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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1177/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE PRIMA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
22.10.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in persona del G.M., Dott. Ste- fania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1177/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA VELIA N. Parte_1 P.IVA_1
15 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MARENGHI ENZO MARIA (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domicilia- Controparte_1 C.F._2 to in CALATA S.MARCO, 13 P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. MI EN (c.f.: ) e dell'Avv. AVO- C.F._3
IO RA ( ) VIA LUCA GIORDANO 69 80129 NAPO- C.F._4
LI, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
CALATA S.MARCO, 13 P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
MI EN (c.f.: ) e dell'Avv. AVOIO RAF- C.F._3
LE ( ) VIA LUCA GIORDANO 69 80129 NAPOLI, dal C.F._4 quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
La domanda di revocazione proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 3 cpc va rigettata per quanto di ragione.
Invero, l'ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, presuppone che il do- cumento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fat- to dell'avversario, preesista alla decisione impugnata, mentre è del tutto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto nel documento rappresentato.
Vale ricordare che, per costante orientamento della S.C., l'ipotesi di revocazione di cui dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, presuppone che un documento preesistente alla deci- sione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale de- cisione;
quindi non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento
Pagina 2 di 3 formato dopo la decisione (ex multis: Cass. n. 15860 del 20 settembre 2012; Cass. n.
4067 del 18 febbraio 2011; Cass. 14114 del 20 giugno 2006).
E' chiaro, quindi, che deve trattarsi di documenti già esistenti al momento del giudizio, la cui produzione era rimasta ostacolata per una delle specifiche ragioni indicate dalla norma.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il documento proveniente dal Comune di Sar- no, con il quale quest'ultimo ha comunicato alla che il progetto realizzato Parte_1 dagli ingegneri odierni convenuti non era cantierabile e andava rielaborato ex novo, è stato redatto in data 14.12.2018 e, dunque, ampiamente posteriore alla decisione revo- canda (sentenza n. 865/2011 pubblicata in data 29.9.2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore degli Parte_1 avv.ti Vincenzo Michelini e Raffaele Avolio, difensori dei convenuti dichiarato- si antistatari, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE PRIMA CIVILE
Ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
22.10.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in persona del G.M., Dott. Ste- fania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1177/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA VELIA N. Parte_1 P.IVA_1
15 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MARENGHI ENZO MARIA (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domicilia- Controparte_1 C.F._2 to in CALATA S.MARCO, 13 P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. MI EN (c.f.: ) e dell'Avv. AVO- C.F._3
IO RA ( ) VIA LUCA GIORDANO 69 80129 NAPO- C.F._4
LI, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._5
CALATA S.MARCO, 13 P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI, presso lo studio dell'Avv.
MI EN (c.f.: ) e dell'Avv. AVOIO RAF- C.F._3
LE ( ) VIA LUCA GIORDANO 69 80129 NAPOLI, dal C.F._4 quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
La domanda di revocazione proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 3 cpc va rigettata per quanto di ragione.
Invero, l'ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, presuppone che il do- cumento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fat- to dell'avversario, preesista alla decisione impugnata, mentre è del tutto insufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto nel documento rappresentato.
Vale ricordare che, per costante orientamento della S.C., l'ipotesi di revocazione di cui dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, presuppone che un documento preesistente alla deci- sione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale de- cisione;
quindi non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento
Pagina 2 di 3 formato dopo la decisione (ex multis: Cass. n. 15860 del 20 settembre 2012; Cass. n.
4067 del 18 febbraio 2011; Cass. 14114 del 20 giugno 2006).
E' chiaro, quindi, che deve trattarsi di documenti già esistenti al momento del giudizio, la cui produzione era rimasta ostacolata per una delle specifiche ragioni indicate dalla norma.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il documento proveniente dal Comune di Sar- no, con il quale quest'ultimo ha comunicato alla che il progetto realizzato Parte_1 dagli ingegneri odierni convenuti non era cantierabile e andava rielaborato ex novo, è stato redatto in data 14.12.2018 e, dunque, ampiamente posteriore alla decisione revo- canda (sentenza n. 865/2011 pubblicata in data 29.9.2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza della società attrice e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore degli Parte_1 avv.ti Vincenzo Michelini e Raffaele Avolio, difensori dei convenuti dichiarato- si antistatari, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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