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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1994/20222
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1994/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI LUCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in STRADA MAGGIORE 28 40125 BOLOGNA presso il difensore APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MISERENDINO UBERTO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA B.P. MUCCINI 28 19038 SARZANA presso il difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 2144 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Bologna n. 2144/2022 del 3.8.2022: previa reiezione di tutte le eccezioni di inammissibilità dell'appello e di inesistenza del mandato e di tutte le domande contenute e formulate nella comparsa di risposta in appello, In via principale: -respingere la domanda attorea verso poiché inammissibile per difetto di legittimazione passiva
Parte_1 di -respingere la richiesta di regresso formulata da nei confronti di anche per
Parte_1 Controparte_1 Parte_1 intervenuta prescrizione contrattuale, ex art. 2952, 2° co. cc.; -respingere la domanda attorea poiché infondata e inammissibile nei confronti di anche per tutte le eccezioni formulate in giudizio verso l'assicurata
Parte_1 CP_2 relative all'inoperatività e decadenza della garanzia assicurativa;
- per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza impugnata e così della somma complessiva di €
Parte_1 49.502,93, oltre € 921,00 per imposta di registro pagata da oltre interessi. In via subordinata: nella denegata
Parte_1 ipotesi di reiezione delle eccezioni di applicare la franchigia contrattuale del 10% prevista in polizza, con
Parte_1 detrazione della stessa dal computo del dovuto;
In via istruttoria: con opposizione alle prove richieste da controparte in quanto ininfluenti. Con vittoria di spese e compensi di causa del primo e del secondo grado.”.
così ha rassegnato le proprie conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni indicate in narrativa della comparsa di costituzione;
- accertare l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da a favore dell'Avv. Luca Cicognani Controparte_3 pagina 1 di 7 per la proposizione del presente gravame per mancata corrispondenza del numero di sentenza impugnata, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame e di passaggio in giudicato della decisione impugnata;
- accertare l'assenza di doglianza specifica e di conseguente motivazione sulla domanda subordinata di applicazione della franchigia contrattuale del 10% prevista in polizza e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex. 342 c.p.c. -accertare la natura di domanda nuova del secondo e terzo motivo di gravame e conseguentemente respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata la doglianza volta a censurare la decisione impugnata sulla erronea liquidazione delle spese di perizia e la doglianza volta a censurare la decisione impugnata sulla erronea liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale;
Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio. - nel merito: - accertato il giudicato formatosi sui punti non espressamente impugnati da provvedere a rigettare l'intentata Parte_1 impugnativa perché comunque integralmente infondata e conseguentemente confermare la sentenza n. 2144/2022 pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 03.08.2022; Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio. - in via istruttoria si insta, ove ritenuto, per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in memoria 183 n. 2 VI comma c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio del 05.02.2021. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Bologna domandando, in via di regresso, la condanna di Parte_1 quest'ultima al rimborso dell'importo del 50 % proporzionalmente dovuto, ai sensi dell'art. 1910, 4 comma c.c., rispetto a quanto già interamente versato dall'attrice a e CP_4 [...]
in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9.11.2014. Controparte_5 Nel merito l'attrice esponeva di aver assicurato la società costruttrice - e le ulteriori Controparte_6 imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori - per la responsabilità civile verso terzi contro i danni derivanti dalla costruzione del complesso residenziale “Hadid” a Milano. In data 9.11.2014 all'interno di uno degli appartamenti del complesso, di proprietà dei Sigg.ri CP_4
e si verificava lo sfilamento di un tubo idrico e così l'allagamento
[...] Controparte_5 dei locali. Conseguentemente, in data 2.10.2015, versava € 60.000 ai proprietari Controparte_1 dell'immobile a titolo di integrale ristoro dei danni dagli stessi patiti e in forza della polizza stipulata con Controparte_6 Tuttavia, proseguiva l'attrice, il danno patito dai terzi danneggiati doveva imputarsi interamente ed esclusivamente alla società impresa subappaltatrice addetta all'esecuzione del CP_2 montaggio e collegamento della tubazione, posto che dagli accertamenti effettuati dal perito fiduciario della compagnia assicurativa attorea era emerso che a cagionare la fuoriuscita d'acqua fu lo sfilamento del tubo idrico sanitario in ragione del suo errato serraggio.
Pertanto, risultando l'impresa subappaltatrice a propria volta assicurata per la responsabilità civile verso terzi anche da in applicazione della Parte_1 Controparte_1 disciplina normativa contenuta nell'art. 1910 c.c. in materia di coassicurazione indiretta, domandava l'accertamento del diritto di regresso nei confronti di quest'ultima, con conseguente condanna al rimborso dell'importo proporzionalmente dovuto, pari alla metà della somma versata dall'attrice, di € 60.000.
Nel giudizio si costituiva eccependo, per quanto qui ancora rileva, Parte_1 l'inapplicabilità della fattispecie disciplinata dall'art. 1910, 4 comma, c.c. atteso che, specificava la parte, esso regola l'ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate, dallo stesso soggetto assicurato o da soggetti differenti, più assicurazioni presso diversi assicuratori in favore del medesimo beneficiario – assicurato.
Nella fattispecie in oggetto, diversamente, il contratto stipulato con Parte_1 vedeva quale soggetto assicurato sì che parte attrice, compagnia assicurativa di CP_2 CP_6
, non avrebbe avuto titolo né diritto di agire in regresso nei confronti dell'assicuratrice.
