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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 314/2022 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 314 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra il
[...]
, in persona del Sindaco e rappresentante legale pro tempore (C.F.: Parte_1
– rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Scopelliti), e P.IVA_1 Parte_2
e (rispettivi CC.FF.: e
[...] Parte_3 CodiceFiscale_1 [...]
– entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Piluso). C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, l impugna la sentenza n. 57/2022 (emessa dal Parte_4
Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. n. 585/2017), con la quale è stato dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà – in favore delle controparti, e per usucapione ultraventennale – sugli immobili distinti al Catasto terreni del Comune di Campo Calabro (RC), al foglio di mappa n. 8, particelle 741 e 981 (quest'ultima derivata dal frazionamento della particella 740).
2.1. Il censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) ha escluso Pt_1
l'appartenenza dei terreni al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente (valorizzando – ad avviso dell impropriamente – le risultanze della sentenza n. 691/2021, del Tribunale Pt_5 amministrativo regionale per la Calabria – Sede di Reggio Calabria), con la quale il giudice amministrativo si sarebbe limitato – nella prospettazione dell'appellante – a dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza pronunciarsi nel merito della natura giuridica dei beni;
b) ha ritenuto – in conseguenza di tale premessa – come i beni controversi fossero suscettibili d'usucapione; c) ha definito la lite recependo acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (siccome fondata – quest'ultima – su una mera descrizione dei luoghi), senza procedere a un'adeguata valutazione della reale natura e destinazione dei beni;
d) ha omesso di considerare come dalle dichiarazioni testimoniali emergerebbe esclusivamente l'esercizio – da parte degli attori – d'un potere di fatto sui beni, senza – tuttavia – l'allegazione di circostanze univoche, idonee a dimostrare l'esercizio d'un possesso uti dominus.
2.2. Gli appellati resistono all'iniziativa avversaria, sostenendo come a) il non abbia Pt_1
prodotto alcun atto amministrativo idoneo a dimostrare la natura pubblicistica dei beni (fra cui
– ad esempio – vincoli, destinazioni urbanistiche, progetti, ecc.), né abbia mai utilizzato i terreni per fini pubblici o quantomeno posseduto gli stessi;
i medesimi appellanti rilevano – inoltre – come gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione siano intervenuti tardivamente (ossia a usucapione già maturata), e i documenti prodotti dall'Ente non abbiano efficacia comunque interruttiva del possesso utile a usucapione, poiché tale effetto è riconosciuto solo ad atti autenticamente giudiziali, diretti a ottenere la perdita del possesso ope iudicis; la sentenza del T.A.R. – d'altra parte – ha accertato la natura patrimoniale disponibile dei beni, escludendo il potere del Comune d'ordinarne lo sgombero in via autoritativa, e dichiarando il provvedimento emesso dall'ente nullo (per difetto assoluto d'attribuzione), con correlata giurisdizione del giudice ordinario;
il primo giudice – infine – ha ritenuto correttamente provato il possesso utile all'usucapione, anche tramite prove
2 testimoniali, laddove non sarebbe spettato al consulente d'ufficio accertare la natura giuridica dei beni, trattandosi di questione di diritto.
4. All'esito della camera di consiglio del 12/09/2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello proposto dal è infondato. Parte_1
6. Le argomentazioni addotte dall'Ente appellante non meritano condivisione, poiché
l'istruttoria svolta in primo grado ha chiaramente evidenziato la sussistenza – in capo ai convenuti – di un possesso pacifico, pubblico e continuativo sui terreni oggetto di causa, protrattosi per oltre quarant'anni, come confermato dalle deposizioni testimoniali acquisite.
6.1. La natura del rapporto materiale instaurato con i beni controversi non può essere ricondotta a mera detenzione, né a tolleranza dell'Amministrazione, atteso che l'attività esercitata dai convenuti ha avuto carattere esclusivo e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con manifestazioni esteriori inequivoche dell'animus possidendi.
7. Nessuna valenza ostativa alla declaratoria di usucapione può assumere, peraltro,
l'ordinanza di sgombero emessa dal la quale è stata dichiarata nulla dal Giudice Pt_1
amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, in quanto adottata in assenza di prova circa la natura indisponibile dei beni e la loro effettiva destinazione a finalità pubbliche.
7.1. Tale pronuncia, lungi dal costituire un mero rilievo formale, ha accertato l'inesistenza del potere autoritativo in capo all'Amministrazione, con conseguente esclusione della riconducibilità dei terreni al patrimonio indisponibile dell'Ente.
8. A conferma di ciò, si richiama l'esito del procedimento penale instaurato nei confronti degli appellati per presunta occupazione abusiva di suolo pubblico, conclusosi con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, in ragione dell'accertata estraneità dei beni al patrimonio comunale.
