TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
2.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mauro Tagliabue, con Parte_1 C.F._1
domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P_ P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Bruno Arrigoni e dell'avv. Mauro Arrigoni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Besana Brianza, via Vignareto n. 7
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Franceschet, con domicilio telematico
Email_2
CONVENUTI
e contro
Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: appalto illecito e rapporto di lavoro subordinato
Pagina 1 di 19 Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27 marzo 2019, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuta la sussistenza, sin dal 1.12.2004, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di e per sentir correlativamente accertare la natura P_
simulata dei rapporti di lavoro intercorsi con le cooperative subappaltanti operanti presso l'appalto di con conseguente accertamento da un lato della nullità, illegittimità e P_
inefficacia del licenziamento intimatogli da con decorrenza dal Controparte_3
20.12.2018 per asserita disdetta del contratto di appalto stipulato da con P_
e affidato alla predetta stessa e del diritto a conseguire la Controparte_2 Parte_2 reintegrazione dal dì del licenziamento e il risarcimento del danno sulla base della retribuzione globale di fatto di € 2.099,85, dall'altro del suo diritto a percepire le differenze retributive dovute in suo favore per lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di con assegnazione di mansioni riconducibili al livello B2 (o, in subordine, C1S o C2) P_
del c.c.n.l. e con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione delle CP_5
differenze retributive maturate. In via subordinata, nella ipotesi di mancato accertamento della riconducibilità del suo rapporto di lavoro in capo a e di ritenuta liceità P_ dell'appalto, ha chiesto al Tribunale adito di accertare il suo diritto a percepire le differenze retributive dovute in suo favore quale lavoratore dipendente, o in subordine quale socio lavoratore, di in ragione delle mansioni svolte, dell'orario di lavoro contrattualizzato, CP_6
delle prestazioni di lavoro straordinario.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver iniziato ad operare presso l'appalto presso lo stabilimento sito in Muggiò alla via Sondrio n. 3, dal 1.12.2004, P_ assunto sempre quale socio lavoratore dalle numerose società cooperative che si erano
Controparte_ succedute nella gestione dell'appalto ( dal 1.1.2004 al 30.6.2006, Controparte_7
dal 3.7.2006 al 20.9.2008, dal 21.9.2008 al 10.7.2010, dal
[...] CP_9 P_0
12.7.2010 al 30.10.2012, dal 6.11.2012 al 31.12.2014, dal 7.1.2015 al P_1 CP_6
31.3.2017 e dal 1.4.2017 al 25.2.2019); di aver eseguito la propria prestazione Parte_2
lavorativa a favore di dal 7.1.2015 quale socio lavoratore ai sensi dell'art. 1 della L. CP_6
142/2001 inquadrato nel livello 1 del c.c.n.l. trasporti merci e logistica Unicoop-Ugl; di essere stato licenziato da per giustificato motivo oggettivo in ragione della predita CP_6
dell'appalto; di essere quindi stato assunto da con decorrenza dal 1.4.2017 quale Parte_2
socio lavoratore inquadrato nel livello D1 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici industria;
di aver operato presso l'appalto di fino al dicembre 2018 allorché gli è stato nuovamente P_
intimato il licenziamento per perdita dell'appalto; di aver invero sin dal dicembre 2004 operato
Pagina 2 di 19 alle dirette dipendenze di ricevendo le direttive circa lo svolgimento della P_
prestazione lavorativa direttamente da , amministratore (unitamente alla Persona_1 madre della committente;
di aver infatti sempre svolto le mansioni di Controparte_12 manutentore meccanico addetto al funzionamento dei macchinari per la produzione e l'imbustamento delle figurine e alla loro manutenzione periodica laddove i contratti di appalto avevano ad oggetto lo smistamento e l'imbustamento delle figurine;
di essere stato preposto in particolare alla manutenzione dei macchinari presenti nei reparti taglio, mescola, flow pack
o mondini, incellophanatura;
di aver nel corso del tempo spiegato il funzionamento dei macchinari ad altri due manutentori;
di essere sempre stato consultato dall'amministratore e dalla segretaria responsabile (nella persona prima di poi di Persona_1 Persona_2 tale non meglio individuata); di aver partecipato alle riunioni svoltesi presso Per_3 P_
in occasione dell'acquisizione di grosse commesse;
di essere stato preposto a
[...]
supervisionare il lavoro svolto in ragione dell'acquisizione di tali commesse, mantenendo i contatti con e con e recandosi anche presso gli uffici della società o Per_1 Persona_2
venendo raggiunto dal nel magazzino per discutere delle lavorazioni e delle Per_1
problematiche di volta in volta insorte;
di essere stato preposto anche ad ordinare il materiale all'uopo accedendo liberamente presso gli uffici di di aver accompagnato P_ [...]
sia in trasferte estere per occuparsi del montaggio di macchinari e della loro Per_1
manutenzione, sia presso la fiera Drupa di Dusseldorf in occasione della quale il suo nome era affiancato a quello del;
di non aver mai ricevuto dalle formali datrici di lavoro ordini o Per_1
direttive circa le mansioni da svolgere e gli orari da seguire e di aver invece sempre osservato le indicazioni dategli da e a loro rivolgendosi anche per conseguire Per_1 Persona_2
l'autorizzazione di ferie e permessi;
di aver sempre utilizzato beni e strumenti di proprietà della e che da essa gli venivano forniti;
di aver ricevuto in data 20.12.2018 P_
comunicazione dal responsabile della (un tale ) della chiusura della Parte_2 Per_4
produzione in prossimità della scadenza dell'appalto del 31.12.2018; di essere quindi tornato nuovamente a lavoro il 7.1.2019 e di essere stato invitato sia dal tale , sia da Per_4 [...]
ad abbandonare lo stabilimento poiché non assicurato;
di aver impugnato tale Per_1
licenziamento orale;
di aver appreso nei primi giorni del gennaio 2019 che l'appalto era stato affidato ad altra società neocostituita;
di aver ricevuto in data 25.2.2019 comunicazione di licenziamento collettivo da di aver invero sempre operato alle dirette dipendenze Parte_2
di o, comunque, di aver maturato quale socio lavoratore di P_ Parte_2
competenze retributive maggiori di quelle attributegli avendo la formale datrice di lavoro determinato le sue competenze nella misura prevista per il socio co-imprenditore e non per il socio lavoratore, avendo determinato il rateo di tredicesima mensilità e il t.f.r. sul monte ore di
Pagina 3 di 19 lavoro indicate nelle buste paga (inferiore rispetto sia alle ore effettivamente svolte, sia al monte orario del tempo pieno), avendo computato la retribuzione sulla base del primo livello del c.c.n.l. cartai e cartotecnici in luogo del terzo (o in subordine al secondo) livello, al quale erano effettivamente riconducibili le mansioni svolte.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato le domande attoree e ne P_
ha chiesto il rigetto, deducendo in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda per essere essa riconducibile alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in via preliminare l'inammissibilità delle domande riguardanti i rapporti di lavoro a suo tempo intercorsi tra il ricorrente e , e per CP_7 CP_8 P_3 P_1 P_4 intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lettera d), L. 183/2010 ed ex art. 6 L. 606/1966 e altresì per intervenuta decadenza biennale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003,
l'inammissibilità di tutte le domande o quantomeno di quelle riguardanti il rapporto di lavoro intercorso con in ragione dell'accordo transattivo concluso il 22.5.2017, P_4
l'inammissibilità del ricorso in relazione alle domande svolte nei confronti di CP_7 CP_8
e per intervenuta prescrizione estintiva ex artt. 1442 e 2948 c.c. Nel P_3 P_1
merito la società convenuta ha contestato sia la domanda principale, sia le domande formulate dal ricorrente in via subordinata, rilevando che – secondo la versione vigente ratione temporis
– l'eventuale pronuncia di condanna delle società cooperative datrici di lavoro al pagamento di differenze retributive avrebbe potuto essere azionata nei suoi confronti solo dopo la preventiva escussione di e di o dei diversi obbligati in solido;
ha CP_6 Controparte_2
infine richiesto in via subordinata e trasversale di essere tenuta indenne e manlevata da
, da e . Controparte_2 Controparte_15 Controparte_16
In particolare, ha dedotto di aver sempre messo a disposizione delle società P_ appaltatrici i propri macchinari, di aver necessariamente sempre dovuto svolgere il collaudo in corso di opera poiché una diversa soluzione avrebbe comportato l'apertura delle confezioni delle figurine, di essersi perciò avvalsa per i predetti collaudi della prestazione di taluni
“preposti” sia delle cooperative appaltatrici sia di essa committente, di aver messo a disposizione delle appaltatrici il proprio sistema di rilevazione delle presenze del personale che però era collegato al software delle sole appaltatrici e accessibile solo ad esse.
Ha precisato di aver sempre corrisposto al le somme dovute in ragione Controparte_2 dei vari contratti di appalto con esso stipulati, dall'agosto 2010 al dicembre 2018, e di aver infine risolto il contratto di appalto con il predetto con comunicazione del CP_2
19.12.2018 per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Con segnato riferimento alle singole cooperative succedutesi nella gestione del contratto di appalto concluso con il , ha rilevato che la fatturazione emessa e la Controparte_2
Pagina 4 di 19 variabilità dei lavoratori sono idonei ad escludere che esse avessero operato in regime di monocommittenza. In relazione alla posizione di ha dato atto di aver ricevuto da P_4 quest'ultima un accordo transattivo concluso dal ricorrente in data 22.5.2017.
Circa la rivendicata riconducibilità del rapporto di lavoro del ricorrente alla sua diretta titolarità, la società convenuta ha dedotto di non aver mai avuto controllo diretto sul personale e sui lavoratori delle cooperative di volta in volta designate alla gestione dell'appalto, di non essersi mai ingerita nell'esercizio dei poteri tecnico organizzativi di ciascuna società delegata dal , di non aver conoscenza di giorni e orari di lavoro dei CP_2
lavoratori operanti sull'appalto, avendo invece sempre verificato solo l'esecuzione dell'opus. In particolare, con espresso riferimento alla figura dell'amministratore , ha rilevato Persona_1 che egli è frequentemente all'estero per ragioni di lavoro e che le attività di collaudo vengono invece seguite attraverso preposti (delle quali fa parte anche la propria dipendente
[...]
, che dal confronto del passaporto del stesso con le allegazioni attoree Persona_2 Per_1
l'unico viaggio comune è stato quello in Brasile del 24.2.2011 e che in ogni caso, in tutte le trasferte effettuate insieme dal e dal ricorrente, quest'ultimo ha partecipato in qualità Per_1
di referente e tecnico delle società cooperative sue datrici di lavoro.
Circa la genuinità dei contratti di appalto, ha riferito che l'appaltatrice era stata P_4 oggetto di verifica da parte dell' del lavoro e che essa convenuta aveva ricevuto la Persona_5
notifica del verbale di accertamento in ragione delle previsioni di cui all'art. 29, comma 2,
D.Lgs. 276/2003; ha puntualizzato che all'esito di tale verifica ispettiva gli enti preposti hanno accertato la genuinità del contratto di appalto ed hanno invece rilevato l'indebito utilizzo dell'istituto della indennità di trasferta per dissimulare il pagamento di ore di lavoro straordinario, con conseguente sviamento dall'obbligo contributivo.
