Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2004, n. 10033
CASS
Sentenza 25 maggio 2004

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La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2004, n. 10033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10033
Data del deposito : 25 maggio 2004

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