli artt. 1176 e 1375 cod.civ.
3. Si è costituita la PR DI SO S.p.A. eccependo l'assenza di titolarità in capo a sé del diritto controverso non essendo essa titolare del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
4.Con sentenza n. 457/2024 pubblicata il 13 febbraio 2024 e notificata il 14
febbraio 2024 il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha rigettato la domanda proposta da PR DI SO in nome e per conto di condannando la opposta al pagamento delle spese. Controparte_4
5.Ha proposto appello la PR DI SO sulla base di due motivi chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
6. Si sono costituiti la ed chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
3 rigetto del gravame.
7. Il Collegio ha rigettato il ricorso ex art. 351 cod.proc.civ. sulla base delle seguenti considerazioni:
<
controverso”, avendo riguardo al contenuto delle procure in atti e del ricorso per decreto ingiuntivo depositato da PR DI SO S.p.A.,
rappresentante della procuratrice speciale Controparte_5
della non è connotata da manifesta infondatezza;
Controparte_4
rilevato che, avendo la opposta in primo grado fondato la propria difesa unicamente sull' “assenza di titolarità del diritto controverso”, senza assumere alcuna conclusione in merito al decreto ingiuntivo ed alla pretesa creditoria con esso azionata, la questione relativa alla mancata acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico inerente il procedimento monitorio (i cui atti non sono visibili in questo grado e i cui documenti l'appellante allo stato non ha comunque prodotto) non pare anch'essa, allo stato, in grado di infirmare la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo;
ritenuto quanto al periculm in mora che la sola statuizione suscettibile di esecuzione è quella inerente le spese per l'importo di € 14.103,00 oltre accessori, avente natura di prestazione reversibile;
l'essere il fideiussore lavoratore dipendente con reddito mensile di € 1.200,00 Controparte_2
(unica circostanza allegata unitamente alla inattività della società) non è
sufficiente per ritenere la sussistenza attuale del rischio che venga pregiudicata la restituzione dell'importi in questione in caso di esito positivo
4 dell'impugnazione;
P.Q.M.
rigetta il ricorso ex art. 351 cod.proc.civ.>>.
Il Consigliere istruttore in prima udienza ha disposto che parte appellante depositasse i documenti già prodotti nel fascicolo monitorio e non visibili nel fascicolo telematico di primo e secondo grado;
ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato la udienza di rimessione della causa in decisione dinanzi a sé al 19 febbraio 2025 ed ha assegnato termini perentori di legge ex artt. 352 nn. 1), 2) e 3) cod.proc.civ.; ha, poi, dichiarato la inammissibilità
della nota scritta ex art. 127 ter cod.proc.civ. depositata dall'appellante nella parte in cui ha il contenuto di una memoria non autorizzata non limitata alle
<> ex art. 127 ter cod.proc.civ. potendo e dovendo essere svolte le deduzioni difensive in essa contenute negli scritti conclusivi.
Alla udienza del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati agli scritti introduttivi le cui conclusioni, in assenza di deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni nel primo termine di cui all'art. 352 cod.proc.civ., sono riportate in epigrafe;
alla medesima il
Consigliere istruttore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del principio della titolarità passiva del diritto controverso;
evidenzia che essa ha contestato tale titolarità, deducendo la carenza in capo a sé del diritto oggetto dell'accertamento giurisdizionale (questione attinente al merito e non rilevabile d'ufficio) e non la propria legittimazione passiva, come ritenuto
5 dal Tribunale. Sostiene che, se anche nella statuizione impugnata si rinvenga il riferimento all'art. 77 cod.proc.civ. alla rappresentanza processuale, esso è
viziato in quanto essa società è procuratrice della Controparte_5
e non di
[...] Controparte_4
Deduce, inoltre, che ai sensi dell'art. 106 TUB, delle Disposizioni di vigilanza il servicer è il soggetto a cui la società veicolo affida la riscossione dei crediti, i servizi di cassa e pagamento, l'incarico di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge;
sicché va escluso che il servicer o il sub-servicer possano essere evocati in giudizio in proprio.
