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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8380 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 24/06/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.32159 /2023 Tra
( avv.BRUNETTI ALESSANDRO ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell' del 25 CP_1 agosto 2022, con il quale l' ha disconosciuto la validità del suo rapporto di lavoro CP_2 subordinato con la società DISBUC- DIRITTO SVILUPPO BUROCRAZIA CONSULTING srl, nonché la relativa iscrizione nella gestione . A fondamento del CP_1 ricorso ha esposto: di essere stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale (30, poi 28 ore settimanali) dal 16 settembre 2019 al 15 settembre 2022, con la mansione di "Impiegato Amministrativo"; di aver svolto mansioni di assistenza informatica, archiviazione documenti, deposito atti giudiziari, traduzioni dall'inglese all'italiano, accompagnamento/assistenza a legali e gestione degli immobili della società ; che nel 2020 era stata avviata un'indagine penale a carico della DISBUC, dei suoi vertici e del Prof. Avv. EN TO (padre del ricorrente) e che, a seguito di accertamenti, la Guardia di Finanza nel 2022 aveva inviato una nota all sostenendo la "fittizietà" della sua posizione lavorativa, in quanto non si CP_1 sarebbe mai presentato né avrebbe svolto attività presso la sede della società . Ha riferito che tale conclusione è scaturita dalle dichiarazioni dei soci, e Parte_2 [...]
( che era anche amministratrice) le quali devono ritenersi inattendibili, in Persona_1 quanto l'ostilità dei predetti verso il Prof. , emersa da intercettazioni Parte_1 telefoniche, aveva influenzato le loro dichiarazioni. Ha ribadito che il rapporto di lavoro si era svolto in aderenza all'articolo 2094 del codice civile, con rispetto di un orario preciso, ricezione di direttive e svolgimento effettivo delle mansioni descritte. Ha eccepito la mancata notifica del provvedimento nonché l'irregolarità del procedimento di disconoscimento, disposto d'ufficio e senza contraddittorio o accesso ispettivo da parte dell' , che si è basato unicamente sul verbale della GdF, lamentando la carenza CP_1 di motivazione, la violazione dei principi di trasparenza amministrativa e del diritto di replica, e la contraddittorietà dell'azione che, dopo il disconoscimento, aveva CP_1 continuato a notificare richieste di regolarizzazione e avvisi di pagamento contributi. Ha inoltre evidenziato che il GUP del Tribunale di Roma con sentenza n. 881/2023, ( divenuta irrevocabile) ha prosciolto tutti gli imputati (società, soci, Prof. ) Parte_1
"perché i fatti non sussistono", smentendo l'ipotesi accusatoria di una "cartiera" e riconoscendo l'effettiva operatività della DISBUC e che tale proscioglimento mina alla radice il presupposto del disconoscimento . Tanto premesso ha chiesto di : CP_1 dichiarare nullo e/o annullabile il provvedimento del 25 agosto 2022, dichiarare la CP_1 validità del rapporto di lavoro subordinato tra la DISBUC e il ricorrente e ordinare all la sua re-iscrizione nella gestione – sezione lavoratori subordinati. CP_1 CP_1
L' si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone CP_1
l'integrale rigetto. A tal fine, ha dedotto: che il provvedimento di disconoscimento (prot.
.CMBDR.26/08/2022.4040541) era stato correttamente notificato in data CP_1
26/08/2022 alla società e che la mancata notifica al lavoratore costituisce un vizio formale non invalidante, in quanto il ricorrente era comunque venuto a conoscenza del contenuto del provvedimento e aveva potuto esercitare il proprio diritto al contraddittorio, raggiungendo lo scopo legale della norma procedimentale. Nel merito, ha ribadito la facoltà di emettere provvedimenti di disconoscimento basati sugli accertamenti ispettivi, sottolineando che l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato ricade sul ricorrente. Ha precisato di essersi avvalso delle risultanze del verbale della Guardia di Finanza (prot. 088159/2022), dal quale, anche sulla base delle dichiarazioni di altri soggetti operanti presso la società, emergeva che il ricorrente non aveva mai svolto attività lavorativa presso la sede e che il rapporto era da considerarsi fittizio. Ha ribadito, infine il valore probatorio dei verbali ispettivi il cui contenuto fa fede fino a querela di falso per i fatti avvenuti in presenza degli ispettori precisando che le circostanze apprese da terzi o da altre indagini hanno un indubbio grado di attendibilità, superabile solo da prova specifica e contraria fornita dal ricorrente.
