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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANCRO Parte_1 C.F._1 ANNALISA e dell'avv. AMATO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, N. 16, FORLI' presso il difensore avv. CANCRO ANNALISA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI OP P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, N. 1, MILANO presso il difensore avv. MALAVASI MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 16 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza resa a verbale d'udienza del 7.03.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 14.10.2024, ovvero come da prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
“voglia l'Onorevole Giudicante voglia emettere i seguenti provvedimenti: 1) accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa, il comportamento illegittimo della convenuta ex Controparte_2
, odierna , in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in
[...] Controparte_3
Parma, alla via Università 1; più precisamente: la violazione degli obblighi assunti dalla stessa convenuta in merito agli obblighi precontrattuali informativi verso il sig. nonché il _1 comportamento illegittimo dello stesso , per aver spinto, in pieno spregio agli obblighi Controparte_4 di correttezza e trasparenza ex art. 1175 e 1176 c.c., il sig. all'acquisto di titoli azionari _1
, operazione in contrasto con le conoscenze, esperienze e esigenze del Controparte_2 proprio cliente/consumatore. 2) Accertare il nesso di causalità tra tali condotte e il danno patito dal sig. consistente nella svalutazione dei titoli azionari acquistati ed una perdita di € 3.531,06. _1
3) In conseguenza di tale accertamento, condannare quest'ultima, al risarcimento dei danni
pagina 1 di 15 patrimoniali, subiti dal ricorrente nella misura di Euro 3.531,06, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. 4) Condannare
al pagamento integrale di spese e competenze professionali dei sottoscritti Controparte_5 procuratori”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_6 conclusioni depositato in data 15.10.2024, ovvero “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, − in via principale: rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
− in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque rideterminare il quantum debeatur tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in atti e del comportamento del ricorrente;
− in via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 7 marzo 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § VI della comparsa di costituzione e risposta e al § IV della seconda memoria istruttoria di;
− in ogni caso, con riserva di Controparte_6 ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ritualmente notificato alla controparte,
(di seguito anche solo cliente e/o investitore) conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Forlì, quale società incorporante di OP Controparte_2
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo intermediario finanziario
[...]
o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande proposte, così come precisate in data 16.10.2024. Preliminarmente, parte ricorrente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) su espressa sollecitazione di il cliente acquistava in Controparte_2 Parte_1 data 04.08.2014 – per un controvalore pari ad euro 3.527,25 - 200 azioni emesse dallo stesso intermediario finanziario, senza essere debitamente informato delle caratteristiche del prodotto finanziario e senza essere stato correttamente reso edotto della situazione economica della banca;
b) le azioni acquistate mal si addicevano alla bassa propensione al rischio e alla scarsa conoscenza dello strumento finanziario da parte dell'investitore, come risultante dal questionario Mifid del 7.02.2014; c) a seguito della sostanziale perdita di valore delle azioni oggetto d'acquisto, a causa delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava da diversi anni la banca, con conseguente perdita del capitale ivi investito e senza alcuna possibilità di recupero dello stesso, l'odierna parte attrice proponeva due reclami diretti all'intermediario finanziario in data 5.06.2019 e 12.02.2020, che risultavano infruttuosi;
Contr d) quindi, proponeva formale ricorso davanti all' che, con decisione n. 4209 Parte_1 del 20.09.2021, riteneva fondate le doglianze dell'investitore / ricorrente, accogliendone la domanda risarcitoria e dichiarando l'intermediario finanziario tenuto a risarcire il danno derivante dalla non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni intermediate, quantificato in euro 3.531,06, oltre interessi;
e) l'intermediario finanziario non riteneva di adempiere OP Contr spontaneamente alla decisione dell' f) l'investitore instaurava il procedimento di mediazione innanzi all'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, con esito negativo. Ciò premesso in fatto, parte ricorrente lamentava, pertanto, la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare il cliente circa la natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anzi avendo indotto il cliente a porre in essere un'operazione di investimento inadeguata rispetto alla profilatura del cliente / pagina 2 di 15 consumatore in sede di redazione del questionario Mifid. Questionario Mifid, peraltro, redatto ad opera della banca indifferentemente per due distinti soggetti ovvero per lo stesso e per la Parte_1 di lui moglie. Inoltre, parte ricorrente deduceva l'evidente sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva/aggressiva tenuta dall'intermediario finanziario, in violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., e i conseguenti danni patrimoniali patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2022, si costituiva
[...]
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto delle OP Contr domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che le decisioni dell' non possiedono in ogni caso il carattere della vincolatività. Quanto al rito, parte resistente ne richiedeva il mutamento, attesa l'evidente complessità istruttoria della causa e formulava sin d'ora istanze istruttorie orali al fine di supportare le proprie allegazioni, nonché istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la natura liquida delle azioni . Controparte_2
Quanto al merito, parte resistente evidenziava la corretta profilatura OP dell'investitore che aveva già effettuato investimenti, anche in titoli azionari, per complessivi euro 150.000,00, nonché la consapevole sottovalutazione della propria propensione al rischio da parte dell'investitore medesimo, che ha poi scientemente deciso di mantenere le azioni Controparte_2 nel proprio portafoglio per tutti gli anni seguenti, senza aderire all'OPA promossa da
[...] [...]
