TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2451/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Elena Francesca Parte_1
Caretta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Busto CP_1
Arsizio presso lo studio dell'avv. Fausto Moscatelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale: in via principale
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 4 2. Affidare in via super esclusiva la minore alla madre la quale potrà assumere tutte Persona_1 le decisioni di maggior interesse per la figlia, sanitarie, scolastiche, educative ivi compresa la fissazione della residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3. Stabilire che il signor sia tenuto a corrispondere un contributo di € 120,00 mensili CP_1 omnicomprensivo delle spese straordinarie per ciascuna figlia (per un totale di € 240,00 mensili) durante la carcerazione, da aumentare automaticamente a € 250,00 per ciascuna figlia (per un totale di €
500,00), oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie una volta riacquistata la libertà;
4. Assegno unico integralmente alla signora;
Pt_1
5. Spese e onorari compensati.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e in CP_1 Parte_1 data 17.6.2006 avanti l'Ufficiale dello stato civile del Comune di VE Porro, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto comune al Numero 5, Anno 2006, Parte I, Serie Ufficio;
- rigettare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- confermare l'affido superesclusivo delle minori e alla madre signora Per_1 Persona_2
; Parte_1
- disporre a carico del sig. l'obbligo al mantenimento ordinario e straordinario in favore CP_1 delle figlie e individuando una somma omnicomprensiva nella misura Per_2 Persona_1 minima, e comunque non superiore a euro € 150 per entrambe, con decorrenza dal momento della ripresa dell'attività lavorativa o, in via subordinata, dal termine di espiazione della pena detentiva;
in via subordinata, disporre a carico del sig. l'obbligo al mantenimento ordinario e CP_1 straordinario in favore delle figlie e , nella somma omnicomprensiva di euro € Per_2 Persona_1
120 per ciascuna figlia con decorrenza dal mese di dicembre 2025 (ovvero dal termine del periodo di detenzione);
- confermare le ulteriori pattuizioni assunte in sede di separazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali e accessori previsti per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle pagina 2 di 4 parti il 17 giugno 2006 in VE Porro è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale in data 10/02/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale resa nei riguardi del resistente rende superfluo confermare le condizioni pattuite in sede di separazione in ordine al regime di affidamento della minore (mentre la primogenita è divenuta maggiorenne in corso di causa). Per_1
Deve porsi a carico del padre un contributo mensile al mantenimento delle figlie di € 100 rivalutabile annualmente per ciascuna, da ritemersi comprensivo delle spese straordinarie, stante lo stato di detenzione del convenuto.
Deve sul punto rilevarsi che la ricorrente percepisce una retribuzione mensile di € 1300 (gravata dalla cessione di un quinto), cui si aggiunge la somma di € 400 mensili a titolo di assegno unico, con cui deve far fronte ad un canone locativo di € 300 mensili.
A sua volta, il attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Pavia, svolge attività CP_1 lavorativa inframuraria percependo un reddito di circa € 300 euro al mese;
prima di essere licenziato nel 2022 a seguito del suo internamento in carcere, il convenuto percepiva € 1250 al mese, ma nessuna documentazione è stata allegata sul T.F.R. versatogli all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, che dovrebbe consentirgli di disporre di una provvista sufficiente per assicurarsi un alloggio ed il sostentamento all'atto dell'imminente scarcerazione.
Pertanto, deve disporsi che all'atto della cessazione del suo stato detentivo il contributo in questione sia aumentato automaticamente a € 250 per ciascuna figlia, oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano, stante la capacità lavorativa dimostrata dal convenuto.
Deve attribuirsi alla madre il 100% dell'assegno unico, in quanto genitore affidatario.
