Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/11/2024, n. 30721
CASS
Ordinanza 29 novembre 2024

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Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ammesso la prova testimoniale relativa ad una domanda di addebito della separazione, tralasciando di considerare che anche un unico episodio di violenza può determinare l'addebitabilità richiesta, esonerando il giudice da ogni comparazione delle condotte dei due coniugi circa l'insorgenza della crisi familiare).

Commentari3

  • 1La prova testimoniale
    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 6 febbraio 2025

  • 2Separazione, scatta l’addebito anche con un solo episodio di violenzaAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 29 novembre 2024

  • 3Separazione con addebito per una singola violenza
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 29/11/2024, n. 30721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30721
Data del deposito : 29 novembre 2024

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