2.Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del regime di prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
sostenendo che “non poteva produrre il fascicolo monitorio di CP_7
in quanto chiamata in proprio nel giudizio di opposizione, non titolare
[...]
del diritto controverso ed estranea alla lite fin dal suo principio nella fase
monitoria tanto da non aver chiesto la conferma del decreto opposto, ma solo
il rigetto della opposizione erroneamente indirizzatele”.
Invoca la pronuncia selle Sezioni Unite n. 14475/2015 per cui i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, in base al principio di “non dispersione della prova” devono rientrare nel corredo probatorio del giudizio di opposizione, sicché il fascicolo monitorio, comprensivo del fascicolo di parte, deve essere acquisito direttamente dalla cancelleria ed essere inserito nel fascicolo di causa e non ne può essere considerata tardiva la produzione.
Deduce, inoltre, che, pur se non necessario, dovendo essere definita la
6 controversia “in rito”, “il fascicolo monitorio era disponibile ma il Giudice
ha deciso senza consultarlo”.
3. L'appello è infondato.
4. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto dalla PR DI
SO S.p.A. quale rappresentante della Controparte_5
procuratrice speciale della Controparte_4
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore della creditrice CP_4
direttamente.
In atto di citazione in opposizione la debitrice ed il fideiussore hanno proposto opposizione “contro in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, che agisce per il tramite della sua procuratrice
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, e per essa PR DI SO s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore”, formulando tale chiara specificazione nella intestazione dell'atto.
Sono state così evidenziate la titolarità del credito in capo a Controparte_4
e la esistenza del potere rappresentativo in capo alla
[...] Controparte_5
e della PR DI SO S.p.A. speso, del resto, nel ricorso
[...]
per decreto ingiuntivo;
la citazione di quest'ultima è quindi avvenuta non già
in proprio ma in forza di tale potere (quale rappresentante della procuratrice speciale della società titolare del credito).
Come già rilevato, in primo grado l'appellante ha fondato la propria difesa
7 sulla sola deduzione di essere stata citata in proprio e di non essere titolare del diritto controverso ed ha chiesto il rigetto della opposizione (non la conferma del decreto).
La statuizione sul punto del Tribunale non merita censura, essendo stata correttamente esaminata la questione nei termini in cui è stata posta.
In appello, invece, si fa questione circa il potere del servicer nel contesto di operazione di cartolarizzazione dei crediti in base alla normativa di riferimento, questione non posta in primo grado e neanche conferente, senza che vi sia stata questione sui poteri conferiti in procura (oggetto di specifica menzione da parte del Tribunale) nella quale vi è il conferimento alla PR
DI Solution S.p.A., del potere “di compiere in nome e per conto della
società rappresentata, ogni attività, adempimento, e formalità ritenuti
necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di
amministrazione, gestione incasso e recuperi dei crediti come di seguito
specificati: b) a comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria …
costituendosi in giudizio ai sensi dell'art. 77 del codice di procedura civile
c) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre
qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio –
riguardante la società … predisporre e sottoscrivere … ricorsi per
ingiunzione provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura”; tale formula è identica a quella presente nella procura conferita da CP_4
a
[...] Controparte_5
E', quindi, tardiva ed inammissibile ogni questione posta al riguardo nella
8 comparsa conclusionale nella quale l'appellante, dopo avere precisato, che
“costituendosi in giudizio non ha contestato la propria legittimazione
passiva” deduce che “non è consentito ai terzi di convenire direttamente la
mandataria, cosicché, ove ciò avvenga, quest'ultima può fondatamente
eccepire il difetto di legittimazione passiva”, in modo contraddittorio e senza in alcun modo confrontarsi con il contenuto della procura speciale.
