Sentenza 22 giugno 2005
Massime • 1
La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. A tal fine ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura.
Commentario • 1
- 1. Disconoscimento di scrittura privata, istanza di verificazione, termini processualiAccesso limitatoClaudio Vantaggiato · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2005, n. 13384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13384 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT LI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 8, presso lo studio dell'avvocato FARALLO Piero, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI GRAVANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO.F.IM.SAS di Raffaele Romano e C, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Raffaele Romano, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell'avvocato SIMONA FERULLI, difeso dall'avvocato FERRANTE Giouseppe, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1817/01 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, prima sezione civile emessa il 24/05/2001, depositata il 13/06/01; RG. 3296/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/02/05 dal consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del 2 motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27 ottobre 1998, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la s.a.s. OF conveniva TI LI dinanzi al Giudice
di Pace di Capua, chiedendo che fosse condannata al pagamento di L.
4.250.000 a titolo di penale per l'inadempimento ad un contratto di intermediazione immobiliare. Il Giudice di Pace, dichiarata la contumacia della convenuta, accoglieva la domanda sulla base della scrittura privata prodotta dalla OF, con la quale le era stato conferito l'incarico di vendere l'esercizio commerciale della TI. Notificati sentenza e pedissequo precetto, la TI interponeva appello per nullità del giudizio di primo grado in conseguenza della nullità della notifica della citazione in quel giudizio, eseguita sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., mentre all'epoca era momentaneamente irreperibile in quanto, da settembre 1998, era in attesa di trasferimento della residenza in San Prisco, e poiché aveva perfezionato la pratica amministrativa per il trasferimento di residenza entro 60 giorni, l'atto introduttivo del giudizio le doveva esser notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Nel inerito eccepiva di non aver mai conferito nessun incarico alla OF.
Con sentenza del 13.6.2001 il Tribunale di S. Maria C.V. rigettava l'appello sulle seguenti considerazioni: 1) la prima notifica, in data 14.10.1998, era stata eseguita a S. Angelo in Formis, via Galatina 169, e non era andata a buon fine perché era risultato che la destinataria si era trasferita altrove;
2) il 23.10.1998 era stata eseguita una seconda notifica, sempre a S. Angelo in Formis, via della Libertà 169, indirizzo risultante dall'atto di cessione dell'azienda della TI, anch'essa infruttuosa essendosi la predetta trasferita, pur avendo conservato la residenza anagrafica a Capua, mentre d'altro canto via Galatina e via Libertà erano la stessa strada, con variazione toponomastica;
3) dall'Ufficio anagrafico di Capua e dalle informazioni assunte non risultava la nuova residenza e quindi la notifica era stata validamente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., norma che non impone ricerche ulteriori ovunque;
4) in primo grado la SO aveva prodotto la lettera di conferimento dell'incarico da parte della TI, scrittura che la stessa non aveva disconosciuto in appello, e che prevedeva la corresponsione di una penale nel caso di vendita diretta - come era avvenuto - da parte della committente durante il periodo in cui aveva incaricato l'agenzia OF.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione TI LI per due motivi di ricorso, cui resiste la s.a.s. OF.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso la TI deduce:" Erronea applicazione della norma. La notifica doveva avvenire ai sensi dell'art. 140 c.p.c.". La TI era conosciuta e l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dichiarare di non aver potuto notificare ai sensi dell'art. 140 c.p.c. prima di notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Dal
certificato anagrafico si desume che dal 12.11.1991 al 5.11.1998 la TI era residente a Capua e poi emigrata a San Prisco. Quindi l'applicazione dell'art. 143 c.p.c., benché abbia perfezionato entro 60 giorni il trasferimento della residenza, viola il suo diritto alla difesa. Dalla relata dell'ufficiale giudiziario non risultano compiute ricerche ne' sulla dimora, ne' sul domicilio, e neppure risulta che sia stato interpellato qualche vicino e quindi la notifica è nulla.
Il motivo è infondato.
