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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 424 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...] , quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di rappresentato e difeso, dapprima Parte_2 dall'Avv. MICHELE DINGHILE e successivamente dall'Avv. SALVATORE TORTORICI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di spone Parte_2
quanto segue:
Con l'opposizione all'Ordinanza Ingiunzione la presente difesa non ha contestato soltanto
l'ammontare della sanzione amministrativa bensì l' omessa notifica degli atti prodromici di accertamento e violazione dell'art 14 L. 689/1981 nonchè la sopravvenuta estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi pretesi relativi all'annualità
2016.
Ritenuto altresì che la rideterminazione della sanzione andava notificata entro il secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione e che tali termini non sono stati rispettati dall CP_1
Ciò premesso, si insiste in ricorso e nelle conclusioni ivi adottate.
Vinte le spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga corretta la rideterminazione dell'importo dal parte dell per l'annualità 2016, si chiede emmettersi provvedimento CP_1
contenente la rideterminazione di detta sanzione. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_1
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui CP_2
come integralmente ritrascritte oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/03/2023, già legale rapp.te della ditta Parte_1
individuale ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. OI Parte_2
– 002119478, notificata il 27/2/2023, per un importo complessivo di euro 10.006,60, per sanzione amministrativa per violazione accertate in riferimento all'annualità 2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ha eccepito:
1) Omessa notifica degli atti prodromici di accertamento e violazione dell'art. 14 L. 689/1981
L'ultimo comma dell'art 14 L. 689/1981 impone all'ente impositore, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la presunta violazione di cui all' ordinanza ingiunzione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati.
2) Sopravvenuta estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi pretesi relativi all' ANNUALITA' 2016.
I contributi previdenziali e assistenziali in esame sono relativi all'anno 2016 e in assenza di prova di validi atti interruttivi regolarmente portati a conoscenza del ricorrente anteriormente alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, ossia prima del 27.02.2023, non può che prendersi atto che il diritto di credito si è comunque prescritto per decorrenza del termine di anni cinque previsto dall'art. 2948 n.4 c.c., e la prescrizione opera di diritto con efficacia estintiva e non solo preclusiva del credito
Ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della Ordinanza Ingiunzione
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è tempestivamente costituita l contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i CP_1
diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi. 2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) modalità di calcolo delle sanzioni.
Ha evidenziato che l' , in ossequio al disposto dell'art. 23 cit., ha provveduto alla rettifica CP_2
della sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio. Si allega al presente atto il provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione meglio ivi indicata.
4) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie la prescrizione, iniziata a decorrere solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. CP_ 8/2016, è stata interrotta dall' con la notifica dell'atto di accertamento e successivamente con quella dell'ordinanza-ingiunzione.
5) Nel merito. Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione
CP_ contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Ha evidenziato che si tratta delle quote relative ai dm10 dei mesi 09/2016 e 10/2016 ed ha allegato le denunce uniemens e l'avviso di addebito di riferimento, nonché la lista dei versamenti f24 e un CP_ Cont file excel delle riscossioni su ava dai quali risulta il mancato pagamento sia all' che all' delle quote a carico trattenute.
Ha anche prodotto il provvedimento di riduzione in autotutela.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 11/12/2024.
********
Preliminarmente si da atto che l' non ha depositato note di trattazione e che parte ricorrente CP_1
non ha provveduto a pagare la sanzione nel termine rideterminato ma ha chiesto, in subordine, che in caso di rigetto della proposta opposizione la stessa venisse condannata al pagamento dell'importo come rideterminato.
Il ricorso è stato depositato in data 1/03/2023 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, notificato il 27/02/2023, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg..
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n.
689/1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio
2014).
Ciò detto, deve evidenziarsi che, in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato . Nella fattispecie all'esame l'accertamento risulta notificato al ricorrente in data 26.07.2018, come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente.
Tale notifica, tuttavia, si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2016, rilevabili dai flussi , documentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2016 e poi contestate nel 2018. CP_1
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo
Ufficio, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto , che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto.
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “. Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022, secondo cui “in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n.
689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione :
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002119478OI-001092788, protocollo CP_1
0101.15/12/2022 0090955;
- compensa le spese di lite.
Sciacca, 20/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...] , quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di rappresentato e difeso, dapprima Parte_2 dall'Avv. MICHELE DINGHILE e successivamente dall'Avv. SALVATORE TORTORICI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di spone Parte_2
quanto segue:
Con l'opposizione all'Ordinanza Ingiunzione la presente difesa non ha contestato soltanto
l'ammontare della sanzione amministrativa bensì l' omessa notifica degli atti prodromici di accertamento e violazione dell'art 14 L. 689/1981 nonchè la sopravvenuta estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi pretesi relativi all'annualità
2016.
Ritenuto altresì che la rideterminazione della sanzione andava notificata entro il secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione e che tali termini non sono stati rispettati dall CP_1
Ciò premesso, si insiste in ricorso e nelle conclusioni ivi adottate.
Vinte le spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga corretta la rideterminazione dell'importo dal parte dell per l'annualità 2016, si chiede emmettersi provvedimento CP_1
contenente la rideterminazione di detta sanzione. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_1
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui CP_2
come integralmente ritrascritte oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/03/2023, già legale rapp.te della ditta Parte_1
individuale ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. OI Parte_2
– 002119478, notificata il 27/2/2023, per un importo complessivo di euro 10.006,60, per sanzione amministrativa per violazione accertate in riferimento all'annualità 2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Ha eccepito:
1) Omessa notifica degli atti prodromici di accertamento e violazione dell'art. 14 L. 689/1981
L'ultimo comma dell'art 14 L. 689/1981 impone all'ente impositore, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la presunta violazione di cui all' ordinanza ingiunzione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati.
2) Sopravvenuta estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi pretesi relativi all' ANNUALITA' 2016.
I contributi previdenziali e assistenziali in esame sono relativi all'anno 2016 e in assenza di prova di validi atti interruttivi regolarmente portati a conoscenza del ricorrente anteriormente alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, ossia prima del 27.02.2023, non può che prendersi atto che il diritto di credito si è comunque prescritto per decorrenza del termine di anni cinque previsto dall'art. 2948 n.4 c.c., e la prescrizione opera di diritto con efficacia estintiva e non solo preclusiva del credito
Ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della Ordinanza Ingiunzione
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è tempestivamente costituita l contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i CP_1
diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi. 2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) modalità di calcolo delle sanzioni.
Ha evidenziato che l' , in ossequio al disposto dell'art. 23 cit., ha provveduto alla rettifica CP_2
della sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio. Si allega al presente atto il provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione meglio ivi indicata.
4) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie la prescrizione, iniziata a decorrere solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. CP_ 8/2016, è stata interrotta dall' con la notifica dell'atto di accertamento e successivamente con quella dell'ordinanza-ingiunzione.
5) Nel merito. Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione
CP_ contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Ha evidenziato che si tratta delle quote relative ai dm10 dei mesi 09/2016 e 10/2016 ed ha allegato le denunce uniemens e l'avviso di addebito di riferimento, nonché la lista dei versamenti f24 e un CP_ Cont file excel delle riscossioni su ava dai quali risulta il mancato pagamento sia all' che all' delle quote a carico trattenute.
Ha anche prodotto il provvedimento di riduzione in autotutela.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 11/12/2024.
********
Preliminarmente si da atto che l' non ha depositato note di trattazione e che parte ricorrente CP_1
non ha provveduto a pagare la sanzione nel termine rideterminato ma ha chiesto, in subordine, che in caso di rigetto della proposta opposizione la stessa venisse condannata al pagamento dell'importo come rideterminato.
Il ricorso è stato depositato in data 1/03/2023 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, notificato il 27/02/2023, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg..
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della Legge n.
689/1981, “in quanto applicabili “.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio
2014).
Ciò detto, deve evidenziarsi che, in riferimento alla assorbente eccezione di decadenza ex art. 14 l.
689/1981 il ricorso appare fondato . Nella fattispecie all'esame l'accertamento risulta notificato al ricorrente in data 26.07.2018, come da avviso di ricevimento in atti prodotto da parte resistente.
Tale notifica, tuttavia, si presenta tardiva e comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento dei contributi dovuti per l'anno 2016, rilevabili dai flussi , documentati in atti dalle denunce contributive pervenute all' nel 2016 e poi contestate nel 2018. CP_1
Al riguardo appare opportuno richiamare quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo
Ufficio, l'art. 14 l. 689/1981 prevede che : “la violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente , gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria , i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione . Quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie del destinatario si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma , del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza , la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “.
Nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto , che non implica particolari aggravi istruttori né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'istituto.
Deve pertanto trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “ L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto “. Peraltro si deve precisare che l'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 trova riscontro anche nella
Circolare n. 32 del 25.02.2022, secondo cui “in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze : […] omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n.
689/1981 ; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ( cfr. art. 28 della legge 689/1981)”.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione.
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione :
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002119478OI-001092788, protocollo CP_1
0101.15/12/2022 0090955;
- compensa le spese di lite.
Sciacca, 20/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini