Sentenza 10 settembre 2014
Massime • 1
L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2014, n. 19114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19114 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11812-2013 proposto da:
C.I.A. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI REGIONALE DI BASILICATA C.F. 80011660760, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VITALE ELIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ZA MI CL, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC OL C.F. [...];
- intimato -
nonché da:
EC OL C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBELLINI AMIDEI 44, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI BIASE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANDOMENICO DI PISA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C.I.A. - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI REGIONALE DI BASILICATA C.F. 80011660760, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VITALE ELIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ZA MI CL, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 219/2012 della CORTE D'APPELLO di ZA, depositata il 31/05/2012 R.G.N. 493/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato VITALE ELIO per delega ZA MI CL;
udito l'Avvocato CUSMAI EMANUELA per delega DI PISA GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento ricorso incidentale condizionato, rigetto ricorso incidentale puro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Potenza, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Matera,condannava la CIA - Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Di Basificata - al pagamento in favore di IE LA delle somme indicate nel dispositivo a titolo, rispettivamente, di differenze retributive e trattamento di fine rapporto in relazione all'attività espletata dal 1960 presso la sezione di Pisticci di detta CIA e/poi, presso il Comprensorio di Metaponto ed infine dal 1994 presso la nominata CIA.
A fondamento del decisum la Corte del merito, per quello che rileva in questa sede, poneva, innanzitutto, il rilievo secondo il quale, qualificata come afferente alla titolarità passiva del rapporto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CIA per il periodo precedente il 1994, data nella quale le articolazioni periferiche avevano perso ogni autonomia, nella specie", non essendovi rapporto di dipendenza dell'articolazione locale rispetto a quella centrale stante l'autonomia soggettiva della prima, la responsabilità della CIA per i debiti assunti dalle predette articolazioni andava affermata in conseguenza di una volontaria fusione a seguito dello scioglimento della sezione già confluita nel Comprensorio e sua volta confluita nella Confederazione. Tanto per effetto, considerata la mancanza di prova in ordine ad un procedimento di liquidazione ex art. 30 c.c., dell'art. 2504 bis c.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
Relativamente alle reclamate differenze retributive, la predetta Corte, esclusa l'applicabilità dell'invocato ccnl terziario mancando la prova di una adesione da parte datoriale, assume quale parametro utilizzabile ai fini dell'art. 36 Cost. quello del minimale contributivo in relazione al quale il Regolamento interno, approvato dall'esito del Congresso degli iscritti, demandava per la determinazione del compenso di tutti i collaboratori. Avverso questa sentenza la CIA ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso il CO che propone impugnazione incidentale, e condizionata assistita da un'unica censura, e autonoma basata su un unico motivo, cui si oppone con controricorso la CIA. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la CIA, deducendo violazione degli artt. 30, 254 bis e 2697 c.c. e art. 12 disp. att. c.c., sostiene che la Corte del merito ha erroneamente applicato le denunciate norme del c.c. previste per le società e le associazioni riconosciute, alle associazioni non riconosciute. Con la seconda censura del ricorso principale la CIA, allegando violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 bis c.c. e vizio di motivazione, assume che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto configurabile una volontaria fusione per incorporazione della sezione di Pisticci nel Comprensorio Metapontino e di quest'ultimo nella CIA Basificata, con conseguente successione a titolo universale della CIA in tutti i rapporti giuridici delle associazioni non riconosciute. Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate. Infatti secondo giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, i comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali;
pertanto, l'incorporazione di un comitato non riconosciuto in un comitato riconosciuto non crea una situazione di liquidazione del primo ma una ipotesi di successione a questi del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue (Cass. 8 maggio 2003 n. 6985). Nella specie risulta accertato che non vi è stata liquidazione del patrimonio delle articolazioni periferiche e, pertanto, non può farsi riferimento ai principi in tema di scioglimento delle associazioni non riconosciute, dovendo invece la fattispecie essere regolata, come ritenuto da questa Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 6985 del 2003, dai principi in tema di trasformazione o incorporazione di comitati o di associazioni non riconosciute secondo cui, appunto, l'incorporazione di un comitato o di un'associazione non riconosciuti in un'associazione o in un comitato riconosciuti, "lungi dal creare una situazione di liquidazione dei primi, crea, invece un'ipotesi di successione a questi del nuovo Comitato o dell'associazione, in cui sono stati incorporati, pertanto in questo caso nei rapporti giuridici del comitato o dell'associazione incorporati subentra il Comitato incorporante, mentre il Comitato o l'associazione inglobati si estinguono (cfr. Cass. 24.11.1999, n. 13033)". Nella fattispecie vi è accertamento di fatto, non censurato, circa l'avvenuta incorporazione della sezione di Pisticci nel comprensorio di Metaponto e poi di questo nella CIA.
Tanto è sufficiente per rigettare il ricorso principale sia pure correggendosi, ex art. 384 c.p.c., u.c, la motivazione della sentenza impugnata nel senso indicato.
Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato con il quale si è dedotto la violazione degli artt. 36 e ss c.c. e il vizio di motivazione, rimane assorbito.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale autonomo il CO, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e CCNL settore servizi nonché vizio motivazionale,denuncia che la Corte del merito ha erroneamente ritenuto che il criterio per individuare la giusta retribuzione in mancanza di un accordo fra le parti,fosse ravvisabile nel minimale contributivo INPS.
La censura non coglie nel segno.
Invero la Corte del merito nell'assumere quale parametro di riferimento ai fini dell'art. 36 Cost. il minimale contributivo INPS da conto, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che per il periodo anteriore al 1993 la retribuzione era stata concordata tra gli iscritti e per il periodo successivo era stata, altresì, concordata la corresponsione di un compenso non inferiore al minimale di retribuzione previsto ai fini contributivi dalle leggi in materia. Correttamente, quindi, la Corte territoriale sul rilievo che la retribuzione era stata liberamente concordata, adotta il predetto parametro non senza considerare il "contributo ideale" che connotava la prestazione e il fatto che il datore di lavoro non era un imprenditore nonché la modesta realtà economica in cui la prestazione veniva ad inserirsi.
In conclusione il ricorso principale va rigettato, quello incidentale condizionato va dichiarato assorbito e quello incidentale autonomo rigettato.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e quello incidentale autonomo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente, a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014