Il principio secondo il quale il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. è legittimo se, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dalla comune diligenza, sussiste l'oggettiva impossibilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto - a meno che l'interessato provi che il notificante fosse in grado di sapere come acquisire elementi di conoscenza utili per procedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.- è stato correttamente applicato dai giudici di appello.
Ed infatti nella fattispecie risulta dalla relata del 14 ottobre 1998 che l'ufficiale giudiziario ha assunto informazioni all'indirizzo anagrafico - via Galatina 169, a Capua - della TI ed ivi ha infruttuosamente tentato la notifica - ripetendola in data 23 ottobre 1998, in via della Libertà, risultata poi essere la medesima strada con toponomastica diversa - e tentato di conoscere la nuova residenza o dimora della medesima, ma senza esito essendosi gli interpellati limita-i ti a dichiarare che "la TI si era trasferita altrove". Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto la validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., non avendo ravvisato riscontro alcuno alle asserzioni della TI sulla possibilità per il notificante di acquisire dai vicini di casa il nuovo indirizzo della stessa.
Perciò il motivo va respinto.
2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione".
Nell'atto di appello la TI aveva negato di aver conferito l'incarico alla OF di vendere l'esercizio commerciale, non avendo mai conosciuto tale società, e nelle note del 7.7.2000 - e perciò dopo la costituzione dell'appellato - aveva specificato che la firma della scrittura privata a lei attribuita non le apparteneva, e andava disconosciuta. Erroneamente pertanto il giudice di appello ha affermato il contrario.
Il motivo è infondato.
Colui che è rimasto contumace nel giudizio di primo grado, se dalla sentenza che impugna risulta che sono stati utilizzati documenti che intende disconoscere, ha l'onere di impugnarli. Infatti, a norma dell'art. 215, primo comma, n. 1 seconda parte, cod. proc. civ., si ha per riconosciuta la scrittura privata attribuita al contumace "salva la disposizione dell'art. 293, terzo comma", cod. proc. civ., secondo il quale "il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte". E quest'ultima norma è stata concordemente interpretata da questa Corte - e non v'è motivo per discostarsi dall'orientamento - nel senso che il contumace può effettuare il disconoscimento anche con l'atto di appello, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura, sì che è tempestivo a norma dell'art. 215 n. 2 cod. proc. civ.. Quanto poi alle modalità del disconoscimento, se la parte contro la quale è prodotta una scrittura privata, intende evitare che la stessa abbia efficacia di piena prova nei suoi confronti, ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite (art. 214 comma 1 c.p.c.). Circa il significato dell'espressione "negare formalmente", la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare 1autenticità della scrittura o della sottoscrizione (tra le altre Cass. 2290/1996). Ne consegue che non è sufficiente a tal fine che la parte nei cui confronti la controparte fa valere una scrittura neghi l'esistenza del fatto costitutivo in essa contenuto, essendo invece necessario, per privare la scrittura privata dell'efficacia probatoria stabilita dall'art. 2702 cod. civ., la manifestazione, chiara e specifica, della volontà di colui al quale essa è attribuita di contestare l'autenticità della firma, e quindi la provenienza delle dichiarazioni da colui al quale sono attribuite.
Nella fattispecie, come evidenziato in narrativa, il giudice di Pace ha fondato la sua decisione sulla lettera di incarico alla OF, firmata da TI LI, menzionata nella citazione, e perciò la TI, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, aveva l'onere di disconoscere detta scrittura con l'atto di appello. Invece, come emerge dallo stesso ricorso, nelle conclusioni dell'atto di appello si è limitata a chiedere "consulenza tecnica calligrafica", e poi, nelle note del 7 luglio 2000, ha affermato che la firma risultante dalla scrittura" va disconosciuta poiché apocrifa e non appartenente ad essa TI".
Pertanto il Tribunale ha ritenuto tardivo il disconoscimento correttamente applicando i principi suesposti.
Concludendo il ricorso va respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di Cassazione pari a E. 800,00, di cui E. 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2005