Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2005, n. 13384
CASS
Sentenza 22 giugno 2005

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La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. A tal fine ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura.

Commentario1

  • 1Disconoscimento di scrittura privata, istanza di verificazione, termini processualiAccesso limitato
    Claudio Vantaggiato · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2005, n. 13384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13384
Data del deposito : 22 giugno 2005

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