Sentenza 25 maggio 2004
Massime • 1
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato
Commentari • 3
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La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2004, n. 10033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10033 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA DO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GENNARO LEONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL AU AN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/6212 proposto da:
LL AU AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, difeso dall'avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 404/01 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 4^ civile, emessa il 28/12/00 e depositata il 07/02/01 (R.G. 4089/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Gennaro LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1996, RO SA EL conveniva davanti al Tribunale di Latina LD PO per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle calunniose denunce presentate contro di lui dal convenuto, che lo avevano costretto alle dimissioni da consigliere comunale e vice sindaco del Comune di Monte San Biagio, provocandogli uno stato di stress dovuto al processo penale per il reato di tentata concussione (in concorso con il sindaco GR), da cui egli era stato assolto con formula piena con sentenza del 4 ottobre 1994. Costituitosi il PO, il quale chiedeva il rigetto della domanda, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 20 settembre 1999, accoglieva la domanda del EL, condannando il PO al risarcimento del danno, liquidato equitativamente nella somma unitaria di L. 10.000.000 per la lesione dell'immagine, il danno morale conseguente al reato di calunnia e le spese sostenute per difendersi nel processo penale.
Il PO proponeva appello principale ed il EL appello incidentale in ordine all'entità del danno liquidatogli La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 7 febbraio 2001, rigettava ambedue gli appelli. Per ciò che rileva in questa sede, la Corte di appello riteneva sussistente il dolo del PO in ordine al delitto di calunnia in danno del EL ed escludeva che quest'ultimo avesse subito un danno superiore a quello liquidatogli dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma LD PO ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi, a cui RO SA EL ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Il PO ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Va esaminato, per primo, il ricorso principale con i cui due motivi il PO ha censurato l'affermazione della propria responsabilità.
3. - Nel controricorso si è eccepita l'inammissibilità del ricorso principale a causa della nullità della procura alle liti che difetterebbe del requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. perché "non risulta indicato il grado di giudizio per il quale è stata rilasciata".
L'eccezione è infondata.
La procura sulla base della quale è stato proposto il ricorso principale è stata rilasciata dal PO a margine dello stesso ricorso, reca la data del 28 dicembre 2001 (successiva a quella della sentenza impugnata) e contiene l'elezione di domicilio del ricorrente presso uno studio legale sito in Roma.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la procura al difensore apposta a margine del ricorso per Cassazione deve considerarsi conferita per il giudizio di Cassazione, salva diversa volontà (in nessun modo desumibile nella presente fattispecie), in quanto, costituendo corpo unico con fatto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo, e garantisce cosi il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevante la mancanza, nel testo della procura, di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità. In tal senso v. Cass. 6 marzo 2003 n. 3349; 1^ marzo 2003 n. 3069; 13 novembre 2002 n. 15936;
20 ottobre 2002 n. 15269; 6 agosto 2002 n. 11779; 18 luglio 2002 n. 10443; 19 aprile 2002 n. 5722; 4 aprile 2002 n. 4800; 29 ottobre 2001 n. 13414; 23 ottobre 2001 n. 12960; 2 agosto 2001 n. 10550; 1 marzo 2001 n. 2991; 14 febbraio 2001 n,1861; 8 gennaio 2001 n. 200. Deve, pertanto, ritenersi superato il contrario orientamento giurisprudenziale richiamato dal controricorrente a sostegno della eccezione di inammissibilità del ricorso principale. 4. - Con il primo motivo il ricorrente principale deduce "violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonché dell'art. 368 c.p., in relazione all'art. 115 c.p.c. con vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 3
e 5 c.p.c.)". Il ricorrente principale osserva che la sentenza impugnata, nell'affermare che sussisteva il dolo del PO in ordine al reato di calunnia, è incorsa, da un lato, in vizio di motivazione perché non ha ritenuta raggiunta la certezza che rincontro tra il PO, il NQ ed il sindaco GR (in cui, secondo la denuncia del PO, quest'ultimo lo avrebbe invitato dare una somma di denaro al EL) non avvenne e, dall'altro, in vizio di violazione di legge perché ha operato un'inversione dell'onere della prova, dovendo il EL dimostrare che tale incontro o, comunque, tale richiesta di denaro non era avvenuta. Il motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte condivisa da questo Collegio, la denuncia di un reato perseguibile di ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v., tra le altre, Cass. 24 marzo 2000 n. 3536;
12 gennaio 1991 n. 262).
La Corte di appello, nell'esaminare il terzo motivo di appello (relativo alla consapevolezza, da parte del PO, dell'innocenza del EL), dopo avere riassunto le vicende del processo penale conclusosi con l'assoluzione dello stesso (e del coimputato sindaco GR) dal tentativo di concussione in danno del PO per insussistenza del fatto, e dopo avere riferito che, nel giudizio civile di primo grado instaurato dal EL, il teste NQ aveva "reiterato la dichiarazione per la quale il sindaco GR aveva suggerito di dare del denaro al EL per sistemare l'azione amministrativa" (mentre il GR aveva negato l'incontro con il PO ed il NQ), ha ritenuto "così sussistente il dolo del PO, il quale non ha dimostrato il fatto storico da lui denunciato circa l'invito del GR a dare denaro al EL per sistemare il tutto, ne' circa rincontro tra GR, PO e NQ".
Tale motivazione in ordine alla sussistenza, in capo al denunciante PO, della consapevolezza della innocenza del denunciato EL, è del tutto insufficiente perché non si comprende da quale elemento la Corte di appello abbia desunto tale consapevolezza. L'assoluzione del EL (e del sindaco GR) dal reato di tentata concussione nulla dimostra, di per sè sola, in ordine al dolo del reato di calunnia in capo al denunziante PO. La testimonianza accusatoria del NQ, resa nel corso del giudizio civile di primo grado, esclude tale condotta, e di essa la sentenza impugnata si limita a segnalare il contrasto con la testimonianza del sindaco GR, senza esprimere alcuna valutazione su tale contrasto (limitandosi, in precedenza, a riferire un giudizio sul testimone NQ espresso in sede penale, ma non fette proprio dal giudicante civile, che avrebbe dovuto valutare anche la testimonianza resa nel processo civile).
L'unico elemento probatorio individuato dalla Corte di appello consiste, pertanto, nel fette che il PO "non ha dimostrato il fatto storico da lui denunciato" circa l'invito del sindaco a pagare una somma di denaro al EL. Ma, rispetto all'azione risarcitoria proposta dal EL, spetta a quest'ultimo provare tutti gli elementi del fatto illecito, e quindi anche la sussistenza, in capo al convenuto PO, del reato di calunnia, mentre, in sede civile, non possono farsi ricadere a carico del PO le conseguenze della assenza di prova sull'incontro tra GR, PO e NQ o comunque sull'invito, da parte del sindaco GR, a dare denaro al EL. Quindi l'unico elemento di fatto indicato dalla Corte di appello a prova della consapevolezza nel PO della innocenza del EL consiste in una incertezza probatoria che spettava all'attore EL (e non al convenuto PO) superare. Consegue che la sentenza impugnata va cassata perché si regge su una motivazione che è sia insufficiente sia non corretta giuridicamente, in ordine alla consapevolezza, da parte del PO, della innocenza del EL.
5. - La fondatezza del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo motivo, con cui si denunziano vizi di motivazione per il mancato esame, da parte del giudice del merito, della sentenza penale e della denuncia presentata dal PO. 6. - L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale con cui il EL ha censurato la liquidazione del danno da lui subito.
7. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per un nuovo esame in ordine alla sussistenza della condotta calunniosa da parte del PO.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo dello stesso ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004