3. A sua volta costituitosi in giudizio, ha contestato le domande Controparte_2
attoree, premettendo di non aver conoscenza diretta dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e le società di volta in volta succedutesi nell'appalto, deducendo che sia sia CP_6 Pt_2
non operavano in regime di monocommittenza, confutando la tesi attorea dell'attribuzione
[...]
a e a di poteri gestori, direttivi o disciplinari sul personale Persona_1 Persona_2
delle cooperative, riferendo che il ricorrente era stato inquadrato nel livello D2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici ed era addetto alla manutenzione delle macchine e ad altre attività compatibili con il suo livello di inquadramento, partecipava alle riunioni riguardanti particolari manutenzioni e svolgeva trasferte per conto delle cooperative datrici di lavoro, rilevando di essere eventualmente tenuta a rispondere per le sole ore di adibizione del ricorrente all'appalto di chiedendo in definitiva il rigetto del ricorso. P_
Pagina 5 di 19 4. Pur ritualmente evocate in giudizio, e Controparte_17 Controparte_18
sono rimaste contumaci.
[...]
5. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
6. Non risultano meritevoli di accoglimento le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dalle convenute costituite.
6.1 Non risulta innanzi tutto meritevole di accoglimento l'eccezione di improponibilità o inammissibilità della domanda attorea per incompetenza del Tribunale adito, dovendo – secondo la prospettazione difensiva - la controversia essere devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Il dedotto carattere non autentico del rapporto sociale stipulato di volta tra il ricorrente e le diverse società cooperative succedutesi nell'appalto di è stato, invero, invocato nel P_ presente processo al precipuo fine di veder riconosciuta la diretta titolarità del rapporto di lavoro dell'istante in capo alla convenuta sicché la controversia rientra P_
nell'ambito di applicazione dell'art. 409, comma 1, n. 1, c.p.c. e, come tale, è senz'altro conoscibile dal giudice del lavoro.
6.2 Parimenti non risulta fondata l'eccezione preliminare di intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lettera d), L. 183/2010 e dell'art. 6 della L. 604/1966 formulata con riferimento a tutti i contratti di appalto stipulati anteriormente all'ultimo, in quanto mai impugnati.
Infatti l'art. 32, comma 4, lettera d), della L. 183/2010 (ratione temporis applicabile al caso di specie) statuisce che “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Nell'interpretare la norma la Corte di Cassazione ha statuito che “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un
Pagina 6 di 19 appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso” ed ha altresì precisato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza non può individuarsi “nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570)” (cfr. Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490).
E ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, considerato che parte ricorrente da un lato in data 22.3.2019 ha comunque impugnato il provvedimento del 25.2.2019 di estromissione da per licenziamento collettivo (cfr. doc. 16 fasc. ric.), dall'altro non ha ricevuto Parte_2
alcun provvedimento in forma scritta teso a negare la titolarità del rapporto di P_
lavoro o comunque alcun provvedimento equipollente ad un atto di recesso.
Alla luce dei richiamati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, deve escludersi che nel caso di specie sia decorso il termine decadenziale invocato da P_
stessa.
6.3 Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di improponibilità delle domande riguardanti il rapporto di lavoro intercorso tra parte attorea ed e le CP_6
conseguenti domande svolte nei confronti di per tale periodo per aver le parti P_
sottoscritto una intesa conciliativa in data 22.5.2017 e non aver poi il lavoratore impugnato tale accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113 c.c. entro il termine semestrale ivi previsto.
Il verbale di conciliazione sottoscritto tra il ricorrente ed il 22.5.2017 è inerente al CP_6
rapporto lavorativo intercorso con stessa dal 7.1.2015 al 31.3.2017. Nel dettaglio, al CP_6 punto 4, il lavoratore, a fronte della corresponsione di somme relative alle retribuzioni pregresse e alle altre spettanze, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi azione, diritto e/o domanda nei confronti di relativamente al rapporto lavorativo appena richiamato CP_6
(cfr. doc. 20 fasc. . P_
Tale transazione però, oltre a non essere stata stipulata in sede “protetta”, è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c., difettando del requisito causale della transazione, costituito dalle reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c. Invero, con tali scritture si è limitata a CP_6 corrispondere al lavoratore quanto dovuto per la liquidazione del t.f.r., laddove - a fronte di tale dazione, pacificamente dovuta - il lavoratore ha espresso ampia rinuncia a ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, senza nulla riceverne in cambio a titolo di corrispettivo.
Pagina 7 di 19 6.4 Risulta infine superflua la valutazione delle eccezioni di inammissibilità delle domande relative alla porzione del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente quale socio lavoratore di P_
e per intervenuta decadenza biennale ex art. 29, CP_7 CP_8 P_3 P_1 comma 2, D.Lgs. 276/2003 e per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale ex artt. 1442
e 2948 c.c.
Dalla disamina delle visure camerali depositate da (cfr. docc. da 13 a 17) le P_
predette società risultavano ancora in essere alla data del deposito del ricorso e, tra di esse, la sola risulta essere poi stata cancellata (dopo il deposito del ricorso, ma prima della CP_9
costituzione in giudizio di , cosicché la scelta attorea - che pure ha allegato la P_ sostanziale continuità del suo rapporto di lavoro presso sin dal 1.12.2004 e fino al P_ licenziamento intimatogli da - di non evocare in giudizio le proprie formali datrici Parte_2
di lavoro si riverbera nel processo in termini di delimitazione temporale della pretesa attorea, rimanendo precluso al giudicante la possibilità di indagare un rapporto quadrilaterale (quale quello tra lavoratore, cooperative appaltatrici sue datrici di lavoro, consorzio partecipante alla selezione per l'individuazione dell'appaltatore, committente) che si assume viziato in ragione della dedotta illegittima interposizione del formale datore di lavoro, in difetto della evocazione in giudizio di quest'ultimo. Il ricorrente, infatti, pur indicando puntualmente quali sono state le cooperative che (a suo dire solo formalmente) si sono succedute dal 1.12.2004 nella gestione del suo rapporto di lavoro, in ricorso non ha individuato tali soggetti come contraddittori, né ha svolto verso di essi alcuna domanda, né ha loro notificato il ricorso, né ha chiesto al
Tribunale adito di autorizzare la loro chiamata, nonostante la rivendicazione della natura simulata di un contratto di appalto e la connessa somministrazione illecita di manodopera presupponga - ove la domanda sia stata svolta nei confronti di tutti i contraddittori - un litisconsorzio necessario tra lavoratore, formale datore di lavoro e società alla cui titolarità si chiede di ricondurre il rapporto di lavoro stesso.
Ne discende che le domande attoree potranno essere compiutamente e legittimamente vagliate solo in relazione ai dedotti rapporti di lavoro subordinato svolti dal lavoratore per dal 7.1.2015 al 31.3.2017 e dal 1.4.2017 al 25.2.2019, non avendo il CP_6 Parte_2
ricorrente svolto alcuna domanda nei confronti di C.L.V., e CP_7 CP_8 P_3 P_1
7. Chiarito dunque che, in difetto della evocazione in giudizio di C.L.V., CP_7 CP_8
e la domanda attorea può essere valutata solo a far data dal 7.1.2015 (ossia P_3 P_1
solo in relazione ai contratti di appalto che hanno visto coinvolte dal 1.7.2015 al CP_6
31.3.2017 e dal 1.4.2017 al 20.12.2018), nel merito il ricorso risulta fondato. Parte_2
Pagina 8 di 19 7.1 É opportuno un inquadramento di carattere generale sulla fattispecie dell'appalto endo-aziendale.
L'art. 29 del d.lgs. 276/2003, al comma 1, prevede che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Quest'ultima previsione normativa codifica un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già elaborato nel vigore della vecchia L. 1369/1960, ossia che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti
"endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di qualsiasi attività interna, anche se strettamente attinente al complessivo ciclo produttivo del committente), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - presunto datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr.
Cass. 9 marzo 2009, n. 5648; 30 agosto 2007, n. 18281; 5 ottobre 2002, n. 14302).
E la giurisprudenza già nella vigenza del regime di cui alla legge n. 1369 del 1960, aveva ritenuto che uno degli indici principali dell'interposizione illecita fosse l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo del committente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative (Cass. n. 86431 del 2001, Cass. n. 3196 del
2000, Cass. n. 5087 del 99), in quanto tale situazione denota l'assenza di un vero appalto, figura questa che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dello stesso, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente;
e pur essendo connaturato alla figura dell'appalto endoaziendale l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente, magari con la predeterminazione di modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, è comunque necessario che detto potere non interferisca con il potere direttivo del datore di lavoro - appaltatore, restando estraneo alle disposizioni da questi impartite e relative alla gestione della manodopera e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 13015 del 1993 e anche Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice
Pagina 9 di 19 deve tener conto anche «delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente»).
In particolare, sono stati ritenuti indici significativi della mancanza di un'autonoma organizzazione dell'appaltatore (e la ricorrenza di questi indici anche se non necessariamente tutti, è stata ritenuta sufficiente a fondare l'ipotesi illecita): l'assenza di organizzazione e di mezzi strumentali e finanziari in capo alla presunta appaltatrice;
l'intima connessione dell'attività svolta dal lavoratore o dai lavoratori inviati dalla società interposta con quella del committente;
l'utilizzo del lavoratore o dei lavoratori sotto la direzione e nell'ambito della struttura della impresa committente, con conseguente mancanza di assunzione del rischio imprenditoriale da parte della presunta appaltatrice;
l'utilizzo di macchine ed attrezzature fornite dal committente, con conseguente mancato impiego di capitali e investimenti da parte dell'appaltatore.
Ferma la ratio legis che sottende la nuova disciplina della somministrazione lecita e dell'appalto e l'autonomia e la specificità dei due istituti rispetto alle disposizioni previgenti abrogate e alle disposizioni del codice civile, questi principi anche oggi forniscono all'interprete alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza, o meno, di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.
L'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 non a caso fa riferimento, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all' «organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, […]», e, dunque ad un indice rivelatore della sussistenza, o meno, di un genuino contratto di appalto di opere e di servizi, che già la giurisprudenza aveva individuato in precedenza.
