Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 4710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4710/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, avente per oggetto: Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ex art. 473 bis.39
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Milo C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Carmelo Panico,
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 17.06.2024 premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 19.09.2009 e che dalla loro unione era nato Controparte_1 Per_1
1
(08.01.2012). In particolare, deduceva che con sentenza n. 2685/2019, pubblicata il 02/09/2019, il
Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio prevedendo, tra l'altro, le seguenti condizioni: “il Sig. vedrà e terrà con sé Controparte_2
il figlio compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, dalle 13.30 del venerdì alle ore 20 della Domenica di ogni due settimane. Durante le festività natalizie il sig. , alternativamente CP_1
ogni anno, potrà tenere con sé il figlio dalle ore 10.00 del 24 Dicembre alle ore 20.00 del Per_1
30 Dicembre ovvero dalle ore 10.00 del 31 Dicembre alle ore 10.00 del 6 Gennaio;
i giorni di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dal minore alternativamente con il padre o la Per_1
madre previo accordo, anche telefonico, tra questi ultimi;
durante le feste estive il Sig. potrà CP_1
tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni consecutivi durante il periodo di Agosto previo accordo con la moglie entro il 30 Giugno precedente”.
Al riguardo, la ricorrente lamentava una condotta inadempiente del padre in ordine ai doveri genitoriali nei confronti del minore e, pertanto, chiedeva l'adozione dei seguenti provvedimenti: “a) adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione del Sig. nato a [...] il Controparte_1
28/09/1978 e residente in [...] affinché adotti un comportamento rispettoso del prioritario interesse dei figli;
b) stabilire, a carico del Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
l'obbligo di pagare una somma di denaro da corrispondersi per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il Sig.
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.9 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
d) condannare il Sig. nato a Controparte_1
Matera il 28/09/1978 e residente in [...], altresì, al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti della Sig.ra Con Parte_1 vittoria delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente si costituiva in giudizio, contestando quanto asserito dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26.11.2024, le parti, comparse personalmente, proponevano la seguente regolamentazione provvisoria: “vogliamo tentare una regolamentazione provvisoria congiunta alle seguenti condizioni: ferme restando le modalità di visita già concordate, per quest'anno Per_1
trascorrerà il periodo natalizio con il padre dal 26 dicembre al 5 gennaio, impegnandosi il padre a far completare tutti i compiti delle vacanze. Il padre si impegna a partecipare all'Open day
2 r.g. 4710/2024
concordando con la madre i giorni con anticipo. mi obbligo a pagare la somma Controparte_3 di € 700,00 entro il 15 dicembre quale parte delle spese straordinarie arretrate fino ad ora maturate nonché la seconda rata di altri € 700,00 alla data del 25 gennaio. Inoltre, considerando il tempo trascorso si impegna a corrispondere da febbraio 2025 la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento per il figlio. rinuncio all'assegno divorzile, essendo nel mio intento Controparte_4 tutelare al massimo mio figlio . Io Palazzo dichiaro che l'assegno unico verrà Per_1 CP_1 percepito per intero da , unitamente ai bonus di legge”. Il giudice dà lettura Parte_1
delle dichiarazioni rese dalle parti che le confermano e non le sottoscrivono, in quanto redatte in formato telematico”.
Il Giudice recepiva l'accordo provvisorio e rinviava a successiva udienza per verificarne l'andamento.
All'udienza del 06.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti chiedevano di confermare in via definitiva la regolamentazione precedentemente concordata.
Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale osserva che il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di adozione di provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c., lamentando la ricorrente la violazione delle condizioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale del minore . Per_1
Rispetto a tali allegazioni il resistente le ha contestate e le parti, dopo la comparizione personale, hanno proposto congiuntamente una regolamentazione provvisoria che è stata recepita dal Giudice delegato con il verbale di udienza del 26.11.2024. Tale provvedimento come è dato riscontrare dalle note di udienza depositate dalle parti ha sortito l'effetto sperato avendo le stesse composto il conflitto nell'interesse del minore.
Ritiene pertanto il Tribunale, viste le conclusioni congiunte, di dover confermare il provvedimento del 26.11.2024 così modificando le condizioni di divorzio nei limiti di cui all'accordo.
3. In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un procedimento introdotto con ricorso congiunto, nulla si dispone in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore ed i Per_1 conseguenti rapporti tra le parti siano regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. Spese di lite compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10.3.25
3 r.g. 4710/2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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