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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4561/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4561/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. AMATA Parte_1 C.F._1
FERDINANDO giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. AMATA Controparte_1 C.F._2
FERDINANDO giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
, c.f. e , c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AMATA FERDINANDO giusta C.F._4
procura in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 giugno 2025 le parti hanno concluso concordemente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 10 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 07/11/2024 esponeva di aver Parte_1 n. 4561/2024 R.G.
contratto matrimonio in data 19 settembre 1998 con trascritto nei registri Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 790 parte 2 serie A.
Esponeva, altresì, che in data 16 aprile 2018 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, e che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione presidenziale in quel procedimento;
esponeva, infine, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 30 novembre 2024 veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21.
Si costituiva in giudizio in data 07 febbraio 2024 e contestualmente le parti Controparte_1
depositavano istanza congiunta di trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in divorzio congiunto. Successivamente, depositavano ulteriore atto contenente le precisazioni in ordine alle condizioni di divorzio. Le parti congiuntamente chiedevano emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili e che fosse dichiarato intervenuto il trasferimento delle unità immobiliari meglio generalizzate in atti da a . Controparte_1 Controparte_4
All'udienza del 18 giugno 2025, veniva redatto apposito verbale nonché il patto di trasferimento delle unità immobiliari e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologa del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
Le parti, sentite alla udienza del 18 giugno 2025, hanno dichiarato di volere concludere il giudizio alle condizioni di cui alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sottoscritto, così come integrato e precisato nel file “precisazione conclusioni di divorzio” depositato in data 24 marzo 2025, nonché al patto di trasferimento intervenuto tra le parti alla presenza del giudice delegato e del funzionario giudiziario in quella data.
Ritiene il Collegio che detti accordi possano essere recepiti, non apparendo gli stessi contrari ad interessi di ordine pubblico.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate. n. 4561/2024 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato in data 07/11/2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina in data 19 settembre 1998 tra e , trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Messina dell'anno 1998, al n. 790 parte II serie A;
2) dispone, in ordine agli aspetti economici come da accordi tra le stesse raggiunti versati in atti e, in ordine al trasferimento delle unità immobiliari, come da verbale d'udienza del 18 giugno
2025;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
23.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4561/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. AMATA Parte_1 C.F._1
FERDINANDO giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. AMATA Controparte_1 C.F._2
FERDINANDO giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
, c.f. e , c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. AMATA FERDINANDO giusta C.F._4
procura in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 giugno 2025 le parti hanno concluso concordemente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 10 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 07/11/2024 esponeva di aver Parte_1 n. 4561/2024 R.G.
contratto matrimonio in data 19 settembre 1998 con trascritto nei registri Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 790 parte 2 serie A.
Esponeva, altresì, che in data 16 aprile 2018 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, e che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione presidenziale in quel procedimento;
esponeva, infine, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 30 novembre 2024 veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21.
Si costituiva in giudizio in data 07 febbraio 2024 e contestualmente le parti Controparte_1
depositavano istanza congiunta di trasformazione del ricorso per divorzio giudiziale in divorzio congiunto. Successivamente, depositavano ulteriore atto contenente le precisazioni in ordine alle condizioni di divorzio. Le parti congiuntamente chiedevano emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili e che fosse dichiarato intervenuto il trasferimento delle unità immobiliari meglio generalizzate in atti da a . Controparte_1 Controparte_4
All'udienza del 18 giugno 2025, veniva redatto apposito verbale nonché il patto di trasferimento delle unità immobiliari e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologa del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio.
Le parti, sentite alla udienza del 18 giugno 2025, hanno dichiarato di volere concludere il giudizio alle condizioni di cui alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sottoscritto, così come integrato e precisato nel file “precisazione conclusioni di divorzio” depositato in data 24 marzo 2025, nonché al patto di trasferimento intervenuto tra le parti alla presenza del giudice delegato e del funzionario giudiziario in quella data.
Ritiene il Collegio che detti accordi possano essere recepiti, non apparendo gli stessi contrari ad interessi di ordine pubblico.
Le spese, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate. n. 4561/2024 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato in data 07/11/2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina in data 19 settembre 1998 tra e , trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Messina dell'anno 1998, al n. 790 parte II serie A;
2) dispone, in ordine agli aspetti economici come da accordi tra le stesse raggiunti versati in atti e, in ordine al trasferimento delle unità immobiliari, come da verbale d'udienza del 18 giugno
2025;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del
23.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.