Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
I - A D IAN L A ITA O T S R ICA T O P S BL I M B I G A ' E L 4 R 7 L R . T n A L P I 7 SU D 8 A D 9 00559 /03 1 E I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , T T o N R z O r N O G a L E C m L O S 6 O E A B 9 D 1 SEPA AZIONE t. SEZIONE PRIMA CIVILE r (A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19782/00 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere- Cron. 1138 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 11/07/2002 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO NA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso l'avvocato CONSOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO GIANNINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CR CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato LORENZO NARDONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA MARCUCCI PILLI, giusta delega a 2002 margine del controricorso;
1626
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1236/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente l'Avvocato Nardone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza del 16 giugno 1999, il Tribunale di Fi- renze pronunciava la separazione dei coniugi IS CI ed EL ST NA senza addebito ad alcuno ed affidava il figlio minore LO al padre regolando le visite ed i periodi di permanenza presso la madre;
a cui favore disponeva un assegno mensile di £.
2.000.0000. La Corte di appello di Firenze in parziale accogli- mento dell'appello del CI ha addebitato la sepa- razione al comportamento della moglie, disponendo che nessuna somma dovesse esserle corrisposta a titolo di mantenimento e confermando l'affidamento del figlio al padre, in quanto:a) tutte le consulenze espletate avevano evidenziato l'indisponibilità di quest'ultima alla ri- presa di contatti del figlio con il padre, nonché i pro- blemi che aveva causato e poteva causare l'affidamento del minore a lei;
b)la NA, dopo la nascita del figlio aveva rifiutato di dormire con il marito, lo ave- va accusato di abusi sessuali nei confronti del mino- re, lo aveva minacciato e denigrato i di lui parenti;
e proprio questi comportamenti, nonché le reazioni di Co- stei alle difficoltà incontrate avevano inciso in modo decisivo sul matrimonio provocandone la definitiva frattura. Per la cassazione della sentenza EL NA ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste il Cracoli- ci con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, EL ST NA, deducendo violazione dell'art.155 cod. civ., nonché omessa motivazione circa punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata per aver confermato l'affidamento del figlio LO al padre senza considerare che nella scelta andava privilegiato unicamente l'interesse del minore, che nel caso, invece non era stato in alcun modo apprezzato:essendosi la Corte di appello arrestata all'esame di profili secon- dari del conflitto fra i genitori, senza peraltro ammet- tere le prove da lei offerte, e senza compiere acun 3 giudizio prognostico circa la capacità del padre di crescere ed educare il figlio. Il motivo è infondato. La stessa ricorrente ha ricordato, infatti, la giuri- sprudenza di questa Corte, in materia di affidamento dei figli minori, secondo la quale il giudice della separa- zione e quello del divorzio devono attenersi al crite- rio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e ma- teriale della prole, a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come "munus"; e che pertanto, compito di detti giudici è in- dividuare il genitore più idoneo a ridurre i danni de- rivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della perso- nalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicolo- giche;
(Cass. 6312/1999; 1732/1995; 8667/1992). Ora, proprio a questi principi si è attenuta la Cor- di appello, la quale ha rilevato che erano state te espletate ben tre consulenze tecniche per individuare il genitore più idoneo all'affidamento del minore;
che in aggiunta a queste, peraltro eseguite nel corso di due anni e mezzo, i giudici di merito si erano avvalsi an- che di ulteriori specifici interventi affidati a psi- chiatri e psicoterapeuti specializzati nella materia;
e 4 che da tutte le risultanze emergenti dalle relative re- lazioni e documentazioni che la NA non ha conte- stato ed alle quali non ha addebitato vizi o errori di sorta, si ricavava inequivocabilmente l'opportunità di affidare il minore al padre. Ma la sentenza impugnata ha esaminato specificamen- te anche i rapporti del giovane LO con entrambi i genitori e mentre ha accertato che il comportamento ec- cessivamente apprensivo ed iperprotettivo della ricor- rente fosse proprio la causa principale dei suoi pro- blemi, ha escluso che se ne fossero presentati nel rap- porto padre-figlio perfino quando si era trattato di promuovere il riavvicinamente tra i due che il minore aveva dimostrato di gradire. Laddove anche in quest'occasione la condotta della NA era stata del tutto pregiudizievole per gli interessi di lui, in quanto o aveva dimostrato completa indisponibilità alla ripresa di tale raporto, ovvero aveva fatto fallire tut- ti i tentativi posti in essere da consulenti e terapeu- ti;