Istruita documentalmente e a mezzo testimoni, la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art 127 ter cpc . 1)Preliminarmente si rileva l'infondatezza delle doglianze relative alla regolarità formale del provvedimento. In primo luogo, per quanto riguarda l'omessa notifica, si osserva che è pacifico che il provvedimento di disconoscimento è stato regolarmente notificato alla società il 26 agosto 2022, trattandosi di accertamento volto a verificare l'insussistenza di obblighi contributivi derivanti da un preteso rapporto di lavoro. Il fatto che non sia stato notificato anche al lavoratore non inficia la legittimità del procedimento. Per giurisprudenza consolidata , applicata anche agli atti amministrativi, il vizio formale della notifica non invalida l'atto se il destinatario, come nel caso in esame, è comunque venuto a conoscenza del suo contenuto e ha potuto esercitare appieno le proprie difese.
In secondo luogo, le censure relative alla pretesa violazione del contraddittorio preventivo non sono fondate. L' , quale ente preposto alla gestione previdenziale, ha CP_1 la legittima facoltà di disconoscere d'ufficio i rapporti di lavoro ritenuti fittizi, soprattutto quando tali decisioni si basano su accertamenti ispettivi condotti da organi di polizia giudiziaria come la Guardia di Finanza. I verbali redatti dalla GdF godono di un' efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti constatati personalmente dagli operanti e possono essere posti a base delle determinazioni dell' , rientrando in un'ottica di collaborazione istituzionale tra pubbliche CP_1 amministrazioni. Non è necessaria una nuova e autonoma attività ispettiva dell se CP_1 le risultanze degli accertamenti già svolti da altri organi sono considerate sufficienti. L'onere della prova della sussistenza del rapporto di lavoro e dei suoi elementi tipici ricade, in questi casi, sul lavoratore che contesta il disconoscimento.
Parimenti infondata, infine, è la lamentata contraddittorietà dell' riguardo alle CP_1 richieste di regolarizzazione e agli avvisi di pagamento contributi emessi successivamente al provvedimento di disconoscimento. Come è noto, tra l'acquisizione degli elementi valutativi da parte dell'ente e l'adozione degli atti gestionali o esecutivi possono intercorrere fisiologici tempi tecnici, dovuti alla gestione informatica delle posizioni assicurative e contributive. È plausibile, quindi, che tali notifiche siano dovute a tempi tecnici legati all'aggiornamento dei sistemi informatici dell'Istituto a seguito del provvedimento di disconoscimento. La notifica di un avviso di addebito a settembre 2022, a fronte di un disconoscimento di agosto 2022, rientra in una finestra temporale in cui i flussi amministrativi possono ancora generare richieste basate sulle precedenti registrazioni, prima della recezione e implementazione del disconoscimento nei sistemi automatizzati. Tali evenienze procedurali non costituiscono una revoca implicita del provvedimento di disconoscimento, né dimostrano una sua intrinseca illegittimità, ma rappresentano piuttosto un mero disallineamento temporaneo tra i diversi processi amministrativi dell'Ente.
2)Nel merito il disconoscimento del rapporto da parte dell si basa sul verbale della CP_1
GdF del 6.5.22 ( in atti) nel quale si legge: "Nell'ambito del medesimo procedimento penale è venuta alla luce la posizione lavorativa di Parte_1 figlio di EN, unico dipendente della DISBUC, assunto in data 16.09.2019 con contratto di apprendistato, il quale ha percepito dall' contributi pubblici sotto CP_1 forma di "cassa integrazione in deroga" da COVID-19. In tale contesto, è tuttavia emerso che: non ha mai svolto alcuna attività lavorativa Parte_1
a favore della DISBUC, come dichiarato in atti da: socio di Parte_2
DISBUC dal 7.10.2017 al 14.5.2021 il quale ha dichiarato: '... ln sostanza la costituzione della Disbuc non ha apportato alcuna variazione alla situazione preesistente, ovvero ero sempre io l'unico collaboratore del presente negli Parte_1 uffici di Roma a cui si è aggiunta la presenza di mia moglie che è venuta a lavorare presso il predetto studio, con mansioni di segretaria, prevalentemente di mattina, percependo un compenso di socio lavoratore della DISBUC dell'importo di cinquecento euro mensili”.' Lo stesso, circa il motivo che aveva portato ad assumere il giovane e le sue presunte mansioni svolte, ha poi affermato: 'Lo ha disposto il padre VINCENZO che ha curato direttamente con il commercialista le pratiche relative alla sua assunzione. Posso riferire che non l'ho mai visto presso lo studio. L'unica volta che l'ho visto è stato in occasione del trasloco dello studio.' socio di DISBUC DAL Persona_1
7.10.2017 AL 14.5.2021 Nonché amministratore unico dal 07/10/2017 al 04/06/2021…ha dichiarato: 'È stato assunto su disposizione del'avv. e non so Parte_1 per quale motivo. Preciso che non l'ho mai conosciuto.' …DE Parte_3
Collaboratrice dello studio legale …ha affermato: '….Credo che si rechi qui Parte_1 per fare dei piccoli lavori di manutenzione, ad esempio la sostituzione di una lampadina, in quanto lui viene presso la Disbuc dopo che io lascio lo studio, all'incirca verso le tre e mezza. Non so dirvi con quale frequenza lui si reca presso la Disbuc. Personalmente lo avrò visto una o due volte in tale studio.' Nel verbale, si legge ancora, in merito alla richiesta, rivolta al commercialista della società, dott. di indicare da Tes_1 chi avesse ricevuto le disposizioni di presentare all' le istanze di CIG in favore di CP_1
, questi ha dichiarato 'lo Studio, sin dalla costituzione della Parte_1
Disbuc riceveva disposizioni dall'amministratore e ritengo che, anche per la richiesta Part della in favore di vi sia stata una interlocuzione verbale Parte_1
o a mezzo mail nei medesimi termini. Preciso che, per la presentazione di istanze CIG, nella prassi non viene prodotta una richiesta scritta da parte del datore di lavoro per l'ottenimento della CIG in favore del lavoratore, in quanto detta richiesta avviene o per le vie brevi o via mail'.Il verbale ha inoltre evidenziato come i cedolini paga intestati a “riferiti al periodo compreso tra il mese di settembre 2019 e il Parte_1 mese di luglio 2021" attestassero una "presenza costante e continuativa di 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e nessuna assenza (ad esclusione dei giorni festivi)", rilevando che "le ore di lavoro prestato, così come indicate nelle buste paga, risultano palesemente in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dai soci della Disbuc" e che "tali testimonianze risultano in linea con quanto appreso dalle intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali non sono mai emersi elementi che lasciassero presumere la presenza del giovane presso la sede di Disbuc". A riprova della fittizietà, il verbale ha altresì sottolineato che: "il 9 febbraio 2021, giorno in cui questa p.g. ha dato esecuzione ad una perquisizione negli uffici della Disbuc, Parte_1 avrebbe svolto la propria prestazione lavorativa per 6 ore. Tuttavia, come già anticipato, la presenza del giovane nei citati locali non è stata riscontrata né all'atto dell'accesso né durante tutte le operazioni di polizia (terminate alle ore 15.15 circa)"; e che "nonostante il G.I.P. abbia disposto, in data 13.04.2021, la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nei confronti della Disbuc per la durata di un anno, provvedimento notificato in data 15.04.2021, la società ha emesso le buste paga nei confronti del F sino al mese di luglio 2021, continuando ad indicare in esse l'esecuzione di prestazioni lavorative per sei ore ogni giorno." Il verbale conclude affermando che "Gli elementi probatori raccolti nel corso delle attività d'indagine così come sopra descritti permettono quindi di affermare che Parte_1 sia stato fittiziamente assunto presso la DISBUC, soggetto giuridico di comodo creato dal genitore."
