Articolo 6 della Legge 10 agosto 1981, n. 475
Articolo 5
Versione
1 settembre 1981
Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 settembre 1981