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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3253/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Nova Milanese - Via Giussani 9 20834 Nova Milanese MB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1129/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151 DEL 7/03/2023 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 374/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 151 del 7 marzo 2023, notificato in data 15 marzo 2023, con il quale il Comune di Nova Milanese contestava l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 2.320,00, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica. La contribuente deduceva, con unico motivo, la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, assumendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022, ossia entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Si costituiva il Comune di Nova Milanese sostenendo la tempestività dell'atto, in ragione della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che avrebbe determinato uno slittamento di 85 giorni del termine decadenziale. Con sentenza n. 1129/2024, depositata il 13 marzo 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettava il ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 67 cit. anche alle annualità il cui termine di decadenza scadesse in anni successivi al 2020, con conseguente proroga del termine al 27 marzo 2023, e compensando le spese in ragione della novità della questione. Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, chiedendone l'integrale riforma e insistendo sulla tesi secondo cui la sospensione di 85 giorni non sarebbe applicabile “a cascata” alle annualità successive al 2020, ma limitata agli atti i cui termini scadevano nell'anno emergenziale, richiamando giurisprudenza di merito favorevole e deducendo la decadenza dell'ente dal potere impositivo. Si costituiva il Comune di Nova Milanese, resistendo all'appello e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con memoria illustrativa richiamava, altresì, recenti pronunce della Corte di Cassazione (tra cui ordinanza n. 960/2025, decreto delle Sezioni Unite n. 1630/2025 e ordinanza n. 21765/2025), che hanno affermato il principio secondo cui la sospensione dei termini ex art. 67 d.l. n. 18/2020 determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo pari alla sospensione, applicabile anche alle annualità successive. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia La questione devoluta all'esame di questa Corte concerne la tempestività dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, notificato il 15 marzo 2023, alla luce del termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dell'eventuale applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020. È pacifico che, in via ordinaria, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IMU 2017 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.
2. Sull'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 L'art. 67, comma 1, del d.l. n. 18/2020 ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del medesimo articolo ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 159/2015, il quale prevede che la sospensione dei termini comporta, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. La giurisprudenza di merito ha inizialmente espresso orientamenti contrastanti circa l'estensione della sospensione ai termini non scadenti nel 2020. Tuttavia, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione richiamate dalla parte appellata e ritualmente prodotte in giudizio, deve ritenersi che l'orientamento di legittimità si sia consolidato nel senso dell'applicabilità della sospensione anche ai termini di decadenza che, pur non scadendo nel 2020, erano in corso durante il periodo di sospensione, determinando uno slittamento in avanti per un periodo pari a 85 giorni. In particolare, è stato affermato che la sospensione opera come meccanismo generale di congelamento del decorso del termine, con conseguente proroga del termine finale, e che tale effetto riguarda indistintamente i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori. Tale interpretazione appare coerente con il dato letterale della norma e con il richiamo espresso all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, che non circoscrive l'effetto sospensivo alle sole annualità in scadenza nel periodo emergenziale. Non consta, allo stato che il legislatore sia intervenuto per "disinnescare" lo slittamento degli 85 giorni. Con il D.Lgs. n. 219/2023 (Riforma dello Statuto del Contribuente) il legislatore ha cercato di riequilibrare il rapporto fisco-contribuente, ma le nuove norme sulla decadenza non hanno efficacia retroattiva tale da annullare gli effetti dell'art. 67 del D.L. 18/2020. Anche nell'attuazione della recente Riforma Fiscale (Legge 111/2023), il tema della "proroga generalizzata COVID" non è stato toccato, lasciando così che il citato contrasto giurisprudenziale venga risolto alla luce dell'orientamento di legittimità ormai consolidatosi.
3. Applicazione al caso concreto Nel caso di specie, il termine decadenziale ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022. L'intervenuta sospensione di 85 giorni nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ha comportato lo slittamento in avanti del termine finale di un periodo corrispondente. Ne consegue che il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento doveva ritenersi prorogato fino al 26 marzo 2023. L'avviso notificato in data 15 marzo 2023 deve pertanto considerarsi tempestivo.