. Inoltre, parte resistente deduceva che la banca non aveva mai suggerito l'investimento per cui CP_1
è causa e che aveva sempre tenuto nei confronti dell'investitore un comportamento corretto e diligente, dando atto della corretta profilatura del cliente, della corretta informativa, sia verbale che scritta, sulle caratteristiche e sui rischi relativi all'acquisto delle azioni Caricesena, nonché sul conflitto di interessi, fornita allo stesso investitore al momento della sottoscrizione dell'ordine d'acquisto direttamente impartito. In aggiunta, parte resistente affermava l'inapplicabilità nel caso di specie della disciplina di cui al regolamento CONSOB del 2.03.2009, avendo ad oggetto l'investimento azioni liquide, tenuto conto delle concrete caratteristiche del titolo stesso, non essendo sufficiente di per sé la mancata quotazione su un mercato regolamentato, nonché avendo la banca istituito a far data dal 1.04.2012 un meccanismo di asta settimanale e avendo sempre la stessa nel corso degli anni provveduto agli ordini di acquista e di vendita dei clienti, mediante vendita diretta tra le parti oppure mediante vendita al Fondo
Acquisto Azioni proprie della banca medesima. Pertanto, proprio in ragione della adeguata ed idonea informativa ricevuta dall'investitore , lo stesso aveva, dunque, consapevolmente Parte_1 deciso di procedere all'investimento de quo, con conseguente validità dell'operazione di investimento finanziario per cui è causa, nel corso della quale l'investitore aveva incassato dividendi in natura. All'udienza del 10.11.2022, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e contestualmente ne disponeva la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020. All'udienza del 8.06.2023, differita a tale data con decreto motivato del 7.12.2022, il giudice, come da richiesta, assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e calendarizzava la successiva udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 14.12.2023, svoltasi unicamente in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come disposto con decreto del 27.09.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da parte resistente e rilevava l'inammissibilità della CTU contabile richiesta da parte resistente in quanto superflua ai fini del decidere. All'udienza del 7.03.2024, veniva escusso il testimone di parte resistente e, Tes_1 all'esito, vista la richiesta congiunta dei difensori delle parti e, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.10.2024, contestualmente sostituendola mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127,
pagina 3 di 15 comma 3 e 127 ter c.p.c.; dando atto, in ogni caso della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, sempre conformemente al piano di gestione dell'arretrato in essere. All'udienza del 16.10.2024, svoltasi unicamente in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 17.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
Le domande attoree proposte dal cliente / investitore sono fondate sia con Parte_1 riferimento all'accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'operazione di acquisto di 200 azioni Controparte_2 in data 04.08.2014, sia con riferimento alle conseguenti obbligazioni Controparte_2 risarcitorie;
dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito ad alcuni aspetti preliminari necessari ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dall'odierna parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. da 4 a 9 parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta), nonché alla preventiva instaurazione del procedimento di mediazione innanzi all'organismo di conciliazione prescelto dall'investitore (cfr. doc. n. 10 parte attrice), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti entro la prima udienza di comparizione e trattazione. A tal proposito e per quanto di specifico interesse, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la Controparte_8 contribuisce all'implementazione della cd. giustizia complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o Contr finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Contr Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 4209 del 20.09.2021 emessa dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 9 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, risulta opportuno sin d'ora riportare, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato dal pagina 4 di 15 cliente / investitore – peraltro, dopo la proposizione di due infruttuosi reclami Parte_1 diretti alla banca (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice) -, nei confronti di per cui OP testualmente “il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di euro 3.531,06, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione (…)” (cfr. doc. n. 9 parte attrice) e, dall'altro lato, evidenziare il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che non ha ritenuto di adempiere spontaneamente alla decisione in oggetto, come da relativa comunicazione sul proprio sito internet in data 13.12.2021 (cfr. doc. n. 12 parte attrice).
1.2 Sempre preliminarmente, ci si limita a ricordare che gli artt. 112 e 113 c.p.c. impongono al giudice nell'ambito del suo potere di interpretazione e di qualificazione giuridica sia di valutare il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, non limitandosi alla formulazione letterale delle conclusioni della parte e sia, nel rispetto dei principi generali della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di riqualificazione giuridica dei fatti allegati specificamente dalle parti.
In particolare, si rende opportuno richiamare sul punto le seguenti consolidate massime giurisprudenziali che affermano, per un verso, che “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. di recente anche Cass. n. 5832 del 3.03.2021) e, per altro verso, che il giudice ha il potere / dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, essendo infatti, il limite al potere di interpretazione della domanda del giudice del merito, rappresentato dal rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (cfr. Cass. n. 13945 del 3.08.2012).
Ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, alla luce del complessivo esame delle deduzioni contenute nel ricorso depositato in data 21.06.2022 ex art. 702 bis c.p.c. dall'investitore e dei contenuti esplicitati dalla medesima parte nei confronti dell'intermediario Parte_1 finanziario nell'ambito dei ricorsi e reclami proposti in sede stragiudiziale (cfr. doc. nn. 3, 5, 10 parte attrice), non vi è dubbio che l'odierna parte ricorrente abbia proposto domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni assunte dall'intermediario finanziario dell'ambito del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca - emittente le azioni intermediate - e il cliente /investitore, nonché alla condanna di parte resistente al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la natura e le caratteristiche dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, in relazione all'ordine di acquisto di 200 azioni impartito direttamente dal cliente Controparte_2 Parte_1
in data 04.08.2014 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta).
[...]
1.3 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto pagina 5 di 15 specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra e la Parte_1
, di cui il primo risulta da anni cliente e soprattutto, per quanto di centrale Controparte_2 interesse ai fini del decidere, titolare del dossier titoli, cointestato con la moglie n. Controparte_9
5/3063443 (cfr. doc. nn. 2 e 11 parte attrice e doc. nn.
6-10 e 19 parte convenuta). In particolare, infatti, l'odierna parte attrice ha acquistato in data 4.08.2014, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto direttamente impartito dal cliente medesimo, 200 azioni Controparte_2 emesse dalla banca, al costo unitario di euro 17,60 ovvero per un controvalore di euro
[...]
3.527,75, commissioni comprese (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta).
In relazione a tale operazione finanziaria di acquisto di azioni posta in Controparte_2 essere con l'intermediazione della stessa banca emittente, il cliente / investitore ha incassato dividendi in natura in data 24.04.2015, ricevendo a titolo gratuito 2 ulteriori azioni;
dunque, risultando titolare complessivamente di 202 azioni , unitamente a n. 808 warrant derivanti Controparte_2 dall'Offerta Pubblica di Acquisto poi promossa da (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. nn. OP
9, 10, 23 e 24 parte convenuta).
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, in relazione ad una tale operazione di investimento finanziario, il cliente / investitore abbia sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il contratto quadro risalente al 24.04.2009 rubricato “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (cfr. doc. n. 19 parte convenuta), nonché il correlato questionario Mifid, oggetto di successivo aggiornamento (anni 2009 e 2014), contenente l'indicazione del profilo finanziario di adeguatezza e la classificazione dell'investitore (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di “rischio medio” – “medio/basso”. In aggiunta e per quanto di specifico interesse, costituisce circostanza documentale il fatto che l'odierna parte attrice avesse in portafoglio, prima dell'acquistato dei titoli azionari per cui è causa nell'anno 2014, in gran parte titoli obbligazionari, nonché altri strumenti finanziari, quali certificati di deposito e fondi comuni di investimento (cfr. doc. n. 6 parte convenuta). Quanto alla specifica operazione di investimento in azioni “impartita Controparte_2 direttamente” con ordine sottoscritto dall'investitore in data 04.08.2014, si deve porre in evidenza che la rispettiva conferma d'inserimento dell'ordine di acquisto espressamente riporta la dicitura che l'operazione è autorizzata dal cliente “nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca”, “nonostante sia stato preventivamente informato che l'operazione non risulta appropriata per il cliente” e che il mercato di riferimento ivi indicato è
“MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). Inoltre, è presente tra “eventuali raccomandazioni operatore” in calce al predetto ordine di acquisto il riferimento a “iniziativa CD soci 1,5%”. Tale specifica circostanza fattuale ha, peraltro, trovato puntuale riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese da dipendente della banca Tes_1 che ha seguito il cliente al dettaglio (cfr. verbale d'udienza del 7.03.2024 capitoli d) e e)).