[...] Contestualmente, la convenuta eccepiva l'inoperatività della propria polizza, atteso che CP_2 non aveva mai denunziato il sinistro, né fornito prova del periodo temporale in cui i lavori pagina 2 di 7 sull'impianto idrico furono eseguiti dalla compagnia assicurata, sì da non poter accertare che il sinistro verificatosi effettivamente rientrasse nella garanzia postuma.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa con sentenza n. 2144/2022 che accoglieva la domanda con i seguenti passaggi logici: premesso che il fondamento della disciplina dettata dall'art. 1910 c.c. deve rinvenirsi nell'esigenza di salvaguardare il rispetto del principio indennitario ed evitare l'ingiustificato arricchimento della parte danneggiata, nonché di garantire un'equa ripartizione dell'onere economico della copertura assicurativa tra gli assicuratori, ha ritenuto il Tribunale che l'esigenza della tutela di tali principi si ravvisi ogni qualvolta vi sia il dato obiettivo della coesistenza di più rapporti assicurativi per il medesimo rischio e
a beneficio di una medesima persona, anche in mancanza di identità dei contraenti.
Nel caso di specie, prosegue il primo giudice, sia la polizza sottoscritta da con CP_6 [...]
, che quella sottoscritta da con erano rivolte a CP_1 CP_2 Parte_1 coprire il medesimo rischio, ovvero quello afferente ai danni cagionati a terzi in relazione all'attività di costruzione del complesso residenziale Hadid, con conseguente identità dei soggetti beneficiari (i terzi danneggiati e . Parte attrice aveva dunque legittimamente invocato il diritto di regresso CP_4 CP_5 ai sensi dell'art. 1910 comma 4 c.c. Peraltro, ha precisato il Tribunale che la polizza stipulata da con CP_6 Controparte_1 comprendeva, tra i soggetti assicurati, anche gli appaltatori e subappaltatori, tra cui CP_2 dovendo quindi ritenersi applicabile l'art. 1910, 4 comma, c.c. anche volendo considerare l'identità degli assicurati quale presupposto indefettibile per l'operatività dello stesso. Quanto poi all'eccezione di inoperatività della polizza contratta da con CP_2 [...]
, ha ritenuto il primo giudice che la stessa non fosse opponibile all'assicurazione Parte_1 attrice, in quanto soggetto totalmente e pacificamente estraneo al rapporto negoziale assicurativo da cui siffatta eccezione trae origine, sì che l'inerzia dell'assicurato non poteva assumere alcun rilievo ai fini del diverso e autonomo diritto di regresso previsto dalla legge a favore dell'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo e a carico di compagnie che abbiano assicurato lo stesso rischio. In definitiva veniva condannata a rimborsare Parte_1 Controparte_1 dell'importo proporzionalmente dovuto ai sensi dei rispettivi contratti assicurativi ex art. 1910, 4 comma, c.c., ovverosia € 30.000,00, pari al 50 % di quanto versato da oltre Controparte_1 interessi legali dal dì del pagamento al saldo effettivo, spese di perizia redatta dal perito fiduciario della
Compagnia e spese di assistenza legale stragiudiziale.
Avverso la predetta decisione proponeva appello formulando tre motivi Parte_1 di gravame e lamentando l'erroneità della prima decisione per: I. difetto di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 1910, 4 comma, c.c., ed erronea applicazione dell'art.115 cpc;
II. erronea liquidazione delle spese di perizia;
III. erronea liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale: Si costitutiva preliminarmente eccependo l'inesistenza della procura alle liti Controparte_1 rilasciata da in favore del difensore avv. Luca Cicognani e la natura di Parte_1 domanda nuova del secondo e terzo motivo di gravame. Nel merito domandava il rigetto del gravame perché infondato e la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 17.04.2024.
***
pagina 3 di 7 Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inesistenza della procura alle liti della difesa di
, sollevata da nella propria comparsa di costituzione Parte_1 Controparte_1
e risposta. Allega l'appellata che la procura prodotta dalla difesa della compagnia avversaria risulterebbe conferita per proporre appello avverso la sentenza n. 2145/2022 e non alla sentenza n. 2144/2022, oggetto del presente giudizio. Pertanto, dovrebbe ritenersi inesistente in quanto indeterminata nell'oggetto e, così, priva ab origine dello ius postulandi.
La procura allegata all'atto di appello rilasciata dal legale rappresentante di Parte_1
, Dott. e firmata dal difensore avv. Luca Cicognani, riporta con sufficiente
[...] Controparte_7 chiarezza il numero di sentenza, 2144/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, avverso il quale si è inteso proporre gravame;
inoltre indica le parti del procedimento definito, così risolvendo ogni possibile ambiguità del segno grafico manoscritto, ed identificando compiutamente il giudizio per cui la procura è rilasciata. Né alcun rilievo assume l'assenza di data sul documento, atteso che essa può essere desunta dall'atto di appello, materialmente congiunto alla procura. Difatti, come allegato anche dalla parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso. Pertanto, la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. 34159/2019).