4. Conclusioni L'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Ricorrente_1Tenuto conto dell'esito del giudizio, è conseguente la condanna di , secondo soccombenza, a rifondere al Comune di Nova Milanese le spese del grado d'appello nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 confermando, per l'effetto, la sentenza appellata;
Ricorrente_12. condanna l'appellante a rifondere all'appellato Comune di Nova Milanese le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3253/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Nova Milanese - Via Giussani 9 20834 Nova Milanese MB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1129/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151 DEL 7/03/2023 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 374/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 151 del 7 marzo 2023, notificato in data 15 marzo 2023, con il quale il Comune di Nova Milanese contestava l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2017, per l'importo complessivo di euro 2.320,00, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica. La contribuente deduceva, con unico motivo, la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, assumendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2022, ossia entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Si costituiva il Comune di Nova Milanese sostenendo la tempestività dell'atto, in ragione della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che avrebbe determinato uno slittamento di 85 giorni del termine decadenziale. Con sentenza n. 1129/2024, depositata il 13 marzo 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano rigettava il ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 67 cit. anche alle annualità il cui termine di decadenza scadesse in anni successivi al 2020, con conseguente proroga del termine al 27 marzo 2023, e compensando le spese in ragione della novità della questione. Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, chiedendone l'integrale riforma e insistendo sulla tesi secondo cui la sospensione di 85 giorni non sarebbe applicabile “a cascata” alle annualità successive al 2020, ma limitata agli atti i cui termini scadevano nell'anno emergenziale, richiamando giurisprudenza di merito favorevole e deducendo la decadenza dell'ente dal potere impositivo. Si costituiva il Comune di Nova Milanese, resistendo all'appello e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con memoria illustrativa richiamava, altresì, recenti pronunce della Corte di Cassazione (tra cui ordinanza n. 960/2025, decreto delle Sezioni Unite n. 1630/2025 e ordinanza n. 21765/2025), che hanno affermato il principio secondo cui la sospensione dei termini ex art. 67 d.l. n. 18/2020 determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo pari alla sospensione, applicabile anche alle annualità successive. All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Corte, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia La questione devoluta all'esame di questa Corte concerne la tempestività dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2017, notificato il 15 marzo 2023, alla luce del termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dell'eventuale applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020. È pacifico che, in via ordinaria, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IMU 2017 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.
2. Sull'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 L'art. 67, comma 1, del d.l. n. 18/2020 ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del medesimo articolo ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 159/2015, il quale prevede che la sospensione dei termini comporta, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza. La giurisprudenza di merito ha inizialmente espresso orientamenti contrastanti circa l'estensione della sospensione ai termini non scadenti nel 2020. Tuttavia, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione richiamate dalla parte appellata e ritualmente prodotte in giudizio, deve ritenersi che l'orientamento di legittimità si sia consolidato nel senso dell'applicabilità della sospensione anche ai termini di decadenza che, pur non scadendo nel 2020, erano in corso durante il periodo di sospensione, determinando uno slittamento in avanti per un periodo pari a 85 giorni. In particolare, è stato affermato che la sospensione opera come meccanismo generale di congelamento del decorso del termine, con conseguente proroga del termine finale, e che tale effetto riguarda indistintamente i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori. Tale interpretazione appare coerente con il dato letterale della norma e con il richiamo espresso all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, che non circoscrive l'effetto sospensivo alle sole annualità in scadenza nel periodo emergenziale. Non consta, allo stato che il legislatore sia intervenuto per "disinnescare" lo slittamento degli 85 giorni. Con il D.Lgs. n. 219/2023 (Riforma dello Statuto del Contribuente) il legislatore ha cercato di riequilibrare il rapporto fisco-contribuente, ma le nuove norme sulla decadenza non hanno efficacia retroattiva tale da annullare gli effetti dell'art. 67 del D.L. 18/2020. Anche nell'attuazione della recente Riforma Fiscale (Legge 111/2023), il tema della "proroga generalizzata COVID" non è stato toccato, lasciando così che il citato contrasto giurisprudenziale venga risolto alla luce dell'orientamento di legittimità ormai consolidatosi.
3. Applicazione al caso concreto Nel caso di specie, il termine decadenziale ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022. L'intervenuta sospensione di 85 giorni nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ha comportato lo slittamento in avanti del termine finale di un periodo corrispondente. Ne consegue che il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento doveva ritenersi prorogato fino al 26 marzo 2023. L'avviso notificato in data 15 marzo 2023 deve pertanto considerarsi tempestivo.
4. Conclusioni L'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Ricorrente_1Tenuto conto dell'esito del giudizio, è conseguente la condanna di , secondo soccombenza, a rifondere al Comune di Nova Milanese le spese del grado d'appello nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 confermando, per l'effetto, la sentenza appellata;
Ricorrente_12. condanna l'appellante a rifondere all'appellato Comune di Nova Milanese le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, in data 18 febbraio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)