Art. 4.
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, e' concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1968, n. 313 ha disposto (con l'art. 121, comma 4) che "A decorrere dal 16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di cui all' articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318 , e' soppresso"
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di la categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, e' concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1968, n. 313 ha disposto (con l'art. 121, comma 4) che "A decorrere dal 16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di cui all' articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318 , e' soppresso"