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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA RO
in esito all'udienza del 28 ottobre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3224/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria EG giusta procura allegata in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Mariantonietta Piras e Maria Adelaide Nieddu, in virtù di mandato generale alle liti del
22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313 a rogito del Notaio in Roma. OPPOSTO Per_1
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.6.2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239003376583000 del 28.4.2023, notificatagli il
7.5.2025, con cui gli era stato richiesto il pagamento del complessivo importo € 22.207,07, di
1 cui € 22.008,04 per i sottesi avvisi di addebito (relativi a contributi previdenziali anni CP_1
2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021):
- n. 59520160001170688000 (asseritamente notificato il 25.08.2017);
- n. 59520160004192582000 (asseritamente notificato il 25.08.2017);
- n. 59520180004476606000 (asseritamente notificato il 12.12.2018);
- n. 59520190001441852000 (asseritamente notificato il 25.07.2019);
- n. 59520190002894268000 (asseritamente notificato il 19.09.2019);
- n. 59520210001724353000 (asseritamente notificato il 22.12.2021);
- n. 59520220002190851000 (asseritamente notificato il 17.08.2022).
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e, in via derivata, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta quanto ai sottesi avvisi n. 59520160001170688000, n.
59520160004192582000, n. 59520180004476606000, n. 59520190001441852000, n.
59520190002894268000 e n. 59520210001724353000, tenuto conto di come tali atti non gli fossero mai stati notificati.
Rilevava, comunque, la prescrizione quinquennale dei crediti portati dai cinque avvisi n.
59520160001170688000, n. 59520160004192582000, n. 59520180004476606000, n.
59520190001441852000, e n. 59520190002894268000 anche volendone ammettere la relativa notifica.
Lamentava, ancora, l'inesistenza del titolo per l'esecuzione del credito derivante dagli avvisi di pagamento n. 59520210001724353000 e n. 59520220002190851000, in quanto emessi per il pagamento di contributi per una Società – la GSM S.N.C. di ME IC & CP_1
EG GI – cessata il 5.7.2019.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e dei sottesi avvisi, instando per la rifusione delle spese di lite.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 18.9.2025, assumeva CP_1 preliminarmente la rituale notifica degli avvisi ex adverso indicati, perfezionatasi in Pati via
AM IN n. 2, quanto agli avvisi nn. 59520160001170688000,
59520160004192582000, 59520180004476606000, 59520190001441852000 e
2 59520190002894268000, nonché in TI via Santa Febronia n. 2, relativamente agli avvisi n.
59520210001724353000 e n. 59520220002190851000.
Evidenziava la sussistenza della propria legittimazione quanto alle contestazioni di merito, rilevando a contrario la propria carenza di legittimazione passiva per le censure di differente tipologia.
Eccepiva, ancora, la tardività dell'opposizione quanto all'eccezione di inesistenza del titolo per essere i contributi relativi ad una Società già chiusa.
Precisava, con riguardo all'eccezione di prescrizione, che la difesa sul punto competeva all'Agente della Riscossione, che il ricorrente aveva presentato l'istanza di rateizzazione n.
119913 del 4.8.2017 per gli a.v.a. n. 59520160001170688000 e n. 59520160004192582000 e che tale piano era stato revocato per mancato rispetto dei pagamenti rateali. Significava, ancora, come, in conseguenza del mancato adempimento del piano rateale, l' avesse CP_2 notificato, in data 26.11.2024, l'intimazione n. n. 29520249017172716/000 e successivamente quella n. 295 2023 90033765 83/000, ora impugnata.
Tanto premesso, chiedeva la declaratoria di difetto di legittimazione passiva per le censure relative agli atti di competenza dell'Agente della Riscossione, instando altresì per l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, per il rigetto della stessa, con il favore delle spese di lite.
3. All'udienza del 28 ottobre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente deve darsi atto che l' , sebbene indicata Controparte_3 come parte convenuta, non è stata destinataria di rituale notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva. Essa compete, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, all'Ente Impositore, quale titolare del credito, vertendo la presente opposizione sull'omessa notifica degli avvisi di addebito (atti di competenza dell' , sulla prescrizione e sull'inesistenza del titolo sotteso agli a.v.a. n. CP_1
59520210001724353000 e n. 59520220002190851000, in particolare per riguardare tali atti periodi successivi alla chiusura della Società.
Va pertanto dichiarato che la legittimazione passiva compete esclusivamente all' , quale CP_1 ente impositore.
3 6. Sempre in via preliminare, deve darsi atto del sopraggiunto sgravio integrale dell'avviso di addebito n. 59520220002190851000, per come comprovato dal relativo estratto di ruolo allegato alla PEC del 15.9.2025 versata in atti dall' (allegato 19 alla memoria) sicché CP_1
l'intimazione opposta deve essere annullata con riguardo a tale sotteso atto.
7. Quanto ai rimanenti avvisi di addebito, la presente opposizione va qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termine decadenziale, poiché il ricorrente contesta la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata e la prescrizione quinquennale delle pretese maturata anche successivamente alla data di presunta notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito contestati.
Occorre in ogni caso osservare “ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella…” (Cass. civ., 2. 9.2020, n. 18256).
8. Solo in parte fondato è il primo motivo di opposizione, relativo all'omessa notifica degli atti sottesi.
In relazione agli avvisi di addebito n. 59520160001170688000 (asseritamente notificato il
25.08.2017) e n. 59520160004192582000 (asseritamente notificato il 25.8.2017), l' ha CP_1 omesso di depositare le relative relate di notifica.
Di contro, la documentazione tempestivamente versata in atti comprova che l'avviso di addebito n. 59520180004476606000 è stato notificato al il 12.12.2018 in TI via Pt_1
AM IN n. 2, TI (ME) a mani del destinatario;
l'avviso di addebito n.
59520190001441852000 è stato notificato in data 25.7.2019 in TI via AM IN n. 2,
a mani della madre;
l'avviso di addebito n. 59520190002894268000 è stato notificato il
19.9.2019 in via AM IN, n. 2, TI (ME), a mani del destinatario;
l'avviso di addebito n. 59520210001724353000 è stato notificato il 22.12.2021, in via Santa Febbronia, n. 2, TI
(ME), a mani del destinatario.
4 Per gli atti notificati deve, pertanto, concludersi che, non essendo stati gli stessi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente
è decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa (ossia la dedotta,
e tardivamente documentata, cancellazione di impresa e l'eventuale prescrizione antecedente alla notifica della cartella e la dedotta inesistenza del titolo sotteso agli avvisi di addebito n.
59520210001724353000 e n. 59520220002190851000), che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
Per gli avvisi di addebito n. 59520160001170688000 e n. 59520160004192582000, di converso, l'accertata inesistenza della notifica nei termini sopra esposti comporta l'illegittimità della conseguente intimazione di pagamento in relazione ad essi, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, n. 27776 del
22.11.2017).
9. Quanto all'eccepita prescrizione in epoca successiva alla notifica dei restanti avvisi di addebito, occorre premettere che non sia in contestazione la natura quinquennale del termine e che costituisce dato pacifico che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. Cass.,
Sez. Un., n. 23397/2016; Cass., sez. 6, ord. n. 11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Giova altresì rammentare che l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, disponga, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
5 Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la prescrizione non può dirsi maturata per gli avvisi n. 59520190001441852000 (notificato il 25.7.2019), n.
59520190002894268000 (notificato il 19.9.2019) e n. 59520210001724353000 (notificato il
22.12.2021), giacché da tali notifiche a quella dell'opposizione qui impugnata non è decorso il termine di legge di cinque anni e 311 giorni.
Relativamente all'avviso di addebito n. 59520180004476606000, notificato il 12.12.2018, risulta che il termine prescrizionale sia spirato in data 18.10.2024, ovvero ben prima della ricezione, da parte dell'opponente, dell'intimazione qui impugnata.
Si ribadisce che, in relazione a tali ultimi avvisi di addebito, non è possibile accertare in questa sede l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' , in quanto la dedotta CP_1 cancellazione dell'impresa avrebbe dovuto essere fatta valere mediante opposizione ai rispettivi avvisi di addebito nel rispetto del termine decadenziale di quaranta giorni dalla relativa notifica
(art.24 D.Lgs. n. 46/1999).
Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento dell'opposizione, l'intimazione di pagamento n.
29520239003376583000 deve essere annullata limitatamente agli avvisi di addebito n.
59520160001170688000, n. 59520160004192582000 e n. 59520180004476606000, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n.
59520220002190851000.
10. Il limitato accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione di metà delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' La rimanente quota si pone a carico dell' CP_1 CP_1
e si liquida in favore di parte opponente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia,
6 con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 16.6.2025, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239003376583000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 59520160001170688000, n.
59520160004192582000, n. 59520180004476606000 e n. 59520220002190851000, dichiarando per quest'ultimo cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del ricorrente, CP_1 che liquida – già ridotte - € 1.347,75 per compensi professionali, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA RO
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