sicchè alla fine costoro avevano concluso che anche sotto questo profilo, l'interesse del minore non poteva essere tutelato che con l'affidamento al padre. Pertanto, a nulla rileva che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale dedotta dalla NA nel giudizio di primo grado e poi reiterata in ----- grado di appello:perché il ricorrente per Cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiu- to, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere non solo di indicare specificamente le deduzioni di prova che asserisce non ammesse, ma anche di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebi- tato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sul loro carattere decisivo. E siffatto onere a maggior ragione gravava nel caso concreto sulla ricorrente posto che la stessa si è li- mitata a trascrivere nel ricorso numerosi capitolati di prova (pag.28 e segg.) concernenti quasi esclusivamente fatti e circostanze che avrebbero determinato la frat- tura del rapporto coniugale;
ragion per cui, corretta- mente la Corte di appello, cui era devoluto il controllo della loro attendibilità e concludenza, si è avvalsa della facoltà di preferire ad esse, quelle provenienti dalle consulenze tecniche e dagli interventi degli spe- cialisti chiamati nel corso del processo, in quanto ri- tenute maggiormente idonee ad acclarare gli specifici fatti di cui si discute (Cass.5964/2001; 11011/2000; 6 6023/2000). Con il secondo motivo, la NA, deducendo vio- lazione degli art.151, 156 e 2697 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisi- vi, si duole che la sentenza impugnata le abbia addebi- tato la separazione aulla base di alcuni comportamenti dedotti dal marito in quanto asseritamente non conte- stati, senza considerare da un lato che nel vigente or- dinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte: le quali solo ove inequivocabilmente am- messe possono ritenersi provate. Laddove nel caso si trattava di episodi del tutto ininfluenti in relazione alle cause della separazione, che d'altra parte essa ri- corrente aveva inutilmente chiesto di dimostrare attra- verso la menzionata prova testimoniale. Questo motivo è fondato. La Corte territoriale ha addebitato la separazione alla condotta della NA, in quanto i comportamenti che il marito le aveva attribuito (rottura di ogget- ti, rifiuto di dormire con lui, denigrazione dei parenti di lui ed altro) non erano stati da lui sostanzialmente contestati e risultavano confermati nella loro globali- tà dalle relazioni dei periti. Sennonchè, a prescindere dalla considerazione che 7 dalla sentenza non è possibile stabilire quali dei com- portamenti indicati siano stati oggetto di percezione ovvero di esame da parte di questi ultimi, il Collegio deve rilevare che i fatti allegati da una parte intanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati ammessi esplicitamente dall'altra parte;
ovvero quando quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argo- menti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi: posto che nel vigente ordinamento non sussiste il principo secondo cui il convenuto abbia l'onere di contestare espressamente tutte le circostan- ze dedotte dalla controparte se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse. D'altra parte, la NA fin dal giudizio di pri- mo grado aveva impostato le sue difese in modo del tut- to incompatibile con l'ammissione di detti fatti, avendo articolato prova per testi con numerosi capitolati, tendenti a dimostrare che la sua condotta era del tutto conforme ai doveri ed agli obblighi che l'art. 143 cod. civ. pone a carico di entrambi i coniugi: prova che è stata inutilmente riproposta in grado di appello po- sto che il CI aveva formulato appello incidenta- le in punto di addebito (pag.6 e 7 controric.); e sulla quale, invece, la Corte territoriale ha omesso del tut- to di pronunciarsi. 8 Spetterà dunque al giudice di rinvio valutarne l'ammissibilità e la rilevanza in merito ai fatti da provare anche perché il giudice del merito, pur quando abbia accertato a carico di un coniuge un comportamento riprovevole, non esonerato dall'esaminare anche la condotta dell'altro, non potendo quel comportamento es- sere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge;
e quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale, compiendo al riguardo una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno di essi (Cass.2444/1999; 7817/1997; 3511/1994). La cassazione della sentenza impugnata in ordine a questo motivo, comporta l'assorbimento dell'ultimo con il quale la ricorrente ha addebitato alla sentenza im- pugnata violazione degli art.112, 156, 329 e 346 cod. proc. civ. per avere revocato la statuizione relativa all'obbligo del marito di corrisponderle l'assegno di divorzio, non impugnata dal CI che aveva chiesto soltanto la riduzione del contributo dovuto. Sarà cura, infine del giudice di rinvio provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, ac- coglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma 1'11 luglio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Salvatore Salvago) (Antonio Saggio) ратур pusuri lofpé CONTE SUPE * Civita Deposital Cancelleria 11._ 16 GEN. 2003. .ERE IL CANCE Luisa Passinetti IL CANCALAISRE 10