Articolo 10 della Legge 14 ottobre 1966, n. 851
Articolo 9Articolo 11
Versione
25 ottobre 1966
Art. 10.
Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potra' ottenere la prescritta esecutorieta' se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo e' stato emanato tenendosi conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.
I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Puo' adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1966