Ulteriori fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di
[...]
nell'anno 2018, anche a seguito delle verifiche ispettive condotte OP0 dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio.
In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad OP0 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO Controparte_2
pagina 6 di 15 UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui comunque l'odierna parte ricorrente non ha aderito (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. n. 9 e 10 parte convenuta).
Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere la presente causa riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato
“alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese Parte_2 www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell'Offerente. Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a Parte_2 disposizione sui siti internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di e ancora per quanto di interesse “(…) le azioni CP_11 [...]
non sono e non saranno negoziate su un mercato regolamentato, né su un sistema CP_11 multilaterale di negoziazione, né attraverso altre modalità, rimanendo pertanto anch'esse illiquide (…)” (cfr. doc. nn. 24 e 25 parte convenuta pag. 19). In ultima analisi, si evidenzia un'ulteriore circostanza fattuale non specificamente contestata da parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per cui a seguito della mancata adesione all'offerta pubblica di acquisto lanciata da da parte del cliente , in data OP0 Parte_1 successiva alla scadenza, all'interno del dossier titoli n. 5/3063443, sono ancora presenti 14 azioni emesse da , poi , e i relativi 808 warrant (cfr. doc. n. 2 OP0 OP parte attrice).
2. In merito alla domanda di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'ordine di acquisto di azioni
[...]
e di condanna al risarcimento dei conseguenti danni subiti Controparte_2
Ciò doverosamente ricostruito in fatto e tenuto conto del generale potere di interpretazione e qualificazione giuridica riservato al giudice dagli artt. 112 e 113 c.p.c., la domanda attorea proposta è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario all'atto della sottoscrizione da parte Controparte_2 dell'investitore dell'ordine di acquisto di azioni proprie dell'intermediario Parte_1 finanziario e soprattutto dell'esecuzione del medesimo ordine direttamente impartito dal cliente da parte di quest'ultimo, come emergente in atti e facendo applicazione degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e, dunque, confermare le valutazioni, gli accertamenti e la quantificazione delle poste di danno posti Contr alla base della già richiamata decisione dell' n. 4209 del 20.09.2021 (cfr. doc. n. 9 parte attrice). 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico,
pagina 7 di 15 richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_12 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria.
Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_12 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema
pagina 8 di 15 d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021). 2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i summenzionati principi giuridici, parte ricorrente ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria intrattenuto con l'intermediario finanziario e la documentazione bancaria attestante l'intervenuto acquisto in data 4.08.2014 di 200 azioni della - e Controparte_2 ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
Diversamente parte resistente ora , non ha Controparte_2 OP altrettanto adeguatamente fornito nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento ex art. 1218 c.c. delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore anche di un formale servizio di consulenza
– circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di agli obblighi informativi e di Controparte_2 trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis CP_12 applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dall'investitore Parte_1
in data 24.04.2009 (cfr. doc. n. 19 parte convenuta), nonché sussumibile nell'alveo dell'art.
[...] 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dell'acquisto delle complessive 200 azioni Controparte_2 da parte del cliente al dettaglio / investitore (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 1, 2 e 19 parte convenuta), l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata pagina 9 di 15 e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data del 4.08.2014, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni , proprio Controparte_2 sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni sugli elementi di rilievo dell'investimento. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione viene eseguita su “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali informazioni in ordine alla sostanziale illiquidità e al reale ed effettivo grado di rischio delle azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena – senza alcuna dettagliata spiegazione, all'epoca della sottoscrizione, in ordine al concreto funzionamento del richiamato “Mercato Azioni Carisp” e al meccanismo dell'asta istituita a far data dal mese di aprile 2012 internamente alla banca;
conseguentemente, quindi, le azioni per Controparte_2 cui è causa sono state cedute all'investitore in contropartita diretta, senza assolvere ai relativi obblighi informativi e di trasparenza. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio Parte_1 di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa, effettuando un bilanciamento circa i concreti vantaggi complessivi dell'operazione (quindi anche considerate le ulteriori agevolazioni erogate).
Si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni consigliate all'odierna parte attrice dalla banca – banca che senza dubbio ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. n. 1 parte attrice) - né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 24.04.2009 (cfr. doc. n. 19 parte convenuta), né le copie dei relativi questionari Mifid risalenti agli anni 2009 e 2014 (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), né tantomeno l'ordine di acquisto direttamente impartito dal cliente e la relativa nota informativa, prodotti in atti (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta).
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 19 parte convenuta pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da Controparte_2 non risulta fornita nemmeno dalla complessiva analisi della conferma d'inserimento dell'ordine
[...] di compravendita titoli azionari impartito direttamente dal cliente in data 4.08.2014, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale natura che caratterizza le azioni pagina 10 di 15 proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . Controparte_2
Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio, come nella specie definito dalla stessa in sede di profilatura del cliente, esclusivamente sulla base della Controparte_2 sintetica e non meglio precisata indicazione testuale ivi contenuta ovvero che l'operazione è eseguita su
“MXA Mercato Azioni Carisp”, nonché della dicitura “operazione impartita direttamente dal cliente”. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dall'investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la Controparte_2 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse e di non appropriatezza, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo della dichiarata inadeguatezza dell'operazione e del conflitto di interesse, atta, dunque, ad informare e a rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari. In aggiunta, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la natura liquida OP delle azioni al momento dell'acquisto da parte dell'investitore Controparte_2 Parte_1
, in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte dell'originaria e limitata indicazione testuale
[...] da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, di eseguire la specifica operazione su “MXA Mercato Azioni Carisp”. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro argomentato dalla consulenza Controparte_2 tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta e di esecuzione dell'ordine di acquisto impartito dall'odierna parte ricorrente, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni , su un mercato non regolamentato e, quindi, Controparte_2 chiuso ed in ogni caso gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato il cliente al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie ovvero gestendolo, pur sempre in proprio, mediante asta interna.
Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza degli investitori solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimenti, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come pagina 11 di 15 rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_12 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_12
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni Controparte_2
è poi il questionario Mifid redatto ed aggiornato con riferimento al cliente al dettaglio ad opera
[...] dell'intermediario finanziario (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), che, per sua stessa natura, non contiene informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituisce un adempimento necessario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte resistente nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alle operazioni di compravendita delle proprie azioni Controparte_2 concluse dall'odierna parte ricorrente. In ultima analisi, sotto tale specifico profilo ed in ragione dell'onere di forma scritta che caratterizza la materia in esame, si osserva come le comunque generiche risultanze emerse dall'istruttoria orale condotta non assurgano a prova sufficiente in merito al corretto assolvimento degli obblighi informativi, secondo diligenza qualificata, posti a carico dell'intermediario finanziario al momento della sottoscrizione e della ricezione dell'ordine di acquisto da parte del cliente / investitore (cfr. verbale dell'udienza del 7.03.2024).
3. In merito alla domanda attorea di risarcimento dei danni subiti. Onere prova e Contr concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Quantificazione del danno condotta dall' Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 OP del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, in ordine alla specifica natura, CP_12 ai rischi concreti dell'investimento e all'illiquidità delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte da parte attrice, unitamente alle eccezioni sollevate da parte convenuta anche sul punto. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche
pagina 12 di 15 obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, in accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice, in aderenza con la già richiamata decisione n. 4209 del 20.09.2021 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 9 parte attrice), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale pari ad euro 3.358,47, oltre rivalutazione ed interessi, sono provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del Controparte_2 sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'odierno attore in data 4.08.2014 di complessive 200 azioni al prezzo Controparte_2 unitario di euro 17,60 per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 3.527,75 sia il successivo acquisto a titolo gratuito in data 24.04.2015, quali dividendi in natura, di 2 ulteriori azioni;
quindi, per un totale complessivo di 202 azioni in possesso di alla data di Controparte_2 Parte_1 perdita di valore quasi integrale (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. nn. 9, 10 e 22 parte convenuta). Dall'altro lato, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo imputabile alla controparte ovvero all'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo. In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla mancata adesione di all'offerta pubblica di acquisto delle azioni Parte_1 [...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli Controparte_2 azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi Contr meglio indicati nella già richiamata pronuncia dell' per complessivi euro 169,28 (cfr. doc. n. 9 parte attrice), quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, avrebbe potuto evitare pagina 13 di 15 usando l'ordinaria diligenza, essendone stato notiziato dal comunicato stampa di OP del 25 marzo 2021 (cfr. doc. n. 25 parte convenuta). Per altro verso, nonostante parte convenuta abbia dimostrato l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso quanto al contestuale acquisto di certificati di deposito a tassi vantaggiosi derivanti dall'acquisizione della qualifica di socio della banca (cfr. doc. nn.
1 e 6 parte convenuta, nonché dichiarazioni testimoniali di ), la stessa parte non ha allegato Tes_1 specificamente, prima, e provato, poi, l'effettivo incasso da parte dell'investitore di Parte_1 somme derivanti dal tasso d'interesse promozionale riservato ai soci – Controparte_2 questione certamente di rilievo, in astratto sul piano risarcitorio.
In ultima analisi, si deve osservare che nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari eventualmente ancora in possesso dell'investitore, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché Cass. n. 23450 del 26.10.2020).
Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche dell'investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, parte attrice / ricorrente è tenuta, a richiesta dell'odierna parte resistente, a restituire quanto ancora in proprio possesso nel dossier titoli n. 5/3063443 inerente all'acquisto delle azioni oggetto del presente Controparte_2 giudizio ovvero, per quanto emergente in atti, n. 14 azioni emesse da , poi OP0
, e i relativi 808 warrant (cfr. doc. n. 2 parte attrice). OP
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente / investitore, conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario è fondata e può trovare accoglimento in relazione alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in ogni fase, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata ed in ragione del valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a tutte le domande proposte da parte attrice, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1759/2022; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte dal cliente / investitore nei confronti Parte_1 di parte resistente nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. OP
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in Controparte_2 OP
nell'ambito dell'operazione di acquisto di azioni proprie dell'intermediario finanziario
[...] da parte del cliente / investitore in data 4.08.2014. Parte_1
pagina 14 di 15 3. NN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice OP
, della somma di euro 4.270,85 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. NN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice OP
, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi;
spese Parte_1 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 76,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANCRO Parte_1 C.F._1 ANNALISA e dell'avv. AMATO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, N. 16, FORLI' presso il difensore avv. CANCRO ANNALISA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI OP P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, N. 1, MILANO presso il difensore avv. MALAVASI MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 16 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con ordinanza resa a verbale d'udienza del 7.03.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 14.10.2024, ovvero come da prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
“voglia l'Onorevole Giudicante voglia emettere i seguenti provvedimenti: 1) accertare e dichiarare, per i fatti di cui in premessa, il comportamento illegittimo della convenuta ex Controparte_2
, odierna , in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in
[...] Controparte_3
Parma, alla via Università 1; più precisamente: la violazione degli obblighi assunti dalla stessa convenuta in merito agli obblighi precontrattuali informativi verso il sig. nonché il _1 comportamento illegittimo dello stesso , per aver spinto, in pieno spregio agli obblighi Controparte_4 di correttezza e trasparenza ex art. 1175 e 1176 c.c., il sig. all'acquisto di titoli azionari _1
, operazione in contrasto con le conoscenze, esperienze e esigenze del Controparte_2 proprio cliente/consumatore. 2) Accertare il nesso di causalità tra tali condotte e il danno patito dal sig. consistente nella svalutazione dei titoli azionari acquistati ed una perdita di € 3.531,06. _1
3) In conseguenza di tale accertamento, condannare quest'ultima, al risarcimento dei danni
pagina 1 di 15 patrimoniali, subiti dal ricorrente nella misura di Euro 3.531,06, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. 4) Condannare
al pagamento integrale di spese e competenze professionali dei sottoscritti Controparte_5 procuratori”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_6 conclusioni depositato in data 15.10.2024, ovvero “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, − in via principale: rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
− in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque rideterminare il quantum debeatur tenendo conto delle molteplici ragioni esposte in atti e del comportamento del ricorrente;
− in via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 7 marzo 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § VI della comparsa di costituzione e risposta e al § IV della seconda memoria istruttoria di;
− in ogni caso, con riserva di Controparte_6 ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ritualmente notificato alla controparte,
(di seguito anche solo cliente e/o investitore) conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Forlì, quale società incorporante di OP Controparte_2
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo intermediario finanziario
[...]