Tali risultanze hanno trovato riscontro all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale.
La teste ha dichiarato: " Ho collaborato con la Disbuc dal ottobre 20 a Tes_2 marzo 2021 come legale. Frequentavo gli uffici della società. Andavo dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16. Conosco di nome il ricorrente e ho avuto modo di vederlo a via Po una volta. Inoltre lo conosco perché il figlio del professor con il quale Parte_1 collaboro tuttora. Io sapevo che il ricorrente svolgeva qualche lavoro per la società perché me lo diceva il padre. Mi spiegò che lui si occupava di fare dei lavoretti, come sostituire le lampadine oppure fare le pulizie, chiaramente negli orari in cui io non ero presente. Ricordo che una volta ci vennero consegnati dei pacchi e lui, che in quel momento non era presente in sede, venne e li portò via. Ricordo che in un'occasione avvisai EN TO che la lampadina del bagno delle donne era rotta e lui mi disse che avrebbe provveduto a farla cambiare, cosa che avvenne il giorno dopo. Io diedi per scontato che fosse stato adr il padre mi disse che lui Parte_1 veniva allo studio quando era vuoto quindi dopo le 19 anche perché all'epoca lui studiava. Sicuramente lui non veniva durante il mio orario. Adr l'ufficio era circa 80 mq."
La teste ha dichiarato: " Ho lavorato per la società Disbuc in segreteria, mi pare Per_1 dal 2017 fino al 2021-22. Sono stata anche amministratore unico della società. Frequentavo gli uffici dal lunedì al venerdì dal mattino fino a ora di pranzo anche se non avevo degli orari precisi perché dipendeva dal lavoro da svolgere. Non conosco personalmente il ricorrente, ma so chi è. È il figlio del professor che era Parte_1
l'amministratore di fatto della società. Non mi ricordo se ho mai visto il ricorrente in sede. Non so se lui svolgesse attività lavorativa per la società. A me non è mai arrivato niente di suo. Preciso che io mi occupavo anche trascrivere gli appunti del professor
e delle lettere e non ho mai visto nulla che riguardasse il ricorrente. Non so Parte_1 chi si occupasse delle pulizie dell'ufficio. So che periodicamente venivano dei domestici, ma non so essere più precisa. Non so se si occupasse della manutenzione. Mi risulta che il ricorrente era stato assunto dalla società, ma non so perché. Ero io che mi occupavo di archiviare documenti e delle traduzioni dall'inglese. Del deposito degli atti giudiziari se ne occupava mio marito " Parte_2
Il teste ha dichiarato: " Sono stato socio della Disbuc dal 2018-2019 al 2020. Pt_2
Inoltre, essendo avvocato, facevo anche le consulenze legali della società. Frequentavo l'ufficio quasi tutti giorni preferibilmente la mattina fino a ora di pranzo e poche volte il pomeriggio. Conosco il ricorrente, che è il figlio di EN TO, perché l'ho visto un paio di volte in ufficio. Una volta ricordo che, poiché dovevamo spostare la sede abbiamo messo dei faldoni di macchina. Un'altra volta lo vidi insieme al padre, ma non ebbi modo di parlarci e non so cosa stesse facendo. Mi risulta che fosse assunto dalla società, ma non so che attività svolgesse. Per quanto riguarda le pulizie dell'ufficio ricordo che veniva una persona con cadenza settimanale o bisettimanale, non ricordo con precisione. Non so se fosse un dipendente della società. Non so chi si occupasse della manutenzione. Adr in un periodo mia moglie si è occupata della archiviazione dei documenti delle traduzioni. Lei lavorava in ufficio e faceva prevalentemente lavoro di segreteria. Non so chi si occupasse del deposito degli atti giudiziari. Adr Può essere che sia capitato che lo abbia fatto anche io, ma non me lo ricordo. Non è una cosa che facevo abitualmente."