In altri termini, l'art.29 del D.Lgs. 276/2003 individua i confini dell'appalto endoaziendale lecito, per differenza con la somministrazione, e, pur rinviando alle previsioni generali del codice civile in materia di appalto, fornisce precisi criteri per distinguere la liceità degli appalti in questione, quando i criteri tipici dell'appalto in generale (l'organizzazione dei mezzi necessari alla sua esecuzione e la gestione a proprio rischio) risultano meno pregnanti, per il tipo di opera o di servizio prestato. In questo caso l'art. 29, in linea con i principi già elaborati dalla previgente giurisprudenza al fine di individuare gli appalti illeciti di manodopera
(endoaziendali) e di cui si è detto sopra, consente di riscostruire l'autonoma organizzazione dei mezzi che deve caratterizzare l'appalto lecito, desumendola anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale da parte dell'appaltatore, quando gli appalti, per il tipo di opera o servizio oggetto dello stesso,
Pagina 10 di 19 non richiedono particolari mezzi e quindi non comportano l'impiego di particolari strutture materiali o impiantistiche (tra questi i più comuni e frequenti sono gli appalti di facchinaggio o movimentazione merci, quelli di pulizie, o anche quelli di confezionamento e assemblaggio); ma perché si configuri un appalto lecito è pur sempre necessario che questa autonoma organizzazione dei mezzi, desunta anche soltanto dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale, sussista effettivamente (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3632/2020).
In sostanza, in caso di appalti caratterizzati da un basso apporto di mezzi materiali comunemente definiti a bassa intensità organizzativa e ad alta intensità di lavoro, occorre dare rilievo preponderante alla diretta organizzazione, alla direzione e al controllo dei dipendenti assunti dall'interposto da parte del committente.
Per quanto attiene poi alla distribuzione degli oneri probatori, è indubbio che il lavoratore abbia l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi di riscontro dell'appalto illecito e, di contro, il datore di lavoro-committente abbia l'onere contrario di provare la liceità dell'appalto.
Questo principio deriva dal canone generale di cui all'art. 2697 c.c., competendo all'imprenditore committente dar prova del fatto (positivo) che impedisce la pretesa della parte che sostiene il contrario, e cioè della liceità dell'appalto da lui concluso con il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nell'appalto.
7.3 Ciò premesso in linea di diritto e venendo al caso di specie deve innanzi tutto premettersi che nella fattispecie la disamina dei fatti di causa riguarda non in generale la legittimità dei contratti di appalto intercorsi tra la committente e le società P_
cooperative succedutesi nella gestione dell'appalto, bensì il più ristretto ambito della legittimità e correttezza dell'adibizione del ricorrente all'appalto o, piuttosto, la dissimulazione della effettiva riconducibilità del suo rapporto di lavoro in capo alla committente. In altri termini, nella presente sede processuale la valutazione della legittimità del contratto di appalto intercorso tra da un lato e e dall'altro, per il tramite P_ CP_6 Parte_2
del , resta meramente marginale, dovendo invece l'indagine processuale Controparte_2
soffermarsi solo ed esclusivamente sulla posizione di parte attorea e sulla verifica della ascrivibilità del suo rapporto di lavoro alla titolarità delle appaltatrici o piuttosto della committente.
Perciò le risultanze del verbale ispettivo e del conseguente accertamento emesso dall'Istituto nazionale del lavoro non assumono alcuna valenza dirimente, poiché esse attengono alla verifica della regolarità formale e sostanziale della corresponsione della retribuzione da parte di ai propri lavoratori, ma non concernono invece la verifica della riconducibilità del CP_6
Pagina 11 di 19 rapporto di lavoro del ricorrente alla effettiva titolarità della committente (cfr. doc. 24 fasc.
. P_
7.3.1. Esaminando dunque le risultanze della istruttoria documentale e testimoniale, risulta comprovata la titolarità del rapporto di lavoro di in capo a Parte_1 P_
per i seguenti motivi:
- sul piano delle allegazioni attoree, è rimasto incontestato che il ricorrente abbia operato presso lo stabilimento di sito in Muggiò sin dal dicembre 2004 e P_
che certamente vi abbia operato anche dal gennaio 2015 (e fino al dicembre 2018) quale socio lavoratore di non avendo smentito né la sua CP_6 P_ adibizione all'appalto, né i viaggi svolti con l'amministratore ed avendo Persona_1 al più contestato la sua costante presenza sull'appalto (deducendo che incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver svolto sempre presso il medesimo committente l'attività prestata quale socio lavoratore della appaltatrice), ma non la sua presenza e la sua operatività nell'ambito del sito di Muggiò dal 7 gennaio 2015 al
20 dicembre 2018. Risulta dunque pacificamente che il ricorrente almeno dal gennaio
2015 ha operato presso lo stabilimento di sito in Muggiò, via Sondrio n. 3. P_
Sul piano documentale la circostanza, non specificamente contestata, trova peraltro indiretta conferma nella comunicazione ex art. 2528 c.c. di ammissione del ricorrente quale socio lavoratore di e nella correlativa instaurazione di un rapporto di CP_6
lavoro subordinato con decorrenza dal 7.1.2015 (doc. 3 fasc. ric.);
- inoltre sul piano delle deduzioni di parte, è altresì pacifico tra le parti che il ricorrente abbia operato presso lo stabilimento di Muggiò prevalentemente quale addetto alla manutenzione di macchinari e impianti necessari per l'esecuzione delle opere appaltate;
- sul piano documentale deve rilevarsi che il contratto di appalto concluso tra P_
e - avente ad oggetto il compimento di opere e
[...] Controparte_2 CP_6
servizi riguardanti il taglio, spezzettamento, fustellatura, miscelazione, confezionamento, incelofanatura, carico/scarico e stoccaggio - risulta stipulato con decorrenza dal 1.7.2015 al 31.12.2018, sicché la prestazione resa dal ricorrente
(formalmente socio lavoratore di dal 7.1.2015, transitato in dal CP_6 Parte_2
1.4.2017) non può essere ricondotto al contratto di appalto stipulato il 30.6.2015 con decorrenza dal 1.7.2015 (cfr. doc. 7 fasc. ; P_
- sempre sul piano documentale emerge che - a differenza di quanto previsto nei contratti di appalto stipulati con le società cooperative che hanno preceduto CP_6
e e nell'ambito dei quali era stata prevista la locazione in favore delle Parte_2
Pagina 12 di 19 appaltatrici dei macchinari necessari per l'esecuzione dell'opus (cfr. docc. 2, 3 e 4 fasc.
- nell'ambito del contratto di appalto concluso tra P_ P_ [...] stessa non è affatto disciplinata né la messa a disposizione di Controparte_19 macchinari ed impianti in favore dell'appaltatrice, né l'affidamento di attività di manutenzione di essi (cfr. doc. 7 fasc. . A comprovare la circostanza che le P_
attività di manutenzione di impianti e macchinari di proprietà di P_
quantomeno a far data dal 1.7.2015, non hanno formato oggetto di appalto concorre altresì la disamina del documento di valutazione dei rischi di nell'ambito del CP_6
quale (verosimilmente anche in ragione delle differenti attività svolte presso altre committenti) sono stati valutati i rischi relativi alle prestazioni di manovali, imbianchini, carrellisti, addetti alla produzione e al confezionamento;
circa i rischi connessi alla manutenzione di impianti e macchinari, nel predetto d.v.r. di si CP_6
dà espressamente atto che la manutenzione delle macchine è rimessa al personale delle case costruttrici e che gli addetti di stessa possono effettuare solo CP_6
controlli visivi sugli impianti messi a disposizione dal cliente (cfr. doc. 7 cit., pag. 144).
- Le medesime condizioni contrattuali operanti nei confronti dell'appaltatrice CP_6 disciplinano la posizione di subentrata nel medesimo contratto di appalto Parte_2
– previo assenso di – per opera di (cfr. doc. 8 fasc. P_ Controparte_2
. P_
In definitiva, le evidenziate risultanze documentali sono in sé già sufficienti a rendere manifesto come - nonostante la diversa previsione del contratto di associazione-assunzione del ricorrente - ricorrano i presupposti per la riconducibilità del rapporto di lavoro di parte attorea in capo a P_
In questo senso è già significativo il dato della operatività del ricorrente presso lo stabilimento di sito in Muggiò sin dal 7.1.2015, nonostante il contratto di appalto tra P_
quest'ultima, ed abbia avuto decorrenza solo a far data dal Controparte_2 CP_6
1.7.2015. In difetto di un contratto di appalto idoneo a disciplinare i rapporti tra tali enti prima del luglio 2015, l'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa del ricorrente (socio lavoratore di dal 7.1.2015) a favore della convenuta sin dal gennaio 2015 CP_6 P_
non può che essere sussunta nella fattispecie della illegittima somministrazione di manodopera. E tanto è in sé già sufficiente a ricondurre la prestazione lavorativa del ricorrente direttamente in capo all'utilizzatrice peraltro, come già evidenziato, in tal senso P_
concorrono altresì le circostanze che – nell'ambito del contratto di appalto concluso tra P_
, prima e poi, non siano state disciplinate le
[...] Controparte_2 CP_6 Parte_2
modalità di utilizzo di macchinari ed impianti della committente e non sia stato previsto
Pagina 13 di 19 l'affidamento all'appaltatrice della manutenzione di essi, tanto più che il documento di valutazione dei rischi dell'appaltatrice esclude l'assegnazione ai propri lavoratori di CP_6 controlli, diversi da quelli visivi, su macchine ed impianti messi a disposizione dal committente.
7.3.2. La tesi della riconducibilità del rapporto di lavoro di parte attorea alle dirette dipendenze di è corroborata altresì dalle risultanze della istruttoria testimoniale: P_
- con segnato riferimento alle attività demandate al ricorrente, tutti i testi che hanno operato direttamente presso lo stabilimento di Muggiò hanno confermato che egli era chiamato a svolgere compiti di riparazione e manutenzione dei macchinari: “Il ricorrente ha iniziato come operaio e dopo poco dal suo arrivo è diventato il meccanico di tutta l'azienda ed in particolare si occupava di riparare e manutenere i macchinari”
(cfr. dichiarazioni del teste del di cui al Testimone_1 Controparte_2
verbale di udienza del 16.3.2022); “[…] era meccanico e manutentore, riparava i macchinari e li preparava a seconda delle commesse. In caso di guasto interveniva direttamente, anche senza avvertirmi a meno che non ci fossero esigenze particolari
(come la sostituzione di componenti o altre riparazioni importanti costi” (cfr. dichiarazioni del teste del , già Testimone_2 Controparte_2 amministratore di o responsabile del personale di in tale ultima CP_6 Parte_2 qualità operante presso lo stabilimento di Muggiò – cfr. verbale di udienza del
27.9.2022); “[…] il ricorrente faceva il meccanico ovvero provvedeva allo smontaggio ed alle riparazioni dei macchinari di Toncar” (dichiarazioni del teste attoreo Tes_3
di cui al verbale di udienza del 6.7.2022);
[...]
- in relazione all'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'amministratore di sulle attività del ricorrente, in P_ Persona_1 sede istruttoria è emerso che egli era presente presso lo stabilimento di Muggiò, rappresentava agli addetti alla manutenzione delle macchine quali adempimenti Per_ eseguire (“Presso lo stabilimento di il sig. ci diceva cosa fare;
c'erano P_
Per_ anche esponenti della cooperativa cui il predetto riferiva cosa fare” – cfr. dichiarazioni del teste attoreo di cui al verbale di udienza del Testimone_3
6.7.2022), indicava nel dettaglio gli adempimenti anche urgenti ai quali il ricorrente doveva attendere (“Al ricorrente diceva cosa fare, lo so perché ero Persona_1 sempre lì. […] Una volta sono salito anche io negli uffici con il ricorrente e Persona_1
il quale ci ha chiesto di riparare in poco tempo sei macchine, alla fine siamo riuscito a farlo (cfr. dichiarazioni del teste attoreo di cui al verbale di udienza Testimone_4
del 16.3.2022);
Pagina 14 di 19 - la circostanza che dagli atti non sia emerso l'avvenuto esercizio del potere disciplinare da parte di non assume alcuna valenza, non solo perché la teste Persona_1
ha dato atto di non aver mai assistito a rimproveri in ragione Testimone_1 del fatto che ella opera in un reparto differente (cfr. verbale di udienza del 16.3.2022) ed il teste ha riferito genericamente di essere stato titolare del Testimone_2
potere disciplinare con un altro collega (neppure nominativamente individuato) senza fornire alcuna informazione su circostanze o episodi in cui tale potere sarebbe stato esercitato nei confronti del ricorrente, ma anche e soprattutto perché il potere disciplinare caratterizza sì i poteri datoriali, ma il suo esercizio resta del tutto eventuale ed ipotetico;
- gli elementi di prova testimoniale forniti da poi, restano del tutto P_
irrilevanti, posto che essi non riguardano le modalità di gestione del rapporto di lavoro del ricorrente, tanto che la società convenuta non ha convocato in giudizio alcuno dei propri preposti all'appalto ed ha invece citato il proprio commercialista (cfr. verbale di udienza del 6.7.2022) ed il proprio consulente aziendale (cfr. verbale del 16.3.2022), entrambi estranei alla concreta operatività delle lavorazioni aziendali. Il teste Tes_5
ha riferito che nell'ambito dei “contratti di appalto stipulati da sono
[...] P_ allegati elenchi di nominativi di preposti sia di che delle cooperative autorizzati P_
ad una reciproca interlocuzione per esigenze organizzative;
tali preposti sono presenti stabilmente in presso i vari reparti e fungono da interfaccia tra i lavoratori e P_
come cliente tramite i preposti di (cfr. verbale di udienza del P_ P_
16.3.2022). Tale dichiarazione non fornisce però elementi idonei ad escludere che l'attività del ricorrente sia stata prestata alle dirette dipendenze di stessa, P_ poiché sebbene nel contratto di appalto stipulato con ed Controparte_2 CP_6
(cui poi è succeduta il nominativo del ricorrente è indicato nell'elenco
[...] Parte_2
del “delegati dell'appaltatore” (cfr. doc. 7, pag. 63, fasc. , è altresì vero che nel P_
medesimo contratto all'allegato n. 15 vengono individuati Controparte_20
come “responsabile direzione e coordinamento” e
[...] Parte_3
come “preposto” (cfr. doc. 7 cit., pag. 73) e, correlativamente, all'art.
6.3. del contratto di appalto sul tema della disciplina del personale impiegato nell'appalto è previsto che
“il ruolo di responsabile per l'appaltatore, che eserciterà in via integrale ed esclusiva
(esclusa ogni e qualsiasi interferenza della committente) il potere organizzativo e direttivo sul personale dipendente dell'appaltatore, è affidato al soggetto indicato nell'allegato 15. La committente, per eventuali confronti o apporti che dovessero rendersi necessari nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto di appalto
Pagina 15 di 19 (da intendersi come direttive volte a conformare l'attività dell'appaltatore alle esigenze della committente) dovrà fare esclusivo riferimento al predetto responsabile” (cfr. doc.
7 cit., pag. 5, art. 6.3), laddove i lavoratori indicati nell'allegato 11 (ove figura il nominativo del ricorrente) sono chiamati esclusivamente alle operazioni di verifica e collaudo del prodotto oggetto di appalto (cfr. doc. 7 cit., pag. 4, art. 4.2).
In definitiva, dunque, sebbene – per le ragioni processuali già esposte in precedenza – la valenza della prova offerta ai fini dell'accoglimento della domanda debba essere circoscritta al periodo in cui presso l'appalto di hanno operato prima dal 7.1.2015 al P_ CP_6
31.3.2017, poi dal 1.4.2017 al 20.12.2018, la tesi attorea della riconducibilità del Parte_2 suo rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di risulta fondata. P_
8. Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, tenuto conto che è emerso come il rapporto di lavoro del ricorrente sia estraneo al contratto di appalto intercorso tra P_
e prima, poi, considerato che è emerso altresì Controparte_2 CP_6 Parte_2
come la prestazione attorea sia stata sottoposta ad una sistematica organizzazione e direzione da parte del formale committente, con segnato riferimento alla posizione di parte attorea deve dichiararsi la natura illecita dell'appalto intercorso appunto tra le predette società ed ente, con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e a decorrere dal 7.1.2015. P_
In tema di interposizione di manodopera, infatti, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003, è necessario, infatti, verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi, invece, ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (così Cass.
n. 12551/2020). Sebbene nella fattispecie in disamina l'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera riguardi la sola posizione del ricorrente, la disciplina di cui all'art. 29, comma 1,
D.Lgs. 276/2003 risulta applicabile in ragione della espressa previsione contenuta nel comma
3bis della medesima previsione legislativa, ai sensi della quale “quando il contratto di appalto
Pagina 16 di 19 sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
Ne discende, in merito al licenziamento, che lo stesso risulta giuridicamente inesistente in quanto intimato, mediante lettera, da ma non dall'effettivo datore di lavoro Parte_2
La norma di interpretazione autentica di cui alla legge n. 77/2020 di conversione P_
del D.L. 34/2020 ha infatti stabilito che “[…] il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto […] si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento […]”.
E, quindi, il licenziamento intimato non dal reale datore di lavoro non può essere inteso come compiuto e intimato dall'effettivo datore di lavoro.
Manca, dunque, il requisito della intimazione in forma scritta da parte dell'effettivo datore di lavoro del ricorrente. La mancanza di tale elemento preclude, peraltro, l'esame del merito delle ragioni sottese al recesso.
Conseguentemente, riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 7.1.2015 tra il ricorrente e e riconosciuta altresì l'inesistenza P_
giuridica di un licenziamento, il ricorrente deve essere reintegrato nel proprio posto di lavoro a far data dal 20.12.2018, giorno ultimo di esecuzione della prestazione lavorativa presso P_
[...]
9. Con segnato riferimento all'ordine di reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro presso deve rilevarsi che – sulla base delle risultanze istruttorie – allo P_
stesso deve essere riconosciuto il diritto ad essere inquadrato nel livello C2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici industria: appartiene al livello C2 il “lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado di specializzazione che opera su macchinari o impianti, individuando i guasti ed effettuando le riparazioni o che opera su macchine utensili” (cfr. doc. 26 fasc. ric.).
Come già evidenziato in precedenza, infatti, le risultanze istruttorie hanno confermato che il ricorrente ha operato presso occupandosi della manutenzione e della riparazione P_
di macchine ed impianti. Non essendo emerso in sede istruttoria che parte attorea attenda alle attività di manutenzione “interpreta[ndo] schemi o disegni costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali”, oppure “effettuando interventi anche su parti software”, non si ravvisano invece i presupposti per l'attribuzione al ricorrente né del livello B2, né del livello C1S.
Pagina 17 di 19 Dall'accertato diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello C2 del c.c.n.l. Cartai
e cartotecnici industria discende il diritto del medesimo ad essere retribuito sulla base della retribuzione base di € 1.577,11 per come determinata dalle parti sociali con decorrenza dal
1.1.2015, maggiorata degli ulteriori eventuali incrementi sopravvenuti nelle more del processo.
Avendo il ricorrente espressamente riservato la domanda di corresponsione di differenze retributive maturate in costanza del rapporto di lavoro e nei limiti qui riconosciuti, ossia dal
7.1.2015 al 20.12.2018, non è necessario procedere alla liquidazione di tali importi, non potendo allo stato neppure stabilirsi se al ricorrente debbano essere attribuite eventuali differenze retributive. La domanda attorea, infatti, può essere accolta nei limiti in cui è accertato il livello di inquadramento e la corrispondente entità della retribuzione, mentre il successivo riscontro della sussistenza di eventuali differenze retributive postula la liquidazione degli importi dovuti e di quelli percepiti, sui cui parte attorea ha invece formulato espressa riserva. Non soccorrono in tal senso neppure i conteggi depositati su ordine del giudice poiché afferenti a diverso c.c.n.l.
10. In ordine alla domanda di manleva formulata da nei confronti di P_ [...]
, e , la stessa non può essere CP_21 Controparte_18 Controparte_2 accolta, poiché nel caso di specie non si controverte della radicale illegittimità del contratto di appalto intercorso tra tali società ed ente, ma dell'avvenuta irregolare somministrazione della prestazione di lavoro del ricorrente a vantaggio di con dissimulazione della P_
effettiva titolarità del rapporto di lavoro, cosicché l'addebitabilità della simulata titolarità del rapporto di lavoro appare riconducibile esclusivamente all'opera di quest'ultima, tanto più che
- in ragione di tutto quanto già esposto in precedenza - le attività di manutenzione dei macchinari non risultano formare oggetto del contratti di appalto stipulato con decorrenza dal
1.7.2015 (cfr. doc. 7 cit.).
11. In relazione alla posizione del ricorrente, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di e determinate secondo la misura indicata in P_
dispositivo, tenuto conto della complessa istruttoria documentale e testimoniale che si è resa necessaria per la decisione della controversia e del valore della lite.
Circa la concorrente posizione delle ulteriori convenute, le spese di lite nei loro confronti vengono integralmente compensate, ravvisandosi aspetti di reciproca soccombenza in considerazione della peculiarità della vicenda, che da un lato ha visto sì la dissimulazione di un rapporto di lavoro da parte di dall'altro però ha potuto contate sulla P_
collaborazione delle appaltatrici per l'imputazione ad esse della formale titolarità del rapporto di lavoro.
Pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e Parte_1
sussiste un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con P_
decorrenza dal 7.1.2015 in ragione del quale deve essere inquadrato nel Parte_1
livello C2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici industria e ha diritto a percepire la retribuzione mensile base di € 1.577,11;
- Accerta e dichiara l'inesistenza o comunque l'inefficacia sia del provvedimento di estromissione del ricorrente da con decorrenza dal 20.12.2018, sia del P_ provvedimento di licenziamento collettivo intimato da con comunicazione Parte_2
del 25.2.2019;
- Ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare P_
il ricorrente nel suo posto di lavoro di manutentore di impianti e macchinari, inquadrato nel livello C2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici e retribuzione base mensile di
€ 1.577,11 con decorrenza dal 21.12.2018;
- Condanna a corrispondere al ricorrente le retribuzioni non percepite dal P_
21.12.2018 fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione base mensile di € 1.577,11, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi P_
€ 12.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistario;
- Compensa le ulteriori spese tra , P_ Controparte_2 CP_21
e .