o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande proposte, così come precisate in data 16.10.2024. Preliminarmente, parte ricorrente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) su espressa sollecitazione di il cliente acquistava in Controparte_2 Parte_1 data 04.08.2014 – per un controvalore pari ad euro 3.527,25 - 200 azioni emesse dallo stesso intermediario finanziario, senza essere debitamente informato delle caratteristiche del prodotto finanziario e senza essere stato correttamente reso edotto della situazione economica della banca;
b) le azioni acquistate mal si addicevano alla bassa propensione al rischio e alla scarsa conoscenza dello strumento finanziario da parte dell'investitore, come risultante dal questionario Mifid del 7.02.2014; c) a seguito della sostanziale perdita di valore delle azioni oggetto d'acquisto, a causa delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava da diversi anni la banca, con conseguente perdita del capitale ivi investito e senza alcuna possibilità di recupero dello stesso, l'odierna parte attrice proponeva due reclami diretti all'intermediario finanziario in data 5.06.2019 e 12.02.2020, che risultavano infruttuosi;
Contr d) quindi, proponeva formale ricorso davanti all' che, con decisione n. 4209 Parte_1 del 20.09.2021, riteneva fondate le doglianze dell'investitore / ricorrente, accogliendone la domanda risarcitoria e dichiarando l'intermediario finanziario tenuto a risarcire il danno derivante dalla non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni intermediate, quantificato in euro 3.531,06, oltre interessi;
e) l'intermediario finanziario non riteneva di adempiere OP Contr spontaneamente alla decisione dell' f) l'investitore instaurava il procedimento di mediazione innanzi all'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, con esito negativo. Ciò premesso in fatto, parte ricorrente lamentava, pertanto, la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare il cliente circa la natura dell'investimento eseguito e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anzi avendo indotto il cliente a porre in essere un'operazione di investimento inadeguata rispetto alla profilatura del cliente / pagina 2 di 15 consumatore in sede di redazione del questionario Mifid. Questionario Mifid, peraltro, redatto ad opera della banca indifferentemente per due distinti soggetti ovvero per lo stesso e per la Parte_1 di lui moglie. Inoltre, parte ricorrente deduceva l'evidente sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva/aggressiva tenuta dall'intermediario finanziario, in violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., e i conseguenti danni patrimoniali patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2022, si costituiva
[...]
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto delle OP Contr domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, precisando che le decisioni dell' non possiedono in ogni caso il carattere della vincolatività. Quanto al rito, parte resistente ne richiedeva il mutamento, attesa l'evidente complessità istruttoria della causa e formulava sin d'ora istanze istruttorie orali al fine di supportare le proprie allegazioni, nonché istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la natura liquida delle azioni . Controparte_2
Quanto al merito, parte resistente evidenziava la corretta profilatura OP dell'investitore che aveva già effettuato investimenti, anche in titoli azionari, per complessivi euro 150.000,00, nonché la consapevole sottovalutazione della propria propensione al rischio da parte dell'investitore medesimo, che ha poi scientemente deciso di mantenere le azioni Controparte_2 nel proprio portafoglio per tutti gli anni seguenti, senza aderire all'OPA promossa da
[...] [...]
. Inoltre, parte resistente deduceva che la banca non aveva mai suggerito l'investimento per cui CP_1
è causa e che aveva sempre tenuto nei confronti dell'investitore un comportamento corretto e diligente, dando atto della corretta profilatura del cliente, della corretta informativa, sia verbale che scritta, sulle caratteristiche e sui rischi relativi all'acquisto delle azioni Caricesena, nonché sul conflitto di interessi, fornita allo stesso investitore al momento della sottoscrizione dell'ordine d'acquisto direttamente impartito. In aggiunta, parte resistente affermava l'inapplicabilità nel caso di specie della disciplina di cui al regolamento CONSOB del 2.03.2009, avendo ad oggetto l'investimento azioni liquide, tenuto conto delle concrete caratteristiche del titolo stesso, non essendo sufficiente di per sé la mancata quotazione su un mercato regolamentato, nonché avendo la banca istituito a far data dal 1.04.2012 un meccanismo di asta settimanale e avendo sempre la stessa nel corso degli anni provveduto agli ordini di acquista e di vendita dei clienti, mediante vendita diretta tra le parti oppure mediante vendita al Fondo
Acquisto Azioni proprie della banca medesima. Pertanto, proprio in ragione della adeguata ed idonea informativa ricevuta dall'investitore , lo stesso aveva, dunque, consapevolmente Parte_1 deciso di procedere all'investimento de quo, con conseguente validità dell'operazione di investimento finanziario per cui è causa, nel corso della quale l'investitore aveva incassato dividendi in natura. All'udienza del 10.11.2022, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e contestualmente ne disponeva la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020. All'udienza del 8.06.2023, differita a tale data con decreto motivato del 7.12.2022, il giudice, come da richiesta, assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e calendarizzava la successiva udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 14.12.2023, svoltasi unicamente in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come disposto con decreto del 27.09.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da parte resistente e rilevava l'inammissibilità della CTU contabile richiesta da parte resistente in quanto superflua ai fini del decidere. All'udienza del 7.03.2024, veniva escusso il testimone di parte resistente e, Tes_1 all'esito, vista la richiesta congiunta dei difensori delle parti e, ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.10.2024, contestualmente sostituendola mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127,
pagina 3 di 15 comma 3 e 127 ter c.p.c.; dando atto, in ogni caso della propria assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, sempre conformemente al piano di gestione dell'arretrato in essere. All'udienza del 16.10.2024, svoltasi unicamente in trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 17.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
Le domande attoree proposte dal cliente / investitore sono fondate sia con Parte_1 riferimento all'accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'operazione di acquisto di 200 azioni Controparte_2 in data 04.08.2014, sia con riferimento alle conseguenti obbligazioni Controparte_2 risarcitorie;
dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito ad alcuni aspetti preliminari necessari ai fini del decidere la presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dall'odierna parte attrice, al fine di fornire una completa valutazione della complessiva vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 si è ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione dalle parti in relazione al preventivo ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (cfr. doc. nn. da 4 a 9 parte attrice e doc. nn. 3 e 4 parte convenuta), nonché alla preventiva instaurazione del procedimento di mediazione innanzi all'organismo di conciliazione prescelto dall'investitore (cfr. doc. n. 10 parte attrice), in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti entro la prima udienza di comparizione e trattazione. A tal proposito e per quanto di specifico interesse, ci si limita a ricordare che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, operando presso la Controparte_8 contribuisce all'implementazione della cd. giustizia complementare, costituendo un sistema stragiudiziale specializzato di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari o Contr finanziari aventi ad oggetto servizi o attività di investimento. La decisione emessa dall' organismo autonomo ed indipendente, all'esito del procedimento integra, senza dubbio, in alternativa alla mediazione, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e, pur non essendo per sua natura vincolante per le parti, svolge in ogni caso una funzione informativa, di tutela della clientela e di educazione finanziaria. Contr Dunque, ferma l'assenza di efficacia esecutiva della decisione n. 4209 del 20.09.2021 emessa dall' tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 9 parte attrice), una tale tempestiva produzione documentale è certamente utilizzabile nel processo civile, quantomeno alla stregua di prova atipica formatasi in altro procedimento nel rispetto del contraddittorio tra le parti (cfr. da ultimo Cass. n. 9507 del 06.04.2023) e valutabile dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.