Passando ora all'esame delle doglianze formulate, con il primo motivo lamenta il difetto di Parte_1 motivazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1910, 4 comma, c.c. per aver il primo giudice riconosciuto un diritto di regresso, in favore di sulla base dell'errato Controparte_8 presupposto che ai fini dell'operatività del regime di coassicurazione indiretta rilevasse unicamente l'identità del rischio coperto, inteso come danno patito da soggetto destinatario finale del risarcimento del danno, e non l'identità dei soggetti assicurati. Parte appellante ritiene tale affermazione in contrasto con la giurisprudenza dominante, secondo la quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1910 c.c., è invece necessario che la pluralità di assicurazioni siano stipulate (anche da soggetti differenti) a copertura del medesimo rischio e a favore dello stesso assicurato: deve esserci cioè identità necessaria del soggetto assicurato.
Parimenti contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non contestati, e pertanto provati, i presupposti del diritto all'indennizzo che, per un verso, Parte_1 disconobbe eccependo l'inoperatività della polizza e, per altro, mai allegò Controparte_1 compiutamente negli atti di causa, così rendendo sostanzialmente inapplicabile l'art.115 cpc, che presuppone la descrizione (o allegazione in termine più tecnico) dei fatti.
Precisa sul punto che parte attrice, quale compagnia agente in regresso, avrebbe dovuto dimostrare tutti i presupposti del diritto all'indennizzo; indicare e provare in che misura le diverse polizze operavano a copertura del sinistro;
provare che l'evento lesivo dedotto e i danni risarciti, per i quali agiva in regresso, rientravano nel rischio coperto dalla polizza UnipolSai/SIECOM; diversamente operando, infatti, si sarebbe trasferito sulla parte convenuta l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa.
Il motivo è fondato, nei limiti di cui si dirà. Il giudice di primo grado, infatti, dopo avere giustamente rilevato che al fine di verificare l'operatività del regime di coassicurazione indiretta occorre accertare l'identità del rischio coperto, ha in via pagina 4 di 7 principale individuato il “rischio coperto”, nel danno subito dai terzi (ovvero i signori , Parte_2 che avevano patito l'allagamento) anziché nel rischio di aggressione del patrimonio dell'assicurato, che è l'oggetto primario della copertura assicurativa, in presenza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, diretto per definizione a proteggere il patrimonio dell'assicurato, (sia o meno anche il contraente), dalla responsabilità risarcitoria.
La statuizione contrasta quindi, con la struttura del contratto di assicurazione invocato, e forma contrasto anche con la previsione normativa di cui all'art. 1910, 4 comma, c.c., che regola l'ipotesi in cui per il “medesimo rischio” siano contratte separatamente, è vero anche da soggetti diversi, più assicurazioni presso diversi assicuratori ma in favore dello stesso assicurato.
Non può invece parlarsi di coassicurazione indiretta nel caso in cui diversi siano i soggetti assicurati, ciò inevitabilmente riflettendosi anche sull'identità del rischio. Se diverse compagnie assicurative garantiscono per la responsabilità civile soggetti differenti non si tratta di assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato, bensì di rischi distinti, attinenti al patrimonio di soggetti diversi.
Peraltro, proprio la decisione richiamata dal giudice di prime cure aveva escluso il diritto di regresso in favore di una compagnia assicurativa in ragione della diversità di soggetti assicurati dalle polizze
(Cass. 13953 del 2007). L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado sul punto può tuttavia dirsi superato dalla statuizione contenuta nella seconda parte della motivazione, laddove il giudice afferma che nella polizza stipulata tra e prodotta in giudizio (doc. 1 allegato all'atto di citazione), tra i Controparte_1 CP_9 soggetti assicurati ed indicati nella Sezione I, compaiono, tra gli altri, anche gli appaltatori e i subappaltatori. È vero, dunque, che risultava assicurata, per la responsabilità civile CP_2 verso terzi, non solo da , quale diretta contraente della polizza n. Parte_1
80739671, ma anche da , in qualità di impresa subappaltatrice dei lavori di Controparte_1 costruzione del complesso residenziale “Hadid”, pertanto ricompresa tra i soggetti assicurati dalla diversa polizza n. 288752647. È dunque l'identità del soggetto assicurato - non dei soggetti indirettamente beneficiari - che legittimamente ha consentito all'odierna appellata di invocare il diritto di regresso nei confronti di
, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1910, 4 comma, c.c. Parte_1
Ora, a fronte dell'azione di regresso promossa da , è vero quanto precisato Controparte_1 dall'appellante: l'assicurazione convenuta in via di regresso ha diritto di sollevare quelle stesse eccezioni che avrebbe potuto (direttamente) opporre all'assicurato, tra cui pure l'inoperatività della garanzia al momento del sinistro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che fondamento dell'azione di regresso è costituito dall'effettiva sussistenza dell'obbligo dell'assicuratore convenuto di pagare l'indennizzo, altrimenti non trovando giustificazione l'azione esercitata (Cass. 12763/1993). Spiega la Corte che il regresso trova giustificazione nel fatto che l'assicuratore, avendo pagato lo stesso indennizzo che altro assicuratore era parimenti e autonomamente obbligato a pagare, ha provocato la estinzione dell'obbligo di questi: egli, pertanto, se non fosse tenuto in via di regresso, si arricchirebbe ingiustificatamente. Non ricorre, quindi, il fondamento del regresso allorché l'assicuratore contro cui esso viene esercitato non sia obbligato autonomamente e non benefici dell'estinzione del suo obbligo;
tale statuizione smentisce, pertanto, quanto affermato dal Tribunale nel primo grado di giudizio, ovvero che l'eventuale inoperatività della polizza contratta da con CP_2 Parte_1 sarebbe inopponibile a , in quanto soggetto estraneo al rapporto negoziale
[...] Controparte_1 assicurativo da cui l'eccezione trae origine.
Ciò premesso, nella fattispecie ha eccepito fin dalla costituzione in Parte_1 primo grado l'inoperatività della polizza stipulata con per due ordini di ragioni: in CP_2
pagina 5 di 7 primis, la mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurata e, in secondo luogo, la mancata prova, e quindi l'incertezza del periodo di esecuzione dei lavori da parte di che non consente CP_2 di affermare che il sinistro rientri nel periodo di copertura.
La prima doglianza non è fondata.
È dimostrato in atti che la compagnia venne avvisata dalla società assicurata. Difatti, il perito fiduciario di , EO. , partecipò, unitamente al perito di Parte_1 Persona_1 [...]
alle operazioni di accertamento dei danni verificatisi all'interno dell'immobile e la relativa CP_1 perizia tecnico – estimativa, redatta dal tecnico fiduciario di , espressamente Controparte_1 riporta: “La ditta (subappaltatore della ha denunciato sinistro su polizza CP_2 Pt_3 CP_10
polizza RC (perito incaricato geom. della G.I.S.)”, riportando altresì il numero di
[...] Per_1 sinistro: n. 1-. 8101 - 2015 - 74186 del 09.11.2014).
È vero, tuttavia, che la polizza stipulata da (doc.B depositato in primo grado e CP_2 ridepositato in appello da aveva effetto dal 16.1.2012 al 31.12.2013, e Parte_1 prevedeva una estensione, definita “garanzia Postuma” per i danni verificatisi dopo il compimento dei lavori di cui alla descrizione del rischio;
l'assicurazione sarebbe valsa per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi entro un anno dalla data del loro compimento rilevabile da fatture o altra documentazione fiscale, purché denunziati alla Società durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.
Il contratto prevedeva che la data di compimento dei lavori poteva essere dimostrata anche dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, o dalla consegna, anche provvisoria, delle opere, ovvero dall'uso delle opere secondo la loro destinazione. Ora, fermo restando che il sinistro in questione si è verificato in data 9.11.2014, e quindi astrattamente oltre il periodo di efficacia diretta ed incondizionata della polizza, (che spirava il 31.12.2013) ma entro l'anno di “estensione” della garanzia, è fondata l'eccezione dell'appellante, che allega il difetto di prova del fatto costitutivo della estensione di garanzia postuma, perché in atti non vi è alcuna prova che possa dimostrare, secondo le varie possibilità previste dagli accordi contrattuali, in che data furono ultimati i lavori effettuati da che diedero origine ai danni. CP_2
Rimane, pertanto, incerto se il sinistro sia avvenuto entro un anno dal loro compimento, dunque entro l'arco temporale e in presenza delle condizioni generalmente previste per la efficacia della copertura nella garanzia postuma, e l'incertezza circa l'operatività della garanzia prestata da
[...]
- costituendo nel caso di specie un'eccezione cd. in senso lato – comporta il difetto Parte_1 di prova del fatto costitutivo della domanda, che spetta all'assicuratrice che agisce in regresso dimostrare. In tema di assicurazione, infatti, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'inoperatività della garanzia, come definita alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, essa si risolve, non già nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, e la parte convenuta non può assumere in proposito alcun onere probatorio, restando l'onere del fatto costitutivo della pretesa immutato a carico dell'attore (cfr. Cass. 9205 del 2021, 4234 del 2012, 6108 del 2006).
La difesa si tramuta invece in eccezione, con le ovvie conseguenze in tema di onere della prova, quando l'assicuratore allega una specifica clausola, volta ad escludere la copertura di un rischio che astrattamente rientrerebbe nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità del quale è appunto esclusa con un patto espresso, definito dalla giurisprudenza “di delimitazione del rischio”: ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine;
in un contratto Rc auto si esclude il danno occorso in occasioni di gare clandestine;
in un contratto danni da neve, si esclude il danno in assenza delle condizioni di regolarità del fabbricato (vedi specifiche Cass. 1558 del 2018, 31251 del 2023, tra le altre).
pagina 6 di 7 In definitiva, non potendo affermarsi che nel caso di specie la polizza fosse Controparte_11 effettivamente operante in relazione al sinistro occorso il 9.11.2014, perché l'attrice non ha provato l'epoca di ultimazione dei lavori di va escluso che l'odierna appellata sia titolare di un CP_2 diritto di regresso nei confronti di quest'ultima. L'accoglimento del primo motivo assorbe i successivi motivi formulati, poiché le spese sostenute da dovranno restare a suo carico nel rispetto del principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in accoglimento dell'appello formulato da
[...]
