Ordinanza 29 novembre 2024
Massime • 1
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ammesso la prova testimoniale relativa ad una domanda di addebito della separazione, tralasciando di considerare che anche un unico episodio di violenza può determinare l'addebitabilità richiesta, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l'insorgenza della crisi familiare).
Commentari • 3
- 1. La prova testimonialeAvv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 6 febbraio 2025
- 2. Separazione, scatta l’addebito anche con un solo episodio di violenzaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 29 novembre 2024
- 3. Separazione con addebito per una singola violenzaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/11/2024, n. 30721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30721 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |