Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente
Consigliere rel. dott. Silvana Sica
Consigliere dott. Stefano Risolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 3890/2024 avente ad oggetto: "Modifica condizioni divorzio"
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa
,Parte 1 nata a [...] il [...],
), studio in VIA G. DE FALCO 54 80010 dall'avv. CHIERCHIA GIUSEPPE C.F. 2
QUARTO, come da procura in atti;
appellante
E
,nato a [...] il [...] C.F. 3 ), rappresentato e CP 1
difeso dall'avv. COVELLI MARIANGELA C.F. 4 ), studio in VIA BERNARDO
CAVALLINO 6 80100 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto il 23 maggio 2023 da Parte 1 per ottenere la revoca dell'assegno divorzile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, posto a suo carico e a favore di CP 1 dalla sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 27 luglio 2012, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 aprile 2024, ha rilevato quanto segue.
1.Il ricorrente non aveva fornito dimostrazione dell'allegato mutamento della condizione patrimoniale a seguito dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa per quiescenza, sin dall'1 gennaio 2023, che avrebbe asseritamente comportato la riduzione della rimunerazione percepita da € 2.138,48 e € 1.829,25 mensili. Peraltro, anche a voler ritenere veritiera la diminuzione delle entrate, l'entità della stessa,
2. La lamentata inerzia della CP 1 nel rinvenimento di un'occupazione lavorativa nel lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, ben ventisette anni, non assumeva rilievo ai fini della revoca dell'assegno divorzile.
3. Le spese processuali dovevano essere poste a carico del soccombente Pt_1
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello Parte_1 con ricorso dell'11 settembre 2024, il quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha chiesto, in via preliminare, il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. su alcune questioni, specificate in parte motiva, e nel merito ha concluso perché la Corte voglia revocare l'assegno divorzile di € 200,00 posto a suo carico in favore della CP 1 in subordine n ha chiesto la riduzione, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. In via istruttoria, ha richiesto ordinare all'appellata il deposito della documentazione reddituale e disporre indagini patrimoniali.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la CP_1 si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Depositate le note di trattazione scritta, con provvedimento del 15 gennaio 2025 la Corte ha riservato la decisione.
Il Lepre, nel dolersi dell'impugnata decisione, deduce quanto segue.
I primi giudici avevano erroneamente ritenuto che l'indolenza mostrata dall'ex coniuge, la quale non aveva ricercato un'occupazione lavorativa nonostante il tempo trascorso dalla separazione, non costituisse una circostanza sopravvenuta. Invero, la recente giurisprudenza di legittimità aveva ribadito il dovere di attivarsi per conseguire l'indipendenza economica, espressione del principio di autoresponsabilità che, in quanto tale, assumeva valenza anche sul piano del giudizio di comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Al riguardo, la CP_1 non aveva contestato la lamentata inerzia e, comunque, non aveva dimostrato, come a lei incombeva, di essersi attivata per reperire un lavoro.
Inoltre, il tribunale non aveva valutato in maniera sistematica il peggioramento reddituale e delle condizioni di salute dell'appellato in relazione all'attuale situazione dell'ex coniuge, in giovane età ed in perfetta salute, sì da essere in grado di rinvenire un'occupazione, in assenza del deposito, da parte di quest'ultima di documentazione fiscale.
Ha, quindi, chiesto che l'adita Corte voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in ordine alla seguente questione di diritto, rilevante per la decisione e di particolare importanza:Se l'art. 9 della L. 898/70 debba essere interpretato nel senso che il coniuge beneficiario dell'assegno divorzile, se in età lavorativa, abbia l'onere di adoperarsi attivamente per rendersi economicamente autosufficiente, pena la perdita del diritto all'assegno stesso>>.
Al riguardo, ha dedotto:
a)in relazione alla rilevanza della questione per la decisione della causa: la condotta della CP 1 che, pur essendo trascorsi dodici anni dal divorzio, era ancora inoccupata era decisiva a fini della richiesta revoca del beneficio;
b)in relazione alla particolare importanza della questione: l'interpretazione dell'art. 9 L.898/70 rispetto all'onere di attivarsi dell'ex coniuge era fondamentale per garantire uniformità nell'applicazione del diritto in materia di assegno divorzile;
c)in relazione alla necessità di un intervento nomofilattico: permanevano incertezze interpretative in ordine all'estensione ed alle conseguenze concrete del principio di autoresponsabilità, con particolare riferimento all'onere di attivarsi del coniuge beneficiario ed alle conseguenze della sua inerzia;
d)in relazione alle potenziali ripercussioni sistematiche: la risoluzione della questione poteva riverberarsi su plurime ipotesi di modifica delle condizioni di divorzio, sì da influenzare l'interpretazione del concetto di giustificati motivi>> previsto dall'art. 9 L. 898/70;
e)in relazione alla correttezza dei principi costituzionali: l'interpretazione propugnata consentiva di bilanciare il diritto all'assistenza economica post-coniugale con il dovere di solidarietà sociale e il principio di uguaglianza sostanziale sanciti dalla Costituzione.
Giova premettere che il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale di cui all'art 363 bis cod. proc. civ. ha finalità precipuamente deflattiva, perseguita attraverso l'enunciazione di un principio di diritto, che può costituire un precedente in una serie di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale.
Quindi oggetto del rinvio deve essere una questione esclusivamente di diritto, di merito, ma anche di rito, rilevante, in quanto necessaria per la risoluzione, anche se parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente, e nuova, da intendersi nel senso che non sia stata ancora risolta>> dalla
Corte di Cassazione. La questione sollevata con il rinvio pregiudiziale deve inoltre presentare gravi difficoltà interpretative>>, tanto da essere richiesto che l'ordinanza, che dispone il rinvio pregiudiziale, rechi la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. È pertanto, necessario che il giudice di merito remittente esamini tutte le interpretazioni alternative, evidenziandone i contrasti e la grave difficoltà per la loro risoluzione;
in ultimo, è necessario che la questione sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi>>, ciò ricollegandosi alla funzione deflattiva dell'istituto.
Orbene, il richiamato comma uno dell'art. 9 della L. 898/70, laddove è previsto che Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 >> è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs 149/2022, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, e, la modifica dei provvedimenti, quelli inerenti sia la separazione, sia il divorzio, sia i figli nati fuori dal matrimonio, è stata disciplinata dall'art. 473 bis.29 cod. proc. civ., il quale stabilisce, con disposizione pressoché sovrapponibile, ad esclusione del rito prescelto, che Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici>>.
Posto, quindi, che la revisione dell'assegno divorzile richiede pur sempre la presenza di giustificati motivi e impone, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, e che, pertanto, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (ex plurimis, Cass. 354/2023; Cass.
23091/2024), appare evidente che l'art. 473 bis.29 cod. proc. civ. non costituisca né una nuova disposizione, né ricorra, al riguardo, un equivoco orientamento giurisprudenziale. Il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene, invero, agli elementi di fatto, tra i quali l'asserita inerzia dell'ex coniuge nella ricerca di un'occupazione, e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.
Nel merito, deve rilevarsi che l'appellante non si confronta adeguatamente con la ragione decisoria esposta dal Tribunale e non tiene conto che si tratta di un giudizio di revisione, in cui non si attribuisce ex novo un assegno divorzile, diritto già affermato nella precedente statuizione giudiziale, ma si valuta solo l'incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti.
Ciò premesso, deve osservarsi che l'onere della prova grava su colui che agisce e che deve essere assolto pienamente: spetta quindi al soggetto obbligato a corrispondere l'assegno divorzile dare la dimostrazione puntuale e specifica della contrazione del reddito documentando a quanto ammontavano i redditi in sede di divorzio e a quanto essi corrispondano alla attualità, al fine di dimostrare non soltanto il fatto in sé, ma che esso, nel contesto di tutti gli elementi già valutati dal giudice del divorzio, costituisca un elemento significativo idoneo a giustificare la chiesta riduzione del contributo.
Orbene, dalla sentenza divorzile emerge che, nell'anno di imposta 2007, il Pt 1 percepiva la retribuzione mensile, quale dipendente delle Poste Italiane s.p.a., di € 2.138,48, mentre la CP_1 era occupata quale collaboratrice domestica, sia pur senza regolare contratto.
Come correttamente ritenuto dai primi giudici, l'appellante, tuttavia, non ha comprovato l'importo del trattamento di quiescenza di cui gode sin dall'1 gennaio 2023, essendosi limitato a depositare una mera rappresentazione fotografica dell'accredito stipendiale, pari a € 1.829,25, di incerta provenienza, invece della necessaria documentazione fiscale relativa all'anno di imposta 2023.
Sotto altro profilo, alcun pregio assume la lamentata inerzia dell'ex coniuge nel reperimento di un'occupazione al fine di far ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 473 bis.29 cod. proc. civ. atteso che in tal modo l'appellante intende unicamente rivalutare le motivazioni che indusse il tribunale a riconoscere alla CP_1 l'assegno in contestazione.
Invero, nella sentenza divorzile si dava atto che l'appellante svolgeva l'attività di domestica, sia pure senza regolare contratto, e che, attesa l'età della donna, all'epoca quarantaseienne, non era prevedibile uno stabile suo inserimento nel mondo del lavoro.
Appare, quindi, evidente che l'insistenza del Lepre nell'allegare l'indolenza dell'ex coniuge nel rendersi economicamente autonoma sollecita un nuovo esame dei presupposti del beneficio riconosciuto e non, come spettante, l'indicazione di circostanze sopravvenute che consentano di modificare l'assegno.
Ne discende che non appare pertinente l'ulteriore motivo di gravame relativo all'omesso deposito, da parte della CP 1 della documentazione reddituale, atteso che, come sopra precisato, la dimostrazione dei giustificati motivi sopravvenuti deve essere fornita dall'appellante, né tanto meno l'ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale in ordine al valore da attribuirsi al mancato deposito della predetta documentazione.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b)Condanna Parte 1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti a carico del reclamante e del reclamato del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Napoli, 15 gennaio 2025 Il consigliere est. Il presidente