Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1664/2021 R.G.
tra
1. , nata in [...], il [...], c.f. Controparte_1
e C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. DDML- Parte_1
, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Concetta Crupi C.F._2
giusta procura in atti;
attrici e
1. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_2
; C.F._3
2. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
; C.F._4
convenuti contumaci avente ad oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_1 Controparte_4
e rappresentando che il loro dante causa
[...] Controparte_3 Persona_1
deceduto in Messina il 29 marzo 2019, aveva posseduto in maniera esclu-
[...]
1
piano terra, censito al catasto al foglio n. 160, part. 345 sub 1, zona cens. 2, catego-
ria c/3, classe 3, 45 mq, rendita catastale pari ad euro 158,04. Deducevano che in detto immobile il de cuius aveva infatti stabilito la propria attività di artigiano e ave-
va sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e che l'immissione nel possesso non era stata clandestina in quanto l'immobile era pervenuto al fratello del , il quale non Persona_1 Persona_2
aveva mai manifestato alcun interesse nel rivendicarne la proprietà. Osservavano an-
cora che alla morte di – avvenuta nel 1996 – l'immobile era Persona_2
pervenuto dapprima alla moglie, , e in seguito al di lei decesso, ai Persona_3
due figli odierni convenuti. Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione di detto bene.
All'udienza dell'11 novembre 2021, il g.i. dichiarava la contumacia dei convenuti che, seppur ritualmente citati, non comparivano.
All'udienza del 17 ottobre 2023 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Con provvedimento del 1° dicembre 2024 la causa veniva trattenuta per la decisione.
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possono acquistar-
si in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi infatti di un modo di acqui-
sto a titolo originario avente ad oggetto un bene suscettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione
è necessaria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), an-
che dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tene-
2 re la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godimento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere al-
tresì pubblico, non contestato, nec vi nec clam (non essendo al riguardo sufficienti atti di mera gestione consentiti dal proprietario o tollerati dallo stesso titolare del di-
ritto dominicale), né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi-
dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della pro-
prietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni. Sul piano probato-
rio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di pro-
vare tutti i requisiti del possesso idonei a integrare la fattispecie acquisitiva.
Poste tali premesse, occorre accertare la sussistenza in capo a parte attrice dei requi-
siti che integrano il possesso ad usucapionem.
Dalle risultanze testimoniali è emerso quanto segue.
Il teste ha confermato che “dal 1972 al 2009 nell'immobile oggetto di causa Tes_1
ho sempre visto il sig. che ivi esercitava l'attività di fale- Persona_1
gnameria”. Conformemente a tale deposizione si è espresso anche il teste il Tes_2
quale ha chiarito di essere stato spesso nella falegnameria per ragioni professionali e che fino alla data del decesso il possedeva l'immobile. Da allora, ha Persona_1
confermato di aver visto la moglie e poi il marito della figlia svolgere lavori di ma-
nutenzione nell'immobile per cui è causa.
Anche dai documenti in atti, si veda la denuncia del 1993, si può evincere che il dan-
te causa delle convenute fosse in maniera pacifica riconosciuto quale possessore dell'immobile. In quella circostanza, infatti, era stato chiamato da un conoscente
3 perché nel locale vi erano delle fiamme ed era accorso sui luoghi con amici e parenti e lì constatavano che tutti i macchinari, i legnami e il tetto erano andati distrutti nell'incendio. Questo lascia desumere che, alla data dell'incendio, pur essendo anco-
ra vivo il proprietario – il fratello del dante causa delle attrici – si fosse già realizzata un'interversione del possesso in favore del Infatti, anche a Persona_1
voler concedere che costui si trovasse nell'immobile per sola concessione del fratel-
lo, la denuncia fatta alla Regione Carabinieri “Sicilia” – stazione di Messina, Pt_2
dimostra l'intenzione di qualificarsi quale unico ed esclusivo proprietario
[...]
dell'immobile oggi oggetto di causa.
A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 1146, primo comma, c.c., il possesso conti-
nua nell'erede con effetto dall'apertura della successione per il sol fatto dell'accettazione dell'eredità; tuttavia, nel caso in esame, i lavori posti in essere dal-
la figlia e dalla madre, insieme al genero ing. dimostrano, oltre al titolo, la Pt_3
volontà di continuare nel possesso della res che era già in capo al de cuius, stando alle risultanze testimoniali, dal 1972 o, stando ad una eventuale interversione del possesso anche se non dedotta, dal 1993. In entrambi i casi, alla data della domanda sono abbondantemente maturati i termini perché l'acquisto per usucapione si realiz-
zasse.
Inoltre, la circostanza che la bottega fosse unanimemente riconosciuta come la fale-
gnameria del consente di desumere che egli possedesse non Persona_1
in nomine alieno, ma uti dominus, estrinsecando il suo ius excludendi alios. Dunque,
rilevato che sussistono i presupposti oggettivi temporali e soggettivi, deve essere di-
chiarato intervenuto l'acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Avuto riguardo all'esito della controversia e alla posizione processuale assunta dai convenuti citati, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. Francescaromana Puglisi, nel proc. civ. iscritto al n. 1664/2021 R.G., così decide:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Messina, via Nazionale n. 11,
piano terra, censito al catasto al foglio n. 160, part. 345 sub 1, zona cens. 2,
categoria c/3, classe 3, 45 mq, rendita catastale pari ad euro 158,04.
2. Ordina al conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa le spese di lite.
Messina, 17 febbraio 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa France-
sca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo, presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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