[...] Controparte_18
Monza, 3 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
2.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mauro Tagliabue, con Parte_1 C.F._1
domicilio telematico Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P_ P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Bruno Arrigoni e dell'avv. Mauro Arrigoni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Besana Brianza, via Vignareto n. 7
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Franceschet, con domicilio telematico
Email_2
CONVENUTI
e contro
Controparte_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: appalto illecito e rapporto di lavoro subordinato
Pagina 1 di 19 Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27 marzo 2019, ha Parte_1 adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuta la sussistenza, sin dal 1.12.2004, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di e per sentir correlativamente accertare la natura P_
simulata dei rapporti di lavoro intercorsi con le cooperative subappaltanti operanti presso l'appalto di con conseguente accertamento da un lato della nullità, illegittimità e P_
inefficacia del licenziamento intimatogli da con decorrenza dal Controparte_3
20.12.2018 per asserita disdetta del contratto di appalto stipulato da con P_
e affidato alla predetta stessa e del diritto a conseguire la Controparte_2 Parte_2 reintegrazione dal dì del licenziamento e il risarcimento del danno sulla base della retribuzione globale di fatto di € 2.099,85, dall'altro del suo diritto a percepire le differenze retributive dovute in suo favore per lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di con assegnazione di mansioni riconducibili al livello B2 (o, in subordine, C1S o C2) P_
del c.c.n.l. e con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione delle CP_5
differenze retributive maturate. In via subordinata, nella ipotesi di mancato accertamento della riconducibilità del suo rapporto di lavoro in capo a e di ritenuta liceità P_ dell'appalto, ha chiesto al Tribunale adito di accertare il suo diritto a percepire le differenze retributive dovute in suo favore quale lavoratore dipendente, o in subordine quale socio lavoratore, di in ragione delle mansioni svolte, dell'orario di lavoro contrattualizzato, CP_6
delle prestazioni di lavoro straordinario.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver iniziato ad operare presso l'appalto presso lo stabilimento sito in Muggiò alla via Sondrio n. 3, dal 1.12.2004, P_ assunto sempre quale socio lavoratore dalle numerose società cooperative che si erano
Controparte_ succedute nella gestione dell'appalto ( dal 1.1.2004 al 30.6.2006, Controparte_7
dal 3.7.2006 al 20.9.2008, dal 21.9.2008 al 10.7.2010, dal
[...] CP_9 P_0
12.7.2010 al 30.10.2012, dal 6.11.2012 al 31.12.2014, dal 7.1.2015 al P_1 CP_6
31.3.2017 e dal 1.4.2017 al 25.2.2019); di aver eseguito la propria prestazione Parte_2
lavorativa a favore di dal 7.1.2015 quale socio lavoratore ai sensi dell'art. 1 della L. CP_6
142/2001 inquadrato nel livello 1 del c.c.n.l. trasporti merci e logistica Unicoop-Ugl; di essere stato licenziato da per giustificato motivo oggettivo in ragione della predita CP_6
dell'appalto; di essere quindi stato assunto da con decorrenza dal 1.4.2017 quale Parte_2
socio lavoratore inquadrato nel livello D1 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici industria;
di aver operato presso l'appalto di fino al dicembre 2018 allorché gli è stato nuovamente P_
intimato il licenziamento per perdita dell'appalto; di aver invero sin dal dicembre 2004 operato
Pagina 2 di 19 alle dirette dipendenze di ricevendo le direttive circa lo svolgimento della P_
prestazione lavorativa direttamente da , amministratore (unitamente alla Persona_1 madre della committente;
di aver infatti sempre svolto le mansioni di Controparte_12 manutentore meccanico addetto al funzionamento dei macchinari per la produzione e l'imbustamento delle figurine e alla loro manutenzione periodica laddove i contratti di appalto avevano ad oggetto lo smistamento e l'imbustamento delle figurine;
di essere stato preposto in particolare alla manutenzione dei macchinari presenti nei reparti taglio, mescola, flow pack
o mondini, incellophanatura;
di aver nel corso del tempo spiegato il funzionamento dei macchinari ad altri due manutentori;
di essere sempre stato consultato dall'amministratore e dalla segretaria responsabile (nella persona prima di poi di Persona_1 Persona_2 tale non meglio individuata); di aver partecipato alle riunioni svoltesi presso Per_3 P_
in occasione dell'acquisizione di grosse commesse;
di essere stato preposto a
[...]
supervisionare il lavoro svolto in ragione dell'acquisizione di tali commesse, mantenendo i contatti con e con e recandosi anche presso gli uffici della società o Per_1 Persona_2
venendo raggiunto dal nel magazzino per discutere delle lavorazioni e delle Per_1
problematiche di volta in volta insorte;
di essere stato preposto anche ad ordinare il materiale all'uopo accedendo liberamente presso gli uffici di di aver accompagnato P_ [...]
sia in trasferte estere per occuparsi del montaggio di macchinari e della loro Per_1
manutenzione, sia presso la fiera Drupa di Dusseldorf in occasione della quale il suo nome era affiancato a quello del;
di non aver mai ricevuto dalle formali datrici di lavoro ordini o Per_1
direttive circa le mansioni da svolgere e gli orari da seguire e di aver invece sempre osservato le indicazioni dategli da e a loro rivolgendosi anche per conseguire Per_1 Persona_2
l'autorizzazione di ferie e permessi;
di aver sempre utilizzato beni e strumenti di proprietà della e che da essa gli venivano forniti;
di aver ricevuto in data 20.12.2018 P_
comunicazione dal responsabile della (un tale ) della chiusura della Parte_2 Per_4
produzione in prossimità della scadenza dell'appalto del 31.12.2018; di essere quindi tornato nuovamente a lavoro il 7.1.2019 e di essere stato invitato sia dal tale , sia da Per_4 [...]
ad abbandonare lo stabilimento poiché non assicurato;
di aver impugnato tale Per_1
licenziamento orale;
di aver appreso nei primi giorni del gennaio 2019 che l'appalto era stato affidato ad altra società neocostituita;
di aver ricevuto in data 25.2.2019 comunicazione di licenziamento collettivo da di aver invero sempre operato alle dirette dipendenze Parte_2
di o, comunque, di aver maturato quale socio lavoratore di P_ Parte_2
competenze retributive maggiori di quelle attributegli avendo la formale datrice di lavoro determinato le sue competenze nella misura prevista per il socio co-imprenditore e non per il socio lavoratore, avendo determinato il rateo di tredicesima mensilità e il t.f.r. sul monte ore di
Pagina 3 di 19 lavoro indicate nelle buste paga (inferiore rispetto sia alle ore effettivamente svolte, sia al monte orario del tempo pieno), avendo computato la retribuzione sulla base del primo livello del c.c.n.l. cartai e cartotecnici in luogo del terzo (o in subordine al secondo) livello, al quale erano effettivamente riconducibili le mansioni svolte.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato le domande attoree e ne P_
ha chiesto il rigetto, deducendo in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda per essere essa riconducibile alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in via preliminare l'inammissibilità delle domande riguardanti i rapporti di lavoro a suo tempo intercorsi tra il ricorrente e , e per CP_7 CP_8 P_3 P_1 P_4 intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lettera d), L. 183/2010 ed ex art. 6 L. 606/1966 e altresì per intervenuta decadenza biennale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003,
l'inammissibilità di tutte le domande o quantomeno di quelle riguardanti il rapporto di lavoro intercorso con in ragione dell'accordo transattivo concluso il 22.5.2017, P_4
l'inammissibilità del ricorso in relazione alle domande svolte nei confronti di CP_7 CP_8
e per intervenuta prescrizione estintiva ex artt. 1442 e 2948 c.c. Nel P_3 P_1
merito la società convenuta ha contestato sia la domanda principale, sia le domande formulate dal ricorrente in via subordinata, rilevando che – secondo la versione vigente ratione temporis
– l'eventuale pronuncia di condanna delle società cooperative datrici di lavoro al pagamento di differenze retributive avrebbe potuto essere azionata nei suoi confronti solo dopo la preventiva escussione di e di o dei diversi obbligati in solido;
ha CP_6 Controparte_2
infine richiesto in via subordinata e trasversale di essere tenuta indenne e manlevata da
, da e . Controparte_2 Controparte_15 Controparte_16
In particolare, ha dedotto di aver sempre messo a disposizione delle società P_ appaltatrici i propri macchinari, di aver necessariamente sempre dovuto svolgere il collaudo in corso di opera poiché una diversa soluzione avrebbe comportato l'apertura delle confezioni delle figurine, di essersi perciò avvalsa per i predetti collaudi della prestazione di taluni
“preposti” sia delle cooperative appaltatrici sia di essa committente, di aver messo a disposizione delle appaltatrici il proprio sistema di rilevazione delle presenze del personale che però era collegato al software delle sole appaltatrici e accessibile solo ad esse.
Ha precisato di aver sempre corrisposto al le somme dovute in ragione Controparte_2 dei vari contratti di appalto con esso stipulati, dall'agosto 2010 al dicembre 2018, e di aver infine risolto il contratto di appalto con il predetto con comunicazione del CP_2
19.12.2018 per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Con segnato riferimento alle singole cooperative succedutesi nella gestione del contratto di appalto concluso con il , ha rilevato che la fatturazione emessa e la Controparte_2
Pagina 4 di 19 variabilità dei lavoratori sono idonei ad escludere che esse avessero operato in regime di monocommittenza. In relazione alla posizione di ha dato atto di aver ricevuto da P_4 quest'ultima un accordo transattivo concluso dal ricorrente in data 22.5.2017.
Circa la rivendicata riconducibilità del rapporto di lavoro del ricorrente alla sua diretta titolarità, la società convenuta ha dedotto di non aver mai avuto controllo diretto sul personale e sui lavoratori delle cooperative di volta in volta designate alla gestione dell'appalto, di non essersi mai ingerita nell'esercizio dei poteri tecnico organizzativi di ciascuna società delegata dal , di non aver conoscenza di giorni e orari di lavoro dei CP_2
lavoratori operanti sull'appalto, avendo invece sempre verificato solo l'esecuzione dell'opus. In particolare, con espresso riferimento alla figura dell'amministratore , ha rilevato Persona_1 che egli è frequentemente all'estero per ragioni di lavoro e che le attività di collaudo vengono invece seguite attraverso preposti (delle quali fa parte anche la propria dipendente
[...]
, che dal confronto del passaporto del stesso con le allegazioni attoree Persona_2 Per_1
l'unico viaggio comune è stato quello in Brasile del 24.2.2011 e che in ogni caso, in tutte le trasferte effettuate insieme dal e dal ricorrente, quest'ultimo ha partecipato in qualità Per_1
di referente e tecnico delle società cooperative sue datrici di lavoro.
Circa la genuinità dei contratti di appalto, ha riferito che l'appaltatrice era stata P_4 oggetto di verifica da parte dell' del lavoro e che essa convenuta aveva ricevuto la Persona_5
notifica del verbale di accertamento in ragione delle previsioni di cui all'art. 29, comma 2,
D.Lgs. 276/2003; ha puntualizzato che all'esito di tale verifica ispettiva gli enti preposti hanno accertato la genuinità del contratto di appalto ed hanno invece rilevato l'indebito utilizzo dell'istituto della indennità di trasferta per dissimulare il pagamento di ore di lavoro straordinario, con conseguente sviamento dall'obbligo contributivo.