A tal proposito e fatte salve le valutazioni e gli accertamenti che verranno condotti nel proseguo della presente motivazione in relazione alla responsabilità dell'intermediario finanziario convenuto, risulta opportuno sin d'ora riportare, da un lato, l'esito di un tale procedimento stragiudiziale instaurato dal pagina 4 di 15 cliente / investitore – peraltro, dopo la proposizione di due infruttuosi reclami Parte_1 diretti alla banca (cfr. doc. nn. 3 e 4 parte attrice) -, nei confronti di per cui OP testualmente “il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di euro 3.531,06, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione (…)” (cfr. doc. n. 9 parte attrice) e, dall'altro lato, evidenziare il successivo comportamento dell'intermediario finanziario che non ha ritenuto di adempiere spontaneamente alla decisione in oggetto, come da relativa comunicazione sul proprio sito internet in data 13.12.2021 (cfr. doc. n. 12 parte attrice).
1.2 Sempre preliminarmente, ci si limita a ricordare che gli artt. 112 e 113 c.p.c. impongono al giudice nell'ambito del suo potere di interpretazione e di qualificazione giuridica sia di valutare il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, non limitandosi alla formulazione letterale delle conclusioni della parte e sia, nel rispetto dei principi generali della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di riqualificazione giuridica dei fatti allegati specificamente dalle parti.
In particolare, si rende opportuno richiamare sul punto le seguenti consolidate massime giurisprudenziali che affermano, per un verso, che “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. di recente anche Cass. n. 5832 del 3.03.2021) e, per altro verso, che il giudice ha il potere / dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, essendo infatti, il limite al potere di interpretazione della domanda del giudice del merito, rappresentato dal rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (cfr. Cass. n. 13945 del 3.08.2012).
Ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, alla luce del complessivo esame delle deduzioni contenute nel ricorso depositato in data 21.06.2022 ex art. 702 bis c.p.c. dall'investitore e dei contenuti esplicitati dalla medesima parte nei confronti dell'intermediario Parte_1 finanziario nell'ambito dei ricorsi e reclami proposti in sede stragiudiziale (cfr. doc. nn. 3, 5, 10 parte attrice), non vi è dubbio che l'odierna parte ricorrente abbia proposto domande giudiziali tese all'accertamento della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni assunte dall'intermediario finanziario dell'ambito del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria tra la banca - emittente le azioni intermediate - e il cliente /investitore, nonché alla condanna di parte resistente al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi di informazione circa la natura e le caratteristiche dell'investimento finanziario intermediato, di trasparenza e di comportarsi con la dovuta correttezza e diligenza professionale qualificata, previsti dalla normativa di settore, in relazione all'ordine di acquisto di 200 azioni impartito direttamente dal cliente Controparte_2 Parte_1
in data 04.08.2014 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta).
[...]
1.3 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e comunque non sono state di fatto pagina 5 di 15 specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali intercorsi tra e la Parte_1
, di cui il primo risulta da anni cliente e soprattutto, per quanto di centrale Controparte_2 interesse ai fini del decidere, titolare del dossier titoli, cointestato con la moglie n. Controparte_9
5/3063443 (cfr. doc. nn. 2 e 11 parte attrice e doc. nn.
6-10 e 19 parte convenuta). In particolare, infatti, l'odierna parte attrice ha acquistato in data 4.08.2014, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto direttamente impartito dal cliente medesimo, 200 azioni Controparte_2 emesse dalla banca, al costo unitario di euro 17,60 ovvero per un controvalore di euro
[...]
3.527,75, commissioni comprese (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta).
In relazione a tale operazione finanziaria di acquisto di azioni posta in Controparte_2 essere con l'intermediazione della stessa banca emittente, il cliente / investitore ha incassato dividendi in natura in data 24.04.2015, ricevendo a titolo gratuito 2 ulteriori azioni;
dunque, risultando titolare complessivamente di 202 azioni , unitamente a n. 808 warrant derivanti Controparte_2 dall'Offerta Pubblica di Acquisto poi promossa da (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. nn. OP
9, 10, 23 e 24 parte convenuta).