9. Va detto inoltre che i principi giurisprudenziali richiamati dall'Ente appellante – in tema di qualificazione dei beni come appartenenti al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. – sono certamente condivisibili, ma non trovano applicazione nel caso di specie, atteso che non è stata fornita prova della sussistenza del doppio requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
9.1. In particolare, non risulta agli atti alcun atto amministrativo espresso da cui emerga la volontà specifica del di destinare i terreni controversi a pubblico servizio, né è stata Pt_1
dimostrata una effettiva e concreta utilizzazione dei beni per finalità pubbliche.
9.2. La mera inclusione dei terreni in strumenti urbanistici o di programmazione non è sufficiente, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n.
3 14865/2006; Cass., Sez. 2, n. 17427/2023), a conferire loro la natura di beni indisponibili, in assenza di una concreta esecuzione di progetti o interventi conformi alla destinazione pubblicistica.
10. Non può ritenersi, peraltro, che l'ordinanza di sgombero emessa dal costituisca Pt_1
manifestazione di volontà idonea a qualificare il bene come indisponibile, atteso che tale provvedimento è stato dichiarato nullo dal Giudice amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, proprio in ragione della mancata dimostrazione della natura pubblicistica del bene.
11. A conferma dell'estraneità dei terreni al patrimonio indisponibile dell'Ente, si richiama ancora l'esito del procedimento penale instaurato nei confronti degli appellati per presunta occupazione abusiva di suolo pubblico, conclusosi con sentenza di assoluzione, in ragione dell'accertata assenza di titolarità pubblica sui beni in questione.
12. Ne consegue che, in difetto di prova circa la natura indisponibile dei terreni, e in presenza di un possesso pacifico, pubblico e continuativo esercitato dai convenuti per oltre quarant'anni, l'appello del deve essere rigettato, con conferma Pt_1 Parte_1 integrale della sentenza di primo grado che ha riconosciuto l'intervenuta usucapione.
13. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico dell' , risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della Parte_4 disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa e con applicazione dell'art. 15, I c., c.p.c.:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
14. Alla luce dell'epilogo dell'appello, da ultimo, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
4 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del Sindaco e rappresentante legale pro tempore, nei Parte_1
confronti di e , disattese ogni altra istanza ed Parte_2 Parte_3
eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco e rappresentante legale pro tempore;
- condanna il , in persona del Sindaco e rappresentante legale Parte_1
pro tempore, alla rifusione delle competenze processuali del presente gardo di giudizio in favore di e , liquidate complessivamente nell'importo Parte_2 Parte_3
pari a 2906,00 euro, a titolo di compensi;
ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello proposto dall' , e della conseguente sussistenza del presupposto Parte_4 processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 314 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra il
[...]
, in persona del Sindaco e rappresentante legale pro tempore (C.F.: Parte_1
– rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Scopelliti), e P.IVA_1 Parte_2
e (rispettivi CC.FF.: e
[...] Parte_3 CodiceFiscale_1 [...]
– entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Piluso). C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, l impugna la sentenza n. 57/2022 (emessa dal Parte_4
Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. n. 585/2017), con la quale è stato dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà – in favore delle controparti, e per usucapione ultraventennale – sugli immobili distinti al Catasto terreni del Comune di Campo Calabro (RC), al foglio di mappa n. 8, particelle 741 e 981 (quest'ultima derivata dal frazionamento della particella 740).
2.1. Il censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice a) ha escluso Pt_1
l'appartenenza dei terreni al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente (valorizzando – ad avviso dell impropriamente – le risultanze della sentenza n. 691/2021, del Tribunale Pt_5 amministrativo regionale per la Calabria – Sede di Reggio Calabria), con la quale il giudice amministrativo si sarebbe limitato – nella prospettazione dell'appellante – a dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza pronunciarsi nel merito della natura giuridica dei beni;
b) ha ritenuto – in conseguenza di tale premessa – come i beni controversi fossero suscettibili d'usucapione; c) ha definito la lite recependo acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (siccome fondata – quest'ultima – su una mera descrizione dei luoghi), senza procedere a un'adeguata valutazione della reale natura e destinazione dei beni;
d) ha omesso di considerare come dalle dichiarazioni testimoniali emergerebbe esclusivamente l'esercizio – da parte degli attori – d'un potere di fatto sui beni, senza – tuttavia – l'allegazione di circostanze univoche, idonee a dimostrare l'esercizio d'un possesso uti dominus.
2.2. Gli appellati resistono all'iniziativa avversaria, sostenendo come a) il non abbia Pt_1
prodotto alcun atto amministrativo idoneo a dimostrare la natura pubblicistica dei beni (fra cui
– ad esempio – vincoli, destinazioni urbanistiche, progetti, ecc.), né abbia mai utilizzato i terreni per fini pubblici o quantomeno posseduto gli stessi;
i medesimi appellanti rilevano – inoltre – come gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione siano intervenuti tardivamente (ossia a usucapione già maturata), e i documenti prodotti dall'Ente non abbiano efficacia comunque interruttiva del possesso utile a usucapione, poiché tale effetto è riconosciuto solo ad atti autenticamente giudiziali, diretti a ottenere la perdita del possesso ope iudicis; la sentenza del T.A.R. – d'altra parte – ha accertato la natura patrimoniale disponibile dei beni, escludendo il potere del Comune d'ordinarne lo sgombero in via autoritativa, e dichiarando il provvedimento emesso dall'ente nullo (per difetto assoluto d'attribuzione), con correlata giurisdizione del giudice ordinario;
il primo giudice – infine – ha ritenuto correttamente provato il possesso utile all'usucapione, anche tramite prove
2 testimoniali, laddove non sarebbe spettato al consulente d'ufficio accertare la natura giuridica dei beni, trattandosi di questione di diritto.