Dall'esame del materiale istruttorio raccolto emerge in modo univoco la mancanza di una prestazione lavorativa effettiva da parte del ricorrente. Le dichiarazioni rese ( sia in sede amministrativa che giudiziaria) dai soggetti che frequentavano quotidianamente gli uffici della società – tra cui i soci, l'amministratore, i collaboratori e il commercialista – convergono nel rappresentare un contesto in cui il ricorrente non era presente nei locali della società, o lo era solo in rare occasioni (trasloco, ritiro di pacchi). Nessuno è stato in grado di descrivere concretamente le mansioni svolte, né è stato in grado di riferire di averlo visto all'opera o di aver ricevuto collaborazione da lui. Non risultano documenti, corrispondenze o atti aziendali che attestino l'esecuzione di compiti da parte del ricorrente. Le dichiarazioni secondo cui il si occupasse di “lavoretti” (pulizie, Parte_1 manutenzioni), sono vaghe, prive di riscontri e riferite “per sentito dire”. Il contratto di apprendistato prodotto in atti, che indicava mansioni di impiegato amministrativo addetto alla digitalizzazione degli atti, al deposito negli uffici giudiziari d'Italia e alla manutenzione di telefoni e fotocopiatrici, seppur formalmente esistente, non ha trovato alcun riscontro fattuale nell'attività lavorativa del ricorrente. Le testimonianze concordano nel negare la sua presenza abituale e l'effettivo svolgimento delle mansioni contrattualizzate. In particolare, la circostanza riferita dalla teste secondo Tes_2 cui il ricorrente si recava in ufficio "solo quando era vuoto, quindi dopo le 19", rende incompatibile qualsiasi forma di apprendistato, che per sua natura richiede affiancamento, supervisione e formazione continua. Un apprendista necessita di un tutor e di un ambiente di lavoro attivo per acquisire le competenze necessarie, elementi del tutto assenti nel caso di specie. Anche le buste paga prodotte – dalle quali risulterebbe una prestazione giornaliera di sei ore, dal lunedì al venerdì, senza assenze per un periodo di quasi due anni – appaiono incongruenti e smentite dagli elementi emersi in sede ispettiva ( in particolare : l'assenza di durante la perquisizione della GdF il 9 Parte_1 febbraio 2021- giorno in cui avrebbe dovuto lavorare 6 ore- e l'emissione continuativa delle buste paga fino a luglio 2021, nonostante la società Disbuc fosse stata colpita da misura cautelare di interdizione dall'attività a partire dal 13 aprile 2021).
Alla luce di tali elementi, appare evidente come il rapporto di lavoro del ricorrente con la società Disbuc fosse meramente formale e non sostanziale. Come correttamente evidenziato dalla Guardia di Finanza, l'instaurazione del rapporto di lavoro appare priva di effettiva giustificazione economico-produttiva e risulta verosimilmente funzionale a consentire l'indebita percezione di provvidenze pubbliche, in particolare delle misure di integrazione salariale in deroga previste in via eccezionale nel periodo di riferimento.
Infine si osserva che la sentenza penale di proscioglimento n 881/23 in atti, nella quale il Giudice dell'Udienza Preliminare ha escluso che la società DISBUC fosse una mera
“cartiera”, riconoscendone l'effettiva operatività e, conseguentemente, rigettando l'ipotesi accusatoria di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è dirimente nel presente giudizio. Il riconoscimento dell'effettiva operatività della società attiene alla diversa questione della configurabilità di reati tributari, ma non implica alcun automatismo quanto alla genuinità dei rapporti di lavoro formalizzati al suo interno. Nel presente procedimento, ciò che rileva è la verifica concreta dell'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri propri del diritto del lavoro. Anche un'impresa operativa può dar luogo a rapporti simulati, privi dei requisiti tipici della subordinazione, al fine di ottenere indebiti vantaggi contributivi o di regolarizzare posizioni fittizie. L ha il potere–dovere di accertare autonomamente la reale CP_1 sussistenza della prestazione lavorativa e degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, indipendentemente dagli esiti del processo penale. Il giudicato penale, limitato al profilo della reale esistenza dell'attività d'impresa, non preclude tale autonoma valutazione.
In conclusione, la richiesta del ricorrente di vedere riconosciuto il rapporto di lavoro deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che si CP_1 liquidano in complessivi Euro 5000 oltre oneri di legge.
Il Giudice