Inoltre, si rileva come, senza dubbio, in relazione ad una tale operazione di investimento finanziario, il cliente / investitore abbia sottoscritto – senza sollevare, nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione né disconoscimento delle rispettive firme apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il contratto quadro risalente al 24.04.2009 rubricato “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (cfr. doc. n. 19 parte convenuta), nonché il correlato questionario Mifid, oggetto di successivo aggiornamento (anni 2009 e 2014), contenente l'indicazione del profilo finanziario di adeguatezza e la classificazione dell'investitore (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di “rischio medio” – “medio/basso”. In aggiunta e per quanto di specifico interesse, costituisce circostanza documentale il fatto che l'odierna parte attrice avesse in portafoglio, prima dell'acquistato dei titoli azionari per cui è causa nell'anno 2014, in gran parte titoli obbligazionari, nonché altri strumenti finanziari, quali certificati di deposito e fondi comuni di investimento (cfr. doc. n. 6 parte convenuta). Quanto alla specifica operazione di investimento in azioni “impartita Controparte_2 direttamente” con ordine sottoscritto dall'investitore in data 04.08.2014, si deve porre in evidenza che la rispettiva conferma d'inserimento dell'ordine di acquisto espressamente riporta la dicitura che l'operazione è autorizzata dal cliente “nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca”, “nonostante sia stato preventivamente informato che l'operazione non risulta appropriata per il cliente” e che il mercato di riferimento ivi indicato è
“MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). Inoltre, è presente tra “eventuali raccomandazioni operatore” in calce al predetto ordine di acquisto il riferimento a “iniziativa CD soci 1,5%”. Tale specifica circostanza fattuale ha, peraltro, trovato puntuale riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese da dipendente della banca Tes_1 che ha seguito il cliente al dettaglio (cfr. verbale d'udienza del 7.03.2024 capitoli d) e e)).
Ulteriori fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di
[...]
nell'anno 2018, anche a seguito delle verifiche ispettive condotte OP0 dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio.
In particolare, sotto tale profilo e con specifico riferimento alla questione di risarcimento del danno lamentato dal cliente / investitore, che verrà comunque meglio approfondito nel proseguo, occorre dare atto del fatto che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto avente ad OP0 oggetto proprio le azioni ordinarie di con “CORRISPETTIVO Controparte_2
pagina 6 di 15 UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” con pagamento del corrispettivo definito, a cui comunque l'odierna parte ricorrente non ha aderito (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. n. 9 e 10 parte convenuta).
Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere la presente causa riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato
“alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese Parte_2 www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell'Offerente. Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a Parte_2 disposizione sui siti internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di e ancora per quanto di interesse “(…) le azioni CP_11 [...]
non sono e non saranno negoziate su un mercato regolamentato, né su un sistema CP_11 multilaterale di negoziazione, né attraverso altre modalità, rimanendo pertanto anch'esse illiquide (…)” (cfr. doc. nn. 24 e 25 parte convenuta pag. 19). In ultima analisi, si evidenzia un'ulteriore circostanza fattuale non specificamente contestata da parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per cui a seguito della mancata adesione all'offerta pubblica di acquisto lanciata da da parte del cliente , in data OP0 Parte_1 successiva alla scadenza, all'interno del dossier titoli n. 5/3063443, sono ancora presenti 14 azioni emesse da , poi , e i relativi 808 warrant (cfr. doc. n. 2 OP0 OP parte attrice).
2. In merito alla domanda di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'ordine di acquisto di azioni
[...]
e di condanna al risarcimento dei conseguenti danni subiti Controparte_2
Ciò doverosamente ricostruito in fatto e tenuto conto del generale potere di interpretazione e qualificazione giuridica riservato al giudice dagli artt. 112 e 113 c.p.c., la domanda attorea proposta è senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario all'atto della sottoscrizione da parte Controparte_2 dell'investitore dell'ordine di acquisto di azioni proprie dell'intermediario Parte_1 finanziario e soprattutto dell'esecuzione del medesimo ordine direttamente impartito dal cliente da parte di quest'ultimo, come emergente in atti e facendo applicazione degli orientamenti interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, non potendosi che integralmente condividere e, dunque, confermare le valutazioni, gli accertamenti e la quantificazione delle poste di danno posti Contr alla base della già richiamata decisione dell' n. 4209 del 20.09.2021 (cfr. doc. n. 9 parte attrice). 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico,
pagina 7 di 15 richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_12 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria.
Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_12 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema
pagina 8 di 15 d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017).
Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021). 2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i summenzionati principi giuridici, parte ricorrente ha adeguatamente provato la fonte negoziale del proprio diritto di credito – ovvero il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria intrattenuto con l'intermediario finanziario e la documentazione bancaria attestante l'intervenuto acquisto in data 4.08.2014 di 200 azioni della - e Controparte_2 ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata.
Diversamente parte resistente ora , non ha Controparte_2 OP altrettanto adeguatamente fornito nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento ex art. 1218 c.c. delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa emessi e collocati.
In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'investitore anche di un formale servizio di consulenza
– circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di agli obblighi informativi e di Controparte_2 trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis CP_12 applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario finanziario. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dall'investitore Parte_1
in data 24.04.2009 (cfr. doc. n. 19 parte convenuta), nonché sussumibile nell'alveo dell'art.
[...] 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta) - ovvero al momento dell'acquisto delle complessive 200 azioni Controparte_2 da parte del cliente al dettaglio / investitore (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. nn. 1, 2 e 19 parte convenuta), l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata pagina 9 di 15 e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data del 4.08.2014, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni , proprio Controparte_2 sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni sugli elementi di rilievo dell'investimento. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale per cui l'operazione viene eseguita su “MXA Mercato Azioni Carisp” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali informazioni in ordine alla sostanziale illiquidità e al reale ed effettivo grado di rischio delle azioni intermediate, negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena – senza alcuna dettagliata spiegazione, all'epoca della sottoscrizione, in ordine al concreto funzionamento del richiamato “Mercato Azioni Carisp” e al meccanismo dell'asta istituita a far data dal mese di aprile 2012 internamente alla banca;
conseguentemente, quindi, le azioni per Controparte_2 cui è causa sono state cedute all'investitore in contropartita diretta, senza assolvere ai relativi obblighi informativi e di trasparenza. Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio Parte_1 di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle azioni per cui è causa, effettuando un bilanciamento circa i concreti vantaggi complessivi dell'operazione (quindi anche considerate le ulteriori agevolazioni erogate).
Si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni consigliate all'odierna parte attrice dalla banca – banca che senza dubbio ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. n. 1 parte attrice) - né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 24.04.2009 (cfr. doc. n. 19 parte convenuta), né le copie dei relativi questionari Mifid risalenti agli anni 2009 e 2014 (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), né tantomeno l'ordine di acquisto direttamente impartito dal cliente e la relativa nota informativa, prodotti in atti (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta).
Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 19 parte convenuta pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da Controparte_2 non risulta fornita nemmeno dalla complessiva analisi della conferma d'inserimento dell'ordine
[...] di compravendita titoli azionari impartito direttamente dal cliente in data 4.08.2014, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale natura che caratterizza le azioni pagina 10 di 15 proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . Controparte_2
Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio medio, come nella specie definito dalla stessa in sede di profilatura del cliente, esclusivamente sulla base della Controparte_2 sintetica e non meglio precisata indicazione testuale ivi contenuta ovvero che l'operazione è eseguita su
“MXA Mercato Azioni Carisp”, nonché della dicitura “operazione impartita direttamente dal cliente”. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dall'investitore, di autorizzazione delle operazioni di acquisto di azioni nonostante la Controparte_2 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse e di non appropriatezza, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione del concreto motivo della dichiarata inadeguatezza dell'operazione e del conflitto di interesse, atta, dunque, ad informare e a rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole circa l'effettiva natura e conseguente rischiosità dei titoli azionari. In aggiunta, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la natura liquida OP delle azioni al momento dell'acquisto da parte dell'investitore Controparte_2 Parte_1
, in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte dell'originaria e limitata indicazione testuale
[...] da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, di eseguire la specifica operazione su “MXA Mercato Azioni Carisp”. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro argomentato dalla consulenza Controparte_2 tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta).
In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta e di esecuzione dell'ordine di acquisto impartito dall'odierna parte ricorrente, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni , su un mercato non regolamentato e, quindi, Controparte_2 chiuso ed in ogni caso gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato il cliente al dettaglio, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie ovvero gestendolo, pur sempre in proprio, mediante asta interna.
Informazioni che sono entrati nella sfera di conoscenza degli investitori solo in un momento successivo rispetto alla conclusione dei singoli contratti di investimenti, probabilmente al verificarsi della perdita pressoché totale di valore dei titoli azionari acquistati.
In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come pagina 11 di 15 rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito dell'attività ispettiva espletata CP_12 nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_12
Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni Controparte_2
è poi il questionario Mifid redatto ed aggiornato con riferimento al cliente al dettaglio ad opera
[...] dell'intermediario finanziario (cfr. doc. nn. 7 e 8 parte convenuta), che, per sua stessa natura, non contiene informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituisce un adempimento necessario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte resistente nell'ambito del Contr procedimento svoltosi innanzi all' e del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alle operazioni di compravendita delle proprie azioni Controparte_2 concluse dall'odierna parte ricorrente. In ultima analisi, sotto tale specifico profilo ed in ragione dell'onere di forma scritta che caratterizza la materia in esame, si osserva come le comunque generiche risultanze emerse dall'istruttoria orale condotta non assurgano a prova sufficiente in merito al corretto assolvimento degli obblighi informativi, secondo diligenza qualificata, posti a carico dell'intermediario finanziario al momento della sottoscrizione e della ricezione dell'ordine di acquisto da parte del cliente / investitore (cfr. verbale dell'udienza del 7.03.2024).
3. In merito alla domanda attorea di risarcimento dei danni subiti. Onere prova e Contr concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Quantificazione del danno condotta dall' Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 OP del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, in ordine alla specifica natura, CP_12 ai rischi concreti dell'investimento e all'illiquidità delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande restitutorie / risarcitorie proposte da parte attrice, unitamente alle eccezioni sollevate da parte convenuta anche sul punto. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012).
In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale.
Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche
pagina 12 di 15 obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento
(cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, in accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice, in aderenza con la già richiamata decisione n. 4209 del 20.09.2021 emessa dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie tra le odierne parti processuali e sui medesimi fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 9 parte attrice), la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale pari ad euro 3.358,47, oltre rivalutazione ed interessi, sono provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente e del Controparte_2 sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte dell'odierno attore in data 4.08.2014 di complessive 200 azioni al prezzo Controparte_2 unitario di euro 17,60 per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 3.527,75 sia il successivo acquisto a titolo gratuito in data 24.04.2015, quali dividendi in natura, di 2 ulteriori azioni;
quindi, per un totale complessivo di 202 azioni in possesso di alla data di Controparte_2 Parte_1 perdita di valore quasi integrale (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. nn. 9, 10 e 22 parte convenuta). Dall'altro lato, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo imputabile alla controparte ovvero all'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo. In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla mancata adesione di all'offerta pubblica di acquisto delle azioni Parte_1 [...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli Controparte_2 azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi Contr meglio indicati nella già richiamata pronuncia dell' per complessivi euro 169,28 (cfr. doc. n. 9 parte attrice), quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, avrebbe potuto evitare pagina 13 di 15 usando l'ordinaria diligenza, essendone stato notiziato dal comunicato stampa di OP del 25 marzo 2021 (cfr. doc. n. 25 parte convenuta). Per altro verso, nonostante parte convenuta abbia dimostrato l'incidenza causale del comportamento dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso quanto al contestuale acquisto di certificati di deposito a tassi vantaggiosi derivanti dall'acquisizione della qualifica di socio della banca (cfr. doc. nn.
1 e 6 parte convenuta, nonché dichiarazioni testimoniali di ), la stessa parte non ha allegato Tes_1 specificamente, prima, e provato, poi, l'effettivo incasso da parte dell'investitore di Parte_1 somme derivanti dal tasso d'interesse promozionale riservato ai soci – Controparte_2 questione certamente di rilievo, in astratto sul piano risarcitorio.
In ultima analisi, si deve osservare che nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari eventualmente ancora in possesso dell'investitore, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché Cass. n. 23450 del 26.10.2020).
Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche dell'investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, parte attrice / ricorrente è tenuta, a richiesta dell'odierna parte resistente, a restituire quanto ancora in proprio possesso nel dossier titoli n. 5/3063443 inerente all'acquisto delle azioni oggetto del presente Controparte_2 giudizio ovvero, per quanto emergente in atti, n. 14 azioni emesse da , poi OP0
, e i relativi 808 warrant (cfr. doc. n. 2 parte attrice). OP
In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente / investitore, conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario è fondata e può trovare accoglimento in relazione alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022).
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in ogni fase, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata ed in ragione del valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta in relazione a tutte le domande proposte da parte attrice, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1759/2022; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte dal cliente / investitore nei confronti Parte_1 di parte resistente nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. OP
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in Controparte_2 OP
nell'ambito dell'operazione di acquisto di azioni proprie dell'intermediario finanziario
[...] da parte del cliente / investitore in data 4.08.2014. Parte_1
pagina 14 di 15 3. NN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice OP
, della somma di euro 4.270,85 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. NN parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice OP
, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi;
spese Parte_1 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 76,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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