Pertanto, l'accertamento del Tribunale per cui il giudizio di opposizione è
stato introdotto nei confronti della creditrice evocata in Controparte_4
giudizio mediante notificazione dell'atto di citazione in opposizione alla
PR DI SO S.p.A. in virtù dei ricordati poteri rappresentativi,
non merita censure.
5. A fronte della scelta di tale società di costituirsi in proprio (sulla base delle ragioni già esposte) il Tribunale ha, per converso, ritenuto correttamente instaurato il giudizio di opposizione nei confronti della creditrice
[...]
ed ha quindi confermato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore CP_4
e nei confronti degli opponenti.
5.1. Il presente giudizio in grado di appello è stato, invece, introdotto dalla
PR DI SO S.p.A. in proprio.
Ma in tale veste essa non può di certo far valere censure in ordine alle statuizioni del Tribunale circa la mancanza di prova del credito e che solo la creditrice, direttamente o attraverso di essa quale propria rappresentante (e cioè nella veste con cui detta società ha azionato la pretesa con il ricorso per decreto ingiuntivo), avrebbe potuto formulare mediante gravame da proporsi
9 nel termine breve di un mese dalla notificazione della sentenza o comunque entro sei mesi dalla sua pubblicazione.
Sicché, se per un verso, sulla statuizione di revoca del decreto ingiuntivo la
PR DI SO S.p.A. non è in proprio legittimata, per altro verso su tale statuizione si è formato il giudicato.
5.2. L'appellante ha dedotto di non avere potuto produrre il fascicolo monitorio di in quanto evocata in giudizio in proprio ma Controparte_4
ha, comunque, formulato doglianza circa il mancato esame della documentazione contenuta nel fascicolo di parte del fascicolo monitorio - il cui contenuto non è visibile nel fascicolo telematico di primo grado
(risultando anche smentito l'assunto per cui esso sarebbe stato visibile al
Tribunale); in questo grado ne è stata, quindi, autorizzata dal Consigliere
Istruttore l'ammissibile (cfr. S.U. 14475/2015) produzione.
La mancata produzione è comunque coerente con la scelta di costituirsi in proprio, con l'estraneità dell'appellante alle vicende relative al credito
(essendo la documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo da considerarsi nella disponibilità della PR DI SO
S.p.A. in quanto società che ha chiesto ed ottenuto la emissione del ricorso per decreto ingiuntivo quale rappresentante della Controparte_5
procuratrice speciale della e, in definitiva, con
[...] Controparte_4
la carenza di legittimazione dell'appellante circa la vicende relative al credito ed al decreto ingiuntivo.
Ed in effetti l'appellante in primo grado si è limitata a prospettare la propria
10 estraneità al giudizio di opposizione e nulla ha richiesto con riferimento al credito;
il contenuto della difesa svolta in primo grado è stato limitato alla contestazione circa il fatto di essere stata destinataria della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo pur non essendo titolare del diritto controverso, senza che sia stata assunta alcuna conclusione in merito al decreto ingiuntivo ed alla pretesa creditoria con esso azionata.
Nel presente grado l'appellante, dopo avere evidenziato di non avere in primo grado “chiesto la conferma del decreto opposto, ma solo il rigetto della
opposizione erroneamente indirizzatele”, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello (in assenza di deposito di foglio di precisazione delle conclusioni) chiede “accogliere il presente appello e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione degli
appellati”, formulando, quindi, per un verso, una domanda che però essa stessa deduce non avere formulato (e quindi inammissibile ex art. 345
cod.proc.civ.) e, per altro verso, una domanda che essa non è, per le considerazioni già esposte, legittimata a coltivare in proprio.
6.Pertanto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.000 a € 260.000)
ad eccezione della fase decisionale liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in queste fase in assenza del deposito delle memorie di cui all'art. 352 cod.proc.civ.
11 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da PR DI SO S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 457/2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, che liquida in € 2.997,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 4.326,00 per la “fase di trattazione” ed € 2.552,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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