3. A sua volta costituitosi in giudizio, ha contestato le domande Controparte_2
attoree, premettendo di non aver conoscenza diretta dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e le società di volta in volta succedutesi nell'appalto, deducendo che sia sia CP_6 Pt_2
non operavano in regime di monocommittenza, confutando la tesi attorea dell'attribuzione
[...]
a e a di poteri gestori, direttivi o disciplinari sul personale Persona_1 Persona_2
delle cooperative, riferendo che il ricorrente era stato inquadrato nel livello D2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici ed era addetto alla manutenzione delle macchine e ad altre attività compatibili con il suo livello di inquadramento, partecipava alle riunioni riguardanti particolari manutenzioni e svolgeva trasferte per conto delle cooperative datrici di lavoro, rilevando di essere eventualmente tenuta a rispondere per le sole ore di adibizione del ricorrente all'appalto di chiedendo in definitiva il rigetto del ricorso. P_
Pagina 5 di 19 4. Pur ritualmente evocate in giudizio, e Controparte_17 Controparte_18
sono rimaste contumaci.
[...]
5. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
6. Non risultano meritevoli di accoglimento le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dalle convenute costituite.
6.1 Non risulta innanzi tutto meritevole di accoglimento l'eccezione di improponibilità o inammissibilità della domanda attorea per incompetenza del Tribunale adito, dovendo – secondo la prospettazione difensiva - la controversia essere devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Il dedotto carattere non autentico del rapporto sociale stipulato di volta tra il ricorrente e le diverse società cooperative succedutesi nell'appalto di è stato, invero, invocato nel P_ presente processo al precipuo fine di veder riconosciuta la diretta titolarità del rapporto di lavoro dell'istante in capo alla convenuta sicché la controversia rientra P_
nell'ambito di applicazione dell'art. 409, comma 1, n. 1, c.p.c. e, come tale, è senz'altro conoscibile dal giudice del lavoro.
6.2 Parimenti non risulta fondata l'eccezione preliminare di intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lettera d), L. 183/2010 e dell'art. 6 della L. 604/1966 formulata con riferimento a tutti i contratti di appalto stipulati anteriormente all'ultimo, in quanto mai impugnati.
Infatti l'art. 32, comma 4, lettera d), della L. 183/2010 (ratione temporis applicabile al caso di specie) statuisce che “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa
l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Nell'interpretare la norma la Corte di Cassazione ha statuito che “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un
Pagina 6 di 19 appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso” ed ha altresì precisato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza non può individuarsi “nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570)” (cfr. Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490).
E ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, considerato che parte ricorrente da un lato in data 22.3.2019 ha comunque impugnato il provvedimento del 25.2.2019 di estromissione da per licenziamento collettivo (cfr. doc. 16 fasc. ric.), dall'altro non ha ricevuto Parte_2
alcun provvedimento in forma scritta teso a negare la titolarità del rapporto di P_
lavoro o comunque alcun provvedimento equipollente ad un atto di recesso.
Alla luce dei richiamati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, deve escludersi che nel caso di specie sia decorso il termine decadenziale invocato da P_
stessa.
6.3 Non è meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di improponibilità delle domande riguardanti il rapporto di lavoro intercorso tra parte attorea ed e le CP_6
conseguenti domande svolte nei confronti di per tale periodo per aver le parti P_
sottoscritto una intesa conciliativa in data 22.5.2017 e non aver poi il lavoratore impugnato tale accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113 c.c. entro il termine semestrale ivi previsto.
Il verbale di conciliazione sottoscritto tra il ricorrente ed il 22.5.2017 è inerente al CP_6
rapporto lavorativo intercorso con stessa dal 7.1.2015 al 31.3.2017. Nel dettaglio, al CP_6 punto 4, il lavoratore, a fronte della corresponsione di somme relative alle retribuzioni pregresse e alle altre spettanze, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi azione, diritto e/o domanda nei confronti di relativamente al rapporto lavorativo appena richiamato CP_6
(cfr. doc. 20 fasc. . P_
Tale transazione però, oltre a non essere stata stipulata in sede “protetta”, è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c., difettando del requisito causale della transazione, costituito dalle reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c. Invero, con tali scritture si è limitata a CP_6 corrispondere al lavoratore quanto dovuto per la liquidazione del t.f.r., laddove - a fronte di tale dazione, pacificamente dovuta - il lavoratore ha espresso ampia rinuncia a ogni diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, senza nulla riceverne in cambio a titolo di corrispettivo.
Pagina 7 di 19 6.4 Risulta infine superflua la valutazione delle eccezioni di inammissibilità delle domande relative alla porzione del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente quale socio lavoratore di P_
e per intervenuta decadenza biennale ex art. 29, CP_7 CP_8 P_3 P_1 comma 2, D.Lgs. 276/2003 e per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale ex artt. 1442
e 2948 c.c.
Dalla disamina delle visure camerali depositate da (cfr. docc. da 13 a 17) le P_
predette società risultavano ancora in essere alla data del deposito del ricorso e, tra di esse, la sola risulta essere poi stata cancellata (dopo il deposito del ricorso, ma prima della CP_9
costituzione in giudizio di , cosicché la scelta attorea - che pure ha allegato la P_ sostanziale continuità del suo rapporto di lavoro presso sin dal 1.12.2004 e fino al P_ licenziamento intimatogli da - di non evocare in giudizio le proprie formali datrici Parte_2
di lavoro si riverbera nel processo in termini di delimitazione temporale della pretesa attorea, rimanendo precluso al giudicante la possibilità di indagare un rapporto quadrilaterale (quale quello tra lavoratore, cooperative appaltatrici sue datrici di lavoro, consorzio partecipante alla selezione per l'individuazione dell'appaltatore, committente) che si assume viziato in ragione della dedotta illegittima interposizione del formale datore di lavoro, in difetto della evocazione in giudizio di quest'ultimo. Il ricorrente, infatti, pur indicando puntualmente quali sono state le cooperative che (a suo dire solo formalmente) si sono succedute dal 1.12.2004 nella gestione del suo rapporto di lavoro, in ricorso non ha individuato tali soggetti come contraddittori, né ha svolto verso di essi alcuna domanda, né ha loro notificato il ricorso, né ha chiesto al
Tribunale adito di autorizzare la loro chiamata, nonostante la rivendicazione della natura simulata di un contratto di appalto e la connessa somministrazione illecita di manodopera presupponga - ove la domanda sia stata svolta nei confronti di tutti i contraddittori - un litisconsorzio necessario tra lavoratore, formale datore di lavoro e società alla cui titolarità si chiede di ricondurre il rapporto di lavoro stesso.
Ne discende che le domande attoree potranno essere compiutamente e legittimamente vagliate solo in relazione ai dedotti rapporti di lavoro subordinato svolti dal lavoratore per dal 7.1.2015 al 31.3.2017 e dal 1.4.2017 al 25.2.2019, non avendo il CP_6 Parte_2
ricorrente svolto alcuna domanda nei confronti di C.L.V., e CP_7 CP_8 P_3 P_1
7. Chiarito dunque che, in difetto della evocazione in giudizio di C.L.V., CP_7 CP_8
e la domanda attorea può essere valutata solo a far data dal 7.1.2015 (ossia P_3 P_1
solo in relazione ai contratti di appalto che hanno visto coinvolte dal 1.7.2015 al CP_6
31.3.2017 e dal 1.4.2017 al 20.12.2018), nel merito il ricorso risulta fondato. Parte_2
Pagina 8 di 19 7.1 É opportuno un inquadramento di carattere generale sulla fattispecie dell'appalto endo-aziendale.
L'art. 29 del d.lgs. 276/2003, al comma 1, prevede che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Quest'ultima previsione normativa codifica un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già elaborato nel vigore della vecchia L. 1369/1960, ossia che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti
"endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di qualsiasi attività interna, anche se strettamente attinente al complessivo ciclo produttivo del committente), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - presunto datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr.
Cass. 9 marzo 2009, n. 5648; 30 agosto 2007, n. 18281; 5 ottobre 2002, n. 14302).
E la giurisprudenza già nella vigenza del regime di cui alla legge n. 1369 del 1960, aveva ritenuto che uno degli indici principali dell'interposizione illecita fosse l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo del committente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative (Cass. n. 86431 del 2001, Cass. n. 3196 del
2000, Cass. n. 5087 del 99), in quanto tale situazione denota l'assenza di un vero appalto, figura questa che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dello stesso, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente;
e pur essendo connaturato alla figura dell'appalto endoaziendale l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente, magari con la predeterminazione di modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, è comunque necessario che detto potere non interferisca con il potere direttivo del datore di lavoro - appaltatore, restando estraneo alle disposizioni da questi impartite e relative alla gestione della manodopera e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 13015 del 1993 e anche Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice
Pagina 9 di 19 deve tener conto anche «delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente»).
In particolare, sono stati ritenuti indici significativi della mancanza di un'autonoma organizzazione dell'appaltatore (e la ricorrenza di questi indici anche se non necessariamente tutti, è stata ritenuta sufficiente a fondare l'ipotesi illecita): l'assenza di organizzazione e di mezzi strumentali e finanziari in capo alla presunta appaltatrice;
l'intima connessione dell'attività svolta dal lavoratore o dai lavoratori inviati dalla società interposta con quella del committente;
l'utilizzo del lavoratore o dei lavoratori sotto la direzione e nell'ambito della struttura della impresa committente, con conseguente mancanza di assunzione del rischio imprenditoriale da parte della presunta appaltatrice;
l'utilizzo di macchine ed attrezzature fornite dal committente, con conseguente mancato impiego di capitali e investimenti da parte dell'appaltatore.
Ferma la ratio legis che sottende la nuova disciplina della somministrazione lecita e dell'appalto e l'autonomia e la specificità dei due istituti rispetto alle disposizioni previgenti abrogate e alle disposizioni del codice civile, questi principi anche oggi forniscono all'interprete alcuni parametri significativi al fine della verifica della ricorrenza, o meno, di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.
L'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 non a caso fa riferimento, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all' «organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, […]», e, dunque ad un indice rivelatore della sussistenza, o meno, di un genuino contratto di appalto di opere e di servizi, che già la giurisprudenza aveva individuato in precedenza.
In altri termini, l'art.29 del D.Lgs. 276/2003 individua i confini dell'appalto endoaziendale lecito, per differenza con la somministrazione, e, pur rinviando alle previsioni generali del codice civile in materia di appalto, fornisce precisi criteri per distinguere la liceità degli appalti in questione, quando i criteri tipici dell'appalto in generale (l'organizzazione dei mezzi necessari alla sua esecuzione e la gestione a proprio rischio) risultano meno pregnanti, per il tipo di opera o di servizio prestato. In questo caso l'art. 29, in linea con i principi già elaborati dalla previgente giurisprudenza al fine di individuare gli appalti illeciti di manodopera
(endoaziendali) e di cui si è detto sopra, consente di riscostruire l'autonoma organizzazione dei mezzi che deve caratterizzare l'appalto lecito, desumendola anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale da parte dell'appaltatore, quando gli appalti, per il tipo di opera o servizio oggetto dello stesso,
Pagina 10 di 19 non richiedono particolari mezzi e quindi non comportano l'impiego di particolari strutture materiali o impiantistiche (tra questi i più comuni e frequenti sono gli appalti di facchinaggio o movimentazione merci, quelli di pulizie, o anche quelli di confezionamento e assemblaggio); ma perché si configuri un appalto lecito è pur sempre necessario che questa autonoma organizzazione dei mezzi, desunta anche soltanto dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale, sussista effettivamente (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3632/2020).
