TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.5774/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 23.112023 da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] (B) e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. EMMA FASOLI (C.F. ), –, con CodiceFiscale_2 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via Albere 10 attore
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
( nuova denominazione assunta dalla società " Controparte_2 Contr
di seguito “ ”), capitale sociale euro 655.153.674,
[...] interamente versato, con sede in LI, alla Via Santa Brigida n° 39, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LI , R.E.A. NA P.IVA_1
458737, società iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. n. 385/1993, rappresentata e difesa dall'avv.to GIUSEPPE MERCANTI (codice fiscale: pec: CodiceFiscale_3
del Foro di Verona, elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del predetto avvocato in 37123 Verona, Vicolo Pietrone n. 1/b, e per essa già con sede legale in RO, Controparte_3 Controparte_4
Via Adolfo Ravà n. 75, capitale sociale 781.250,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di RO , in persona del dott. P.IVA_2 [...]
, nato a [...], il [...], C.F. , in qualità di CP_5 CodiceFiscale_4
Procuratore speciale, in forza di Procura speciale del 2.2.2022, a rogito dott.
, Notaio in RO, Rep. n. 27183 e Racc. n. 16617, registrata Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di RO 4, il 3.2.2023 al n. 3565 Serie 1T (01 doc - Procura dott. Polverino.pdf), quale procuratrice, in forza di procura speciale del 17.1.2023, Rep. n. 57.305 e Racc. n. 26.761, rogito dott. Notaio in Milano (02 Persona_2 doc - Procura da a di CP_1 Controparte_6 CP_7
1
[...] convenuta
In punto : accertamento negativo del credito conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE Nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e /o l'annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle azioni e di affidamento in conto corrente sottoscritti dal sig.
[...] per violazione dell'art. 2358 c.c. e per tutte le ragioni di cui in , Parte_1
e che nulla è dovuto dall'attore ad d azzeramento CP_8 dell'ingiustificata esposizione del conto corrente, dovendosi dic ia i contratti di investimento che di finanziamento intercorsi per collegamento contrattuale;
In via subordinata, dichiararsi la risoluzione dei contratti di investimento e di finanziamento per grave violazione delle regole di comportamento della banca e ceduti ad con estinzione del CP_8 finanziamento attuato mediante l'affidamento in conto corrente;
In ogni caso, in forza dell'accoglimento della presente azione di accertamento negativo del credito, dichiararsi l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi del sig. Controparte_9
con condanna di lla cancellazione della suddett
[...] CP_8
caso, con vittoria nsi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, tenuto conto anche dell'atteggiamento ia in sede di mediazione che CP_8 di trattativa stragiudiziale.
In via istruttoria, si precisano le conclusioni come da atto di citazione e da memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_10
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
I In via preliminare
II Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_10
n relazione a tutte le domande formulate da;
[...] Parte_1
III dichiarare l'improcedibilità ex art. 83, co. 3 del TUB delle domande ed eccezioni svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_10
[...]
2 I Nel merito
Rigettarsi le domande ed eccezioni tutte formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto.
I In ogni caso
Con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di giudizio.
I In via istruttoria
Si insiste per l'integrale rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'attore per le ragioni in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore, premesso di essere di professione giardiniere , esponeva:
- che nel 2009, a seguito della vendita di alcuni terreni di proprietà si era recato presso la filiale di Lonigo, ove , senza redazione del Controparte_11 questionario “Mifid” , gli veniva consigliato di investire il denaro ricavato dalla vendita in azioni della e pertanto egli sottoscrive l'acquisto di n. 4.000 CP_11 azioni della versando tutta la somma che aveva Controparte_11 depositata su altro conto corrente di Banca Popolare di Verona (doc. n. 2-4).
- che successivamente, nel luglio 2013, avendo bisogno di liquidità dovendo ristrutturare la casa, il sig. si recava nuovamente alla filiale di Pt_1 [...]
chiedendo di svincolare circa € 50.000,00 di azioni, ma il funzionario lo CP_11 convinceva a procedere con diversa operazione, ovvero un'apertura di conto corrente con affidamento sul medesimo conto corrente n. 0686917 con elasticità di cassa di € 50.000,00 al tasso del 12,50% (doc. n. 5), e l'acquisto di ulteriori n. 214 azioni al prezzo unitario di € 62,50 (tot. 13.375,00) e per nominali € 13.375,00 di obbligazioni convertibili, con rendimento al 5% (doc. n. 6).
-che il questionario Mifid redatto in tale occasione era manchevole perchè: a) non riporta il grado di istruzione del contraente (“altro”), ma il sig. ha la licenza Pt_1 media;
b) lo definisce come “libero professionista” (professione giardiniere); c) indica che il sig. sarebbe stato a conoscenza del signifcato e funzionamento Pt_1 di derivati OTC e obbligazioni strutturate;
d) lo classifica come investitore “D”, ovvero con forte propensione all'investimento, con rischio elevato (doc. n. 7).
