TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1585 dell'anno 2024 vertente
TRA difeso dagli Avv.ti PALMA PIERLUIGI e Parte_1
MAZZOLA GIOVANNI, ricorrente
E
, Controparte_1
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.4.2024, , Parte_1 premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
inizialmente assunto con contratto a tempo Controparte_2 determinato, a far data dal 12/06/2020 fino alla data del 12/07/2020, con la qualifica di “corriere consegnatario” ed inquadramento nel 3 livello del CCNL “Imprese di
Pulizia”, contratto poi prorogato fino al 12/10/2020, e successivamente fino al
03/01/2021, per esser poi definitivamente trasformato in contratto a tempo
1 indeterminato con decorrenza dal 01/01/2021; che con lettera datata 05/09/2023, recapitata a mani il 15/09/2023 dal sig. (responsabile corrieri GLS), gli Persona_1
veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la seguente ragione “a seguito della chiusura dell'attività dell'appalto presso il quale lei era adibito e per il quale Lei era sto assunto”; dedotta la nullità del recesso datoriale, in quanto comminato in costanza di malattia ed in ogni caso l'illegittimità per insussistenza del g.m.o., ha concluso chiedendo “dichiarare nullo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con comunicazione del 15/09/2023 dalla società Controparte_2 al sig. e, con decorrenza in pari data, in quanto formulato prima Parte_1 della scadenza del periodo di comporto e, per l'effetto, in via preliminare, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché alla corresponsione dell'indennità risarcitoria dalla data di licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione
(pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento alla reintegrazione) oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti fatta salva la facoltà del lavoratore di optare per la corresponsione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (pari a 15 mensilità), oltre all'indennità risarcitoria, oltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in via subordinata dichiarare illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con comunicazione del 15/09/2023 dalla società Controparte_2 al sig. e, con decorrenza in pari data, per mancanza di Parte_1 giustificato motivo oggettivo e per l'effetto dichiarare risolto il e condannare il datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità risarcitoria (pari 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio)”.Vinte le spese con distrazione.
Ritualmente citata non si costituiva la convenuta.
Lette le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
La presente sentenza, depositata in via telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla
2 base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-
L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito esposti.
2. Preliminarmente deve essere vagliata la dedotta nullità del licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c.
Deduce l'istante di essere stato licenziato in costanza di malattia, prima del decorso del periodo di comporto;
detta circostanza, tuttavia, non emerge dagli atti di causa.
Ed invero, dalla stessa ricostruzione in fatto fornita dal ricorrente nel proprio atto introduttivo emerge che, in data 15/9/2023 veniva consegnata a mano al ricorrente lettera di licenziamento con decorrenza a far data dal 5/9/2023.
Tuttavia, la circostanza che nel predetto giorno il ricorrente si trovasse in stato di malattia non si evince in alcun modo dai certificati prodotti in giudizio, i quali, oltre a riportare unicamente una diagnosi senza alcuna prognosi dalla quale possa evincersi la “fine” ovvero la “prosecuzione” dalla malattia, non risultano neppure trasmessi al datore di lavoro.
Né d'altro canto possono ritenersi all'uopo sufficienti l'estratto contributivo (cfr. doc.
10) ed il modulo per l'indennità di disoccupazione, datato 20/10/2023 (cfr. all.7), validi unicamente nei confronti dell'ente previdenziale ma non opponibili al datore di lavoro innanzi al quale la malattia deve essere autonomamente comunicata e giustificata ai fini dell'applicabilità del divieto di licenziamento ai sensi dell'art. 2110 c.c.
3. Di contro, deve essere accolta la richiesta di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per insussistenza del g.m.o.
4. Com'è noto, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 consente al datore di lavoro di recedere dal contratto
“per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.
Ai sensi dell'art. 5 legge 604/1966, “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”, dunque, ai
3 fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (inter alia cfr. Cass. 14 luglio 2005, n.
14815; Cass. 14 giugno 2005, n. 12769).
5. Quanto, poi, alla delimitazione degli oneri di allegazione che gravano sul lavoratore, il quale contesti la legittimità del licenziamento, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo affermato che l'onere di collaborazione del prestatore di lavoro, lungi dall'avere un contenuto formale e predefinito, trova la sua specificazione con riferimento alla situazione concreta, in relazione cioè all'esigenza di rendere ragionevole l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, a sua volta delimitato dalle contrapposte deduzioni delle parti e dalle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata. È, pertanto, sufficiente che il prestatore di lavoro, per soddisfare il suddetto onere, fornisca comunque elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione.
Deve sottolinearsi in proposito che non è possibile gravare il prestatore di lavoro di un onere di maggiore specificità nell'allegazione suddetta tenuto conto del fatto che lo stesso non può (o comunque non è tenuto a) conoscere i dettagli dell'organizzazione aziendale e quindi l'eventuale esistenza di posizioni di lavoro analoghe a quelle dallo stesso occupate e suscettibili di essere dallo stesso ricoperte (Cass. 18.7.2014 n. 16484).
6. Ancora, è stato chiarito che “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare
a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche
l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/06/2016, n.12101;
22/03/2016, n.5592; 20/10/2017 n. 24882).
4 7. Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente è stato licenziato con la seguente motivazione “Chiusura dell'attività dell'appalto presso il quale Lei era stato assunto” nonché
“impossibilità oggettiva di adibirla a mansioni per le quali Lei era stato assunto o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte ai sensi dell'art. 103 c.c.”.
8. In proposito, parte ricorrente ha lamentato la genericità e l'insufficienza della motivazione addotta.
9. D'altro canto, la datrice, sulla quale grava l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di un g.m.o. valido a giustificare il licenziamento, con la propria condotta contumaciale senz'altro non vi ha ossequiato, di talché il licenziamento non può che risultare illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
10. Quanto alle conseguenze sul piano rimediale del vizio di illegittimità rilevato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, è opportuno rimarcare che, a seguito delle sentenze 'gemelle' della Corte Costituzionale nn. 128 e 129 del 2024, è applicabile la tutela della reintegratoria 'limitata', di cui all'art. 3, comma 2.
11. Pertanto, essendo stata richiesta dal ricorrente la tutela reale, sebbene con riferimento al diverso profilo della nullità in questa sede non accolto, il licenziamento deve essere annullato con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, senza applicazione delle sanzioni per omissione contributiva.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, applicabile alle controversie di valore indeterminabile, esclusa la fase istruttoria, state la produzione meramente documentale. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un
5 ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- Accoglie il ricorso e per l'effetto,
- Annulla il licenziamento intimato a con lettera del Parte_1
5/9/2023 e ordina alla di reintegrare il Controparte_2
ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, senza applicazione delle sanzioni per omissione contributiva;
- Condanna la al pagamento delle competenze Controparte_2
di lite, liquidate in € 3.688,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Latina, 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
6