In sostanza, in caso di appalti caratterizzati da un basso apporto di mezzi materiali comunemente definiti a bassa intensità organizzativa e ad alta intensità di lavoro, occorre dare rilievo preponderante alla diretta organizzazione, alla direzione e al controllo dei dipendenti assunti dall'interposto da parte del committente.
Per quanto attiene poi alla distribuzione degli oneri probatori, è indubbio che il lavoratore abbia l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi di riscontro dell'appalto illecito e, di contro, il datore di lavoro-committente abbia l'onere contrario di provare la liceità dell'appalto.
Questo principio deriva dal canone generale di cui all'art. 2697 c.c., competendo all'imprenditore committente dar prova del fatto (positivo) che impedisce la pretesa della parte che sostiene il contrario, e cioè della liceità dell'appalto da lui concluso con il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nell'appalto.
7.3 Ciò premesso in linea di diritto e venendo al caso di specie deve innanzi tutto premettersi che nella fattispecie la disamina dei fatti di causa riguarda non in generale la legittimità dei contratti di appalto intercorsi tra la committente e le società P_
cooperative succedutesi nella gestione dell'appalto, bensì il più ristretto ambito della legittimità e correttezza dell'adibizione del ricorrente all'appalto o, piuttosto, la dissimulazione della effettiva riconducibilità del suo rapporto di lavoro in capo alla committente. In altri termini, nella presente sede processuale la valutazione della legittimità del contratto di appalto intercorso tra da un lato e e dall'altro, per il tramite P_ CP_6 Parte_2
del , resta meramente marginale, dovendo invece l'indagine processuale Controparte_2
soffermarsi solo ed esclusivamente sulla posizione di parte attorea e sulla verifica della ascrivibilità del suo rapporto di lavoro alla titolarità delle appaltatrici o piuttosto della committente.
Perciò le risultanze del verbale ispettivo e del conseguente accertamento emesso dall'Istituto nazionale del lavoro non assumono alcuna valenza dirimente, poiché esse attengono alla verifica della regolarità formale e sostanziale della corresponsione della retribuzione da parte di ai propri lavoratori, ma non concernono invece la verifica della riconducibilità del CP_6
Pagina 11 di 19 rapporto di lavoro del ricorrente alla effettiva titolarità della committente (cfr. doc. 24 fasc.
. P_
7.3.1. Esaminando dunque le risultanze della istruttoria documentale e testimoniale, risulta comprovata la titolarità del rapporto di lavoro di in capo a Parte_1 P_
per i seguenti motivi:
- sul piano delle allegazioni attoree, è rimasto incontestato che il ricorrente abbia operato presso lo stabilimento di sito in Muggiò sin dal dicembre 2004 e P_
che certamente vi abbia operato anche dal gennaio 2015 (e fino al dicembre 2018) quale socio lavoratore di non avendo smentito né la sua CP_6 P_ adibizione all'appalto, né i viaggi svolti con l'amministratore ed avendo Persona_1 al più contestato la sua costante presenza sull'appalto (deducendo che incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver svolto sempre presso il medesimo committente l'attività prestata quale socio lavoratore della appaltatrice), ma non la sua presenza e la sua operatività nell'ambito del sito di Muggiò dal 7 gennaio 2015 al
20 dicembre 2018. Risulta dunque pacificamente che il ricorrente almeno dal gennaio
2015 ha operato presso lo stabilimento di sito in Muggiò, via Sondrio n. 3. P_
Sul piano documentale la circostanza, non specificamente contestata, trova peraltro indiretta conferma nella comunicazione ex art. 2528 c.c. di ammissione del ricorrente quale socio lavoratore di e nella correlativa instaurazione di un rapporto di CP_6
lavoro subordinato con decorrenza dal 7.1.2015 (doc. 3 fasc. ric.);
- inoltre sul piano delle deduzioni di parte, è altresì pacifico tra le parti che il ricorrente abbia operato presso lo stabilimento di Muggiò prevalentemente quale addetto alla manutenzione di macchinari e impianti necessari per l'esecuzione delle opere appaltate;
- sul piano documentale deve rilevarsi che il contratto di appalto concluso tra P_
e - avente ad oggetto il compimento di opere e
[...] Controparte_2 CP_6
servizi riguardanti il taglio, spezzettamento, fustellatura, miscelazione, confezionamento, incelofanatura, carico/scarico e stoccaggio - risulta stipulato con decorrenza dal 1.7.2015 al 31.12.2018, sicché la prestazione resa dal ricorrente
(formalmente socio lavoratore di dal 7.1.2015, transitato in dal CP_6 Parte_2
1.4.2017) non può essere ricondotto al contratto di appalto stipulato il 30.6.2015 con decorrenza dal 1.7.2015 (cfr. doc. 7 fasc. ; P_
- sempre sul piano documentale emerge che - a differenza di quanto previsto nei contratti di appalto stipulati con le società cooperative che hanno preceduto CP_6
e e nell'ambito dei quali era stata prevista la locazione in favore delle Parte_2
Pagina 12 di 19 appaltatrici dei macchinari necessari per l'esecuzione dell'opus (cfr. docc. 2, 3 e 4 fasc.
- nell'ambito del contratto di appalto concluso tra P_ P_ [...] stessa non è affatto disciplinata né la messa a disposizione di Controparte_19 macchinari ed impianti in favore dell'appaltatrice, né l'affidamento di attività di manutenzione di essi (cfr. doc. 7 fasc. . A comprovare la circostanza che le P_
attività di manutenzione di impianti e macchinari di proprietà di P_
quantomeno a far data dal 1.7.2015, non hanno formato oggetto di appalto concorre altresì la disamina del documento di valutazione dei rischi di nell'ambito del CP_6
quale (verosimilmente anche in ragione delle differenti attività svolte presso altre committenti) sono stati valutati i rischi relativi alle prestazioni di manovali, imbianchini, carrellisti, addetti alla produzione e al confezionamento;
circa i rischi connessi alla manutenzione di impianti e macchinari, nel predetto d.v.r. di si CP_6
dà espressamente atto che la manutenzione delle macchine è rimessa al personale delle case costruttrici e che gli addetti di stessa possono effettuare solo CP_6
controlli visivi sugli impianti messi a disposizione dal cliente (cfr. doc. 7 cit., pag. 144).
- Le medesime condizioni contrattuali operanti nei confronti dell'appaltatrice CP_6 disciplinano la posizione di subentrata nel medesimo contratto di appalto Parte_2
– previo assenso di – per opera di (cfr. doc. 8 fasc. P_ Controparte_2
. P_
In definitiva, le evidenziate risultanze documentali sono in sé già sufficienti a rendere manifesto come - nonostante la diversa previsione del contratto di associazione-assunzione del ricorrente - ricorrano i presupposti per la riconducibilità del rapporto di lavoro di parte attorea in capo a P_
In questo senso è già significativo il dato della operatività del ricorrente presso lo stabilimento di sito in Muggiò sin dal 7.1.2015, nonostante il contratto di appalto tra P_
quest'ultima, ed abbia avuto decorrenza solo a far data dal Controparte_2 CP_6
1.7.2015. In difetto di un contratto di appalto idoneo a disciplinare i rapporti tra tali enti prima del luglio 2015, l'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa del ricorrente (socio lavoratore di dal 7.1.2015) a favore della convenuta sin dal gennaio 2015 CP_6 P_
non può che essere sussunta nella fattispecie della illegittima somministrazione di manodopera. E tanto è in sé già sufficiente a ricondurre la prestazione lavorativa del ricorrente direttamente in capo all'utilizzatrice peraltro, come già evidenziato, in tal senso P_
concorrono altresì le circostanze che – nell'ambito del contratto di appalto concluso tra P_
, prima e poi, non siano state disciplinate le
[...] Controparte_2 CP_6 Parte_2
modalità di utilizzo di macchinari ed impianti della committente e non sia stato previsto
Pagina 13 di 19 l'affidamento all'appaltatrice della manutenzione di essi, tanto più che il documento di valutazione dei rischi dell'appaltatrice esclude l'assegnazione ai propri lavoratori di CP_6 controlli, diversi da quelli visivi, su macchine ed impianti messi a disposizione dal committente.
7.3.2. La tesi della riconducibilità del rapporto di lavoro di parte attorea alle dirette dipendenze di è corroborata altresì dalle risultanze della istruttoria testimoniale: P_
- con segnato riferimento alle attività demandate al ricorrente, tutti i testi che hanno operato direttamente presso lo stabilimento di Muggiò hanno confermato che egli era chiamato a svolgere compiti di riparazione e manutenzione dei macchinari: “Il ricorrente ha iniziato come operaio e dopo poco dal suo arrivo è diventato il meccanico di tutta l'azienda ed in particolare si occupava di riparare e manutenere i macchinari”
(cfr. dichiarazioni del teste del di cui al Testimone_1 Controparte_2
verbale di udienza del 16.3.2022); “[…] era meccanico e manutentore, riparava i macchinari e li preparava a seconda delle commesse. In caso di guasto interveniva direttamente, anche senza avvertirmi a meno che non ci fossero esigenze particolari
(come la sostituzione di componenti o altre riparazioni importanti costi” (cfr. dichiarazioni del teste del , già Testimone_2 Controparte_2 amministratore di o responsabile del personale di in tale ultima CP_6 Parte_2 qualità operante presso lo stabilimento di Muggiò – cfr. verbale di udienza del
27.9.2022); “[…] il ricorrente faceva il meccanico ovvero provvedeva allo smontaggio ed alle riparazioni dei macchinari di Toncar” (dichiarazioni del teste attoreo Tes_3
di cui al verbale di udienza del 6.7.2022);
[...]