- che a causa del default di , il valore delle azioni scendeva Controparte_11
a zero, come comunicato da Intesa San Paolo, cui ogni rapporto era stato ceduto (v. rendiconto titoli al 31.12.2019, doc. n. 9).
-che nel frattempo, per l'apertura di credito concessa, il conto corrente del sig. iniziava ad andare in sofferenza, ed Intesa San Paolo gli inviava intimazioni Pt_1 di pagamento ( doc. n. 10);
3 - che il credito veniva quindi ceduto da Intesa San Paolo S.p.a. ad
[...] che tramite la mandataria Controparte_12 Controparte_13 continuava ad inviare diffide di pagamento al sig. con parallelo aumento Pt_1 degli interessi di mora (doc. n. 11,12) nonché la preventiva comunicazione del passaggio a sofferenza (doc. n. 13).
Ciò premesso, l'attore, dopo avere promosso il procedimento di mediazione cui non si prsentava (doc.16) agiva ora in giudizio contro CP_1 CP_8 cessionaria del rapporto di conto corrente, chiedendo accertarsi la nullità dei negozi funzionalmente collegati alla conclusione dell'operazione finanziaria in ragione della violazione di quanto disposto dall'art. 2358 c.c. e conseguentemente accertarsi che nulla era dovuto . Infatti le due operazioni erano strettamente collegate: il contratto di affidamento in conto corrente era del 15.07.2013, le azioni e obbligazioni convertibili erano state acquistate il 5.08.2013, e la scheda di adesione comprende l'autorizzazione a far regolare il prezzo mediante adddebito sul medesimo conto corrente n. 0686917. L'operazione aveva comportato la stipula di due contratti distinti, quello di assistenza finanziaria (l'apertura di credito) e quello avente ad oggetto l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni, a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro, per cui andava ritenuta la sussistenza di un inequivoco collegamento intenzionale e teleologico tra la concessione di credito da parte della mediante l'apertura di credito in conto corrente e i correlati CP_11 acquisti/sottoscrizioni di titoli della in modo del tutto imposto al di fuori della CP_11 mera iniziativa autonoma del cliente. L'attore chiedeva pertanto che i contratti fossero dichiarati nulli con la conseguenza della liberazione di parte attrice dagli obblighi contrattuali che non sono stati ancora adempiuti.
Parte convenuta inizialmente contumace, si costituiva tardivamente, CP_1 esponendo le vicende successive alla liquidazione coatta amministrativa della
[...] ed eccependo la carenza di legittimazione passiva del Controparte_11 cessionario del credito atteso che ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3 del D.M. 221/2018 e degli artt. 3, co.1, lett. b) e c) del D.L. 99/20171, sono esclusi dalla cessione: i) i debiti della cedente nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni di detta banca e dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento (nonché i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle suddette operazioni di commercializzazione delle azioni);
ii) le controversie (con le relative passività) promosse dopo il 26 giugno 2017 e riferite ad atti o fatti occorsi prima della stessa. Nel merito, affermava che “ , essendo estranea ad ogni fatto intervenuto CP_1 Contr anteriormente alla cessione ovvero relativo a rapporti esclusi dalla cessione tra e in LCA, non può formulare osservazioni nel merito. “, tuttavia riportava che CP_14 secondo la documentazione in atti: in data 4.12.2009 il Sig. ha sottoscritto con il contratto di apertura di Pt_1 CP_14 conto corrente n. 686917, a cui si riferisce il documento di sintesi di conto corrente n.
4 1 del 18.8.2016 (doc 11); in data 11.1.2016 aveva richiesto la concessione di Pt_1 fido finalizzato a c/c per elasticità di cassa con scadenza il 31.1.2017 per Euro 80.000,00 (doc.12 ,13 ); in data 14.7.2016 il Sig. ha richiesto la concessione Pt_1 di fido finalizzato a c/c per elasticità di cassa con scadenza il 28.2.2017 per Euro 10.000,00 e con scadenza il 30.6.2017 per Euro 55.000,00 (doc. 14 doc.); in data 6.8.2019 ha comunicato al Sig. CP_2 Controparte_2
l'avvenuta cessione del credito precedentemente vantato nei confronti dello Pt_1 stesso da;
con lettere datate 19.1.2023 e 14.2.2023 Controparte_11
per il tramite della procuratrice aveva CP_1 Controparte_13 rispettivamente richiesto al Sig. il pagamento dell'importo dovuto nei Pt_1 confronti dei e comunicato la risoluzione per inadempimento, con CP_1 conseguente decadenza dal beneficio del termine, del contratto di conto corrente, chiedendo il pagamento del saldo passivo dello stesso pari a Euro 168.248,63 (17 doc
- raccomanda del 19.1.2023.pdf - 18 doc - lettera di messa in mora con a.r.pdf).