4. All'esito della camera di consiglio del 12/09/2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello proposto dal è infondato. Parte_1
6. Le argomentazioni addotte dall'Ente appellante non meritano condivisione, poiché
l'istruttoria svolta in primo grado ha chiaramente evidenziato la sussistenza – in capo ai convenuti – di un possesso pacifico, pubblico e continuativo sui terreni oggetto di causa, protrattosi per oltre quarant'anni, come confermato dalle deposizioni testimoniali acquisite.
6.1. La natura del rapporto materiale instaurato con i beni controversi non può essere ricondotta a mera detenzione, né a tolleranza dell'Amministrazione, atteso che l'attività esercitata dai convenuti ha avuto carattere esclusivo e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con manifestazioni esteriori inequivoche dell'animus possidendi.
7. Nessuna valenza ostativa alla declaratoria di usucapione può assumere, peraltro,
l'ordinanza di sgombero emessa dal la quale è stata dichiarata nulla dal Giudice Pt_1
amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, in quanto adottata in assenza di prova circa la natura indisponibile dei beni e la loro effettiva destinazione a finalità pubbliche.
7.1. Tale pronuncia, lungi dal costituire un mero rilievo formale, ha accertato l'inesistenza del potere autoritativo in capo all'Amministrazione, con conseguente esclusione della riconducibilità dei terreni al patrimonio indisponibile dell'Ente.
8. A conferma di ciò, si richiama l'esito del procedimento penale instaurato nei confronti degli appellati per presunta occupazione abusiva di suolo pubblico, conclusosi con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, in ragione dell'accertata estraneità dei beni al patrimonio comunale.
9. Va detto inoltre che i principi giurisprudenziali richiamati dall'Ente appellante – in tema di qualificazione dei beni come appartenenti al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. – sono certamente condivisibili, ma non trovano applicazione nel caso di specie, atteso che non è stata fornita prova della sussistenza del doppio requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
9.1. In particolare, non risulta agli atti alcun atto amministrativo espresso da cui emerga la volontà specifica del di destinare i terreni controversi a pubblico servizio, né è stata Pt_1
dimostrata una effettiva e concreta utilizzazione dei beni per finalità pubbliche.
9.2. La mera inclusione dei terreni in strumenti urbanistici o di programmazione non è sufficiente, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n.
3 14865/2006; Cass., Sez. 2, n. 17427/2023), a conferire loro la natura di beni indisponibili, in assenza di una concreta esecuzione di progetti o interventi conformi alla destinazione pubblicistica.
10. Non può ritenersi, peraltro, che l'ordinanza di sgombero emessa dal costituisca Pt_1
manifestazione di volontà idonea a qualificare il bene come indisponibile, atteso che tale provvedimento è stato dichiarato nullo dal Giudice amministrativo per difetto assoluto di attribuzione, proprio in ragione della mancata dimostrazione della natura pubblicistica del bene.
11. A conferma dell'estraneità dei terreni al patrimonio indisponibile dell'Ente, si richiama ancora l'esito del procedimento penale instaurato nei confronti degli appellati per presunta occupazione abusiva di suolo pubblico, conclusosi con sentenza di assoluzione, in ragione dell'accertata assenza di titolarità pubblica sui beni in questione.
12. Ne consegue che, in difetto di prova circa la natura indisponibile dei terreni, e in presenza di un possesso pacifico, pubblico e continuativo esercitato dai convenuti per oltre quarant'anni, l'appello del deve essere rigettato, con conferma Pt_1 Parte_1 integrale della sentenza di primo grado che ha riconosciuto l'intervenuta usucapione.
13. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico dell' , risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della Parte_4 disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa e con applicazione dell'art. 15, I c., c.p.c.:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
14. Alla luce dell'epilogo dell'appello, da ultimo, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
4 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, in persona del Sindaco e rappresentante legale pro tempore, nei Parte_1
confronti di e , disattese ogni altra istanza ed Parte_2 Parte_3
eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco e rappresentante legale pro tempore;
- condanna il , in persona del Sindaco e rappresentante legale Parte_1
pro tempore, alla rifusione delle competenze processuali del presente gardo di giudizio in favore di e , liquidate complessivamente nell'importo Parte_2 Parte_3
pari a 2906,00 euro, a titolo di compensi;
ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello proposto dall' , e della conseguente sussistenza del presupposto Parte_4 processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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