Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 262
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Sentenza 10 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, presieduta dal dott. Giampiero Fiore, con la relazione del dott. Anna Maria Rossi. Le parti in causa sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (appellante) e NE AL S.p.A. (appellato). L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo l'inammissibilità della domanda di regresso proposta da NE AL, per difetto di legittimazione passiva e per l'inoperatività della polizza assicurativa. NE AL, dal canto suo, ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte ha accolto l'appello di UnipolSai, ritenendo che il primo giudice avesse errato nell'interpretazione dell'art. 1910, 4° comma, c.c., poiché ha confuso l'identità del rischio coperto con l'identità dei soggetti assicurati. La Corte ha sottolineato che, affinché si possa invocare il diritto di regresso, è necessaria l'identità del soggetto assicurato, non solo del rischio. Inoltre, ha ritenuto che l'eccezione di inoperatività della polizza fosse valida, poiché NE AL non ha dimostrato che il sinistro rientrasse nel periodo di copertura. Pertanto, la Corte ha respinto la domanda di NE AL e ha condannato quest'ultima alla restituzione delle somme versate da UnipolSai, confermando la decisione di riforma della sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 262
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 262
    Data del deposito : 10 febbraio 2025

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