e in totale riforma della sentenza n. 2144 del 2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna:
- respinge la domanda proposta da Controparte_1
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione delle somme versate da Controparte_1 [...] in esecuzione della sentenza impugnata e così della somma complessiva di € Parte_1 49.502,93, oltre € 921,00 per imposta di registro pagata da , oltre Parte_1 interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- dichiara tenuta e condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in € 6.734,00 a titolo di compensi, oltre Parte_1
Iva, cpa e spese generali, per il presente grado, e in € 7.616,00 complessivi, a titolo di compensi, oltre
Iva, cpa e spese generali, per il precedente grado.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1994/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CICOGNANI LUCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in STRADA MAGGIORE 28 40125 BOLOGNA presso il difensore APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MISERENDINO UBERTO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA B.P. MUCCINI 28 19038 SARZANA presso il difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 2144 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Bologna n. 2144/2022 del 3.8.2022: previa reiezione di tutte le eccezioni di inammissibilità dell'appello e di inesistenza del mandato e di tutte le domande contenute e formulate nella comparsa di risposta in appello, In via principale: -respingere la domanda attorea verso poiché inammissibile per difetto di legittimazione passiva
Parte_1 di -respingere la richiesta di regresso formulata da nei confronti di anche per
Parte_1 Controparte_1 Parte_1 intervenuta prescrizione contrattuale, ex art. 2952, 2° co. cc.; -respingere la domanda attorea poiché infondata e inammissibile nei confronti di anche per tutte le eccezioni formulate in giudizio verso l'assicurata
Parte_1 CP_2 relative all'inoperatività e decadenza della garanzia assicurativa;
- per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza impugnata e così della somma complessiva di €
Parte_1 49.502,93, oltre € 921,00 per imposta di registro pagata da oltre interessi. In via subordinata: nella denegata
Parte_1 ipotesi di reiezione delle eccezioni di applicare la franchigia contrattuale del 10% prevista in polizza, con
Parte_1 detrazione della stessa dal computo del dovuto;
In via istruttoria: con opposizione alle prove richieste da controparte in quanto ininfluenti. Con vittoria di spese e compensi di causa del primo e del secondo grado.”.
così ha rassegnato le proprie conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza disattesa, - in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni indicate in narrativa della comparsa di costituzione;
- accertare l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da a favore dell'Avv. Luca Cicognani Controparte_3 pagina 1 di 7 per la proposizione del presente gravame per mancata corrispondenza del numero di sentenza impugnata, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame e di passaggio in giudicato della decisione impugnata;
- accertare l'assenza di doglianza specifica e di conseguente motivazione sulla domanda subordinata di applicazione della franchigia contrattuale del 10% prevista in polizza e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex. 342 c.p.c. -accertare la natura di domanda nuova del secondo e terzo motivo di gravame e conseguentemente respingere siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata la doglianza volta a censurare la decisione impugnata sulla erronea liquidazione delle spese di perizia e la doglianza volta a censurare la decisione impugnata sulla erronea liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale;
Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio. - nel merito: - accertato il giudicato formatosi sui punti non espressamente impugnati da provvedere a rigettare l'intentata Parte_1 impugnativa perché comunque integralmente infondata e conseguentemente confermare la sentenza n. 2144/2022 pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 03.08.2022; Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio. - in via istruttoria si insta, ove ritenuto, per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in memoria 183 n. 2 VI comma c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio del 05.02.2021. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Bologna domandando, in via di regresso, la condanna di Parte_1 quest'ultima al rimborso dell'importo del 50 % proporzionalmente dovuto, ai sensi dell'art. 1910, 4 comma c.c., rispetto a quanto già interamente versato dall'attrice a e CP_4 [...]
in conseguenza del sinistro verificatosi in data 9.11.2014. Controparte_5 Nel merito l'attrice esponeva di aver assicurato la società costruttrice - e le ulteriori Controparte_6 imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori - per la responsabilità civile verso terzi contro i danni derivanti dalla costruzione del complesso residenziale “Hadid” a Milano. In data 9.11.2014 all'interno di uno degli appartamenti del complesso, di proprietà dei Sigg.ri CP_4
e si verificava lo sfilamento di un tubo idrico e così l'allagamento
[...] Controparte_5 dei locali. Conseguentemente, in data 2.10.2015, versava € 60.000 ai proprietari Controparte_1 dell'immobile a titolo di integrale ristoro dei danni dagli stessi patiti e in forza della polizza stipulata con Controparte_6 Tuttavia, proseguiva l'attrice, il danno patito dai terzi danneggiati doveva imputarsi interamente ed esclusivamente alla società impresa subappaltatrice addetta all'esecuzione del CP_2 montaggio e collegamento della tubazione, posto che dagli accertamenti effettuati dal perito fiduciario della compagnia assicurativa attorea era emerso che a cagionare la fuoriuscita d'acqua fu lo sfilamento del tubo idrico sanitario in ragione del suo errato serraggio.
Pertanto, risultando l'impresa subappaltatrice a propria volta assicurata per la responsabilità civile verso terzi anche da in applicazione della Parte_1 Controparte_1 disciplina normativa contenuta nell'art. 1910 c.c. in materia di coassicurazione indiretta, domandava l'accertamento del diritto di regresso nei confronti di quest'ultima, con conseguente condanna al rimborso dell'importo proporzionalmente dovuto, pari alla metà della somma versata dall'attrice, di € 60.000.
Nel giudizio si costituiva eccependo, per quanto qui ancora rileva, Parte_1 l'inapplicabilità della fattispecie disciplinata dall'art. 1910, 4 comma, c.c. atteso che, specificava la parte, esso regola l'ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate, dallo stesso soggetto assicurato o da soggetti differenti, più assicurazioni presso diversi assicuratori in favore del medesimo beneficiario – assicurato.
Nella fattispecie in oggetto, diversamente, il contratto stipulato con Parte_1 vedeva quale soggetto assicurato sì che parte attrice, compagnia assicurativa di CP_2 CP_6
, non avrebbe avuto titolo né diritto di agire in regresso nei confronti dell'assicuratrice.
[...] Contestualmente, la convenuta eccepiva l'inoperatività della propria polizza, atteso che CP_2 non aveva mai denunziato il sinistro, né fornito prova del periodo temporale in cui i lavori pagina 2 di 7 sull'impianto idrico furono eseguiti dalla compagnia assicurata, sì da non poter accertare che il sinistro verificatosi effettivamente rientrasse nella garanzia postuma.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa con sentenza n. 2144/2022 che accoglieva la domanda con i seguenti passaggi logici: premesso che il fondamento della disciplina dettata dall'art. 1910 c.c. deve rinvenirsi nell'esigenza di salvaguardare il rispetto del principio indennitario ed evitare l'ingiustificato arricchimento della parte danneggiata, nonché di garantire un'equa ripartizione dell'onere economico della copertura assicurativa tra gli assicuratori, ha ritenuto il Tribunale che l'esigenza della tutela di tali principi si ravvisi ogni qualvolta vi sia il dato obiettivo della coesistenza di più rapporti assicurativi per il medesimo rischio e
a beneficio di una medesima persona, anche in mancanza di identità dei contraenti.
Nel caso di specie, prosegue il primo giudice, sia la polizza sottoscritta da con CP_6 [...]
, che quella sottoscritta da con erano rivolte a CP_1 CP_2 Parte_1 coprire il medesimo rischio, ovvero quello afferente ai danni cagionati a terzi in relazione all'attività di costruzione del complesso residenziale Hadid, con conseguente identità dei soggetti beneficiari (i terzi danneggiati e . Parte attrice aveva dunque legittimamente invocato il diritto di regresso CP_4 CP_5 ai sensi dell'art. 1910 comma 4 c.c. Peraltro, ha precisato il Tribunale che la polizza stipulata da con CP_6 Controparte_1 comprendeva, tra i soggetti assicurati, anche gli appaltatori e subappaltatori, tra cui CP_2 dovendo quindi ritenersi applicabile l'art. 1910, 4 comma, c.c. anche volendo considerare l'identità degli assicurati quale presupposto indefettibile per l'operatività dello stesso. Quanto poi all'eccezione di inoperatività della polizza contratta da con CP_2 [...]
, ha ritenuto il primo giudice che la stessa non fosse opponibile all'assicurazione Parte_1 attrice, in quanto soggetto totalmente e pacificamente estraneo al rapporto negoziale assicurativo da cui siffatta eccezione trae origine, sì che l'inerzia dell'assicurato non poteva assumere alcun rilievo ai fini del diverso e autonomo diritto di regresso previsto dalla legge a favore dell'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo e a carico di compagnie che abbiano assicurato lo stesso rischio. In definitiva veniva condannata a rimborsare Parte_1 Controparte_1 dell'importo proporzionalmente dovuto ai sensi dei rispettivi contratti assicurativi ex art. 1910, 4 comma, c.c., ovverosia € 30.000,00, pari al 50 % di quanto versato da oltre Controparte_1 interessi legali dal dì del pagamento al saldo effettivo, spese di perizia redatta dal perito fiduciario della
Compagnia e spese di assistenza legale stragiudiziale.
Avverso la predetta decisione proponeva appello formulando tre motivi Parte_1 di gravame e lamentando l'erroneità della prima decisione per: I. difetto di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 1910, 4 comma, c.c., ed erronea applicazione dell'art.115 cpc;
II. erronea liquidazione delle spese di perizia;
III. erronea liquidazione delle spese di assistenza legale stragiudiziale: Si costitutiva preliminarmente eccependo l'inesistenza della procura alle liti Controparte_1 rilasciata da in favore del difensore avv. Luca Cicognani e la natura di Parte_1 domanda nuova del secondo e terzo motivo di gravame. Nel merito domandava il rigetto del gravame perché infondato e la conferma della prima decisione. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 17.04.2024.
***
pagina 3 di 7 Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inesistenza della procura alle liti della difesa di
, sollevata da nella propria comparsa di costituzione Parte_1 Controparte_1
e risposta. Allega l'appellata che la procura prodotta dalla difesa della compagnia avversaria risulterebbe conferita per proporre appello avverso la sentenza n. 2145/2022 e non alla sentenza n. 2144/2022, oggetto del presente giudizio. Pertanto, dovrebbe ritenersi inesistente in quanto indeterminata nell'oggetto e, così, priva ab origine dello ius postulandi.
La procura allegata all'atto di appello rilasciata dal legale rappresentante di Parte_1
, Dott. e firmata dal difensore avv. Luca Cicognani, riporta con sufficiente
[...] Controparte_7 chiarezza il numero di sentenza, 2144/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, avverso il quale si è inteso proporre gravame;
inoltre indica le parti del procedimento definito, così risolvendo ogni possibile ambiguità del segno grafico manoscritto, ed identificando compiutamente il giudizio per cui la procura è rilasciata. Né alcun rilievo assume l'assenza di data sul documento, atteso che essa può essere desunta dall'atto di appello, materialmente congiunto alla procura. Difatti, come allegato anche dalla parte appellante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ipotesi di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso. Pertanto, la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. 34159/2019).
Passando ora all'esame delle doglianze formulate, con il primo motivo lamenta il difetto di Parte_1 motivazione e l'erronea interpretazione dell'art. 1910, 4 comma, c.c. per aver il primo giudice riconosciuto un diritto di regresso, in favore di sulla base dell'errato Controparte_8 presupposto che ai fini dell'operatività del regime di coassicurazione indiretta rilevasse unicamente l'identità del rischio coperto, inteso come danno patito da soggetto destinatario finale del risarcimento del danno, e non l'identità dei soggetti assicurati. Parte appellante ritiene tale affermazione in contrasto con la giurisprudenza dominante, secondo la quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1910 c.c., è invece necessario che la pluralità di assicurazioni siano stipulate (anche da soggetti differenti) a copertura del medesimo rischio e a favore dello stesso assicurato: deve esserci cioè identità necessaria del soggetto assicurato.
Parimenti contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non contestati, e pertanto provati, i presupposti del diritto all'indennizzo che, per un verso, Parte_1 disconobbe eccependo l'inoperatività della polizza e, per altro, mai allegò Controparte_1 compiutamente negli atti di causa, così rendendo sostanzialmente inapplicabile l'art.115 cpc, che presuppone la descrizione (o allegazione in termine più tecnico) dei fatti.
Precisa sul punto che parte attrice, quale compagnia agente in regresso, avrebbe dovuto dimostrare tutti i presupposti del diritto all'indennizzo; indicare e provare in che misura le diverse polizze operavano a copertura del sinistro;
provare che l'evento lesivo dedotto e i danni risarciti, per i quali agiva in regresso, rientravano nel rischio coperto dalla polizza UnipolSai/SIECOM; diversamente operando, infatti, si sarebbe trasferito sulla parte convenuta l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa.
Il motivo è fondato, nei limiti di cui si dirà. Il giudice di primo grado, infatti, dopo avere giustamente rilevato che al fine di verificare l'operatività del regime di coassicurazione indiretta occorre accertare l'identità del rischio coperto, ha in via pagina 4 di 7 principale individuato il “rischio coperto”, nel danno subito dai terzi (ovvero i signori , Parte_2 che avevano patito l'allagamento) anziché nel rischio di aggressione del patrimonio dell'assicurato, che è l'oggetto primario della copertura assicurativa, in presenza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, diretto per definizione a proteggere il patrimonio dell'assicurato, (sia o meno anche il contraente), dalla responsabilità risarcitoria.
La statuizione contrasta quindi, con la struttura del contratto di assicurazione invocato, e forma contrasto anche con la previsione normativa di cui all'art. 1910, 4 comma, c.c., che regola l'ipotesi in cui per il “medesimo rischio” siano contratte separatamente, è vero anche da soggetti diversi, più assicurazioni presso diversi assicuratori ma in favore dello stesso assicurato.
Non può invece parlarsi di coassicurazione indiretta nel caso in cui diversi siano i soggetti assicurati, ciò inevitabilmente riflettendosi anche sull'identità del rischio. Se diverse compagnie assicurative garantiscono per la responsabilità civile soggetti differenti non si tratta di assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato, bensì di rischi distinti, attinenti al patrimonio di soggetti diversi.
Peraltro, proprio la decisione richiamata dal giudice di prime cure aveva escluso il diritto di regresso in favore di una compagnia assicurativa in ragione della diversità di soggetti assicurati dalle polizze
(Cass. 13953 del 2007). L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado sul punto può tuttavia dirsi superato dalla statuizione contenuta nella seconda parte della motivazione, laddove il giudice afferma che nella polizza stipulata tra e prodotta in giudizio (doc. 1 allegato all'atto di citazione), tra i Controparte_1 CP_9 soggetti assicurati ed indicati nella Sezione I, compaiono, tra gli altri, anche gli appaltatori e i subappaltatori. È vero, dunque, che risultava assicurata, per la responsabilità civile CP_2 verso terzi, non solo da , quale diretta contraente della polizza n. Parte_1
80739671, ma anche da , in qualità di impresa subappaltatrice dei lavori di Controparte_1 costruzione del complesso residenziale “Hadid”, pertanto ricompresa tra i soggetti assicurati dalla diversa polizza n. 288752647. È dunque l'identità del soggetto assicurato - non dei soggetti indirettamente beneficiari - che legittimamente ha consentito all'odierna appellata di invocare il diritto di regresso nei confronti di
, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1910, 4 comma, c.c. Parte_1
Ora, a fronte dell'azione di regresso promossa da , è vero quanto precisato Controparte_1 dall'appellante: l'assicurazione convenuta in via di regresso ha diritto di sollevare quelle stesse eccezioni che avrebbe potuto (direttamente) opporre all'assicurato, tra cui pure l'inoperatività della garanzia al momento del sinistro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che fondamento dell'azione di regresso è costituito dall'effettiva sussistenza dell'obbligo dell'assicuratore convenuto di pagare l'indennizzo, altrimenti non trovando giustificazione l'azione esercitata (Cass. 12763/1993). Spiega la Corte che il regresso trova giustificazione nel fatto che l'assicuratore, avendo pagato lo stesso indennizzo che altro assicuratore era parimenti e autonomamente obbligato a pagare, ha provocato la estinzione dell'obbligo di questi: egli, pertanto, se non fosse tenuto in via di regresso, si arricchirebbe ingiustificatamente. Non ricorre, quindi, il fondamento del regresso allorché l'assicuratore contro cui esso viene esercitato non sia obbligato autonomamente e non benefici dell'estinzione del suo obbligo;
tale statuizione smentisce, pertanto, quanto affermato dal Tribunale nel primo grado di giudizio, ovvero che l'eventuale inoperatività della polizza contratta da con CP_2 Parte_1 sarebbe inopponibile a , in quanto soggetto estraneo al rapporto negoziale
[...] Controparte_1 assicurativo da cui l'eccezione trae origine.
