Sentenza 2 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04087/2025REG.PROV.COLL.
N. 02930/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2021, proposto dai signori MA De TE, UC De TE e SS De TE quali eredi della signora MA IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Casal Velino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1287/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per gli appellanti l’avvocato Eduardo De Ruggiero per delega dell'avv. Lorenzo Lentini in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora MA IN ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del 13.10.2008 della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino di annullamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 159 d.lgs. 42/2004 alla sanatoria ex l. 47/1985 rilasciata dal Comune di Casal Velino all’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione sito alla località Foce fg. 35, p.lla n. 10 -155 (provvedimento n. 100 del 27 giugno 2007).
2. L’appellante è proprietaria di uno chalet situato in zona vincolata del territorio del Comune di Casal Velino che ha modificato nel 1968 trasformandone l’originario sottotetto in piano abitabile, successivamente condonato con provvedimento n. 100 del 27 giugno 2007 e autorizzazione paesaggistica ex art. 159 d.l.gs. n. 42/2004.
La Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n. 100/2007 per contrasto con la sopravvenuta legge regionale n. 5/2005, che ha fatto divieto di nuova edificazione nelle more della approvazione del Piano Particolareggiato di Riqualificazione dell’antica Città di Velia e per un deficit di motivazione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché la Sovrintendenza non avrebbe potuto sospendere il proprio pronunciamento in attesa dell’adozione del piano, anzi era tenuta a concludere il subprocedimento avviato con la trasmissione degli atti da parte del Comune perché, in caso contrario, l’autorizzazione comunale avrebbe prodotto medio tempore i suoi effetti senza essere sottoposto al vaglio di legittimità prescritto dalla legge a garanzia della tutela del valore del paesaggio.
La richiesta di integrazione documentale della Soprintendenza ha valore equivalente alla comunicazione di avvio del procedimento ed il decreto di annullamento è tempestivo in quanto il termine di 60 giorni previsto dall’art. 159 d.lgs. 42/2004 è iniziato a decorrere solo dalla trasmissione della integrazione documentale. Infine l’appellante non ha dato prova del fatto che le opere siano state realizzate prima della imposizione del vincolo paesaggistico e l’intervento comportante un mutamento dell’originaria destinazione d’uso avrebbe richiesto il permesso di costruire. La carenza di motivazione del provvedimento comunale non ha consentito una valutazione nel merito della violazione o meno dell’interesse paesaggistico.
4. L’appello è affidato a cinque motivi
4.1. Il primo lamenta la mancata pronuncia sulla censura con la quale era stato contestato che il vincolo di inedificabilità sopravvenuto non sarebbe preclusivo del condono edilizio ed inoltre la Soprintendenza avrebbe dovuto sospendere l’efficacia del titolo paesistico fino alla assunzione del Piano di Riqualificazione.
4.2. Il secondo motivo contesta l’esistenza di un deficit di motivazione nel provvedimento comunale poiché sono espresse le ragioni favorevoli all’autorizzazione per le caratteristiche costruttive del manufatto in relazione al paesaggio.
4.3. Il terzo motivo lamenta che la supposta mancanza di motivazione non avrebbe dovuto impedire alla Soprintendenza di esprimere un parere nel merito sulla compatibilità paesaggistica.
4.4. Il quarto motivo sottolinea la violazione del contraddittorio procedimentale causata dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento non sanabile dalla richiesta di integrazione documentale della Soprintendenza.
4.5. Il quinto motivo afferma la tardività del diniego poiché l’istanza istruttoria sarebbe meramente dilatoria e non idonea ad interrompere il termine legale di esercizio del potere di controllo che è decorso dal 27 giugno 2007 ed è scaduto in data 26 agosto 2008.
5. Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. A seguito del decesso di parte appellante il giudizio è stato interrotto e riassunto da UC De TE e SS De TE in qualità di eredi della signora NA IN.
7. L’appello è infondato.
7.1. Il primo motivo sostiene che il procedimento doveva essere arrestato senza l’emissione del previsto parere di compatibilità fino all’approvazione del piano di riqualificazione previsto dalla l.r. 5/2005; la doglianza trascura la circostanza che il controllo tutorio dell’autorizzazione comunale deve essere espresso entro il termine previsto dal relativo procedimento che non prevede alcun potere di sospensione da parte della Soprintendenza. La conseguenza sarebbe stata quella del superamento del termine perentorio per esercitare il controllo. Il Comune avrebbe potuto procrastinare la pronuncia circa l’autorizzazione paesaggistica ad un’epoca successiva all’approvazione del piano di riqualificazione; non avendo effettuato tale scelta, gli effetti dell’autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata si producevano senza alcuna sospensione e l’omissione dell’intervento di controllo li avrebbe resi stabili.
Quanto alla non ostatività di un vincolo sopravvenuto, la censura non è posta correttamente poiché il provvedimento impugnato non ne afferma perentoriamente il carattere assoluto, ma sottolinea che non essendo stato approvato il piano sarebbe opportuno prima approvare lo strumento urbanistico e poi esaminare contestualmente tutte le istanze di sanatoria non ancora decise.
7.2. Il secondo motivo non può essere accolto perché la motivazione non tiene conto del fatto che l’adozione di un piano di riqualificazione di cui si conoscono già le finalità avrebbe dovuto orientare la motivazione anche nella prospettiva dei maggiori vincoli che sarebbero sopravvenuti.
Orbene se è indubitabile che un vincolo sopravvenuto all’abuso da sanare non ha alcune automatica efficacia preclusiva del condono, questo non significa che non abbia incidenza nella valutazione di merito di competenza dell’amministrazione. Procedere ad autorizzare tutti i condoni affermando che essi non sono in contrasto con la situazione urbanistica del contesto significa vanificare l’efficacia del piano di riqualificazione quando verrà approvato perché troverà con ogni probabilità una situazione di contrasto con le finalità da esso espresse che non potrà essere rimossa perché tutti gli immobili presenti sono stati legittimati senza alcuna valutazione dell’incidenza sul piano non ancora approvato. Per questa ragione la Soprintendenza aveva espresso nella motivazione dell’atto impugnato la necessità di una prioritaria approvazione del piano e solo all’esito una valutazione delle istanze di sanatoria.
7.3. La Soprintendenza esercitava all’epoca un controllo tutorio sulle autorizzazioni rilasciate dal Comune che avveniva per motivi di legittimità e non di merito e quindi l’ufficio statale non poteva sostituire il suo giudizio rispetto a quello dell’ente locale.
Il difetto di motivazione che ha giustificato l’annullamento non è dovuto ad un’assenza di motivazione, ma ad una sua insufficienza per le ragioni espresse in precedenza e cioè perché il provvedimento è stato rilasciato “ considerando il manufatto in sé stesso e per le sue caratteristiche costruttive senza tenere in alcun conto il particolare contesto paesaggistico e la normativa vincolistica presente sull’area ”.
7.4. Il quarto motivo propone una violazione del contraddittorio procedimentale che non sussiste. Secondo la normativa vigente l’autorizzazione paesaggistica comunale doveva essere inviata alla Soprintendenza; si tratta di un subprocedimento che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento; qualora l’esito del controllo è favorevole il mancato intervento della parte privata è irrilevante poiché il bene della vita è assicurato. Laddove sorgano dei problemi che spingano l’organo tutorio a chiedere un approfondimento istruttorio, viene data comunicazione anche alla parte che deve produrre i documenti ritenuti indispensabili e con tale richiesta esso ha l’opportunità non solo di fornire i documenti richiesti, ma di interloquire facendo valere le sue ragioni.
7.5. Il quinto motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha spiegato in modo convincente perché la richiesta della Soprintendenza non avesse carattere dilatorio, ma fosse volta ad acquisire documenti necessari per la valutazione da compiere. Sono stati richiesti: una documentazione fotografica di dettaglio ben leggibile e di tipo panoramico, anche del deposito, corredata da planimetria con punti di ripresa; un’aerofotogrammetria in scala adeguata con chiara identificazione del fabbricato; grafici e atti amministrativi di cui alla licenza edilizia nr. 11 del 25 maggio 1964; un’identificazione con diverso colore su tutti i grafici (prospetti e sezioni) delle parti abusive. Ognuna di queste richieste nasceva dalla sommarietà della documentazione trasmessa dal Comune e dunque aveva rilevanza dal punto di vista istruttorio.
Pertanto l’interruzione dei termini ai fini del computo del termine di 90 giorni entro cui emanare l’atto di controllo è stato rispettato tenendo conto della legittima sospensione tra la richiesta del 24 agosto 2007 e l’invio dei documenti in data 6 ottobre 2008.
8. In considerazione della circostanza che l’annullamento dell’autorizzazione non determina il venir meno della possibilità di ottenere il bene della vita poiché il Comune dovrà nuovamente determinarsi, e tenuto conto della non particolare rilevanza dell’abuso da sanare laddove non si trovasse l’immobile in zona vincolata, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO