Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6457/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 6457/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FRASCAROLI ANDREA ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BERGAMO LAURA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 4 marzo 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(d'ora in avanti solo “ ) conveniva in
[...] Pt_1 giudizio Controparte_2 (d'ora in avanti solo “ ) allegando: Controparte_1
- di essere divenuta cessionaria di una serie di crediti vantati nei confronti di Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
CP_6 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 [...]
e ; CP_11 Controparte_12
- che non aveva provveduto al Controparte_1 pagamento degli interessi moratori ex art. 4 d.lgs.
1
- di essere creditrice della somma complessiva pari ad euro 84.140,40 per interessi di mora, risultante da tredici fatture emesse nei confronti dell'
[...]
. CP_1 L'attrice, dunque, concludeva: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previe le declaratorie del caso e di legge, vagliate le prove documentali e l'esito di ogni altra:
- in via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' dei crediti di cui Controparte_1 alle tredici fatture riepilogate al punto 4) del presente atto di citazione e, per l'effetto, condannare l'
[...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al relativo pagamento in favore di pari ad euro 84.140,40, oltre Parte_1 agli interessi sino all'effettivo pagamento ex art. 1283 c.c. da calcolarsi ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 131/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
- in via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' e conseguentemente Controparte_1 condannare l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta alla medesima per i crediti di cui alle tredici fatture riepilogate al punto 4) del presente atto di citazione, oltre agli interessi sino all'effettivo pagamento ex art. 1283 c.c., da calcolarsi ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 131/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. Il tutto con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.» Si costituiva quindi , evidenziando: Controparte_1
- l'inefficacia di alcune cessioni di crediti in quanto rifiutate dall'ente ai sensi degli artt. 117 d.lgs. 163/2006 e 106 d.lgs. 50/2016;
2 - il riconoscimento, a fronte dell'importo azionato da
, della debenza della minor somma pari ad euro Pt_1 35.366,14, di cui euro 27.449,68 relativi a cessioni rifiutate. La convenuta, dunque, concludeva: «Nel merito in via principale, rigettarsi ogni azionata pretesa creditoria diversa da quella di euro 7.357,31. Spese rifuse. Nel merito in via subordinata, per la sola denegatissima ipotesi che la pretesa avversaria potesse in qualche modo essere ritenuta meritevole di accoglimento, limitarsi comunque la condanna della convenuta in conformità alle risultanze di causa, con esclusione di ogni titolo e/o importo non spettante, anche per intervenuta prescrizione ex art. 2948 nr. 4 c.c. Spese almeno compensate.» Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 1. Il credito azionato da ha ad oggetto Pt_1 esclusivamente interessi di mora che sarebbero maturati a causa del tardivo pagamento da parte di
[...]
di una serie di fatture per forniture di CP_1 medicinali ricevute da Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 CP_6 [...]
CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Pertanto, il pagamento del corrispettivo spettante per le forniture è intervenuto per tutte le fatture ma, secondo l'attrice, tardivamente, generando interessi di mora a carico di . Controparte_1
2. Premesso di essersi resa cessionaria dei suddetti crediti (per capitale e interessi), ha chiesto il Pt_1 pagamento di euro 84.140,40 a titolo di interessi di mora, come risultanti dalle tredici fatture emesse dalla stessa attrice tra il 2019 e il 2023.
3. La domanda va accolta solo in parte, per le ragioni che seguono.
4. Anzitutto va osservato che la convenuta, sin dalla propria comparsa di risposta, ha contestato specificamente l'esistenza di una parte del credito per interessi di mora – pari ad euro 48.774,26 - fatto valere dall'attrice (cfr. p. 4 e ss. della comparsa di costituzione e risposta). A fronte di tale contestazione, , quale cessionaria Pt_1 del credito, avrebbe avuto l'onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa. In particolare, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dei crediti per sorte capitale ed il tardivo pagamento degli stessi da parte della convenuta in
3 relazione al termine di scadenza contrattualmente pattuito dalle parti, mentre si è limitata a depositare delle mere fatture, unilateralmente redatte e prontamente contestate dalla convenuta in relazione alla loro valenza probatoria. Tali fatture non sono sufficienti a provare la pretesa attorea, considerato che «un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza» (cfr. Cass. civ. n. 8290/2016; n. 9685/00; n. 5573/97). Inoltre, l'onere della prova che grava sull'attrice si estende anche ai fatti negativi costitutivi del diritto fatto valere;
nel caso di specie, avrebbe dovuto Pt_1 provare l'omesso pagamento dei crediti da parte della convenuta entro il termine di scadenza contrattualmente pattuito dalle parti (nonché la data dell'effettivo pagamento di tali crediti). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che «L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica
o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo» (Cass. Civ. 9201/2015). L'attrice, dunque, non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa e, in particolare, il tardivo pagamento da parte della convenuta della sorte capitale relativa ai crediti originariamente vantati da da
[...]