Secondo la convenuta il difetto di legittimazione passiva di discendeva altresì CP_1 dal fatto che a norma dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017, “Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. e quindi eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo ad e l'improcedibilità ex art. 83 T.U.B. delle CP_1 domande svolte da parte attrice. Osservava inoltre che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. è finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all'acquisto di azioni proprie, con la conseguenza che la sanzione della nullità si propaga all'atto di acquisto alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l'acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento, ma contestava qualsivoglia collegamento tra il contratto di affidamento del 15.7.2013 con scadenza il 12.1.2014 per Euro 50.000,00 e l'adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie e obbligazioni convertibili ( % 2013/2018) di nuova emissione, non per l'intero CP_14 importo, non risultando che l'adesione all'offerta in opzione fosse stata effettuata proprio mediante l'utilizzo della predetta linea di credito ovvero, all'opposto, attraverso disponibilità del signor indipendenti dal fido stesso, anche perchè Pt_1 il predetto prestito avrebbe dovuto essere restituito alla banca in data 12.1.2014 ben prima rispetto all'incasso di dividendi ovvero cedole dei titoli Inoltre la CP_14 concessione negli anni a favore del signor di ulteriori linee di credito da parte Pt_1 della banca (docc. nn. da 12 a 15) attestava che l'attore era solito richiedere affidamenti per le proprie esigenze di cassa ovvero per far fronte alle proprie necessità.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta per la decisione all'udienza dl 4.3.2025.
5 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue alla luce della documentazione prodotta. Come riassunto dalla convenuta, è stata posta in Controparte_15 liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli art. 80 ss. D. Lgs. n. 385/1993 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, come previsto con Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 31 luglio 2017 (“DL 99/2017”) (06 doc - DL 99_2017.pdf). In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), DL 99/2017, in data 26 giugno 2017 la Controparte_16 Con
ha ceduto ad (“ ”) le attività e
[...] Controparte_17 passività costituenti la propria azienda bancaria, ad eccezione di alcune attività, tra le quali i crediti classificati o classificabili in base ai principi contabili come crediti deteriorati, vale a dire come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. unlikely to pay) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. past due). Il DL 99/2017 (art. 5, comma 5, lett. b) e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018 (il “DM”) (07 doc - DM 22 02 2018 estratto GU 123 29 maggio Con 2018.pdf) prevedono inter alia che possa retrocedere alla LCA i c.d. “crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati” (i “Crediti High Risk”), per tali intendendosi i crediti già identificati come ad alto rischio, non classificati come deteriorati alla data del 26 giugno 2017, per i quali sono stati successivamente rilevati i presupposti per rettificarne il valore e, di conseguenza, classificarli come “sofferenze” e/o
“inadempienze probabili” (c.d. unlikely to pay). Come pubblicato sul sito della Banca d'Italia in data 12 aprile 2018, in conformità agli artt. 3, comma 2 e 5, comma 1, del Contr DL 99/2017, e al DM, in data 11 aprile 2018, (allora ), per il tramite e per CP_1 conto del Patrimonio Destinato Gruppo NZ si è resa cessionaria di un complesso di crediti ed altri attivi e rapporti originariamente di titolarità di in LCA, CP_14 considerati (sulla base della situazione registrata alla data del 26 giugno 2017) di problematica recuperabilità . Ai sensi del predetto Contratto di Cessione, la cessionaria si è impegnata, fra l'altro, ad acquistare dalla cedente anche i Crediti High Con Risk a quest'ultima retrocessi da . Con contratto perfezionato in data 31 ottobre Con 2018, e successive integrazioni, ha retrocesso alla LCA - con efficacia a decorrere dall'11 maggio 2019 - una prima tranche di Crediti High Risk (09 doc - comunicazione-ISP-BPV-SGA.pdf). In data 8/9 maggio 2019, la LCA ha ceduto a a decorrere dall'11 maggio 2019 - i predetti Crediti High Risk, in esecuzione CP_1 Contr di quanto previsto dal Contratto di Cessione a e in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del DL e dal DM (la “Cessione High Risk”). Della Cessione High Risk è stata data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 23 maggio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 5, comma 1, del DL 99/2017 (10 doc - retrocessioni-ISP-BPV-SGA-
. In forza della Cessione High Risk sopra descritta, sono stati ceduti, tra gli C.F._5 altri, a anche i crediti vantati nei confronti del signor di complessivi CP_1 Pt_1
6 Euro 173.180,54 relativi al rapporto n. 01/708/10000176 c/c conto corrente High
Risk. L'attore agisce per sentire accertare l'inesistenza del proprio debito verso in CP_1 quanto derivante da una operazione nulla perché in violazione di norme imperative ossia il divieto di cui all'art. 2358 c.c. Insegna la Suprema Corte che “il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023) e che “il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.”(Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 372 del 08/01/2025). L'operazione vietata risulta dalla combinazione di due contratti – concessione di mutuo o affidamento da parte della banca, acquisto di azioni della banca da parte del cliente in collegamento tra di loro e sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n. 11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla “coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo inferiore … di azioni : cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023) (Cass.372/2025) CP_14
Dai doc. 5 e 6 di parte attrice emerge chiaramente il collegamento funzionale. stante la stretta vicinanza temporale tra i due negozi: in data 15.7.2013 firmava il Pt_1 contratto di affidamento in conto corrente (doc.5) e in data 5.8.2013 firmava la
7 scheda di adesione all'offerta in opzione di ulteriori azioni (doc.6), con addebito sul medesimo conto appena divenuto affidato. Quindi è escluso che l'acquisto delle azioni fosse avvenuto mediante altre disponibilità finanziarie dell'attore. Il tutto era avvenuto senza che vi fosse necessità alcuna di un prestito, perché il cliente avrebbe voluto e potuto mobilizzare le azioni precedentemente acquistate. In tal modo il cliente risparmiatore, anziché riottenere i propri risparmi, diventava debitore della banca. D'altra parte le condizioni estremamente squilibrate (tasso del 12% debitore in vista di rendimento del 5%) ben si accordano col Mifid inesatto compilato in occasione dell'operazione, e nel complesso costituiscono ulteriori indici presuntivi della illiceità della operazione, sanzionata dal legislatore con la nullità . Lo stesso dicasi in relazione alle diverse tempistiche che secondo la convenuta sarebbero indici di autonomia dei due negozi (restituzione prevista prima del rendimento delle azioni), mentre costituiscono conferma di un collocamento di azioni proprie effettuato dalla banca ad ogni costo in dispregio di ogni garanzia del risparmiatore. Ricorrono quindi sufficienti elementi presuntivi per affermare che vi fu collegamento funzionale tra erogazione del mutuo e vendita, da parte di delle proprie azioni, CP_14 con operazione complessiva che, essendo in violazione dell'art. 2358 c.c., è nulla per violazione di norma imperativa, con conseguente nullità delle operazioni derivatene. Va infine osservato che la convenuta imputa l'attuale debito a successivi affidamenti contratti dall'attore, ma, come allegato dall'attore senza specifica contestazione, essi si erano necessari a causa dell'iniziale indebitamento, peraltro inutile, contratto a condizioni estremamente squilibrate e svantaggiose, conseguente alla prima operazione affetta da nullità, che egli non era più riuscito a ripianare ( anche perché è fatto notorio che , nel periodo in questione, la banca mutuante negava ai clienti la mobilizzazione delle azioni nelle quali avevano investito i loro risparmi). Come visto la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e l'improcedibilità atteso che il testo normativo ( art 3, co. 1, del D.L. 99/2017) esclude espressamente dall'ambito della cessione “b) i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche” (art 3, co. 1, del D.L. 99/2017). Tuttavia l'attore non agisce per accertare un debito della banca ma semplicemente per accertare l'inesistenza del proprio debito verso la cessionaria. La convenuta sottolinea anche che, a norma dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 99/2017,
“Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile […] c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”. Ma la domanda dell'attore fa solo indirettamente riferimento ad atti o fatti precedenti, in quanto essa discende dalla nullità dei negozi collegati in violazione dell'art. 2358 c.c, nullità che ha carattere immanente ed attuale. L'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 83, comma 3
TUB è infondata in quanto l'attore non svolte alcuna domanda risarcitoria e/o
8 restitutoria, e nemmeno di accertamento di debiti e passività della cedente, ma semplicemente chiede di accertare l'inesistenza del debito sorto a proprio carico per effetto di un negozio complesso affetto da nullità ex art. 1418 e 2358 c.c.
La domanda attorea merita pertanto accoglimento, dovendosi accertare che per effetto della nullità derivata dalla prima operazione “baciata”, nessun debito sussiste nei confronti di Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la CP_1 liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite. Vista la mancata comparizione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (doc. 16 attoreo), ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs 28/2010 e ss. mod. la convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dei contratti di sottoscrizione delle azioni e di affidamento in conto corrente sottoscritti da per Parte_1 violazione dell'art. 2358 c.c., accertando conseguentemente che nulla è dovuto dall'attore ad CP_8
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
3) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in NZ il 24.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
9