Alla soccombenza del resistente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo quantificato in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in VE Porro il 17/06/2006;
2) Prende atto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale resa nei riguardi del pagina 3 di 4 resistente;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 100,00 per ciascuna figlia a titolo di concorso al mantenimento della prole, oltre la rivalutazione annua ISTAT, da ritenersi comprensivo delle spese straordinarie;
4) Dispone che all'atto della scarcerazione il contributo sia aumentato automaticamente a € 250 per ciascuna figlia, oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla madre l'assegno unico;
6) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000, oltre gli accessori di legge ed oltre € 98 per contributo unificato;
7) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE Porro l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 5, parte I, Serie Ufficio, 2006.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2451/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Elena Francesca Parte_1
Caretta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Busto CP_1
Arsizio presso lo studio dell'avv. Fausto Moscatelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale: in via principale
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 4 2. Affidare in via super esclusiva la minore alla madre la quale potrà assumere tutte Persona_1 le decisioni di maggior interesse per la figlia, sanitarie, scolastiche, educative ivi compresa la fissazione della residenza e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3. Stabilire che il signor sia tenuto a corrispondere un contributo di € 120,00 mensili CP_1 omnicomprensivo delle spese straordinarie per ciascuna figlia (per un totale di € 240,00 mensili) durante la carcerazione, da aumentare automaticamente a € 250,00 per ciascuna figlia (per un totale di €
500,00), oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie una volta riacquistata la libertà;
4. Assegno unico integralmente alla signora;
Pt_1
5. Spese e onorari compensati.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sig.ri e in CP_1 Parte_1 data 17.6.2006 avanti l'Ufficiale dello stato civile del Comune di VE Porro, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto comune al Numero 5, Anno 2006, Parte I, Serie Ufficio;
- rigettare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- confermare l'affido superesclusivo delle minori e alla madre signora Per_1 Persona_2
; Parte_1
- disporre a carico del sig. l'obbligo al mantenimento ordinario e straordinario in favore CP_1 delle figlie e individuando una somma omnicomprensiva nella misura Per_2 Persona_1 minima, e comunque non superiore a euro € 150 per entrambe, con decorrenza dal momento della ripresa dell'attività lavorativa o, in via subordinata, dal termine di espiazione della pena detentiva;
in via subordinata, disporre a carico del sig. l'obbligo al mantenimento ordinario e CP_1 straordinario in favore delle figlie e , nella somma omnicomprensiva di euro € Per_2 Persona_1
120 per ciascuna figlia con decorrenza dal mese di dicembre 2025 (ovvero dal termine del periodo di detenzione);
- confermare le ulteriori pattuizioni assunte in sede di separazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali e accessori previsti per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle pagina 2 di 4 parti il 17 giugno 2006 in VE Porro è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente di questo Tribunale in data 10/02/2022 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale resa nei riguardi del resistente rende superfluo confermare le condizioni pattuite in sede di separazione in ordine al regime di affidamento della minore (mentre la primogenita è divenuta maggiorenne in corso di causa). Per_1
Deve porsi a carico del padre un contributo mensile al mantenimento delle figlie di € 100 rivalutabile annualmente per ciascuna, da ritemersi comprensivo delle spese straordinarie, stante lo stato di detenzione del convenuto.
Deve sul punto rilevarsi che la ricorrente percepisce una retribuzione mensile di € 1300 (gravata dalla cessione di un quinto), cui si aggiunge la somma di € 400 mensili a titolo di assegno unico, con cui deve far fronte ad un canone locativo di € 300 mensili.
A sua volta, il attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Pavia, svolge attività CP_1 lavorativa inframuraria percependo un reddito di circa € 300 euro al mese;
prima di essere licenziato nel 2022 a seguito del suo internamento in carcere, il convenuto percepiva € 1250 al mese, ma nessuna documentazione è stata allegata sul T.F.R. versatogli all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, che dovrebbe consentirgli di disporre di una provvista sufficiente per assicurarsi un alloggio ed il sostentamento all'atto dell'imminente scarcerazione.
Pertanto, deve disporsi che all'atto della cessazione del suo stato detentivo il contributo in questione sia aumentato automaticamente a € 250 per ciascuna figlia, oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano, stante la capacità lavorativa dimostrata dal convenuto.
Deve attribuirsi alla madre il 100% dell'assegno unico, in quanto genitore affidatario.
Alla soccombenza del resistente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo quantificato in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto inter partes in VE Porro il 17/06/2006;
2) Prende atto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale resa nei riguardi del pagina 3 di 4 resistente;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno di € 100,00 per ciascuna figlia a titolo di concorso al mantenimento della prole, oltre la rivalutazione annua ISTAT, da ritenersi comprensivo delle spese straordinarie;
4) Dispone che all'atto della scarcerazione il contributo sia aumentato automaticamente a € 250 per ciascuna figlia, oltre la rivalutazione annua ed il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla madre l'assegno unico;
6) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000, oltre gli accessori di legge ed oltre € 98 per contributo unificato;
7) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE Porro l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 5, parte I, Serie Ufficio, 2006.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 4 di 4