- in relazione all'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell'amministratore di sulle attività del ricorrente, in P_ Persona_1 sede istruttoria è emerso che egli era presente presso lo stabilimento di Muggiò, rappresentava agli addetti alla manutenzione delle macchine quali adempimenti Per_ eseguire (“Presso lo stabilimento di il sig. ci diceva cosa fare;
c'erano P_
Per_ anche esponenti della cooperativa cui il predetto riferiva cosa fare” – cfr. dichiarazioni del teste attoreo di cui al verbale di udienza del Testimone_3
6.7.2022), indicava nel dettaglio gli adempimenti anche urgenti ai quali il ricorrente doveva attendere (“Al ricorrente diceva cosa fare, lo so perché ero Persona_1 sempre lì. […] Una volta sono salito anche io negli uffici con il ricorrente e Persona_1
il quale ci ha chiesto di riparare in poco tempo sei macchine, alla fine siamo riuscito a farlo (cfr. dichiarazioni del teste attoreo di cui al verbale di udienza Testimone_4
del 16.3.2022);
Pagina 14 di 19 - la circostanza che dagli atti non sia emerso l'avvenuto esercizio del potere disciplinare da parte di non assume alcuna valenza, non solo perché la teste Persona_1
ha dato atto di non aver mai assistito a rimproveri in ragione Testimone_1 del fatto che ella opera in un reparto differente (cfr. verbale di udienza del 16.3.2022) ed il teste ha riferito genericamente di essere stato titolare del Testimone_2
potere disciplinare con un altro collega (neppure nominativamente individuato) senza fornire alcuna informazione su circostanze o episodi in cui tale potere sarebbe stato esercitato nei confronti del ricorrente, ma anche e soprattutto perché il potere disciplinare caratterizza sì i poteri datoriali, ma il suo esercizio resta del tutto eventuale ed ipotetico;
- gli elementi di prova testimoniale forniti da poi, restano del tutto P_
irrilevanti, posto che essi non riguardano le modalità di gestione del rapporto di lavoro del ricorrente, tanto che la società convenuta non ha convocato in giudizio alcuno dei propri preposti all'appalto ed ha invece citato il proprio commercialista (cfr. verbale di udienza del 6.7.2022) ed il proprio consulente aziendale (cfr. verbale del 16.3.2022), entrambi estranei alla concreta operatività delle lavorazioni aziendali. Il teste Tes_5
ha riferito che nell'ambito dei “contratti di appalto stipulati da sono
[...] P_ allegati elenchi di nominativi di preposti sia di che delle cooperative autorizzati P_
ad una reciproca interlocuzione per esigenze organizzative;
tali preposti sono presenti stabilmente in presso i vari reparti e fungono da interfaccia tra i lavoratori e P_
come cliente tramite i preposti di (cfr. verbale di udienza del P_ P_
16.3.2022). Tale dichiarazione non fornisce però elementi idonei ad escludere che l'attività del ricorrente sia stata prestata alle dirette dipendenze di stessa, P_ poiché sebbene nel contratto di appalto stipulato con ed Controparte_2 CP_6
(cui poi è succeduta il nominativo del ricorrente è indicato nell'elenco
[...] Parte_2
del “delegati dell'appaltatore” (cfr. doc. 7, pag. 63, fasc. , è altresì vero che nel P_
medesimo contratto all'allegato n. 15 vengono individuati Controparte_20
come “responsabile direzione e coordinamento” e
[...] Parte_3
come “preposto” (cfr. doc. 7 cit., pag. 73) e, correlativamente, all'art.
6.3. del contratto di appalto sul tema della disciplina del personale impiegato nell'appalto è previsto che
“il ruolo di responsabile per l'appaltatore, che eserciterà in via integrale ed esclusiva
(esclusa ogni e qualsiasi interferenza della committente) il potere organizzativo e direttivo sul personale dipendente dell'appaltatore, è affidato al soggetto indicato nell'allegato 15. La committente, per eventuali confronti o apporti che dovessero rendersi necessari nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto di appalto
Pagina 15 di 19 (da intendersi come direttive volte a conformare l'attività dell'appaltatore alle esigenze della committente) dovrà fare esclusivo riferimento al predetto responsabile” (cfr. doc.
7 cit., pag. 5, art. 6.3), laddove i lavoratori indicati nell'allegato 11 (ove figura il nominativo del ricorrente) sono chiamati esclusivamente alle operazioni di verifica e collaudo del prodotto oggetto di appalto (cfr. doc. 7 cit., pag. 4, art. 4.2).
In definitiva, dunque, sebbene – per le ragioni processuali già esposte in precedenza – la valenza della prova offerta ai fini dell'accoglimento della domanda debba essere circoscritta al periodo in cui presso l'appalto di hanno operato prima dal 7.1.2015 al P_ CP_6
31.3.2017, poi dal 1.4.2017 al 20.12.2018, la tesi attorea della riconducibilità del Parte_2 suo rapporto di lavoro alle dirette dipendenze di risulta fondata. P_
8. Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, tenuto conto che è emerso come il rapporto di lavoro del ricorrente sia estraneo al contratto di appalto intercorso tra P_
e prima, poi, considerato che è emerso altresì Controparte_2 CP_6 Parte_2
come la prestazione attorea sia stata sottoposta ad una sistematica organizzazione e direzione da parte del formale committente, con segnato riferimento alla posizione di parte attorea deve dichiararsi la natura illecita dell'appalto intercorso appunto tra le predette società ed ente, con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e a decorrere dal 7.1.2015. P_
In tema di interposizione di manodopera, infatti, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003, è necessario, infatti, verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi, invece, ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (così Cass.
n. 12551/2020). Sebbene nella fattispecie in disamina l'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera riguardi la sola posizione del ricorrente, la disciplina di cui all'art. 29, comma 1,
D.Lgs. 276/2003 risulta applicabile in ragione della espressa previsione contenuta nel comma
3bis della medesima previsione legislativa, ai sensi della quale “quando il contratto di appalto
Pagina 16 di 19 sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”.
Ne discende, in merito al licenziamento, che lo stesso risulta giuridicamente inesistente in quanto intimato, mediante lettera, da ma non dall'effettivo datore di lavoro Parte_2
La norma di interpretazione autentica di cui alla legge n. 77/2020 di conversione P_
del D.L. 34/2020 ha infatti stabilito che “[…] il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto […] si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento […]”.
E, quindi, il licenziamento intimato non dal reale datore di lavoro non può essere inteso come compiuto e intimato dall'effettivo datore di lavoro.
Manca, dunque, il requisito della intimazione in forma scritta da parte dell'effettivo datore di lavoro del ricorrente. La mancanza di tale elemento preclude, peraltro, l'esame del merito delle ragioni sottese al recesso.
Conseguentemente, riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 7.1.2015 tra il ricorrente e e riconosciuta altresì l'inesistenza P_
giuridica di un licenziamento, il ricorrente deve essere reintegrato nel proprio posto di lavoro a far data dal 20.12.2018, giorno ultimo di esecuzione della prestazione lavorativa presso P_
[...]
9. Con segnato riferimento all'ordine di reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro presso deve rilevarsi che – sulla base delle risultanze istruttorie – allo P_
stesso deve essere riconosciuto il diritto ad essere inquadrato nel livello C2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici industria: appartiene al livello C2 il “lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado di specializzazione che opera su macchinari o impianti, individuando i guasti ed effettuando le riparazioni o che opera su macchine utensili” (cfr. doc. 26 fasc. ric.).
Come già evidenziato in precedenza, infatti, le risultanze istruttorie hanno confermato che il ricorrente ha operato presso occupandosi della manutenzione e della riparazione P_
di macchine ed impianti. Non essendo emerso in sede istruttoria che parte attorea attenda alle attività di manutenzione “interpreta[ndo] schemi o disegni costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali”, oppure “effettuando interventi anche su parti software”, non si ravvisano invece i presupposti per l'attribuzione al ricorrente né del livello B2, né del livello C1S.
Pagina 17 di 19 Dall'accertato diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello C2 del c.c.n.l. Cartai
e cartotecnici industria discende il diritto del medesimo ad essere retribuito sulla base della retribuzione base di € 1.577,11 per come determinata dalle parti sociali con decorrenza dal
1.1.2015, maggiorata degli ulteriori eventuali incrementi sopravvenuti nelle more del processo.
Avendo il ricorrente espressamente riservato la domanda di corresponsione di differenze retributive maturate in costanza del rapporto di lavoro e nei limiti qui riconosciuti, ossia dal
7.1.2015 al 20.12.2018, non è necessario procedere alla liquidazione di tali importi, non potendo allo stato neppure stabilirsi se al ricorrente debbano essere attribuite eventuali differenze retributive. La domanda attorea, infatti, può essere accolta nei limiti in cui è accertato il livello di inquadramento e la corrispondente entità della retribuzione, mentre il successivo riscontro della sussistenza di eventuali differenze retributive postula la liquidazione degli importi dovuti e di quelli percepiti, sui cui parte attorea ha invece formulato espressa riserva. Non soccorrono in tal senso neppure i conteggi depositati su ordine del giudice poiché afferenti a diverso c.c.n.l.
10. In ordine alla domanda di manleva formulata da nei confronti di P_ [...]
, e , la stessa non può essere CP_21 Controparte_18 Controparte_2 accolta, poiché nel caso di specie non si controverte della radicale illegittimità del contratto di appalto intercorso tra tali società ed ente, ma dell'avvenuta irregolare somministrazione della prestazione di lavoro del ricorrente a vantaggio di con dissimulazione della P_
effettiva titolarità del rapporto di lavoro, cosicché l'addebitabilità della simulata titolarità del rapporto di lavoro appare riconducibile esclusivamente all'opera di quest'ultima, tanto più che
- in ragione di tutto quanto già esposto in precedenza - le attività di manutenzione dei macchinari non risultano formare oggetto del contratti di appalto stipulato con decorrenza dal
1.7.2015 (cfr. doc. 7 cit.).
11. In relazione alla posizione del ricorrente, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di e determinate secondo la misura indicata in P_
dispositivo, tenuto conto della complessa istruttoria documentale e testimoniale che si è resa necessaria per la decisione della controversia e del valore della lite.
Circa la concorrente posizione delle ulteriori convenute, le spese di lite nei loro confronti vengono integralmente compensate, ravvisandosi aspetti di reciproca soccombenza in considerazione della peculiarità della vicenda, che da un lato ha visto sì la dissimulazione di un rapporto di lavoro da parte di dall'altro però ha potuto contate sulla P_
collaborazione delle appaltatrici per l'imputazione ad esse della formale titolarità del rapporto di lavoro.
Pagina 18 di 19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra e Parte_1
sussiste un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con P_
decorrenza dal 7.1.2015 in ragione del quale deve essere inquadrato nel Parte_1
livello C2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici industria e ha diritto a percepire la retribuzione mensile base di € 1.577,11;
- Accerta e dichiara l'inesistenza o comunque l'inefficacia sia del provvedimento di estromissione del ricorrente da con decorrenza dal 20.12.2018, sia del P_ provvedimento di licenziamento collettivo intimato da con comunicazione Parte_2
del 25.2.2019;
- Ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare P_
il ricorrente nel suo posto di lavoro di manutentore di impianti e macchinari, inquadrato nel livello C2 del c.c.n.l. cartai e cartotecnici e retribuzione base mensile di
€ 1.577,11 con decorrenza dal 21.12.2018;
- Condanna a corrispondere al ricorrente le retribuzioni non percepite dal P_
21.12.2018 fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, sulla base della retribuzione base mensile di € 1.577,11, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi P_
€ 12.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistario;
- Compensa le ulteriori spese tra , P_ Controparte_2 CP_21
e .
[...] Controparte_18
Monza, 3 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 19 di 19