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
,
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8
,
[...] Controparte_9 Controparte_10
e Controparte_11 Controparte_12 Tale lacuna probatoria non può essere colmata attraverso l'utilizzo degli estratti notarili dei libri contabili della banca attrice – posto che ai sensi dell'art. 2710 c.c. tali documenti possono fare prova soltanto «tra imprenditori per rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa» - né attraverso la tabella prodotta quale doc. 28, documento unilaterale privo di qualsivoglia efficacia probatoria in presenza di specifica contestazione della convenuta in ordine alla veridicità dei dati ivi esposti (cfr. p 7 della terza memoria di parte convenuta).
4 Né può ammettersi la c.t.u. contabile richiesta dall'attrice, avendo natura meramente esplorativa. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, «la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti» (Cass. 19631/2020; Cass. 31886/2019). Non può dunque essere riconosciuta all'attrice la somma pari ad euro 48.774,26, stante la mancata prova del credito. 5. Parte del credito azionato da - pari ad euro Pt_1 35.366,14 – risulta invece provato, in quanto non specificamente e tempestivamente contestato da
[...]
ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anzi CP_1 espressamente riconosciuto dalla stessa convenuta nella comparsa di risposta (cfr. pag. 5 comparsa: «Dal documento 14 si evince che a fronte di un importo azionato di euro 84.140,40, il totale interessi calcolato dall' è di euro 35.366,14, di cui euro 27.449,68 CP_1 relativi a fatture su cessioni non accettate»). L'esistenza di tale credito può pertanto ritenersi fatto pacifico e, come tale, non bisognoso di prova. 6. L' ritiene tuttavia che, a fronte Controparte_1 di un credito per interessi di mora pari ad euro 35.366,14, l'importo di euro 27.449,68 non sia dovuto ad
, avendo la convenuta rifiutato le cessioni relative
Pt_1 ad alcuni crediti effettuate dai propri fornitori a ,
Pt_1 ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, di talché tali cessioni non le sarebbero opponibili. L'assunto deve ritenersi fondato. 6.1. In primo luogo va osservato che nel caso di specie trova applicazione il d.lgs. n. 50/2016, poiché i crediti fatti valere da rientrano nella disciplina in esso
Pt_1 contenuta. Infatti, nonostante non siano stati prodotti i contratti da cui sorgono i crediti principali dai quali originano gli interessi di mora di cui si discute, la circostanza si evince dai contratti di cessione allegati da , i
Pt_1 quali, nell'invitare l'ente debitore a comunicare per
5 iscritto alla cessionaria la propria adesione alla cessione dei crediti, fanno espresso riferimento alla normativa in esame (cfr. contratti di cessione, docc. da 16 a 25 attrice). Tale normativa ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale - contenuta nell'art. 9 dell'all. E della l. 2248/1865 e nel Regio Decreto n. 2440 del 1923 – relativa alla cessione dei crediti originariamente vantati nei confronti di una p.a. Secondo la Cassazione, infatti, «La L. n. 554 del 1999, art. 115, poi modificata dal codice appalti (d.lgs. n. 163 del 2006) nel comma 1 si riferisce espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto. E dunque introduce una speciale disciplina per questo tipo di crediti, prevedendo altresì il perfezionamento della cessione alla mancata opposizione della pubblica amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica (diventati 45 con i successivi decreti 16/2006 e 50/2016), mentre per quelli avente fonte in atti diversi continua ad applicarsi la disciplina generale sulla contabilità pubblica e successive modificazioni, la quale (…) si applica alle sole amministrazioni statali, con esclusione dunque di quelle aventi ambito territorialmente delimitato (…). La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 131/2013) prende atto di questo differente ambito di disciplina a seconda che la cessione riguardi un credito da appalto, caso in cui si applica la L n. 554 del 1999, poi modificata dalla L. n. 163/2006, ed il caso in cui il credito non deriva da appalto, ed allora si applica il regime della L. n. 2440 del 1923, il cui ambito (…) è limitato ai crediti verso lo Stato e le sue articolazioni» (Cass. 32788/2019). 6.2. In secondo luogo va precisato che, pur vertendosi in ipotesi di crediti relativi al corrispettivo di forniture di prodotti farmaceutici (come si evince dalla descrizione delle fatture, dove si fa riferimento al «dettaglio della fornitura»; cfr. docc. da 1 a 13 attrice), deve nondimeno ritenersi applicabile la disciplina del c.d. codice appalti. Infatti, nella nozione di «appalto pubblico» ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ii) del d.lgs. n. 50/2016 rientra anche «la fornitura di prodotti». Nel caso di specie, pertanto, i contratti da cui originano i crediti per capitale e per interessi di mora rientrano nella nozione di appalto ai fini della normativa del Codice dei contratti pubblici. 6.3. Sotto il profilo soggettivo, inoltre,
[...]
, pur non rientrando nel novero delle CP_1 amministrazioni statali, avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale rientra nella
6 nozione di pubblica amministrazione in senso lato e, di conseguenza, è sicuramente qualificabile alla stregua delle «stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche», nel senso richiesto dall' art. 106 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016. Più nello specifico, secondo la giurisprudenza, «L' è comunque "organismo di diritto Controparte_13 pubblico" ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett. b), (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26, - c.d. codice dei contratti pubblici, e oggi nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. d): tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico» (Cass. 24640/2016). Pertanto, stante la sua natura di organismo di diritto pubblico, rientra nella nozione di Controparte_1 «stazione appaltante» di cui all'art. 3 comma 1 lettera o) del d.lgs. n. 50/2016. 6.4. Va precisato, inoltre, che l'art. 106 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 (che, per quanto interessa in questa sede, prevede che «le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione»), a differenza dell'art. 9 dell'all. E della l. 2248/1865 (in base al quale «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata»), non limita la facoltà di rifiutare la cessione dei crediti ai soli contratti di durata ancora in corso, ma si riferisce genericamente alle «cessioni di crediti da corrispettivo di appalto»(concetto ampio che ricomprende, come sopra esposto, anche la fornitura di beni). In mancanza di previsioni espresse, deve dunque ritenersi che, ai sensi della normativa relativa al c.d. codice degli appalti la cessione del credito possa essere rifiutata dall'amministrazione pur se una delle
7 prestazioni che gravano sulle parti sia stata eseguita (nel caso di specie la fornitura dei beni). 6.5. Né può trovare accoglimento la ricostruzione dell'attrice, secondo cui l'istituto di cui all'art. 106 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 non troverebbe applicazione nel caso di specie in quanto oggetto della controversia sarebbe esclusivamente un credito da interessi di mora e non, invece, un credito da corrispettivo di appalto come richiede la norma in esame. Infatti, il credito da interessi moratori va considerato alla stregua di un frutto o, comunque, di un credito accessorio a quello da corrispettivo di appalto e, come tale, soggetto anch'esso alla disciplina speciale di cui all'art. 106 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, che non distingue tra cessioni di crediti relativi al capitale e cessione di crediti relativi agli interessi maturati sul capitale. Peraltro, nei contratti di cessione allegati da si Pt_1 precisa che «i crediti si intendono ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi i frutti, anche scaduti, maturati e maturandi, unitamente alle altre ragioni di credito a qualsivoglia titolo dipendenti da e/o concesse con i suddetti crediti» (cfr. contratti di cessione, docc. da 16 a 25 attrice); circostanza che conferma come siano stati ceduti a tanto il credito capitale quanto il Pt_1 credito per interessi di mora, ragion per cui non sussiste alcun ragionevole motivo per limitare la possibilità di rifiuto della cessione alle sole poste capitali, escludendola invece per gli interessi di mora. 6.6. Quanto al rifiuto delle cessioni, in sede di comparsa di risposta ha allegato di Controparte_1 aver rifiutato alcune fatture specificamente indicate e ha prodotto copiosa documentazione al fine di comprovare tale rifiuto (cfr. doc. 11 convenuta). non ha Pt_1 contestato nella prima difesa utile – vale a dire, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che non ha Pt_1 prodotto – né l'avvenuto rifiuto né la ricezione delle comunicazioni di rifiuto da parte di essendosi CP_1 limitata a sollevare alcune contestazioni in merito alla prova dell'avvenuto rifiuto solo nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Si tratta di contestazioni inammissibili, in quanto sollevate tardivamente;
infatti, secondo la giurisprudenza, «ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio» (cfr., fra le altre, Cass. 1540/2007).
8 Alla luce di quanto sinora esposto, pertanto, devono ritenersi pienamente legittimi i rifiuti opposti da alle cessioni dei crediti fatti Controparte_1 valere da , come specificamente individuate dalla Pt_1 convenuta. 7. Va infine osservato che la convenuta, nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 3, ha espressamente rinunciato all'eccezione di intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. sollevata nella comparsa di risposta relativamente ad una parte del credito pari ad euro 559,15. Di conseguenza, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore di della somma Pt_1 pari ad euro 7.916,46 a titolo di interessi moratori ex art. 4 del d.lgs. 231/2002 (somma riconosciuta come dovuta dalla stessa convenuta).
8. Spettano inoltre all'attrice, ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi alla data della proposizione della domanda giudiziale, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di In considerazione Controparte_1 dell'esito della controversia, che vede un fortissimo ridimensionamento della pretesa creditoria di , tali Pt_1 spese si liquidano in dispositivo sulla base del criterio del decisum (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014), secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria in senso stretto, e decisoria, considerata l'assenza di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE in parte la domanda proposta da
[...]
Parte_1
2. CONDANNA a pagare a Controparte_1 euro 7.916,46 a titolo di Parte_1 interessi moratori ex art. 4 del d.lgs. 231/2002, oltre agli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi alla data della proposizione della domanda giudiziale, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
3. CONDANNA al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per spese specifiche, euro 3.387,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici
9 per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, in data 20 marzo 2025
Il Giudice Alberto Stocco
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