Ciò premesso, nella fattispecie ha eccepito fin dalla costituzione in Parte_1 primo grado l'inoperatività della polizza stipulata con per due ordini di ragioni: in CP_2
pagina 5 di 7 primis, la mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurata e, in secondo luogo, la mancata prova, e quindi l'incertezza del periodo di esecuzione dei lavori da parte di che non consente CP_2 di affermare che il sinistro rientri nel periodo di copertura.
La prima doglianza non è fondata.
È dimostrato in atti che la compagnia venne avvisata dalla società assicurata. Difatti, il perito fiduciario di , EO. , partecipò, unitamente al perito di Parte_1 Persona_1 [...]
alle operazioni di accertamento dei danni verificatisi all'interno dell'immobile e la relativa CP_1 perizia tecnico – estimativa, redatta dal tecnico fiduciario di , espressamente Controparte_1 riporta: “La ditta (subappaltatore della ha denunciato sinistro su polizza CP_2 Pt_3 CP_10
polizza RC (perito incaricato geom. della G.I.S.)”, riportando altresì il numero di
[...] Per_1 sinistro: n. 1-. 8101 - 2015 - 74186 del 09.11.2014).
È vero, tuttavia, che la polizza stipulata da (doc.B depositato in primo grado e CP_2 ridepositato in appello da aveva effetto dal 16.1.2012 al 31.12.2013, e Parte_1 prevedeva una estensione, definita “garanzia Postuma” per i danni verificatisi dopo il compimento dei lavori di cui alla descrizione del rischio;
l'assicurazione sarebbe valsa per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi entro un anno dalla data del loro compimento rilevabile da fatture o altra documentazione fiscale, purché denunziati alla Società durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.
Il contratto prevedeva che la data di compimento dei lavori poteva essere dimostrata anche dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, o dalla consegna, anche provvisoria, delle opere, ovvero dall'uso delle opere secondo la loro destinazione. Ora, fermo restando che il sinistro in questione si è verificato in data 9.11.2014, e quindi astrattamente oltre il periodo di efficacia diretta ed incondizionata della polizza, (che spirava il 31.12.2013) ma entro l'anno di “estensione” della garanzia, è fondata l'eccezione dell'appellante, che allega il difetto di prova del fatto costitutivo della estensione di garanzia postuma, perché in atti non vi è alcuna prova che possa dimostrare, secondo le varie possibilità previste dagli accordi contrattuali, in che data furono ultimati i lavori effettuati da che diedero origine ai danni. CP_2
Rimane, pertanto, incerto se il sinistro sia avvenuto entro un anno dal loro compimento, dunque entro l'arco temporale e in presenza delle condizioni generalmente previste per la efficacia della copertura nella garanzia postuma, e l'incertezza circa l'operatività della garanzia prestata da
[...]
- costituendo nel caso di specie un'eccezione cd. in senso lato – comporta il difetto Parte_1 di prova del fatto costitutivo della domanda, che spetta all'assicuratrice che agisce in regresso dimostrare. In tema di assicurazione, infatti, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'inoperatività della garanzia, come definita alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, essa si risolve, non già nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, e la parte convenuta non può assumere in proposito alcun onere probatorio, restando l'onere del fatto costitutivo della pretesa immutato a carico dell'attore (cfr. Cass. 9205 del 2021, 4234 del 2012, 6108 del 2006).
La difesa si tramuta invece in eccezione, con le ovvie conseguenze in tema di onere della prova, quando l'assicuratore allega una specifica clausola, volta ad escludere la copertura di un rischio che astrattamente rientrerebbe nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità del quale è appunto esclusa con un patto espresso, definito dalla giurisprudenza “di delimitazione del rischio”: ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine;
in un contratto Rc auto si esclude il danno occorso in occasioni di gare clandestine;
in un contratto danni da neve, si esclude il danno in assenza delle condizioni di regolarità del fabbricato (vedi specifiche Cass. 1558 del 2018, 31251 del 2023, tra le altre).
pagina 6 di 7 In definitiva, non potendo affermarsi che nel caso di specie la polizza fosse Controparte_11 effettivamente operante in relazione al sinistro occorso il 9.11.2014, perché l'attrice non ha provato l'epoca di ultimazione dei lavori di va escluso che l'odierna appellata sia titolare di un CP_2 diritto di regresso nei confronti di quest'ultima. L'accoglimento del primo motivo assorbe i successivi motivi formulati, poiché le spese sostenute da dovranno restare a suo carico nel rispetto del principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in accoglimento dell'appello formulato da
[...]
e in totale riforma della sentenza n. 2144 del 2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna:
- respinge la domanda proposta da Controparte_1
- dichiara tenuta e condanna alla restituzione delle somme versate da Controparte_1 [...] in esecuzione della sentenza impugnata e così della somma complessiva di € Parte_1 49.502,93, oltre € 921,00 per imposta di registro pagata da , oltre Parte_1 interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- dichiara tenuta e condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in € 6.734,00 a titolo di compensi, oltre Parte_1
Iva, cpa e spese generali, per il presente grado, e in € 7.616,00 complessivi, a titolo di compensi, oltre
Iva, cpa e spese generali, per il precedente grado.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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